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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 28880/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25768-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. 01555620887, in persona dell'Amministratore unico pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A [OSCURATO:PERSONA] 01462290881, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2380/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ing.

Nicosia proponeva innanzi al Tribunale di Venezia ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., vedendo la propria richiesta accolta con il decreto n. 789/2016, con il quale il Tribunale adito ingiungeva alla [OSCURATO:SOCIETA] di pagare la somma di C 9.048,46, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte dall'attore nei confronti della società.

Più precisamente, l'ing.

Nicosia avrebbe svolto operazioni di calcolo in favore dell'ingiunta, la quale gli avrebbe conferito l'incarico nel più ampio contesto del contratto di appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] della facoltà di Ingegneria dell'Università di Catania.

In tale contesto, l'ingiunta aveva altresì stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui successivamente sarebbe subentrata [OSCURATO:SOCIETA].) un contratto per la fornitura e posa in opera di alcuni elementi prefabbricati.

Avverso il decreto proponeva opposizione con atto di citazione, notificato il 18 maggio 2016, l'ingiunta, la quale era autorizzata Ric. 2021 n. 25768 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -2- alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo e [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza n. 1245/2019, il Tribunale accoglieva l'opposizione.

Rilevava il giudice di prime cure che l'onere della prova del conferimento dell'incarico, gravante nel caso di specie sull'attore, non fosse stato da quest'ultimo assolto.

Questi, infatti, aveva soltanto provato di avere eseguito una prestazione di cui si era avvalsa l'ingiunta, senza tuttavia avere provato l'esistenza o il contenuto di un contratto che la consacrasse e nel quale la stessa ingiunta avesse assunto la qualità di committente.

Il Tribunale, vieppiù, rigettava anche la domanda subordinata del Nicosia volta alla condanna al pagamento del corrispettivo delle terze chiamate, condannandolo alla rifusione in favore delle stesse delle spese di lite.

2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Nicosia innanzi alla Corte d'appello di Venezia.

Sosteneva l'appellante che il giudice di primo grado avesse motivato in modo manifestamente illogico, contraddittorio ed errato relativamente alle prove offerte da parte attrice, peraltro contraddicendosi nell'affermare che, pur essendo stato dimostrato che la prestazione professionale fosse stata effettuata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], non fosse stata provata l'esistenza di un contratto tra le parti.

Nel costituirsi, l'appellata contestava le tesi di controparte e proponeva appello incidentale relativamente alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle chiamate.

Queste ultime, congiuntamente, chiedevano la relezione di entrambi gli appelli.

La Corte distrettuale rigettava l'appello con la sentenza. n. 2380/2021.

Il giudice del gravame disattendeva gli argomenti Ric. 2021 n. 25768 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -3- dell'appellante relativi alla contraddittorietà della pronuncia di primo grado.

In particolare, non riteneva che le prove offerte - segnatamente, la presenza del nominativo dell'appellante sui frontespizi di alcuni dei disegni depositati da [OSCURATO:SOCIETA] - fossero sufficienti a dimostrare il conferimento dell'incarico da parte dell'opponente, quantunque la prova potesse darsi con qualsiasi mezzo, anche presuntivo.

Sul punto, secondo la Corte, il giudice di prime cure aveva motivato adeguatamente, ed era incensurabile la valutazione del medesimo secondo cui le prove prodotte dall'attore monitorio non erano neanche idonee a valere come presunzioni.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia propone ricorso per cassazione il Nicosia.

Resistono con separati atti di controricorso da un lato [OSCURATO:SOCIETA]. e dall'altro lato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata dal ricorrente e dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorrente propone due distinti motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo il Nicosia denunzia, ex art. 360, 10 co., n. 3 del codice di procedura civile, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile.

La gravata sentenza sarebbe «assolutamente contraddittoria, illogica ed erronea» (p. 6 del ricorso) nella misura in cui afferma che, provato lo svolgimento da parte del professionista di un'attività di calcolo strutturale in favore di [OSCURATO:SOCIETA], non sarebbe stato altresì provato il conferimento dell'incarico da parte della stessa.

Sarebbe, del resto, incontestato tra tutte le parti che la prestazione professionale in questione è stata eseguita in favore di [OSCURATO:SOCIETA].

Sarebbero inoltre da valorizzare, sempre in Ric. 2021 n. 25768 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -4- funzione probatoria, alcuni ulteriori documenti, il cui rilievo è stato sminuito in sede di merito (elaborati, relazioni tecniche di varia natura, un progetto strutturale, accettati e firmati anche da [OSCURATO:SOCIETA]).

Titolo della pretesa attorea, ad ogni modo, sarebbero i «documenti protocollati e reperiti presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania, che forniscono prova inequivocabile delran della pretesa» (p. 7 del ricorso).

Peraltro, il ricorrente argomenta che il contratto di prestazione d'opera professionale relativo alle prestazioni svolte può intercorrere esclusivamente soltanto con [OSCURATO:SOCIETA], giacché le terze chiamate sarebbero state tenute a prestazioni differenti da quella invece svolta dal ricorrente.

Sottolinea il Nicosia che la prova del proprio rapporto con la controricorrente può essere data con ogni mezzo disponibile, presunzioni incluse, e invece gli elementi probatori forniti non sarebbero stati riconosciuti nel oro pieno valore probatorio dal giudice dell'appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ex ari:. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Denunzia il ricorrente che il giudice avrebbe errato nel porre anche a proprio carico, in ragione della soccombenza, le spese di lite sostenute dalle terze chiamate.

Il giudice avrebbe infatti omesso di rilevare che il ricorrente aveva proposto appello anche in relazione a tale condanna alle spese, nel merito del quale sosteneva che la prestazione svolta non fosse stata resa in qualità di dipendente della [OSCURATO:PERSONA], bensì in qualità di lavoratore autonomo.

Argomenta il ricorrente che tale possibilità sarebbe giustificata dalla disciplina sul congedo straordinario dettata dall'art. 4, 2° co.,

I. 53/2000.

3. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta entrambi i motivi di ricorso: in ordine al primo motivo, argomenta che la società Ric. 2021 n. 25768 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -5- non avrebbe mai affidato alcun incarico al Nicosia, evidenziando in particolare come «la documentazione in atti è apparsa del tutto inconsistente rispetto alla pretesa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]» (p. 10 del controricorso [OSCURATO:SOCIETA]) e, più in generale, stigmatizzando l'insufficienza dell'apparato istruttorio prodotto dalla controparte.

In ordine al secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] ne argomenta del pari l'infondatezza.

I concisi argomenti della controricorrente si concentrano principalmente sulla circostanza che in nessun caso - in ragione del suo godere di un periodo di congedo straordinario - il Nicosia avrebbe potuto svolgere una diversa prestazione lavorativa.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in controricorso, dopo aver argomentato in ordine all'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, sostengono nel merito che la sentenza impugnata avrebbe correttamente applicato il principio della soccombenza, ponendo in capo anche al Nicosia le spese da esse sostenute per il giudizio di appello, giacché la domanda subordinata del medesimo nei loro confronti sarebbe comunque stata rigettata.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n.1 c.p.c., avendo la Corte d'appello deciso conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, senza che il ricorso offra argomenti per disattendere la stessa.

Ancorché la giurisprudenza di questa Corte ammetta che la prova della conclusione del contratto di prestazione d'opera intellettuale possa fornirsi con qualsiasi mezzo (e fatte salve le eccezioni eventualmente dettate dal legislatore per specifiche ipotesi), e ciò in quanto trattasi di contratto che può essere concluso in qualsiasi forma idonea a manifestare il mutuo consenso delle parti (cfr. Cass. n. 1792/2017, richiamata dal Ric. 2021 n. 25768 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -6- Nicosia, e più risalentemente Cass. n. 3016/2006), ivi inclusa anche la prova per presunzioni (cfr. Cass. n. 1792/2017 e Cass. n. 3016/2006, già citate; ma anche ex multis Cass. n. 7037/2020 e Cass. n. 26060/2013), tale richiamo non appare conferente nella fattispecie.

Deve anzitutto premettersi che, in virtù del principio espresso dall'art. 2697 c.c. per cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento», la posizione della Corte di cassazione in ordine al riparto dell'onere probatorio del contratto d'opera intellettuale è così riassumibile: «nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte» (Cass. n. 21522/2019; principio espresso altresì in Cass. n. 9254/2006 e in Cass. n. 18775/2005). [OSCURATO:PERSONA], dunque, convenuto nel giudizio di opposizione, ma attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto offrire la prova, anche in via presuntiva, del conferimento dell'incarico, del soggetto committente e dell'oggetto dell'incarico medesimo.

A supporto della propria domanda il ricorrente invoca essenzialmente gli elaborati reperiti presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania, sui frontespizi dei quali comparivano sia la sottoscrizione e il timbro del Nicosia che quelli di [OSCURATO:SOCIETA].

Tuttavia, il giudice del gravame ha confermato il rigetto della domanda avanzata in via monitoria affermando che «la documentazione prodotta (elaborati grafici) è priva di valenza dimostrativa dell'incarico professionale dedotto nei presente giudizio» (p. 10 della sentenza d'appello).

Il giudice del merito, quindi, non ha ritenuto pienamente assolto l'onere della prova Ric. 2021 n. 25768 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -7- gravante in capo all'appellante, il quale avrebbe sì dimostrato l'oggetto dell'incarico (e, per di più, il suo adempimento), ma non avrebbe invece provato gli altri elementi del contratto, e in particolare e su tutti l'identità della parte committente (al punto che, esattamente, la Corte veneziana rileva che l'incarico ben potrebbe «essere stato conferito da terzi e non da [OSCURATO:SOCIETA]», p. 10 della sentenza).

Tale apparato istruttorio non è parso altresì sufficiente al giudice del gravame per provare in via presuntiva l'incarico, difettando dei requisiti prescritti dall'art. 2729 del codice civile.

Orbene, in ordine alla sindacabilità in cassazione della valutazione delle prove operata in sede di merito, non possono che rilevarsi stringenti limiti.

In particolare, relativamente alla valutazione delle prove indiziarie, è comune l'affermazione che «spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Cass. n. 22366/2021; cfr. anche Cass. n. 1234/2019).

Inoltre, deve rilevarsi che quando critiche di tale ordine vengano mosse è necessario che le stesse facciano «emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio», non potendo «limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito» (Cass. n. 5279/2020).

Ebbene, alla luce di quanto osservato, non appare che le censure mosse nel ricorso contro gli argomenti della Corte d'appello di Venezia appaiano idonee a confutare la incensurabilità della sentenza gravata, non emergendo nel ragionamento del giudice di appello illogicità o contraddizioni.

Ric. 2021 n. 25768 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -8- Al contrario, alla luce delle critiche mosse, appare vieppiù evidenziata la solidità della motivazione della sentenza d'appello che, per quanto concisa, argomenta in modo chiaro e logico le ragioni della decisione, così da risultare immune da critica.

6. Parimenti, il secondo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il ricorrente si duole della circostanza che il giudice dell'appello avrebbe omesso di esaminare il fatto - decisivo per il giudizio - per cui, nel periodo in cui avrebbe svolto le proprie prestazioni in favore di [OSCURATO:SOCIETA], il Nicosia sarebbe stato in regime di congedo straordinario dalla posizione di lavoratore subordinato presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., così che avrebbe potuto svolgere tale prestazione soltanto in qualità di libero professionista e in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (e non invece in qualità di dipendente della [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, tali circostanze avrebbero anche avuto riverbero sulla condanna del Nicosia alla rifusione delle spese sostenute dalle terze chiamate, da considerare erronea.

