CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 18595/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari in data 18/09/2023; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza emessa il 18 settembre 2023 (motivazione depositata il successivo 18 ottobre), ha annullato il decreto di sequestro probatorio, avente ad oggetto il telefono cellulare in uso ad [OSCURATO:PERSONA], emesso dal Pubblico ministero nei confronti del predetto e di altri soggetti indagati in relazione ad episodi di corruzione. Nel provvedimento si dà atto che l'attività di indagine è stata espletata sulla base di una denuncia presentata da un cittadino che, a seguito di un "monitoraggio esterno dell'amministrazione del Comune di Monopoli", aveva segnalato l'esistenza di una "organizzazione criminale costituita da persone in servizio presso l'ufficio tecnico di Monopoli e da politici in carica, ciascuno per le proprie competenze che favorisce alcuni privati, siano essi costruttori o semplici imprenditori, attraverso un'acclamata e palese riduzione degli oneri ed opere di urbanizzazione", rappresentando altresì alcune specifiche vicende. 2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto: a) che il decreto impugnato non contiene la descrizione dei fatti contestati, ma solo l'indicazione delle norme violate e del luogo e della data del fatto. Peraltro, aderendo ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto di procedere comunque all'esame del fumus commissi delicti essendo il decreto in astratto integrabile "in quanto, pur in mancanza di una contestazione in fatto, contiene la descrizione dei fatti oggetto del procedimento, che è possibile ricondurre ragionevolmente almeno alle prime tre delle quattro ipotesi di reato prospettate in epigrafe con la sola indicazione delle norme violate"; b) che comunque non era ravvisabile detto fumus non risultando i fatti rappresentati nel decreto di sequestro congruenti rispetto alle ipotesi di reato prospettate. In particolare, ha ritenuto che i tre fatti oggetto di contestazione non risultano idonei a radicare una situazione di plausibile commissione di reati (che dovrebbero consistere in una corruzione, una turbativa d'asta e una ulteriore corruzione); c) che risulta assorbito il pur sussistente profilo relativo alla violazione del principio di proporzionalità del sequestro "per la mancata indicazione di un criterio selettivo per l'estrazione e/o per la conservazione dei dati indiscriminatamente appresi dal dispositivo elettronico". 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo tre motivi. 3.1. Con il primo motivo censura il provvedimento del riesame per violazione di legge in relazione alla ritenuta mancata indicazione dei fatti contestati che, al contrario, erano stati indicati dal PM nel decreto di sequestro (si precisa che alle pagine da 2 a 6 vi era "una corposa ed articolata descrizione dei fatti, con specifica indicazione degli di tutti gli elementi indiziari emersi a carico degli indagati con riferimento ai reati di corruzione commessi a Monopoli il 30.08.2022 e il 14.12.2022 e al reato di turbativa d'asta commesso in Monopoli nel mese di dicembre 2022) rilevandosi che in base a tali elementi il Gip aveva autorizzato le intercettazioni ritenendo sussistenti "gravi indizi di reati". 3.2. Con il secondo motivo deduce che il Tribunale ha condotto le proprie valutazioni non limitandosi a verificare la sussistenza del mero "fumus" dei reati, ma "ha operato un non consentito sindacato sulla concreta fondatezza delle ipotesi accusatorie poste a fondamento del decreto annullato" (richiamando a tal fine una pronuncia sul punto di questa Corte). 34.3. Con il terzo motivo, infine, si duole dell'affermazione relativa alla violazione del principio di proporzionalità in assenza di una qualsivoglia motivazione a sostegno di tale asserzione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile. 2. Preliminarmente, va rilevato che l'ordinanza del riesame ha dato atto che il decreto impugnato non contiene la descrizione dei fatti contestati. Secondo il Procuratore generale tale deficit motivazionale non sarebbe rilevante in quanto «per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, è sufficiente l'affermazione che l'oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti al reato anche in difetto della completa formulazione di un capo di imputazione che, tenuto conto della fase in cui interviene la convalida, ben può fare riferimento esclusivamente al titolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria» (Sez. 2, n. 27859 del 30/04/2019, Chianese, Rv. 276727 - 01). 2.1. Ritiene il Collegio che al contrario sia corretto il diverso orientamento, ribadito di recente da questa Sezione (Sez. 6, n. 29939 del 10/05/2023, Biava), in base al quale l'operazione integrativa effettuata dall'ordinanza impugnata che esaminando gli atti di indagine (non noti, ovviamente, all'indagato al momento del sequestro probatorio) abbia "esplicitato" gli estremi del fatto contestato, ha l'effetto di colmare la radicale carenza di motivazione del provvedimento impugnato individuando, di propria iniziativa, gli estremi del fatto e le specifiche finalità del sequestro; operazione, questa, vietata perché invasiva della prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (così, Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989 — 01). E già sotto questo profilo il ricorso del Pubblico ministero (che peraltro, nel contestare la mancanza di indicazione dei fatti ascritti provvisoriamente all'indagato, ha genericamente evocato il contenuto del decreto di sequestro, senza allegarlo) risulta inammissibile. 3. Per quanto concerne il secondo motivo, il Pubblico ministero ricorrente ha richiamato il principio tratto da Sez. 2, n. 2530 del 5 giugno 2016, Bulgarella, Rv. 267007, secondo cui «in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus comnnissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria». 3.1. Peraltro, nell'esaminare il profilo del fumus, l'ordinanza del riesame ha ritenuto i fatti (per come ricostruiti dal Tribunale) "non congruenti rispetto alle ipotesi di reato prospettate". Non si tratta di valutazione estranea all'ambito di cognizione del riesame reale, dal momento che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti dell'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è certamente il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (così, Sez. 5, n. 46788 del 15/03/2013, Scriva, Rv. 257537 - 01). La motivazione sul punto non risulta dunque assente o meramente apparente e pertanto non è sindacabile in questa sede. Infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali nella nozione di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; P.c. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 - 01). Pertanto, anche in riferimento a detto aspetto il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammis