CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17699/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona dell.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e– controricorrente –r.g. n. 30386/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 30386/2022Numero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 17699/2026Data pubblicazione 03/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 549/2022,depositata il 18 ottobre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 28 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione,affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte diappello di Perugia, pronunciando in sede di riassunzione delgiudizio a seguito della sentenza di questa Corte n. 3657/2020, harespinto la sua domanda avente a oggetto il pagamento deicompensi che le sarebbero spettati quale amministratrice dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in prosieguo,breviter: “la società”) per il periodo dal 1998 al 2007.2. La società ha resistito con controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancorarileva, ha ritenuto: a) che la società non aveva mai adottato unadeliberazione inerente alla quantificazione compenso per il suoamministratore Vergelli; b) che era certo che la Vergelli avevaricoperto formalmente la carica di amministratore della società peril periodo in contestazione; c) che, in assenza di manifestazioniformali dell’assemblea che stabiliscono l’entità del compenso, nonpoteva automaticamente ritenersi che l’amministratore non avessediritto al compenso, potendo questo essere giudizialmentedeterminato, su domanda dell’amministratore, in applicazionedell’art. 1709 cod. civ., anche mediante liquidazione equitativa; d)che nella specie, tuttavia, non poteva ritenersi, come pretesodall’attore in riassunzione, che, per effetto della pronuncia dellar.g. n. 30386/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 30386/2022Numero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 17699/2026Data pubblicazione 03/06/2026Cassazione, fosse intervenuto un intangibile accertamento che laVergelli avesse svolto l’incarico di amministratore della societàconvenuta, sia perché tale accertamento non era mai stato svoltoin alcun grado di giudizio, sia perché esso non costituivapresupposto della pronuncia del principio di diritto dellaCassazione; e) che, anzi, tale circostanza risultava smentita dallestesse allegazioni difensive della Vergelli, che aveva sempresostenuto di non avere mai amministrato la società, la cui gestioneera demandata esclusivamente agli altri due amministratori; f)che, dunque, difettavano i parametri per la quantificazione delcompenso, in quanto mancava ogni allegazione in merito allanatura e alla qualità dell’attività svolta e, ancor prima, allosvolgimento di alcuna attività, con conseguente rigetto delladomanda.4. La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta:a. Primo motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]’ART. 384 C.P.C. E NULLITA’ [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, NN. 3 E 4, C.P.C.»,deducendo che il potere del giudice di rinvio di riesaminare i fattioggetto di discussione nelle precedenti fasi, nonché di accertarnedi nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto diprova, fa riferimento esclusivamente ai fatti non presupposti dalprincipio di diritto; nella specie, dunque, il principio di dirittoespresso comportava che la questione relativa all’an dellapretesa creditoria vantata dalla ricorrente non poteva essereoggetto di accertamento da parte del giudice del rinvio, poiché ildiritto al compenso per aver ricoperto la carica di amministratorer.g. n. 30386/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 30386/2022Numero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 17699/2026Data pubblicazione 03/06/2026costituiva il presupposto logico-giuridico della pronuncia diannullamento del giudice di legittimità, e non era ulteriormentesindacabile, in quanto oggetto del giudicato implicito interno.Il motivo è infondato.Il principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenzacassatoria n. 3657/2020, resa nel corso del giudizio, è ilseguente: “la rinuncia al compenso da parte dell'amministratorepuò trovare espressione in un comportamento concludente deltitolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva delrelativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l'attoabdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiestadell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma dacircostanze esteriori che conferiscano un preciso significatonegoziale al contegno tenuto.”.La prima sentenza di appello è stata, dunque, cassata nella partein cui aveva respinto la domanda di condanna della società alpagamento del compenso come amministratore, formulata dallaVergelli, sul presupposto dell’avere la stessa rinunciato al propriocompenso, dedotto da un comportamento tacito (il silenzio), dicui, tuttavia, nella specie mancava un corretto accertamento,non potendo tale rinuncia essere dedotta dalla sempliceconstatazione dell’assenza di una richiesta dell’emolumento,dovendo tale circostanza, di per sé neutra, essere corroborata daaltri elementi estrinseci che ne validassero la concludenza.La Corte territoriale, adita in fase di rinvio, ha rigettato ladomanda della Vergelli, rilevando come la stessa avessesostenuto di non avere mai amministrato la società, posto che lagestione della stessa era sempre stata affidata agli altri dueamministratori.r.g. n. 30386/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 30386/2022Numero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 17699/2026Data pubblicazione 03/06/2026Tale argomento, certamente, non è in alcun modo precluso dalprincipio di diritto enunciato da questa Corte nella predettasentenza cassatoria. E ciò per l’evidente ragione che esso non hanulla anche vedere con la rinuncia al compenso, bensì con laprova dello svolgimento dell’attività gestoria che, con ognievidenza, costituisce il presupposto della domanda di pagamentodel compenso.Va, infatti, rilevato che il compenso degli amministratori degliamministratori delle società di capitali può essere previsto nellostatuto, ovvero essere determinato dall’organo societariocompetente al momento della loro nomina (si vedano già le Sez.U. di questa Corte n. 21933 del 29/08/2008), mentre, qualoraciò non accada, può certamente essere oggetto anche didomanda di accertamento in sede giudiziale fondatasull’allegazione della prestazione professionale svolta (per unanalogo principio in tema di compenso dei sindaci, si veda larecente Cass. Sez. 1 n. 