CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05996/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Venezuela) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 727, comma 2, cod.pen., così riqualificata l'originaria contestazione per il reato di cui all'art. 544 ter cod.pen., e lo condannava alla pena di euro 2.000,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per omessa dichiarazione di prescrizione del reato contestato, maturata alla data del 13.7.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria" (Sez. 3, n. 21460 del 03/02/2015, Rv. 263998); nella specie alla data dell'accertamento [OSCURATO:DATA_NASCITA] seguiva contestualmente il sequestro e collocamento del cane presso struttura idonea di ricovero convenzionata con il Comune di Catania e, pertanto, da tale data iniziava a decorrere il termine prescrizionale massimo quinquennale (artt. 157, 160 e 161 cod.pen.), trattandosi di contravvenzione. Tale termine, tenuto conto dei periodi di sospensioni del corso della prescrizione, pari a complessivi 124 (dal 9.3.2020 al 26.10.2020 in base alla disciplina emergenziale da Covid-19 e gg 60 per rinvio per legittimo impedimento del difensore dal 16.12.2021 al 21.7.2022) giorni sarebbe maturato alla data del 17.11.2022, successivamente alla data di deliberazione della sentenza impugnata Pertanto, contrariamente a quanto dedotto, alla data della decisione impugnata il termine prescrizionale del reato non era ancora decorso. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d