CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 07380/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG 7323anno 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatipresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]; intimata avverso la sentenza n. 947/2017 de lla Corte di appello di Salerno depositatail giorno 3 ottobre 2017 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 gennaio 2023 dal Consigliere r elatore d ott. [OSCURATO:PERSONA]. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 Falabella. [OSCURATO:PERSONA] 1. — L a società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri del disciolto consiglio di amministrazione della società,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , eredi di Aniello F alciano, già presidente del detto consiglio di amministrazione, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sindaci, perché, previa verifica dell'irregolarità nella gestione delle operazioni di cassae delle operazioni contabili, oltre che degli illeciti prelevamenti di somme e di altri fatti contrari ai doveri imposti agli organi sociali, i nominati convenuti fossero condannati in solido al risarcimento dei danni. Espletata consulenza tecnica d’ufficio , il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haaccertato il danno cagionato alla società , corrispondente all’ammanco di cassa di euro 185.544,57 e ha condannato Carmela, Maria ed [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Manlio ed [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno liquidato nel suddetto importo, maggiorato degli interessi. 2. ― Il gravame avverso la pronuncia di primo grado è stato respinto dalla Corte di appello di Salerno con sentenza del 3 ottobre 2017. 3. — Vi è impugnazione per cassazione della sentenza di appello da parte dei ricorrenti in epigrafe indicati; i motivi di ricorso sono cinque.La [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo oppone la nullità del giudizio ex art. 291 c.p.c.. E’ censurata l’affermazione della Corte di appello secondo cui l’omessa notificazione dell’atto di riassunzione del processo al contumaceEnnio Sirica avrebbe dato vita a una nullità della sentenza, sanata con la costituzione in appello del detto soggetto. Si opponeche Sez. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 la Corte di merito avrebbe dovuto disporre il rinnovo della consulenza tecnica effettuata in assenza di contraddittorio con la parte contumace. Il motivo è infondato. Parte ricorrente riferisce didue interruzioni, la prima delle quali «per essere venuta meno la rappresentanza della parte attrice a seguito della cessazione dell’incarico del Commissario governativo», la seconda per la morte di altro convenuto. La prima interruzione è legata allavicenda che segue. Dichiarata in giudizio, all’udienza del 17 aprile 2002, la cessazione del commissariamento della cooperativa, il Giudice istruttore di primo grado aveva ritenuto di non dichiarare l’interruzione e aveva quindi disposto consulenza tecnica d’ufficio, regolarmente espletata; in un secondo momento l’interruzione era stata invece dichiarata. In realtà, se ― come spiegato nel prosieguo della presente motivazione, trattando il secondo motivo ― la fattispecie della cessazione della gestione commissariale non assurge a causa di interruzione del giudizio, la censura perde di consistenza: poiché il processo doveva regolarmente proseguire, la parte non può dolersi dell’omesso adempimento di un incombente che la legge associa al caso in cui il giudizio debba riprendere il suo corso dopo essere stato legittimamenteinterrotto. E’ comunque da osservare che, in base alla giurisprudenza di questa S.C., dal combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. si deve desumere che, mentre nelle ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali negli elementi costitutivi del processo ― tra le quali principalmente, e, nella pratica, prevalentemente quella relativa alla cancellazione della causa dal ruolo ― l'atto di riassunzione del giudizio non debba essere notificato alla parte contumace, per converso, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo, il contumace debba di esso essere edotto mediante la Sez. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 relativa notificazione, giacché la duplice circostanza ch'egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la medesima condotta anche nella nuova situazione, della quale deve avere notizia rimanendone altrimenti leso il diritto di difesa(Cass. 1 6 marzo 2004, n. 5341 ; in senso conforme: Cass. 24 giugno 2011, n.13981; Cass. 24 maggio 2018, n. 13015 ). E’ agevole osservare, allora, come nella fattispecie in esame il contumace non avesse titolo a ricevere la notificazione dell’atto di riassunzione, visto che il mutamento che ha indotto il Giudice di prima istanza a dichiarare l’interruzione del giudizio era, per lui, del tutto irrilevante. La seconda interruzione è individuata facendo riferimento al decesso di altro convenuto. Occorre allora considerare che la Corte di merito ha richiamato la giurisprudenza sopra richiamata, osservando che non ricorreva la condizioneda questa valorizzata (il sopravvenire di una situazione che non consentisse di presumere che la parte intendesse continuare ad essere contumace) e che tale ratio decidendi (la quale ben può ritenersi corretta ove si faccia questione di una successione nel processoche non concerne la controparte del contumace) non è stata nemmeno impugnata. Merita aggiungere che secondo Cass. 12 settembre 2022, n. 26800 non deve essere notificata al convenuto contumace la riassunzione del giudizio ad opera degli eredi dell’attore deceduto in corso di causa; a maggior ragione, dunque, la notifica si rivela non necessaria nel caso di decesso di un altro convenuto. 2. ― Col secondo motivo si lamenta la nullità degli atti processuali posti in essere a seguito della dichiarazione, da parte de procuratore costituito, del l ’intervenuta cessazione dalla carica da parte del Commissario governativoe la violazione dell’art. 2 393 c.c. . Si assume che il Tribunale, avendo preso conoscenza, un data 17 aprile 2002,della Sez. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 perdita della capacità processuale della parte attrice ― perdita di capacità determinata dalla cessazione dal la carica del Commi ssario governativo ― avreb be avuto l ’ obbligo di disporre l’interruzione del giudizio: il giudizio era stato invece interrotto solo successivamente, con ordinanza collegiale del 19 aprile 2005. Il motivo è infondato. Il venir meno della gestione commissariale e la conseguente cessazione dall’incaricodel commissario governativo non erano idonee a determinare l’interruzione del processo e non precludevano la pronuncia nel merito,giacché ess e non ha nno determinato la perdita della capacità della società di stare in giudiziodi cui all’art. 299 c.p.c.. Infatti, la procura alle liti rilasciata dall'organo rappresentativo di una persona giuridica conserva la propria efficacia anche quando, nel corso del giudizio,l'organo che aveva rilasciato la procura sia stato soppresso e sostituito da un altro e differente organo rappresentativo (Cass. 12 novembre 1999, n. 761, in fattispecie relativa ad appello proposto per l'INPS da difensore munito di procura alle liti già rilasciata da un commissario straordinario non più in carica;in senso conforme: Cass.12 dicembre 2001, n. 15666; Cass. 13 settembre 2002, n. 13434 ; Cass. 9 febbraio 2005, n. 2636; Cass. 9 febbraio 2005,n. 2656 ; Cass.7 aprile 2006, n. 8281 ; Cass. 22 maggio 2007, n. 11847 : Cass. 12 luglio 2017, n. 17216; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32880 ) : la detta procura, se proveniente da una società e, per essa, da un organo abilitato a conferirla, resta imputabile all'ente medesimo anche in futuro e finché non venga revocata, indipendentemente dalla sorte che nel frattempo abbia potuto subire l'organo che l'ha rilasciata, atteso che l'atto negoziale della persona giuridica, posto in essere per il tramite del competente organo di rappresentanza esterna è atto del rappresentato e non del rappresentante e, come tale, resta in vita fino a quando non intervenga una diversa manifestazione di volontà del primo, a prescindere dal mutamento del secondo(Cass. 13 settembre Sez. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 2002, n. 13434 , cit., e successive conformi) . Tale successiva manifestazione di volontà non è dedotto sia i ntervenuta: anzi, come ricorda la sentenza impugnata(pag. 9), l’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], che aveva introdotto in giudizio per la società cooperativa , era stat a «confermata», a seguito della cessazione della gestione commissariale, con procura rilasciata con atto depositato l’8 novembre 2005. 3. ― Il terzo mezzo denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione e la violazione dell’art. 2260 c.c..Lamentano i ricorrenti che il Giudice di primo grado abbia omesso di accertare il ruolo e i compiti dei singoli convenuti nell’amministrazione della società e, in particolare,a quale periodo della gestione andava imputato l’eventuale comportamento omissivo o commissivo di ciascuno di essi. Il motivo non ha fondamento. Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 4, c.p.c. può farsi oggi valere, in sede di legittimità , con riferimento alle sole fattispecie di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obie ttivamente incomprensibile», essendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione(Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Ora, a fronte dell’ammanco di cassa di lire 291.682,119,la Corte di merito ha evidenziato che rettamente il Tribunale aveva conferito rilievo alla violazione, da parte degli organi societari, degli specifici obblighi di diligenza nell’amministrazione degli affari societari di cui all’art. 2392 c.c. (per gli amministratori) e di vig ila nza e di controllo attivo sulle attività poste in essere ex art. 2403 c.c.(per i sindaci); ha ritenuto la Corte distrettuale che la conferma della sentenza di primo grado trovasse ragione ne l l’ «oggettivo e rilevante svuotamento della cassa contanti della società»: evenienza che «fonda[va] la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci Sez. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 nell’atteggiamento neutrale assunto da entrambi gli organi difronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente non solo segnalando all’assemblea le irregolarità di gestio ne riscontrate, ma anche omettendo[scilicet: formalizzando] le denunce previste ex art. 2409, ultimo comma, c.c.» (sentenza, pag. 12). Come si vede, secondo la sentenza impugnata la responsabilità degli amministratori e dei sindaci trova fondamento non già nell’individuazione di specifiche condotte appropriative o distrattive dell’uno o dell’altro convenuto (condotte che avrebbero dovuto essere riferite ai soggetti che ne fossero stati autori), ma nell’omesso controllo, cui gli amministratorie i sindaci tutti erano tenuti, quanto ad atti che avevano comportato l a perdita delle risorse patrimoniali della società. E tale passaggio argomentativo non evidenzia vizi motivazional i suscettibil i di essere ricondottia una delle richiamate figure. Né appare concludente l’evocazione dell’art. 2 260 c.c., detta t o per la società semplice,giacché alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni (art. 2519, comma 1. c.c.). Ebbene, per queste ultime l’art. 2392c.c. prevede, al secondo comma del testo vigente ratione temporis , la responsabilità solidale degli amministratori che non hanno vig il ato sul generale andamento della gestione (in tema, per tutte: Cass. 11 novembre 2010, n. 22911), mentre l’art. 2407, comma 2, c.c. dispone che i si n daci siano responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, ove il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. La detta responsabilità solidale di amministratori e sindaci contemplate dalle norme appena richiamate appare allora pienamente coerente con l’accertamento di fatto compiuto dai Giudici di merito. 4. ― Col quarto motivo i ricorrenti si dolgono dell’inutilizzabilità della consulenza tecnica e dell’omesso esame di fatto decisivo. S i Sez. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 deduce che il c.t.u. abbia travisato il mandato conferitogli, ampliandone illegittimamente il contenuto. Il motivo è inammissibile perché carente di specificità. Manca, infatti, nel ricorso, una trascrizione dei quesiti formulat i al consulente tecnico convocato per la prestazione del giuramento;è da rimarcare, in proposito, che nella sentenza impugnata la censura ribadita in questa sede è stata disattesa avendo riguardo ai quesiti «ulteriori indicati a verbale dalle parti» di cui era menzione nel conferimento dell’incarico (pagg. 10 s.): evenienza, questa, che lascia comprendere l’importanza che assumeva in questa sede l’indicazione di cui, invece, il mezzo di censura risulta essere carente. 5. ― Il quinto e ulti mo mezzo oppone il difetto e la contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione degli artt. 102 e 103 c.p.c. in riferimento all’art. 2393 c.c..Viene rilevato che la società aveva volutamente omesso di convenire in giudizio [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricoperto la carica di consigliere di amministrazionenegli anni in cui si sarebbe prodotto l’ammanco di cassa. Ad avviso dei ricorrenti, avrebbe dovuto disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del nominato soggetto. Il motivo è palesemente infondato. Va qui riaffermato il principio, enunciato dalla Corte di appello, per cui l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido(Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178). 6. ― In conclusione, il ricorso è respinto. 7. ― Nul la deve statuirsi in punto di spese processuali. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. I –RG7323 /2018 camera di consiglio16.1.2023 rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp