CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04624/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nel Comune di residenza, con divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per anni tre, in virtù di provvedimenti del Questore di Catanzaro dell'8 maggio 2015 e del 23 maggio 2018, veniva fermato a Catanzaro in diverse occasioni dall'aprile all'agosto 2018; letto il motivo di ricorso con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione con riguardo alla legittimità del provvedimento di foglio di via obbligatorio; rilevato che: il profilo contestato dal ricorrente ha formato oggetto di specifica e puntale motivazione da parte della Corte di appello che, rispondendo al correlato motivo di impugnazione, ha evidenziato come il giudice non possa estendere il proprio sindacato al merito dell'atto amministrativo, potendo verificarne solo la conformità alle prescrizioni di legge, con specifico riferimento al rispetto dell'obbligo di motivazione sulla pericolosità del soggetto; è stata richiamata, sul punto, la giurisprudenza che indica nell'«evidenza di abuso del potere discrezionale» l'ambito del controllo incidentale, segnalando la mancanza, nel caso di specie, di tale condizione patologica dell'atto amministrativo, alla luce delle circostanze fattuali che ne hanno determinato l'adozione; ritenuto che: tale profilo della motivazione non forma oggetto di specifica contestazione, avendo sollecitato il ricorrente la rinnovata valutazione dei profili personologici dell'imputato allo scopo di contestare la legittimità dell'atto amministrativo, ma non la ricorrenza delle condizioni che consentono il limitato sindacato del giudice penale rispetto al provvedimento del Questore; considerato che l'orientamento giurisprudenziale del quale la Corte di appello ha fatto applicazione costituisce arresto consolidato di questa Corte, dovendosi ribadire che «in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità» (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle