CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02121/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8269/2019 R.G. proposto da : Agenzia Delle Entrate – Riscossione , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale d ello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] di Salerno -intimati- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 7340, Sezione Staccata di Salerno, Sezione 9, depositata il 17 agosto 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’estratto di ruolo relativo a ventotto cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi vari, erariali e non, emesse tra il 2002 ed il 2013, dall’Agenzia delle Entrate, dalla CCIA di Salerno e dal Comune d [OSCURATO:PERSONA]. 2. La C.T.P. di Salerno accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia di Riscossione di Roma, la C.T.R. della Campania rigettava l’appello ritenendo il ricorso del contribuente ammissibile e fondato, sulla scorta della non concludenza della documentazione prodotta dall’appellante. 4. Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA], l’Agenzia delle Entrate, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la Camera di Commercio di Salerno sono rimaste intimate. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 –omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado”, parte ricorrente censura la decisione del giudice regionale per non essersi pronunciato sui motivi di appello relativi all’inammissibilità dell’impugnazione avverso l’estratto di ruolo e la definitività dello stesso a causa della mancata impugnazione delle cartelle esattoriali notificate. 2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.”, si censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. 3. Il secondo motivo, da esaminare in via prioritaria, è fondato. 3.1. La censura pone il tema dell’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo e, del resto, la sentenza impugnata stessa accerta che con il ricorso introduttivo è stato impugnato un estratto di ruolo. L’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2021 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. 3.2. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.». 3.3. Orbene, la Corte di C assazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante, come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 3.4. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit., ha tenuto fermo l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).». 3.5. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4- bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. L’interpretazione restrittiva è stata da ultimo confermata anche dall’art. 12 “Disposizioni in materia di impugnazione” d.lgs. n.110/2024, in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo il quale all’art.12 del d.P.R. n.602/73 il comma 4-bis, primo comma è sostituito dal seguente: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio». 4. L’accoglimento del secondo motivo, derivante dal fatto che nessun pregiudizio legittimante è stato qui dedotto ai sensi di legge, determina l’assorbimento della prima censura. 5. La sentenza impugnata va perciò cassata senza rinvio, e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, perché ab origine la causa non poteva essere proposta (art.382 u.c. c.p.c.). 6. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizio alla luce dell’intervento del legislatore, della giurisprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenuti all’incardinamento del ricorso per cassazione. P.Q.M La Corte, in accoglimento del secondo motivo ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara inamm