14630 del 18/5/26).La differenza rispetto ai casi tipici sopra richiamati è che, inquest’ultimo caso, ove cioè non vi sia stata determinazione aopera dello statuto o al momento della nomina, non è la societàche deve provare che l’amministratore formalmente nominato econ compenso predeterminato non ha diritto al pagamento delcompenso, ma è l’amministratore che, invocando lo svolgimentodelle mansioni gestorie quale fatto costitutivo della propriapretesa, in assenza di titolo precostituito, deve fornirne larelativa prova in giudizio.Alla luce di tali principi e ribadito che nel presente giudizio ilvincolo del giudice del rinvio era limitato alla sola questioneinerente alla rinuncia al compenso da parte della Vergelli,r.g. n. 30386/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 30386/2022Numero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 17699/2026Data pubblicazione 03/06/2026nessuna preclusione il giudice di rinvio incontravanell’accertamento, una volta superata la questione della rinunciaal compenso, della sussistenza di prova dello svolgimento dellefunzioni gestorie, evidentemente necessaria per poter invocare laliquidazione, se del caso anche equitativa, dell’emolumentomedesimo, in assenza di determinazione da parte della societànei modi tipicamente previsti dal Codice civile o dallo statuto.Escluso, quindi, che – come correttamente rileva anche la Corteterritoriale nella sentenza qui impugnata – vi sia stato in giudizioalcun accertamento delle mansioni gestorie svolte dalla Vergelli,alcun giudicato interno può essersi determinato, sicché lasentenza impugnata ha correttamente proceduto all’esame delmerito della vicenda, al fine di verificare se vi fosse prova - o unprincipio di prova – dello svolgimento di tale attivitàamministrativa, finendo per escluderlo.b. Secondo motivo: « VIOLAZIONE DELL’ART. 132, COMMA2, N. 4 CPC, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 360C.P.C. N. 5», deducendo l’erroneità della sentenza impugnataper omesso di rilevare la novità, e quindi l’inammissibilità, delladomanda proposta dalla società per la prima volta in fase dirinvio con cui si eccepiva l’assenza di attività gestoria e, quindi,del diritto al compenso; l’unico accertamento che il giudice delrinvio avrebbe dovuto e potuto compiere era quello di rivalutarenuovamente tutti i fatti già acquisiti, anche in concorso con altrinon oggetto di discussione, ma al solo fine di accertare se laVergelli avesse tenuto un comportamento che avesse rivelato inmodo chiaro ed univoco la sua volontà di rinunciare ai propricompensi di amministratore.r.g. n. 30386/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 30386/2022Numero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 17699/2026Data pubblicazione 03/06/2026Il motivo è infondato. In relazione alla deduzione che, solo insede di riassunzione, sarebbe stata eccepita l’assenza di attivitàgestoria, va rilevato che tale attività è elemento del fattocostitutivo del diritto fatto valere in giudizio, come dettoestraneo alla premessa del principio di diritto, che ricade,pertanto, nel rilievo d’ufficio; in relazione alla deduzione diomesso esame del fatto che in altro giudizio vi sarebbe unadichiarazione circa l’attività svolta come amministratrice, varilevato che il mezzo istruttorio invocato attiene al fatto giàesaminato.c. Terzo motivo: «VIOLAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. 115, 345 E 394 C.P.C. E NULLITA’ [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360, COMMA 1, NN. 3 E 4,C.P.C.», deducendo che la Corte territoriale avrebbe errato nelnon avvedersi che la società convenuta mai aveva contestato, senon tardivamente nel giudizio di rinvio, il quantum della pretesacreditoria della ricorrente.Il motivo è infondato.Come già detto a commento del primo motivo di ricorso, unavolta esclusa qualsivoglia preclusione in fase di rinvioall’accertamento del diritto al compenso, era la Vergelli ad averel’onere di provare i fatti costitutivi della domanda a suo tempoformulata contro la società. Va, ulteriormente, rilevato che lamera circostanza che la Vergelli fosse nominata co-amministratore della società – fatto che la stessa sentenzaimpugnata riconosce per pacifico – non è, in effetti, sufficiente afar ritenere provato il diritto al compenso. Invero, il compensodell’amministratore di società di capitali, qualora come detto nonpredeterminato nei modi previsti dalla legge, dallo statuto o dair.g. n. 30386/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 30386/2022Numero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 17699/2026Data pubblicazione 03/06/2026soci, è connesso alla qualità e alla quantità dell’attività svolta,non potendo essere automaticamente connesso alla meradebbono essere compiutamente allegate nell’azione diadempimento contrattuale e, poi, riscontrate, quantomeno conun principio di prova, prima di invocare la liquidazione equitativadel compenso da parte del giudice.E, nella specie, ben lungi che omettere l’esame di talecircostanza, la Corte territoriale ha rilevato, senza alcunacontestazione in questa sede, come la stessa Vergelli avessedichiarato di non avere mai in effetti amministrato la società, cheera gestita esclusivamente da due altri amministratori, inrelazione al comportamento dei quali era sorto anche il problemadella presunta gratuità del compenso, che aveva dato la sturaalla questione della valorizzazione del silenzio fondato su talepresupposto, oggetto della prima pronuncia di questa Corte.Tanto determina che la reiezione della richiesta di liquidazionedel compenso in via equitativa per difetto di prova (piena osemiplena) dei suoi presupposti deve ritenersi corretto, del tuttoa prescindere dall’atteggiamento della società che, peraltro, nelcontestare il diritto al percepimento del compenso – quantomenoin relazione alla sua rinuncia – ha, in ogni caso, espresso unciò che esclude la possibilità che il diritto al compenso sia statoammesso e che possa, quindi, considerarsi operante la relevatioab onere probandi che ordinariamente consegue all’ammissionedel fatto originariamente bisognoso di prova.2. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.r.g. n. 30386/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 30386/2022Numero sezionale 2435/2026Numero di raccolta generale 17699/2026Data pubblicazione 03/06/20263. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifonderealla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese della presentefase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio2026.Il PresidenteEnrico Scodittir.g. n. 30386/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]