CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 22687/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10427/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO ROMA n. 6425/2021 depositata il01/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un solo motivo, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che definito la controversia ereditaria intrapresa dinanzi al Tribunale di Roma da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto qui rileva, la Corte d’appello, adita da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello, nella contumacia, fra gli altri dell’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Cristina. Resistono con controricorso gli intimat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgonodifese gli altri intimati. La parte ricorrente e controricorrente hanno depositato altresì la memoria prima dell’udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. e dell’art. 3, comma 1, della l. n. 53 del 1994, perché la Corte d’appello ha deciso nella contumacia della ricorrente, nonostante la nullità della notificazione dell’impugnazione, in quanto eseguita nei confronti di più parti presso un unico difensore mediante consegna di una sola copia o comunque di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l’atto era destinato. Il ricorsoè inammissibile, in quanto ai sensi dell'art. 360 - bis, n. 1, c.p.c.,si pone in contrasto con orientamento di questa Corte, (Cass. S.U., n. 29290/2008), cui il collegio intende dare continuità, secondo cui «La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c. ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione ex art. 285 c.p.c., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo» (nello stesso senso, quanto alla giurisprudenza successiva, Cass. n. 20257/2020). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese, nei confronti dei controricorrent i , seguono la soccombenza, mentre non occorre procedere sulle spese degli altri intimati, non avendo questi svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 5.000,00, di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori, come per legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di cons