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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 22674/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - in relazione alla responsabilità del prevenuto ex art. 385 c.p., all'omesso riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 c.p. e della attenuante di cui all'art. 385 comma 4 c.p. nonché all'omessa disapplicazione della recidiva contestata - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di concreta specificità e pertinenza censoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] ente Mari a _ • 7:00 [OSCURATO:PERSONA] oggi. 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 maggio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso - in relazione alla responsabilità del prevenuto ex art. 385 c.p., all'omesso riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 c.p. e della attenuante di cui all'art. 385 comma 4 c.p. nonché all'omessa disapplicazione della recidiva contestata - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di concreta specificità e pertinenza censoria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] re [OSCURATO:PERSONA] ente Mari a _ • 7:00 [OSCURATO:PERSONA] oggi. 20
Sentenza Cassazione n. 22674/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris