CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23273 /201 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] vio [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto pressolo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.26; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: amministratoredi fatto -notifica atti - legitti- mazionead agire ad agire AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del La zio n.3438/6/2014 depositata il 22 maggio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, ve- niva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.372/24/12che aveva riunito e accolto i ricorsi introduttivi proposti daGiovanni [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento dell’avviso di accer- tamentoe del provvedimento di irrogazione sanzioni, relativi agli anni diimposta 2005 e 2006 ed emessi sulla base di p.v.c. sul presupposto cheegli fosse amministratore di fat to della società [OSCURATO:PERSONA]- baneS.r.l. la quale aveva conseguito vantaggi fiscali non spettanti e, per tale ragione, era stato attinto da avviso di accertamento ai fini IRES,IVA, IRAP relativamente al periodo di imposta suddetto. 2.Il giudice di appe llo riteneva dimostrato l’esercizio dell’amministra- zionedi fatto della suddetta società da parte del contribuente e, per- tanto,concludeva nel senso che questi fosse legittimato a ricevere la notificadell’accertamento e delle conseguenti sanzioni oggetto di con- testazione, riformando per l’effetto la decisione del giudice di prime cure. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente, affidato a due motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenziadelle Entrate con contro ricorso. Consideratoche: 4.Con il primo motivo in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.60 e 62, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 145 cod. proc. civ. con riferimento alla erronea notifica degli atti impugnati al contri- buente,con conseguente sua legittimazione ad impugnarli; nel corpo dellacensura si evidenzia anche che la sentenza sarebbe stata pronun- ciatain violazione del ne bis in idem , non avendo il giudice d’appello tenutoconto del fatto che la CTR con decisione n.656/14/11 di fatto avevagià annullato l’avviso di accertamento oggetto del presente con- tenzioso. Conil secondo motivo - in rapporto all’art.360 primo comma n.4 cod. proc.civ. - il ricorrente denuncia anche la nullità della se ntenza per irriducibilecontraddittorietà della motivazione e violazione degli artt.36 comma2 n.4 e 62 d.lgs. n.546/1992 cod. proc. civ., 60 e 62, d.P.R. 29settembre 1973, n. 600, per aver la CTR erroneamente ritenuto che gliatti impugnati fossero stat o ritualmente e legittimamente notificati alricorrente e al contempo anche alla società, benché lo Stronati non fosse legale rappresentante della società accertata al momento della notificadegli atti impugnati. 5.I motivi, esaminabili congiuntamente, so no inammissibili. Comegià affermato più volte da questa Corte, ad es. con la decisione n.36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azioneex art. 100 cod. proc. civ. - richiede non solo l'accertamento diuna situazione gi uridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza diottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conse- guibilesenza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzatosolo in previsione di possibili effetti futuri pr egiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass.27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355). Nel caso in esame, gli atti impos itivi sono stati emanati nei confronti dellasocietà per l'adempimento di obbligazioni tributarie a lei relative edè stato notificato all'odierno ricorrente solo nella supposta qualità di amministratoredi fatto della stessa. 6.Quest’ultimo, pertanto, no n ha alcun interesse in ordine alla legitti- mitàdell'atto impositivo, in quanto avente ad oggetto l'accertamento disituazioni giuridiche soggettive cui lo stesso è estraneo. Infatti, un siffattointeresse non può individuarsi dall’esposizione dell'amminis tra- tore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata,attesa la diversità dei presupposti applicativi e l'assenza diun'efficacia - neanche riflessa - del giudicato che si forma sull'atto impositivorispetto al giudizio v ertente sulla responsabilità civile o am- ministrativadell'amministratore per gli atti posti in essere nell'esercizio dellefunzioni gestorie. 7.In ogni caso, si osserva che la eventuale nullità (o anche inesistenza) dellanotificazione del detto avviso di accertamento si presenta priva di rilevanza,in quanto, come riferito dallo stesso ricorrente (pag. 7 del ricorso), sia l’avviso di accertamento che il provvedimento di irroga- zionedelle sanzioni sono stati notificati al legale rappresentante della società,che ha impugnato l'atto impositivo, così dimostrando inequi- vocabilmente di averne avuto piena conoscenza (cfr., in proposito, Cass. 28 ottobre 2015, n. 219 6 0, nonché Cass. 29 ottobre 2020 n.23883).Per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso n on può trovareingresso. 8. In conclusione, va data continuità al principio di diritto (cfr. Cass. Sez.5, Sentenza n.26702 del 12/09/2022, Rv. 665856 - 01) secondo il qualel’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento ri volto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a normadi legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delleimprese, e tenuto conto che, ai sensi dell’art.62 del d.P. R. n.600 del1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita,ai fini tributari, a coloro che ne hanno l’amministrazione di fattosolo ove non sia determinabile secondo la legge civile. 9.Alla declaratoria di inammissibilit à del ricorso segue il regolamento dellespese di lite, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i pres