Tali argomenti non appaiono convincenti.

Il giudice del gravame ha prestato la dovuta considerazione alla questione della soccombenza del Nicosia, emergendo invece che la critica posta con il motivo in esame non si confronta con quella che è l'effettiva ratio della sentenza gravata.

In disparte l'impossibilità per il lavoratore che fruisca del congedo straordinario di poter svolgere una diversa prestazione lavorativa in favore di soggetto diverso dal datore di lavoro, come emerge dalla lettera dell'art. 4, co. 2°,

I. 53/2000, confermata da solida giurisprudenza (cfr., in tema di divieto assoluto di svolgimento di attività lavorative durante il periodo di congedo straordinario, Cass. n. 6893/2018 e Cass.

Ric. 2021 n. 25768 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -9- n. 7021/2011) - deve rilevarsi che in ogni caso il Nicosia è risultato già soccombente in primo grado relativamente alla domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta nei confronti delle terze chiamate.

Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione in sede di appello, essendo quindi passata in cosa giudicata.

Ne consegue che l'evocazione in giudizio anche in grado di appello delle terze chiamate, senza però contrastare la correttezza della decisione resa dal Tribunale nei loro confronti, implica che, una volta rigettato l'appello proposto avverso l'opponente, delle spese sopportate dalle chiamate in causa dovesse farsi carico l'appellante.

Il motivo proposto non si confronta con tale ratio che sorregge, in ragione dell'integrale soccombenza anche in appello, la decisione di porre a carico dell'appellante le spese sostenute da tutte le parti appellate, mirando piuttosto ad addurre argomenti per tardivamente confutare la correttezza della decisione di rigetto della domanda a suo tempo proposta.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in euro 2.700 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 25768 sez.

