CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza del 7/5/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 7.5.2025, la Corte d’appello di Potenza, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha provveduto su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diescludere la sua condanna al pagamento delle spese processuali relative alleintercettazioni telefoniche, a seguito della sentenza del 18.5.2022 della stessaCorte con cui è stato assolto dal reato di associazione a delinquere e condannatoper il solo reato di cui all’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993.In particolare, la richiesta evidenziava che nella sentenza in questione nullafosse stato disposto in ordine alla condanna alle spese processuali intervenuta inprimo grado e che, ciò nondimeno, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la cartella dipagamento senza che si fosse tenuto conto dell’esclusione del vincolo di solidarietàcon gli altri condannati (conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod.proc. pen.): vincolo venuto meno, in quanto il richiedente è stato infinecondannato per un solo reato che non consentiva operazioni di intercettazione.La Corte d’appello ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che lacondanna alle spese processuali in sede di appello consegue esclusivamente alrigetto o all’inammissibilità dell’impugnazione e non anche alla modifica in sensopiù favorevole della decisione di primo grado. Di conseguenza, ha ritenuto checorrettamente il giudice di secondo grado non avesse condannato l’imputato allespese processuali del giudizio di appello e che la conferma delle residue statuizionidi condanna dovesse intendersi riferita alle spese processuali del primo grado.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di MicheleLiberatore, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione in ordine agli artt.266, 535 cod. proc. pen., 67, comma 3, lett. e), L. n. 69 del 2009, 205, comma1, d.P.R. n. 115 del 2002.Il ricorso evidenzia che, con l’art. 67 L. n. 69 del 2009, è cambiato il criteriodi imputazione delle spese processuali anticipate dall’erario, che non devonoessere più versate secondo il vincolo di solidarietà: la disciplina del recupero dellespese processuali segue il principio di soccombenza processual-civilistico. Le speseprocessuali al cui pagamento l’imputato è tenuto riguardano solo quelle relative aireati per cui sia stato condannato.Nel caso di specie, la Corte d’appello, competente quale giudicedell’esecuzione, non ha dato alcuna risposta alla questione posta del pagamentodi spese relative ad intercettazioni che non erano consentite per il reato per cuiLiberatore è stato condannato (l’art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, infatti, prevedecome limite di pena quello di quattro anni di reclusione, che è inferiore ai limiti diammissibilità di cui all’art. 266 cod. proc. pen.).3. Con requisitoria scritta trasmessa il 25.11.2025, il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quantol'obbligazione sul pagamento delle spese processuali ha natura strettamentepersonale: [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato solo per i reati di cui agli artt. 110, 81cod. pen. e 132 d.lgs. n. 385 del 1993, per i quali non è consentital’intercettazione, e, trattandosi di procedimento a carico anche di altri cinqueimputati, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto stabilire l’esatto importo dellasomma dovuta dal ricorrente, mentre dall’elevato importo di euro 18.756,94 dellacartella esattoriale è evidente che gli siano state erroneamente addebitate anchele spese di intercettazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Nell’ordinanza in esame, la Corte d’appello ha richiamato l’art. 592 cod.proc. pen., secondo cui la condanna alle spese può essere disposta solo con ilrigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione, e ha rilevato la correttezza dellasentenza di secondo grado, che, accogliendo parzialmente l’impugnazione diLiberatore, non lo aveva condannato al pagamento delle spese del giudiziod’appello.Ma il ricorrente aveva lamentato che la sentenza impugnata fosse stataconfermata nel resto, e quindi anche nella condanna alle spese processualidisposta con la sentenza di primo grado per tutti i reati contestati (anche per quelloda cui egli è stato poi assolto nel giudizio d’appello), tanto è vero che gli era statanotificata la relativa cartella esattoriale.Di tale profilo era stato correttamente investito il giudice dell’esecuzione, acui, in tema di esecuzione della condanna alle spese processuali, spetta lacompetenza a decidere sulle questioni relative alla esistenza e validità del titoloper l'esercizio dell'azione di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e alsignificato delle relative disposizioni (Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo,Rv. 277886 – 01).Ciò posto, l’art. 592, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che l’imputatocondannato in appello debba essere condannato anche alle spese dei precedentigiudizi in cui era stato prosciolto; quindi, ex adverso, chi è assolto in appello nonpuò restare condannato a pagare le spese dei precedenti giudizi.Ora, l’art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede (come già l’abrogato art. 691 cod.proc. pen.) che le spese del procedimento sono anticipate dall’erario, che poiprocede al recupero nelle forme stabilite dalle leggi.L’art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce che «le spese del processo penaleanticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senzavincolo di solidarietà», sicché è da escludersi che possano essere recuperate dapersona assolta.Quindi, l’art. 204 d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che «le spese ripetibili sonorecuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale».E, tra le spese ripetibili, l’art. 5 dello stesso d.P.R. riporta «le spese perl'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato», che, anche ai sensi delsuccessivo art. 107, sono da considerarsi spese anticipate dall’erario ex art. 4d.P.R. n. 115 del 2002.Di conseguenza, le spese per le intercettazioni sono “spese ripetibili”, darecuperare “in caso di condanna”.La quantificazione dell’importo dovuto dal condannato, ai sensi dell’art. 227-bis d.P.R. n. 115 del 2002, «è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo211», il quale a sua volta prevede che «il funzionario addetto all'ufficio quantifical'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme cheindividuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti neiprovvedimenti giurisdizionali per le sanzioni amministrative pecuniarie e per lesanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importocomplessivo».2. Alla stregua di quanto fin qui ricostruito, dunque, deve ritenersi cheeffettivamente l’ordinanza impugnata non abbia fornito una risposta all’istanzadifensiva, nel senso che la Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire, innanzitutto,se alcune delle spese al cui pagamento era stato condannato Liberatoreriguardassero in via esclusiva il reato per cui era stato assolto e, al tempo stesso,stabilire, in caso affermativo, se la condanna alle spese dovesse essere confermata(ciò che, ai sensi dell’art. 204 d.P.R. n. 115 del 2002, sarebbe da escludersi);quindi, avrebbe dovuto eventualmente disporre che il funzionario procedesse aquantificare precisamente l’importo delle spese dovuto per il reato da cuiLiberatore era stato prosciolto e a ricalcolare le spese da recuperare nei suoiconfronti in ordine al solo reato per cui era stato condannato.Si tratta di conclusione che può farsi coerentemente discenderedall’affermazione secondo cui la responsabilità dell’imputato per le speseprocessuali va applicata all'esito globale del processo, piuttosto che in relazione aidiversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che il criterio sullabase del quale va effettuata la statuizione delle spese deve sempre essere unitarioe globale. L’imputato è responsabile delle spese processuali cui ha dato causa, mase viene assolto dal reato in relazione al quale sono state sostenute le spese (oparte di esse) non può esserne dichiarato responsabile.Anche nel processo penale, la responsabilità per le spese processuali sigiustifica col principio della soccombenza, in base al quale le stesse sono poste acarico delle parti che hanno subito l'esito sfavorevole del giudizio, benché taleprincipio si atteggi in modo particolare nel processo penale, in quanto la partepubblica è per principio esonerata dalla responsabilità per le spese (Sez. U, n.41476 del 25/10/2005, P.G. e P.C. in proc. Misiano, Rv. 232165 – 01; cfr. ancheSez. U, n. 26 del 5/7/1995, Galletto, Rv. 202014 – 01, secondo cui la condannaalle spese processuali poggia sul presupposto della soccombenza, «costituito dalmancato accoglimento dell'impugnazione proposta»).Di conseguenza, quando l’imputato sia assolto in sede di impugnazione dauno dei reati ascrittigli, non può restare soggetto alla condanna – disposta in primogrado – al pagamento delle spese del procedimento relative a quel reato, in quantoviene meno in tal caso la soccombenza cui la legge riconnette la condanna stessa.3. A tutto quanto sopra considerato, consegue, pertanto, che l’ordinanzaimpugnata debba essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza indiversa composizione perché proceda ad un nuovo esame dell’istanza difensivaalla luce dei principi fin qui indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Potenza.Così deciso il 20.1.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]