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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 dicembre 2025

Cassazione n. 34093/2025

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o [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n.658/2022, depositata il 20/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO DELLA DECISIONE1.

Con sentenza n. 658/2022, la Corte d’Appello di Palermo haconfermato l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato ledomande dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dirette ad ottenere il pagamentoNumero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025di euro 2.108,46 oltre accessori, a titolo di compensi e spese, perData pubblicazione 24/12/2025la difesa penale di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice distrettuale ha dichiarato inammissibile il giuramentodecisorio deferito dall’appellante e, nel merito, ha escluso la naturaconfessoria o di riconoscimento del debito delle dichiarazionidell’assistita contenute nella denuncia-querela del 18.10.2016,reputando irrilevante il pagamento dei compensi relativi ad uno deigiudizi in cui il ricorrente aveva svolto la difesa, effettuato daigenitori della [OSCURATO:PERSONA].Ha ritenuto che la difesa fosse stata prestata a titolo gratuito,evidenziando che le parti avevano intrattenuto una relazionesentimentale durata anni ed interrottasi bruscamente, e che mail’avv. [OSCURATO:PERSONA], cui, a conferma della solidità dei rapporti, era statarilasciata una procura generale alle liti, aveva avanzato preteseeconomiche prima della rottura dei rapporti nonostante lanotevolissima attività professionale espletata nell’interessedell’assistita entro un lungo arco temporale.La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] conricorso in otto motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoe con memoria illustrativa.Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizioneanticipata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato; ilricorrente ha chiesto la decisione.2.

Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 116, 132, commaprimo, n. 4, 233 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la Corte ritenutoinammissibile il giuramento decisorio sostenendo che la prova eradiretta esclusivamente a provare una transazione o fatti estraneiall’oggetto della lite, sebbene anche la volontà di transigere daparte dell’assistita costituisse elemento che deponeva per ilcarattere oneroso del rapporto, desumibile anche dal contenutodelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenute in una denuncia querelaa carico del ricorrente.2 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025Si lamenta la mancata valutazione delle prove articolate all’udienzaData pubblicazione 24/12/2025di precisazione delle conclusioni.Il motivo è infondato.Il giuramento deve essere formulato in modo chiaro e specifico(art., 233, comma secondo c.p.c.) in modo che il giudice possalimitarsi a verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingerela domanda sul punto che ne ha formato oggetto.

La valutazione(positiva o negativa) della decisorietà della formula adottata èrimessa all'apprezzamento del giudice del merito ed è sindacabilesolo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione (Cass.9831/2014; Cass. 24025/2009).La prova verteva, nella specie, su una circostanza soloindirettamente volta a dimostrare l’onerosità del rapporto; lavolontà di transigere la lite con il pagamento di una somma nonescludeva, comunque, la gratuità del rapporto poiché, comesostenuto dalla Corte di merito, dopo la rottura della relazionesentimentale intrattenuta per anni, tale disponibilità era diretta soload evitare lungaggini processuali.Anche le altre prove sono state valutate e, secondo la Cortedistrettuale, erano volte semplicemente a provare l’intervenutatransazione della lite, non il merito della pretesa fatta valere.3.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 116,132, comma primo, n. 4, 156 c.p.c., 2233, 1709 c.c., 13 dellalegge n. 247/2013 e la manifesta contraddittorietà della sentenzaimpugnata, per aver confermato la gratuità del rapporto pur inmancanza di una prova diretta del perfezionamento di un accordotra le parti.

Si sostiene che la denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] e leemail dei difensori, con cui era stata sollecitata una correttaquantificazione delle spettanze professionali avevano –rispettivamente - valore di confessione, di riconoscimento deldebito o costituivano indizi gravi e concordanti dell’onerosità delrapporto, lamentando che il giudice abbia dato rilievo alla relazione3 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025sentimentale tra le parti, rimasta indimostrata anche riguardo allaData pubblicazione 24/12/2025sua durata, ed abbia trascurato che la revoca della procuragenerale alle liti era intervenuta prima delle rivendicazionieconomiche oggetto di causa.Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 116, 132, commaprimo, n. 4, c.p.c., 2727 e 2729 c.c. per aver la Corte ritenuto lagratuità del patrocinio tramite un ragionamento presuntivo nonaderente alle risultanze documentali e sulla base di indizi privi digravità, precisione e concordanza.

In particolare, il ricorrentecensura la decisione per aver escluso che, con la denuncia penalein atti, la [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto il debito, sostenendoerroneamente che l’assistita fosse semplicemente disponibile adefinire bonariamente ogni pendenza, disponibilità che di per sédimostrava l’onerosità del mandato risultante anche dallecomunicazioni dei difensori dell’assistita.Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 156c.p.c., 2230 e 2697 c.c., per aver il giudice utilizzato unapresunzione di gratuità della prestazione professionale senzaesaminare gli elementi forniti dal ricorrente (email dei difensori,denuncia dell’assistito esitata nel proscioglimento del ricorrente,effettuazione dei bonifici di pagamento, documentazione e proveper testi) che, se correttamente valutati, avrebbero condottoall’accoglimento della domanda.Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 2735 c.c. percontraddittorietà della motivazione riguardo all’interpretazione delcontenuto delle denunce e dei bonifici di pagamento, asserendo cheanche la volontà di transigere la lite, che la Corte di merito haricavato dall’esame degli atti, era idonea a dimostrare che ilrapporto professionale era a titolo oneroso.Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 116, 132, commaprimo, n. 4 c.p.c. e 1988 c.c., per aver la Corte affermato che daglielementi acquisiti al giudizio non fosse possibile desumere un4 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025riconoscimento di debito da parte della cliente e, in particolare, daiData pubblicazione 24/12/2025bonifici effettuati per il tramite dei genitori per il pagamento dellespese processuali del giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa edalla denuncia penale presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], obiettando che nonvi era alcuna prova che la resistente avesse ricevuto dalsoccombente e poi versato al difensore le sole somme oggetto didistrazione.I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonorespinti per le ragioni che seguono.3.1.

Sono anzitutto inammissibili le dedotte violazioni di leggesostanziale: l’error in iudicando consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della fattispecie;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa qui introdotta è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità (Cass. 7871/2025; Cass. 3340/2019; Cass. 3340/2019).3.2.

Le censure con cui è veicolata la violazione degli artt. 2697c.c., 115 e 116 c.p.c. si risolvono in un’inammissibile contestazionedell’apprezzamento delle prove effettuata dal giudice, sindacabilesolo per vizi di motivazione o ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.L’art. 116 c.p.c. può essere invocato ove si alleghi che il giudice,nell’esaminare una prova, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",o quando abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una provasoggetta ad una specifica regola di valutazione; la violazionedell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice abbia deciso la causasulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio neicasi in cui non è titolare di poteri officiosi di indagine (Cass.

SU20867/2020; Cass. 16016/2021).5 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025Nessuna delle previsioni consente di censurare le conclusioni che ilData pubblicazione 24/12/2025giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass.11892/2016; Cass. 13960/2014; Cass. 26965/2007).La pronuncia non si fonda sul criterio formale di riparto dell’oneredella prova, ma sulla congiunta valutazione di tutti gli elementiacquisiti in istruttoria e sulla prova presuntiva.

L’art. 2697 c.c. èinvece invocabile solo ove il giudice abbia posto detto onere acarico di una parte che non ne era gravata in base alla scissionedella fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass.13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base delmateriale istruttorio, abbia ritenuto indimostrato il diritto incontestazione nell’esercizio del potere di prudente apprezzamentodelle risultanze processuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018;Cass. 15107/2013).3.3.

Le restanti censure investono principalmente profili di meritoed eccedono dai limiti del controllo di legittimità sul corretto usodelle presunzioni e dal sindacato sulla motivazione che, per effettodell’attuale formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è ridotto al"minimo costituzionale", essendo denunciabile in cassazione solo laviolazione di legge costituzionalmente rilevante, attinenteall'esistenza della motivazione in sé, ipotesi che si configura in casodi "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico","motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi "sufficienza" della motivazione stessa (Cass. 7090/2022; Cass.22598/2018; Cass. 16502/2017; Cass.

SU 8053/2014).Il carattere oneroso del rapporto professionale (che ne èconnotazione normale ma che non determina alcuna presunzione:Cass. 2769/2014; Cass. 5472/1999, pur essendo richiesta unadimostrazione rigorosa della gratuità che è a carico dell’assistito:Cass. 29617/2024; Cass. 13211/2025; Cass. 23893/2016), è stato6 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025motivatamente superato, valorizzando elementi indiziari plurimi,Data pubblicazione 24/12/2025significativi e convergenti consistenti nella esistenza di unconsolidato rapporto sentimentale tra le parti durato quasi undecennio, nella notevole mole di prestazioni professionali svolte dalricorrente senza che per anni fosse stata avanzata alcuna richiestadi pagamento, nel conferimento di una procura speciale nel 2012 aconferma della solidità dei legami, nel fatto che solo con la rotturadei rapporti è stato chiesto il pagamento dei compensi, elementidai quali il giudice di merito ha desunto l’esistenza di un patto digratuità.La prestazione d'opera del difensore può pure essere gratuita - intutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela,per i rapporti personali o anche per motivi di semplice convenienza.La retribuzione costituisce oggetto di un diritto disponibile cui iltitolare può liberamente rinunciare (Cass. 20269/2010; Cass.8539/2018).

La prova della gratuità non esige necessariamente(anche per la validità del patto), la produzione di accordo scrittoche la contempli, posto che l’onere di forma scritta ad substantiamdi cui all’ultimo comma dell’art. 2233 c.c. riguarda i rapporti dipatrocinio di cui sia accertata l’onerosità e si applica alle ipotesi incui sia dedotto il perfezionamento di un accordo sul compensoquale fonte primaria di regolazione economica del rapporto (art.2333, comma primo, c.c.), non se il mandato è a titolo gratuito.3.4.

Il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioniè volto a controllare se il giudice abbia valorizzato elementi certima privi di gravità, concordanza e significatività (come è accedutonel caso in esame), per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto dadimostrare, dovendosi verificare la plausibilità del percorso chelega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delleconseguenze (Cass.

SU 8053/2014).In tale verifica non è consentito accertare nuovamente i fatti postia base dell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima7 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essereData pubblicazione 24/12/2025disattesa non già quando l'interferenza probatoria non sia da essa"necessitata", ma solo quando non sia da essa neppureminimamente sorretta o sia addirittura smentita (avendosi, in talcaso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass.

SU8053/2014).E’ infine precluso il confronto tra la sentenza impugnata e lerisultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatoriodiverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito afondamento della decisione (Cass.

SU 8053/2014).

Spetta algiudice di merito non solo la valutazione dell'opportunità di farericorso alla stessa, ma anche l'individuazione dei fatti da porre afondamento del relativo processo logico e l'accertamento dellarispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione econcordanza: il relativo apprezzamento costituisce un giudizio difatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio dimotivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nellamera prospettazione di un convincimento diverso da quelloespresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergerel'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio,restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di unpunto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass.n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).La sussistenza di unna lunga relazione sentimentale e dellacoabitazione è stata desunta sia dall’assenza di contestazioni, siadagli atti processuali e segnatamente dal contenuto di un ricorsopossessorio redatto dal difensore.3.5 Compete al giudice di merito accertare se una datadichiarazione abbia valore confessorio (Cass. 3698/2020; Cass.5330/2003), e comunque le denunce penali, essendo dirette agli8 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025organi di polizia, potevano al più integrare una confessione a terzi,Data pubblicazione 24/12/2025liberamente valutabile (Cass. 3689/2021).La Corte di merito ha logicamente concluso che nelle espressioniusate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella querela-denuncia in oggetto, fosse assenteun effettivo contenuto confessorio, volendo l’assistita solosperimentare la possibilità di definire bonariamente ogni pendenza,evitando l’alea del giudizio.

Neppure la formulazione di unaproposta di accordo poteva costituire un’ammissione del debito,spettando al giudice il dovere di interpretare, alla luce dei fatti edelle parole usate dalla parte, il senso della proposta e accertare sedietro di essa si possa nascondere una tacita ammissione diresponsabilità (Cass. 5721/19).Appare logica anche la valutazione del carteggio tra i difensori e delpagamento mediante bonifico, cui la sentenza ha riconosciuto unamera finalità transattiva volta ad evitare possibili lungagginiprocessuali e l’alea di un giudizio, non un riconoscimento deldebito.La sentenza ha, infine, spiegato – con apprezzamento che attieneal giudizio di fatto e che appare incensurabile poiché logicamentemotivato - che il versamento in favore del ricorrente delle sommeottenute da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spese processuali relativi allacausa dinanzi al tribunale di Siracusa riguardavano somme cheOlga [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo a trattenere, corrisposte dallacontroparte soccombente e poi versate all’avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario, senza possibilità di pretendere dalla clientesomme ulteriori.4.

Il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c.censurando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese,sull’assunto che la richiesta di pagamento del compenso dovevaessere accolta, venendo meno la soccombenza del ricorrente.L’ottavo motivo lamenta la mancata condanna della cliente alrisarcimento per responsabilità processuale aggravata.9 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025I due motivi sono inammissibili perché postulano un’insussistenteData pubblicazione 24/12/2025soccombenza della cliente, che è condizione indispensabile ancheper ottenere la condanna al risarcimento dei danni perresponsabilità processuale aggravati.Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali.Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme allaproposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati– come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.380-bis, cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96,c.p.c.., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma didenaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a€ 5.000; cfr. Cass.

SU 27433/2023; Cass.

SU 27195/2023; Cass.SU 27947/2023).Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad € 10.000,00 per compensi ed € 200,00 peresborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spesegenerali in misura del 15%, nonché di € 5.000,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 2.500,00 in favoredella Cassa delle ammende.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo10 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-Data pubblicazione 24/12/2025bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno4.12.2025.IL PRESIDENTE11 di 11Numero registro generale 1701/2026Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 12714/2026Data pubblicazione 05/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeVincenzo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1701/2026 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 23/01/2026, nel procedimento n. 28326/2022 tra:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],avente ad oggetto la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema diCassazione n. 34093/2025, depositata il 24/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:- su segnalazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo Nigro è stato proposta d’ufficio lacorrezione dell’ordinanza indicate in epigrafe nella parte in cui haliquidato le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 10.000,00,euro 5.000,00 a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. edè stato disposto il pagamento di euro 2.500,00 alla Cassa delleammende;Numero registro generale 1701/2026Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 12714/2026Data pubblicazione 05/05/2026- che detta liquidazione appare il frutto di un refuso materiale, posto cheil valore della causa era pari ad euro 2.108,46 e che lo stesso giornosono state definite analoghe controversie tra le stesse parti, di valoreuguale o prossimo a quello di cui si discute, conclusesi con ilriconoscimento di spese processuali di importo notevolmente inferiorea quello in esame;P.Q.M.dispone la correzione dell’ordinanza n. 34093/2025, pubblicata il24/12/2025, nel senso che, ove nel dispositivo di legge: “rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad €10.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. erimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di €5.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende”, deve leggersi edintendersi:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad € 1.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del15%, nonché di € 500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. edell’ulteriore importo di € 250,00 in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti ai sensi degli artt. 288,secondo comma, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c..Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il PresidenteDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n.658/2022, depositata il 20/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO DELLA DECISIONE1. Con sentenza n. 658/2022, la Corte d’Appello di Palermo haconfermato l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato ledomande dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dirette ad ottenere il pagamentoNumero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025di euro 2.108,46 oltre accessori, a titolo di compensi e spese, perData pubblicazione 24/12/2025la difesa penale di [OSCURATO:PERSONA].Il giudice distrettuale ha dichiarato inammissibile il giuramentodecisorio deferito dall’appellante e, nel merito, ha escluso la naturaconfessoria o di riconoscimento del debito delle dichiarazionidell’assistita contenute nella denuncia-querela del 18.10.2016,reputando irrilevante il pagamento dei compensi relativi ad uno deigiudizi in cui il ricorrente aveva svolto la difesa, effettuato daigenitori della [OSCURATO:PERSONA].Ha ritenuto che la difesa fosse stata prestata a titolo gratuito,evidenziando che le parti avevano intrattenuto una relazionesentimentale durata anni ed interrottasi bruscamente, e che mail’avv. [OSCURATO:PERSONA], cui, a conferma della solidità dei rapporti, era statarilasciata una procura generale alle liti, aveva avanzato preteseeconomiche prima della rottura dei rapporti nonostante lanotevolissima attività professionale espletata nell’interessedell’assistita entro un lungo arco temporale.La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] conricorso in otto motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsoe con memoria illustrativa.Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizioneanticipata, ritenendo il ricorso manifestamente infondato; ilricorrente ha chiesto la decisione.2. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 116, 132, commaprimo, n. 4, 233 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la Corte ritenutoinammissibile il giuramento decisorio sostenendo che la prova eradiretta esclusivamente a provare una transazione o fatti estraneiall’oggetto della lite, sebbene anche la volontà di transigere daparte dell’assistita costituisse elemento che deponeva per ilcarattere oneroso del rapporto, desumibile anche dal contenutodelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenute in una denuncia querelaa carico del ricorrente.2 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025Si lamenta la mancata valutazione delle prove articolate all’udienzaData pubblicazione 24/12/2025di precisazione delle conclusioni.Il motivo è infondato.Il giuramento deve essere formulato in modo chiaro e specifico(art., 233, comma secondo c.p.c.) in modo che il giudice possalimitarsi a verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingerela domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione(positiva o negativa) della decisorietà della formula adottata èrimessa all'apprezzamento del giudice del merito ed è sindacabilesolo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione (Cass.9831/2014; Cass. 24025/2009).La prova verteva, nella specie, su una circostanza soloindirettamente volta a dimostrare l’onerosità del rapporto; lavolontà di transigere la lite con il pagamento di una somma nonescludeva, comunque, la gratuità del rapporto poiché, comesostenuto dalla Corte di merito, dopo la rottura della relazionesentimentale intrattenuta per anni, tale disponibilità era diretta soload evitare lungaggini processuali.Anche le altre prove sono state valutate e, secondo la Cortedistrettuale, erano volte semplicemente a provare l’intervenutatransazione della lite, non il merito della pretesa fatta valere.3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 116,132, comma primo, n. 4, 156 c.p.c., 2233, 1709 c.c., 13 dellalegge n. 247/2013 e la manifesta contraddittorietà della sentenzaimpugnata, per aver confermato la gratuità del rapporto pur inmancanza di una prova diretta del perfezionamento di un accordotra le parti. Si sostiene che la denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA] e leemail dei difensori, con cui era stata sollecitata una correttaquantificazione delle spettanze professionali avevano –rispettivamente - valore di confessione, di riconoscimento deldebito o costituivano indizi gravi e concordanti dell’onerosità delrapporto, lamentando che il giudice abbia dato rilievo alla relazione3 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025sentimentale tra le parti, rimasta indimostrata anche riguardo allaData pubblicazione 24/12/2025sua durata, ed abbia trascurato che la revoca della procuragenerale alle liti era intervenuta prima delle rivendicazionieconomiche oggetto di causa.Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 116, 132, commaprimo, n. 4, c.p.c., 2727 e 2729 c.c. per aver la Corte ritenuto lagratuità del patrocinio tramite un ragionamento presuntivo nonaderente alle risultanze documentali e sulla base di indizi privi digravità, precisione e concordanza. In particolare, il ricorrentecensura la decisione per aver escluso che, con la denuncia penalein atti, la [OSCURATO:PERSONA] avesse riconosciuto il debito, sostenendoerroneamente che l’assistita fosse semplicemente disponibile adefinire bonariamente ogni pendenza, disponibilità che di per sédimostrava l’onerosità del mandato risultante anche dallecomunicazioni dei difensori dell’assistita.Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 116, 156c.p.c., 2230 e 2697 c.c., per aver il giudice utilizzato unapresunzione di gratuità della prestazione professionale senzaesaminare gli elementi forniti dal ricorrente (email dei difensori,denuncia dell’assistito esitata nel proscioglimento del ricorrente,effettuazione dei bonifici di pagamento, documentazione e proveper testi) che, se correttamente valutati, avrebbero condottoall’accoglimento della domanda.Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 2735 c.c. percontraddittorietà della motivazione riguardo all’interpretazione delcontenuto delle denunce e dei bonifici di pagamento, asserendo cheanche la volontà di transigere la lite, che la Corte di merito haricavato dall’esame degli atti, era idonea a dimostrare che ilrapporto professionale era a titolo oneroso.Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 116, 132, commaprimo, n. 4 c.p.c. e 1988 c.c., per aver la Corte affermato che daglielementi acquisiti al giudizio non fosse possibile desumere un4 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025riconoscimento di debito da parte della cliente e, in particolare, daiData pubblicazione 24/12/2025bonifici effettuati per il tramite dei genitori per il pagamento dellespese processuali del giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa edalla denuncia penale presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], obiettando che nonvi era alcuna prova che la resistente avesse ricevuto dalsoccombente e poi versato al difensore le sole somme oggetto didistrazione.I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonorespinti per le ragioni che seguono.3.1. Sono anzitutto inammissibili le dedotte violazioni di leggesostanziale: l’error in iudicando consiste nella deduzione diun'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della fattispecie;l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa qui introdotta è, invece, esternaall'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato dilegittimità (Cass. 7871/2025; Cass. 3340/2019; Cass. 3340/2019).3.2. Le censure con cui è veicolata la violazione degli artt. 2697c.c., 115 e 116 c.p.c. si risolvono in un’inammissibile contestazionedell’apprezzamento delle prove effettuata dal giudice, sindacabilesolo per vizi di motivazione o ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.L’art. 116 c.p.c. può essere invocato ove si alleghi che il giudice,nell’esaminare una prova, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",o quando abbia disatteso il criterio di apprezzamento di una provasoggetta ad una specifica regola di valutazione; la violazionedell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice abbia deciso la causasulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio neicasi in cui non è titolare di poteri officiosi di indagine (Cass. SU20867/2020; Cass. 16016/2021).5 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025Nessuna delle previsioni consente di censurare le conclusioni che ilData pubblicazione 24/12/2025giudice abbia tratto dagli elementi acquisiti al processo (Cass.11892/2016; Cass. 13960/2014; Cass. 26965/2007).La pronuncia non si fonda sul criterio formale di riparto dell’oneredella prova, ma sulla congiunta valutazione di tutti gli elementiacquisiti in istruttoria e sulla prova presuntiva. L’art. 2697 c.c. èinvece invocabile solo ove il giudice abbia posto detto onere acarico di una parte che non ne era gravata in base alla scissionedella fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass.13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base delmateriale istruttorio, abbia ritenuto indimostrato il diritto incontestazione nell’esercizio del potere di prudente apprezzamentodelle risultanze processuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018;Cass. 15107/2013).3.3. Le restanti censure investono principalmente profili di meritoed eccedono dai limiti del controllo di legittimità sul corretto usodelle presunzioni e dal sindacato sulla motivazione che, per effettodell’attuale formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è ridotto al"minimo costituzionale", essendo denunciabile in cassazione solo laviolazione di legge costituzionalmente rilevante, attinenteall'esistenza della motivazione in sé, ipotesi che si configura in casodi "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico","motivazione apparente", "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difettodi "sufficienza" della motivazione stessa (Cass. 7090/2022; Cass.22598/2018; Cass. 16502/2017; Cass. SU 8053/2014).Il carattere oneroso del rapporto professionale (che ne èconnotazione normale ma che non determina alcuna presunzione:Cass. 2769/2014; Cass. 5472/1999, pur essendo richiesta unadimostrazione rigorosa della gratuità che è a carico dell’assistito:Cass. 29617/2024; Cass. 13211/2025; Cass. 23893/2016), è stato6 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025motivatamente superato, valorizzando elementi indiziari plurimi,Data pubblicazione 24/12/2025significativi e convergenti consistenti nella esistenza di unconsolidato rapporto sentimentale tra le parti durato quasi undecennio, nella notevole mole di prestazioni professionali svolte dalricorrente senza che per anni fosse stata avanzata alcuna richiestadi pagamento, nel conferimento di una procura speciale nel 2012 aconferma della solidità dei legami, nel fatto che solo con la rotturadei rapporti è stato chiesto il pagamento dei compensi, elementidai quali il giudice di merito ha desunto l’esistenza di un patto digratuità.La prestazione d'opera del difensore può pure essere gratuita - intutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela,per i rapporti personali o anche per motivi di semplice convenienza.La retribuzione costituisce oggetto di un diritto disponibile cui iltitolare può liberamente rinunciare (Cass. 20269/2010; Cass.8539/2018). La prova della gratuità non esige necessariamente(anche per la validità del patto), la produzione di accordo scrittoche la contempli, posto che l’onere di forma scritta ad substantiamdi cui all’ultimo comma dell’art. 2233 c.c. riguarda i rapporti dipatrocinio di cui sia accertata l’onerosità e si applica alle ipotesi incui sia dedotto il perfezionamento di un accordo sul compensoquale fonte primaria di regolazione economica del rapporto (art.2333, comma primo, c.c.), non se il mandato è a titolo gratuito.3.4. Il sindacato di legittimità sul corretto utilizzo delle presunzioniè volto a controllare se il giudice abbia valorizzato elementi certima privi di gravità, concordanza e significatività (come è accedutonel caso in esame), per dedurre dal fatto noto un fatto ignoto dadimostrare, dovendosi verificare la plausibilità del percorso chelega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delleconseguenze (Cass. SU 8053/2014).In tale verifica non è consentito accertare nuovamente i fatti postia base dell’inferenza (fatti noti), né sostituire una diversa massima7 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essereData pubblicazione 24/12/2025disattesa non già quando l'interferenza probatoria non sia da essa"necessitata", ma solo quando non sia da essa neppureminimamente sorretta o sia addirittura smentita (avendosi, in talcaso, una mera apparenza del discorso giustificativo; Cass. SU8053/2014).E’ infine precluso il confronto tra la sentenza impugnata e lerisultanze istruttorie o l’apprezzamento di un fatto probatoriodiverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito afondamento della decisione (Cass. SU 8053/2014). Spetta algiudice di merito non solo la valutazione dell'opportunità di farericorso alla stessa, ma anche l'individuazione dei fatti da porre afondamento del relativo processo logico e l'accertamento dellarispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione econcordanza: il relativo apprezzamento costituisce un giudizio difatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio dimotivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nellamera prospettazione di un convincimento diverso da quelloespresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergerel'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio,restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di unelemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di unpunto decisivo (cfr. Cass. 27070/2022; Cass. n. 20421/2022; Cass.n. 5279/2020; Cass. 1234/2019).La sussistenza di unna lunga relazione sentimentale e dellacoabitazione è stata desunta sia dall’assenza di contestazioni, siadagli atti processuali e segnatamente dal contenuto di un ricorsopossessorio redatto dal difensore.3.5 Compete al giudice di merito accertare se una datadichiarazione abbia valore confessorio (Cass. 3698/2020; Cass.5330/2003), e comunque le denunce penali, essendo dirette agli8 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025organi di polizia, potevano al più integrare una confessione a terzi,Data pubblicazione 24/12/2025liberamente valutabile (Cass. 3689/2021).La Corte di merito ha logicamente concluso che nelle espressioniusate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella querela-denuncia in oggetto, fosse assenteun effettivo contenuto confessorio, volendo l’assistita solosperimentare la possibilità di definire bonariamente ogni pendenza,evitando l’alea del giudizio. Neppure la formulazione di unaproposta di accordo poteva costituire un’ammissione del debito,spettando al giudice il dovere di interpretare, alla luce dei fatti edelle parole usate dalla parte, il senso della proposta e accertare sedietro di essa si possa nascondere una tacita ammissione diresponsabilità (Cass. 5721/19).Appare logica anche la valutazione del carteggio tra i difensori e delpagamento mediante bonifico, cui la sentenza ha riconosciuto unamera finalità transattiva volta ad evitare possibili lungagginiprocessuali e l’alea di un giudizio, non un riconoscimento deldebito.La sentenza ha, infine, spiegato – con apprezzamento che attieneal giudizio di fatto e che appare incensurabile poiché logicamentemotivato - che il versamento in favore del ricorrente delle sommeottenute da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di spese processuali relativi allacausa dinanzi al tribunale di Siracusa riguardavano somme cheOlga [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo a trattenere, corrisposte dallacontroparte soccombente e poi versate all’avv. [OSCURATO:PERSONA],dichiaratosi antistatario, senza possibilità di pretendere dalla clientesomme ulteriori.4. Il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c.censurando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese,sull’assunto che la richiesta di pagamento del compenso dovevaessere accolta, venendo meno la soccombenza del ricorrente.L’ottavo motivo lamenta la mancata condanna della cliente alrisarcimento per responsabilità processuale aggravata.9 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025I due motivi sono inammissibili perché postulano un’insussistenteData pubblicazione 24/12/2025soccombenza della cliente, che è condizione indispensabile ancheper ottenere la condanna al risarcimento dei danni perresponsabilità processuale aggravati.Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali.Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme allaproposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati– come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art.380-bis, cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96,c.p.c.., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, di una somma equitativamentedeterminata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma didenaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a€ 5.000; cfr. Cass. SU 27433/2023; Cass. SU 27195/2023; Cass.SU 27947/2023).Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad € 10.000,00 per compensi ed € 200,00 peresborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spesegenerali in misura del 15%, nonché di € 5.000,00 ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 2.500,00 in favoredella Cassa delle ammende.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo10 di 11Numero registro generale 28326/2022Numero sezionale 2970/2025Numero di raccolta generale 34093/2025unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-Data pubblicazione 24/12/2025bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno4.12.2025.IL PRESIDENTE11 di 11Numero registro generale 1701/2026Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 12714/2026Data pubblicazione 05/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeVincenzo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Giuseppe [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereValeria [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 1701/2026 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 23/01/2026, nel procedimento n. 28326/2022 tra:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],avente ad oggetto la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema diCassazione n. 34093/2025, depositata il 24/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:- su segnalazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo Nigro è stato proposta d’ufficio lacorrezione dell’ordinanza indicate in epigrafe nella parte in cui haliquidato le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 10.000,00,euro 5.000,00 a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. edè stato disposto il pagamento di euro 2.500,00 alla Cassa delleammende;Numero registro generale 1701/2026Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 12714/2026Data pubblicazione 05/05/2026- che detta liquidazione appare il frutto di un refuso materiale, posto cheil valore della causa era pari ad euro 2.108,46 e che lo stesso giornosono state definite analoghe controversie tra le stesse parti, di valoreuguale o prossimo a quello di cui si discute, conclusesi con ilriconoscimento di spese processuali di importo notevolmente inferiorea quello in esame;P.Q.M.dispone la correzione dell’ordinanza n. 34093/2025, pubblicata il24/12/2025, nel senso che, ove nel dispositivo di legge: “rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad €10.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. erimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di €5.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende”, deve leggersi edintendersi:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad € 1.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del15%, nonché di € 500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. edell’ulteriore importo di € 250,00 in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti ai sensi degli artt. 288,secondo comma, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c..Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il PresidenteDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.