Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28308/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Campobasso che, anche agli effetti civili, lo ha dichiarato responsabile del reato di lesioni personali lievissime; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto: - all'esito di processo celebrato "in presenza" dell'imputato (cfr. verbale udienza del 21 febbraio 2022), la sentenza impugnata è stata deliberata il 18 dicembre 2023 ed è stata depositata nel termine stabilito per il giudice di pace (15 giorni); - dalla scadenza di detto termine (2 gennaio 2024 - martedì) decorre quello per proporre l'impugnazione (pari a trenta giorni), che è scaduto in data 1 febbraio 2024 (giovedì); - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 16 febbraio 2024; Chiarito che: - non torna applicabile l'aumento di quindici giorni per l'impugnazione di cui all'art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen., in quanto, come detto, l'imputato non è stato giudicato in assenza; - l'imputato "presente" nel processo non diviene "assente" soltanto perché così lo definisce l'intestazione della sentenza: la circostanza che l'intestazione della sentenza recasse, per mero errore materiale (peraltro successivamente emendato), l'indicazione dell'imputato come "assente" non può modificare, per ciò solo, i caratteri del processo svoltosi alla presenza dell'imputato - circostanza, peraltro, pacificamente risultante dagli atti e nota al difensore; il termine per l'impugnazione non può variare in dipendenza di fatti o circostanze a tal fine giuridicamente irrilevanti come si ricava dal principio, immanente nell'ordinamento processuale, in virtù del quale l'assunzione di modalità non conformi al modello legale è da considerarsi priva di valore e non può mutare il regime che regola la l'impugnazione di un provvedimento, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (cfr.

Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, in motivazione).

A diversamente opinare si lascerebbe alla discrezionalità del giudice, o addirittura della cancelleria, il potere di incidere sul computo di termini inderogabili e indisponibili ex lege, mentre la necessaria rigidità del sistema trova il proprio contemperamento soltanto nell'istituto della rimessione in termini per caso fortuito o forza maggiore ex art. 175, comma 1 cod. proc. pen.; Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato in modo specifico la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi, cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 1.700,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Campobasso che, anche agli effetti civili, lo ha dichiarato responsabile del reato di lesioni personali lievissime; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto: - all'esito di processo celebrato "in presenza" dell'imputato (cfr. verbale udienza del 21 febbraio 2022), la sentenza impugnata è stata deliberata il 18 dicembre 2023 ed è stata depositata nel termine stabilito per il giudice di pace (15 giorni); - dalla scadenza di detto termine (2 gennaio 2024 - martedì) decorre quello per proporre l'impugnazione (pari a trenta giorni), che è scaduto in data 1 febbraio 2024 (giovedì); - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 16 febbraio 2024; Chiarito che: - non torna applicabile l'aumento di quindici giorni per l'impugnazione di cui all'art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen., in quanto, come detto, l'imputato non è stato giudicato in assenza; - l'imputato "presente" nel processo non diviene "assente" soltanto perché così lo definisce l'intestazione della sentenza: la circostanza che l'intestazione della sentenza recasse, per mero errore materiale (peraltro successivamente emendato), l'indicazione dell'imputato come "assente" non può modificare, per ciò solo, i caratteri del processo svoltosi alla presenza dell'imputato - circostanza, peraltro, pacificamente risultante dagli atti e nota al difensore; il termine per l'impugnazione non può variare in dipendenza di fatti o circostanze a tal fine giuridicamente irrilevanti come si ricava dal principio, immanente nell'ordinamento processuale, in virtù del quale l'assunzione di modalità non conformi al modello legale è da considerarsi priva di valore e non può mutare il regime che regola la l'impugnazione di un provvedimento, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (cfr. Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011, Loy, in motivazione). A diversamente opinare si lascerebbe alla discrezionalità del giudice, o addirittura della cancelleria, il potere di incidere sul computo di termini inderogabili e indisponibili ex lege, mentre la necessaria rigidità del sistema trova il proprio contemperamento soltanto nell'istituto della rimessione in termini per caso fortuito o forza maggiore ex art. 175, comma 1 cod. proc. pen.; Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (la quale ha depositato una tempestiva memoria attraverso la quale ha contrastato in modo specifico la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi, cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto della natura del processo e dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 1.700,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.700,00 oltre acc
Sentenza Cassazione n. 28308/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris