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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39736/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 10/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 11/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81. 648 secondo comma, 110, 624 e 625 n. 2 cod. perì.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, previa esclusione della recidiva reiterata, concerne statuizioni relative al giudizio di comparazione fra opposte circostanze che sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nel caso di specie, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti commessi (v.

Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 10/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 11/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81. 648 secondo comma, 110, 624 e 625 n. 2 cod. perì. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, previa esclusione della recidiva reiterata, concerne statuizioni relative al giudizio di comparazione fra opposte circostanze che sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nel caso di specie, da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti commessi (v. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39736/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris