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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05459/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello di Liberato di Zenzo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino 1'8 febbraio 2013 - che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per reati di cui agli artt. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 16 maggio 2007 (capo A), 367 cod. pen., commesso il 15 maggio 2007 (capo B), e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 7 febbraio 2009 (capo C) - perché tardivamente proposto.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce l'errore di calcolo in cui è incorsa la Corte di appello.

Evidenzia il difensore che la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino 1'8 febbraio 2013, con termine per il deposito di 40 giorni, è stata depositata il 5 agosto 2013, e quindi oltre il termine, e che l'avviso di deposito è stato notificato al difensore il 18 settembre 2013.

Da tale data, pertanto, devono conteggiarsi i 45 giorni per proporre appello, che avrebbe dovuto essere perciò depositato entro il 2 novembre 2013, ciò che è avvenuto nella specie, posto che l'impugnazione è stata proposta il 25 ottobre 2013.

3. Il ricorso è fondato.

4. La Corte di appello ha ritenuto la tardività dell'appello, depositato il 25 ottobre 2013, sul presupposto che il termine di cui all'art. 585 cod. proc. pen., sia spirato il 4 ottobre 2013.

5. Si tratta di una conclusione errata.

Come correttamente evidenziato dal ricorrente, la Corte di appello non ha considerato che la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino 1'8 febbraio 2013 è stata depositata oltre il termine di quaranta giorni indicato in sentenza, ossia il 5 agosto 2013; come emerge dagli atti, l'avviso di deposito è stato notificato al difensore il 18 settembre 2013, sicché il termine di 45 giorni per proporre appello è spirato il 2 novembre 2013.

Essendo stato depositato il 25 ottobre 2013, l'appello è perciò tempestivo.

6. Deve tuttavia rilevarsi che, per tutti i reati, il termine massimo di prescrizione risulta ampiamente decorso; la sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l'appello di Liberato di Zenzo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino 1'8 febbraio 2013 - che aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia per reati di cui agli artt. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 16 maggio 2007 (capo A), 367 cod. pen., commesso il 15 maggio 2007 (capo B), e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 7 febbraio 2009 (capo C) - perché tardivamente proposto. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce l'errore di calcolo in cui è incorsa la Corte di appello. Evidenzia il difensore che la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino 1'8 febbraio 2013, con termine per il deposito di 40 giorni, è stata depositata il 5 agosto 2013, e quindi oltre il termine, e che l'avviso di deposito è stato notificato al difensore il 18 settembre 2013. Da tale data, pertanto, devono conteggiarsi i 45 giorni per proporre appello, che avrebbe dovuto essere perciò depositato entro il 2 novembre 2013, ciò che è avvenuto nella specie, posto che l'impugnazione è stata proposta il 25 ottobre 2013. 3. Il ricorso è fondato. 4. La Corte di appello ha ritenuto la tardività dell'appello, depositato il 25 ottobre 2013, sul presupposto che il termine di cui all'art. 585 cod. proc. pen., sia spirato il 4 ottobre 2013. 5. Si tratta di una conclusione errata. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, la Corte di appello non ha considerato che la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino 1'8 febbraio 2013 è stata depositata oltre il termine di quaranta giorni indicato in sentenza, ossia il 5 agosto 2013; come emerge dagli atti, l'avviso di deposito è stato notificato al difensore il 18 settembre 2013, sicché il termine di 45 giorni per proporre appello è spirato il 2 novembre 2013. Essendo stato depositato il 25 ottobre 2013, l'appello è perciò tempestivo. 6. Deve tuttavia rilevarsi che, per tutti i reati, il termine massimo di prescrizione risulta ampiamente decorso; la sentenza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
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