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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 33976/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5015-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via P o n. 25 B, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Servizi alla [OSCURATO:PERSONA] S. Alessio -Margherita di Savoia (già [OSCURATO:PERSONA] S. Alessio - Margherita di Savoia per ciechi), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n.

Oggetto Lavoro pubblico –recesso disciplinare – responsabilità dirigenziale – distinzione – conseguenze sul piano risarcitorio R.G.N.5015/2021 Cron.

Rep.

Ud.08/11/2023 PU 107/109, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1469/2020 della Corte d’appello di R oma , depositata il 17/08/2020 R.G.N. 3214/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbimento nel resto; udital’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. -La Corte d’appello di Roma, adita in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 14773 della Corte di cassazione, emessa in data 4 aprile 2017, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad [OSCURATO:PERSONA] con lettera datata 11 febbraio 2009 dal [OSCURATO:PERSONA] S. Alessio–Margherita di Savoia per i ciechi , respingendo tuttavia le ulteriori domande risarcitorie per novità della domanda.

2. - Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha rilevato che il Liberati, già direttore generale del Centro, aveva impugnato il licenziamento e chiesto la condanna del medesimo Centro al pagamento della somma prevista dalla clausola 8 del contratto sottoscritto dalle parti, che prevedeva un risarcimento forfettizzato per il caso in cui il recesso non fosse giustificato da «grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo», ovvero la condanna al pagamento della somma «maggiore o minore»ritenuta di giustizia.

La Corte di cassazione, adita con ricorso del Liberati avverso la sentenza d’appello (che aveva riformato la sentenza di primo grado favorevole al dirigente), ha ritenuto che la fattispecie configurasse un licenziamento disciplinare, per cui il parametro della valutazione della sua legittimità non poteva consistere nel concetto di ‘giustificatezza’, adottato dalla Corte territoriale ed al quale si ricollegava la pattuizione del risarcimento forfettizzato di cui all’invocata clausola 8, bensì nella nozione di ‘giusta causa’, rispetto alla quale occorreva valutare il comportamento in contestazione; di conseguenza, confermata la decisione impugnata –con diversa motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.– quanto al la ritenuta riferibilità della predetta clausola contrattuale alla sola responsabilità dirigenziale, diversa da quella disciplinare azionata dal Centro, questa Corte ha cassato nel resto la sentenza impugnata, rimettendo al giudice di rinvio la valutazione circa la sussistenza della giusta causa di recesso.

Riassunta la causa, il Liberati, in fase di riassunzione, preso atto dell’inconferenzadella clausola n. 8, aveva chiesto a titolo risarcitorio le retribuzioni che avrebbe percepito se l’incarico dirigenziale a tempo determinato fosse proseguito invece di interrompersi.

2.1. – Tanto premesso, la Corte di merito , escluso che il comportamento contestato valesse ad integrare la nozione di giusta causa, sul piano delle conseguenze risarcitorie della ritenuta illegittimità del recesso ha ritenuto fondata l’eccezione avanzata dal Centro in ordine alla novità della domandaformulata in sede di rinvio, in quanto nuova (e, quindi, preclusa) rispetto a quella di riconoscimento del risarcimento forfettizzato di cui alla clausola n.8 del contratto individuale,domanda da rigettare per insussistenza dei presupposti, come statuito dalla S.C.

3. -Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Liberati formulando cinque motivi, cui resiste il Centro con controricorso.

4. -Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

5. -La causa giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza nella quale sono intervenuti il difensor e del ricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 437 e 394 cod. proc. civ. e per omissione di pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto nuova la domanda di risarcimento conseguente all’illegittimità del licenziamento, nonostante già nel ricorso di primo grado si rinvenisse il riferimento alla illegittimità del recesso per assenza di giusta causa e nelle conclusioni si chiedesse espressamente la condanna alla «diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia».

2. – C on il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 394 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., tornando a censurare la sentenza impugnata sostanzialmente per le stesse ragioni esposte nel primo motivo, ma adducendo il vizio di cui al n. 3del primo comma dell’art. 360.

3. – Con il terzo motivo si ribadisce la nullità della sentenza sottolineando il profilo della violazione dell’art. 394 cod. proc. civ. (ex art. 360, comma primo,n. 4, cod. proc. civ.), perché la Corte non ha considerato che tale disposizione, in sede di giudizio di rinvio,consente di assumere conclusioni diverse,qualora tale necessità sopravvenga a seguito della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, situazione ricorrente nel caso di specie.

4. –Nel quarto motivo si prospetta la medesima censura formulata al terzo motivo, ma adducendo il vizio di cui a l n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.

5. –Infine, con il quinto motivo il ricorrente denuncia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 cod. civ. (ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte provveduto alla liquidazione del danno in applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di recesso ante tempus nei contratti di lavoro a tempo determinato, secondo cui il risarcimento poteva essere commisurato ai compensi che sarebbero stati maturati sino alla prevista scadenza del contratto.

6. -Il primo motivo è fondato nella misura in cui prospetta ai sensi del n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. una violazione che integra un error in procedendo, per avere la Corte d’appello ritenuto nuova la domanda risarcitoria avanzata non più ai sensi della clausola 8 del contratto inter partes ma quale conseguenza della ritenuta illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa.

6.1. - Infatti, come pure rilevato dal rappresentante del Pubblico Ministero, il ricorrente, nel rispetto del principio di specificità della censura, ha riportato i passi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dai qual i emerge che il tema della illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa era stato già prospettato in quella sede; a tale riferimento, vanno ricollegate anche le conclusioni ivi rassegnate , nelle quali era stato chiesto anche il risarcimento in misura maggiore o minore rispetto a quella invocata in virtù dell’applicazione della clausola 8del contratto individuale.

6.2. –Del resto, la precisazione della domanda, nei termini specificati nell’atto di riassunzione, trova giustificazione anche ai sensi dell’art.394 cod. proc. civ., perché si salda con la sentenza cassatoria di questa Corte del 2017, che ha disposto la rivalutazione della legittimità del recesso sul piano disciplinare, in termini di sussistenza o meno della giusta causa.

7. – Pertanto, i l primo motivo va accolto, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a valutare la domanda risarcitoria in conseguenza della ritenuta illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5015-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via P o n. 25 B, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Servizi alla [OSCURATO:PERSONA] S. Alessio -Margherita di Savoia (già [OSCURATO:PERSONA] S. Alessio - Margherita di Savoia per ciechi), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. Oggetto Lavoro pubblico –recesso disciplinare – responsabilità dirigenziale – distinzione – conseguenze sul piano risarcitorio R.G.N.5015/2021 Cron. Rep. Ud.08/11/2023 PU 107/109, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1469/2020 della Corte d’appello di R oma , depositata il 17/08/2020 R.G.N. 3214/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbimento nel resto; udital’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. -La Corte d’appello di Roma, adita in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 14773 della Corte di cassazione, emessa in data 4 aprile 2017, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad [OSCURATO:PERSONA] con lettera datata 11 febbraio 2009 dal [OSCURATO:PERSONA] S. Alessio–Margherita di Savoia per i ciechi , respingendo tuttavia le ulteriori domande risarcitorie per novità della domanda. 2. - Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha rilevato che il Liberati, già direttore generale del Centro, aveva impugnato il licenziamento e chiesto la condanna del medesimo Centro al pagamento della somma prevista dalla clausola 8 del contratto sottoscritto dalle parti, che prevedeva un risarcimento forfettizzato per il caso in cui il recesso non fosse giustificato da «grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo», ovvero la condanna al pagamento della somma «maggiore o minore»ritenuta di giustizia. La Corte di cassazione, adita con ricorso del Liberati avverso la sentenza d’appello (che aveva riformato la sentenza di primo grado favorevole al dirigente), ha ritenuto che la fattispecie configurasse un licenziamento disciplinare, per cui il parametro della valutazione della sua legittimità non poteva consistere nel concetto di ‘giustificatezza’, adottato dalla Corte territoriale ed al quale si ricollegava la pattuizione del risarcimento forfettizzato di cui all’invocata clausola 8, bensì nella nozione di ‘giusta causa’, rispetto alla quale occorreva valutare il comportamento in contestazione; di conseguenza, confermata la decisione impugnata –con diversa motivazione ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.– quanto al la ritenuta riferibilità della predetta clausola contrattuale alla sola responsabilità dirigenziale, diversa da quella disciplinare azionata dal Centro, questa Corte ha cassato nel resto la sentenza impugnata, rimettendo al giudice di rinvio la valutazione circa la sussistenza della giusta causa di recesso. Riassunta la causa, il Liberati, in fase di riassunzione, preso atto dell’inconferenzadella clausola n. 8, aveva chiesto a titolo risarcitorio le retribuzioni che avrebbe percepito se l’incarico dirigenziale a tempo determinato fosse proseguito invece di interrompersi. 2.1. – Tanto premesso, la Corte di merito , escluso che il comportamento contestato valesse ad integrare la nozione di giusta causa, sul piano delle conseguenze risarcitorie della ritenuta illegittimità del recesso ha ritenuto fondata l’eccezione avanzata dal Centro in ordine alla novità della domandaformulata in sede di rinvio, in quanto nuova (e, quindi, preclusa) rispetto a quella di riconoscimento del risarcimento forfettizzato di cui alla clausola n.8 del contratto individuale,domanda da rigettare per insussistenza dei presupposti, come statuito dalla S.C. 3. -Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Liberati formulando cinque motivi, cui resiste il Centro con controricorso. 4. -Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. 5. -La causa giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza nella quale sono intervenuti il difensor e del ricorrente e il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 437 e 394 cod. proc. civ. e per omissione di pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto nuova la domanda di risarcimento conseguente all’illegittimità del licenziamento, nonostante già nel ricorso di primo grado si rinvenisse il riferimento alla illegittimità del recesso per assenza di giusta causa e nelle conclusioni si chiedesse espressamente la condanna alla «diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia». 2. – C on il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 437 e 394 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., tornando a censurare la sentenza impugnata sostanzialmente per le stesse ragioni esposte nel primo motivo, ma adducendo il vizio di cui al n. 3del primo comma dell’art. 360. 3. – Con il terzo motivo si ribadisce la nullità della sentenza sottolineando il profilo della violazione dell’art. 394 cod. proc. civ. (ex art. 360, comma primo,n. 4, cod. proc. civ.), perché la Corte non ha considerato che tale disposizione, in sede di giudizio di rinvio,consente di assumere conclusioni diverse,qualora tale necessità sopravvenga a seguito della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, situazione ricorrente nel caso di specie. 4. –Nel quarto motivo si prospetta la medesima censura formulata al terzo motivo, ma adducendo il vizio di cui a l n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. 5. –Infine, con il quinto motivo il ricorrente denuncia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 cod. civ. (ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.), per non avere la Corte provveduto alla liquidazione del danno in applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di recesso ante tempus nei contratti di lavoro a tempo determinato, secondo cui il risarcimento poteva essere commisurato ai compensi che sarebbero stati maturati sino alla prevista scadenza del contratto. 6. -Il primo motivo è fondato nella misura in cui prospetta ai sensi del n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. una violazione che integra un error in procedendo, per avere la Corte d’appello ritenuto nuova la domanda risarcitoria avanzata non più ai sensi della clausola 8 del contratto inter partes ma quale conseguenza della ritenuta illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa. 6.1. - Infatti, come pure rilevato dal rappresentante del Pubblico Ministero, il ricorrente, nel rispetto del principio di specificità della censura, ha riportato i passi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dai qual i emerge che il tema della illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa era stato già prospettato in quella sede; a tale riferimento, vanno ricollegate anche le conclusioni ivi rassegnate , nelle quali era stato chiesto anche il risarcimento in misura maggiore o minore rispetto a quella invocata in virtù dell’applicazione della clausola 8del contratto individuale. 6.2. –Del resto, la precisazione della domanda, nei termini specificati nell’atto di riassunzione, trova giustificazione anche ai sensi dell’art.394 cod. proc. civ., perché si salda con la sentenza cassatoria di questa Corte del 2017, che ha disposto la rivalutazione della legittimità del recesso sul piano disciplinare, in termini di sussistenza o meno della giusta causa. 7. – Pertanto, i l primo motivo va accolto, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, cassazione della sentenza impugnata sul punto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a valutare la domanda risarcitoria in conseguenza della ritenuta illegittimità del recesso per insussistenza della giusta causa e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata sul punto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in R
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