M2 - ud. 16-06-2022 -10- s.p.a. che liquida in euro 3.000 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25768-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. 01555620887, in persona dell'Amministratore unico pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A [OSCURATO:PERSONA] 01462290881, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrenti - nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2380/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ing. Nicosia proponeva innanzi al Tribunale di Venezia ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., vedendo la propria richiesta accolta con il decreto n. 789/2016, con il quale il Tribunale adito ingiungeva alla [OSCURATO:SOCIETA] di pagare la somma di C 9.048,46, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali svolte dall'attore nei confronti della società. Più precisamente, l'ing. Nicosia avrebbe svolto operazioni di calcolo in favore dell'ingiunta, la quale gli avrebbe conferito l'incarico nel più ampio contesto del contratto di appalto per la progettazione esecutiva e realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] della facoltà di Ingegneria dell'Università di Catania. In tale contesto, l'ingiunta aveva altresì stipulato con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui successivamente sarebbe subentrata [OSCURATO:SOCIETA].) un contratto per la fornitura e posa in opera di alcuni elementi prefabbricati. Avverso il decreto proponeva opposizione con atto di citazione, notificato il 18 maggio 2016, l'ingiunta, la quale era autorizzata Ric. 2021 n. 25768 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -2- alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo e [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza n. 1245/2019, il Tribunale accoglieva l'opposizione. Rilevava il giudice di prime cure che l'onere della prova del conferimento dell'incarico, gravante nel caso di specie sull'attore, non fosse stato da quest'ultimo assolto. Questi, infatti, aveva soltanto provato di avere eseguito una prestazione di cui si era avvalsa l'ingiunta, senza tuttavia avere provato l'esistenza o il contenuto di un contratto che la consacrasse e nel quale la stessa ingiunta avesse assunto la qualità di committente. Il Tribunale, vieppiù, rigettava anche la domanda subordinata del Nicosia volta alla condanna al pagamento del corrispettivo delle terze chiamate, condannandolo alla rifusione in favore delle stesse delle spese di lite. 2. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello il Nicosia innanzi alla Corte d'appello di Venezia. Sosteneva l'appellante che il giudice di primo grado avesse motivato in modo manifestamente illogico, contraddittorio ed errato relativamente alle prove offerte da parte attrice, peraltro contraddicendosi nell'affermare che, pur essendo stato dimostrato che la prestazione professionale fosse stata effettuata nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], non fosse stata provata l'esistenza di un contratto tra le parti. Nel costituirsi, l'appellata contestava le tesi di controparte e proponeva appello incidentale relativamente alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle chiamate. Queste ultime, congiuntamente, chiedevano la relezione di entrambi gli appelli. La Corte distrettuale rigettava l'appello con la sentenza. n. 2380/2021. Il giudice del gravame disattendeva gli argomenti Ric. 2021 n. 25768 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -3- dell'appellante relativi alla contraddittorietà della pronuncia di primo grado. In particolare, non riteneva che le prove offerte - segnatamente, la presenza del nominativo dell'appellante sui frontespizi di alcuni dei disegni depositati da [OSCURATO:SOCIETA] - fossero sufficienti a dimostrare il conferimento dell'incarico da parte dell'opponente, quantunque la prova potesse darsi con qualsiasi mezzo, anche presuntivo. Sul punto, secondo la Corte, il giudice di prime cure aveva motivato adeguatamente, ed era incensurabile la valutazione del medesimo secondo cui le prove prodotte dall'attore monitorio non erano neanche idonee a valere come presunzioni. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia propone ricorso per cassazione il Nicosia. Resistono con separati atti di controricorso da un lato [OSCURATO:SOCIETA]. e dall'altro lato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata dal ricorrente e dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorrente propone due distinti motivi di ricorso. 1. Con il primo motivo il Nicosia denunzia, ex art. 360, 10 co., n. 3 del codice di procedura civile, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile. La gravata sentenza sarebbe «assolutamente contraddittoria, illogica ed erronea» (p. 6 del ricorso) nella misura in cui afferma che, provato lo svolgimento da parte del professionista di un'attività di calcolo strutturale in favore di [OSCURATO:SOCIETA], non sarebbe stato altresì provato il conferimento dell'incarico da parte della stessa. Sarebbe, del resto, incontestato tra tutte le parti che la prestazione professionale in questione è stata eseguita in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Sarebbero inoltre da valorizzare, sempre in Ric. 2021 n. 25768 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -4- funzione probatoria, alcuni ulteriori documenti, il cui rilievo è stato sminuito in sede di merito (elaborati, relazioni tecniche di varia natura, un progetto strutturale, accettati e firmati anche da [OSCURATO:SOCIETA]). Titolo della pretesa attorea, ad ogni modo, sarebbero i «documenti protocollati e reperiti presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania, che forniscono prova inequivocabile delran della pretesa» (p. 7 del ricorso). Peraltro, il ricorrente argomenta che il contratto di prestazione d'opera professionale relativo alle prestazioni svolte può intercorrere esclusivamente soltanto con [OSCURATO:SOCIETA], giacché le terze chiamate sarebbero state tenute a prestazioni differenti da quella invece svolta dal ricorrente. Sottolinea il Nicosia che la prova del proprio rapporto con la controricorrente può essere data con ogni mezzo disponibile, presunzioni incluse, e invece gli elementi probatori forniti non sarebbero stati riconosciuti nel oro pieno valore probatorio dal giudice dell'appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ex ari:. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. Denunzia il ricorrente che il giudice avrebbe errato nel porre anche a proprio carico, in ragione della soccombenza, le spese di lite sostenute dalle terze chiamate. Il giudice avrebbe infatti omesso di rilevare che il ricorrente aveva proposto appello anche in relazione a tale condanna alle spese, nel merito del quale sosteneva che la prestazione svolta non fosse stata resa in qualità di dipendente della [OSCURATO:PERSONA], bensì in qualità di lavoratore autonomo. Argomenta il ricorrente che tale possibilità sarebbe giustificata dalla disciplina sul congedo straordinario dettata dall'art. 4, 2° co., I. 53/2000. 3. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta entrambi i motivi di ricorso: in ordine al primo motivo, argomenta che la società Ric. 2021 n. 25768 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -5- non avrebbe mai affidato alcun incarico al Nicosia, evidenziando in particolare come «la documentazione in atti è apparsa del tutto inconsistente rispetto alla pretesa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]» (p. 10 del controricorso [OSCURATO:SOCIETA]) e, più in generale, stigmatizzando l'insufficienza dell'apparato istruttorio prodotto dalla controparte. In ordine al secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] ne argomenta del pari l'infondatezza. I concisi argomenti della controricorrente si concentrano principalmente sulla circostanza che in nessun caso - in ragione del suo godere di un periodo di congedo straordinario - il Nicosia avrebbe potuto svolgere una diversa prestazione lavorativa. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in concordato preventivo e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in controricorso, dopo aver argomentato in ordine all'inammissibilità del secondo motivo di ricorso, sostengono nel merito che la sentenza impugnata avrebbe correttamente applicato il principio della soccombenza, ponendo in capo anche al Nicosia le spese da esse sostenute per il giudizio di appello, giacché la domanda subordinata del medesimo nei loro confronti sarebbe comunque stata rigettata. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n.1 c.p.c., avendo la Corte d'appello deciso conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, senza che il ricorso offra argomenti per disattendere la stessa. Ancorché la giurisprudenza di questa Corte ammetta che la prova della conclusione del contratto di prestazione d'opera intellettuale possa fornirsi con qualsiasi mezzo (e fatte salve le eccezioni eventualmente dettate dal legislatore per specifiche ipotesi), e ciò in quanto trattasi di contratto che può essere concluso in qualsiasi forma idonea a manifestare il mutuo consenso delle parti (cfr. Cass. n. 1792/2017, richiamata dal Ric. 2021 n. 25768 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -6- Nicosia, e più risalentemente Cass. n. 3016/2006), ivi inclusa anche la prova per presunzioni (cfr. Cass. n. 1792/2017 e Cass. n. 3016/2006, già citate; ma anche ex multis Cass. n. 7037/2020 e Cass. n. 26060/2013), tale richiamo non appare conferente nella fattispecie. Deve anzitutto premettersi che, in virtù del principio espresso dall'art. 2697 c.c. per cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento», la posizione della Corte di cassazione in ordine al riparto dell'onere probatorio del contratto d'opera intellettuale è così riassumibile: «nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte» (Cass. n. 21522/2019; principio espresso altresì in Cass. n. 9254/2006 e in Cass. n. 18775/2005). [OSCURATO:PERSONA], dunque, convenuto nel giudizio di opposizione, ma attore in senso sostanziale, avrebbe dovuto offrire la prova, anche in via presuntiva, del conferimento dell'incarico, del soggetto committente e dell'oggetto dell'incarico medesimo. A supporto della propria domanda il ricorrente invoca essenzialmente gli elaborati reperiti presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania, sui frontespizi dei quali comparivano sia la sottoscrizione e il timbro del Nicosia che quelli di [OSCURATO:SOCIETA]. Tuttavia, il giudice del gravame ha confermato il rigetto della domanda avanzata in via monitoria affermando che «la documentazione prodotta (elaborati grafici) è priva di valenza dimostrativa dell'incarico professionale dedotto nei presente giudizio» (p. 10 della sentenza d'appello). Il giudice del merito, quindi, non ha ritenuto pienamente assolto l'onere della prova Ric. 2021 n. 25768 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -7- gravante in capo all'appellante, il quale avrebbe sì dimostrato l'oggetto dell'incarico (e, per di più, il suo adempimento), ma non avrebbe invece provato gli altri elementi del contratto, e in particolare e su tutti l'identità della parte committente (al punto che, esattamente, la Corte veneziana rileva che l'incarico ben potrebbe «essere stato conferito da terzi e non da [OSCURATO:SOCIETA]», p. 10 della sentenza). Tale apparato istruttorio non è parso altresì sufficiente al giudice del gravame per provare in via presuntiva l'incarico, difettando dei requisiti prescritti dall'art. 2729 del codice civile. Orbene, in ordine alla sindacabilità in cassazione della valutazione delle prove operata in sede di merito, non possono che rilevarsi stringenti limiti. In particolare, relativamente alla valutazione delle prove indiziarie, è comune l'affermazione che «spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Cass. n. 22366/2021; cfr. anche Cass. n. 1234/2019). Inoltre, deve rilevarsi che quando critiche di tale ordine vengano mosse è necessario che le stesse facciano «emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio», non potendo «limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito» (Cass. n. 5279/2020). Ebbene, alla luce di quanto osservato, non appare che le censure mosse nel ricorso contro gli argomenti della Corte d'appello di Venezia appaiano idonee a confutare la incensurabilità della sentenza gravata, non emergendo nel ragionamento del giudice di appello illogicità o contraddizioni. Ric. 2021 n. 25768 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -8- Al contrario, alla luce delle critiche mosse, appare vieppiù evidenziata la solidità della motivazione della sentenza d'appello che, per quanto concisa, argomenta in modo chiaro e logico le ragioni della decisione, così da risultare immune da critica. 6. Parimenti, il secondo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento. Il ricorrente si duole della circostanza che il giudice dell'appello avrebbe omesso di esaminare il fatto - decisivo per il giudizio - per cui, nel periodo in cui avrebbe svolto le proprie prestazioni in favore di [OSCURATO:SOCIETA], il Nicosia sarebbe stato in regime di congedo straordinario dalla posizione di lavoratore subordinato presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., così che avrebbe potuto svolgere tale prestazione soltanto in qualità di libero professionista e in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (e non invece in qualità di dipendente della [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, tali circostanze avrebbero anche avuto riverbero sulla condanna del Nicosia alla rifusione delle spese sostenute dalle terze chiamate, da considerare erronea. Tali argomenti non appaiono convincenti. Il giudice del gravame ha prestato la dovuta considerazione alla questione della soccombenza del Nicosia, emergendo invece che la critica posta con il motivo in esame non si confronta con quella che è l'effettiva ratio della sentenza gravata. In disparte l'impossibilità per il lavoratore che fruisca del congedo straordinario di poter svolgere una diversa prestazione lavorativa in favore di soggetto diverso dal datore di lavoro, come emerge dalla lettera dell'art. 4, co. 2°, I. 53/2000, confermata da solida giurisprudenza (cfr., in tema di divieto assoluto di svolgimento di attività lavorative durante il periodo di congedo straordinario, Cass. n. 6893/2018 e Cass. Ric. 2021 n. 25768 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -9- n. 7021/2011) - deve rilevarsi che in ogni caso il Nicosia è risultato già soccombente in primo grado relativamente alla domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta nei confronti delle terze chiamate. Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione in sede di appello, essendo quindi passata in cosa giudicata. Ne consegue che l'evocazione in giudizio anche in grado di appello delle terze chiamate, senza però contrastare la correttezza della decisione resa dal Tribunale nei loro confronti, implica che, una volta rigettato l'appello proposto avverso l'opponente, delle spese sopportate dalle chiamate in causa dovesse farsi carico l'appellante. Il motivo proposto non si confronta con tale ratio che sorregge, in ragione dell'integrale soccombenza anche in appello, la decisione di porre a carico dell'appellante le spese sostenute da tutte le parti appellate, mirando piuttosto ad addurre argomenti per tardivamente confutare la correttezza della decisione di rigetto della domanda a suo tempo proposta. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in euro 2.700 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, nonché a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 25768 sez. M2 - ud. 16-06-2022 -10- s.p.a. che liquida in euro 3.000 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento,
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