CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 14788/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11918 2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesadagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calceal controricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 289 /2020 della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA, depositata il 3 / 2 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/5/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Lombardia , in sede di rinvio da Cass. n. 8797/2017, aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di incorporante [OSCURATO:SOCIETA].),avverso la sentenza n. 95/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in accoglimento de l ricors o propostoavverso avvis i di rettifica e liquidazione per maggiore imposta di registro e sanzioni in relazione ad alcune acquisizioni, nell’anno2005, di rami aziendali dalle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] 2000 e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società)resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo l’Agenziaricorrentedenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazionedegli artt. 384 c.p.c. e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,per avere la Commissione tributaria regionale affermato che l’Ufficio non aveva provato la fondatezza della pretesa tributaria, formulando mere affermazioni apodittiche senza dar conto delle ragioni per le quali «i dati estrapolati dalle perizie prodotte dall’Ufficio non ...(erano)... idonei a sostenere la pretesa azionata». 1.2. La censura è inammissibile. 1.3. La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. nn. 6758/2022, 3819/2020). 1.4. Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., con approfondita motivazione, ha ritenuto che la pretesa fiscale, volta alla determinazione del valore dei rami d’azienda, oggetto di rettifica, ai fini dell’imposta di registro, non era sostenuta da idonei elementi di prova , ponendo in rilievo l’errata determinazione del valore delle aziende, l’insufficienza dei parametri valutativi e l’irrilevanza del “campione” utilizzato ai fini della determinazione del valore delle aziende acquistate. 1.5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione; ed i profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quand'anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l'idoneità ad assolvere alla funzione cui all'art. 36 d.lgs. 546/1992 (cfr. Cass. 5315/2015). 2.1.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 26/4/1986 n. 131 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto non condivisibili le modalità di calcolo del valore delle aziende adottate dall’Ufficio, lamentando quest’ultimo che le perizie prodotte costituivano, al contrario, attendibile parametro di riferimento in quanto relative ad operazioni coeve a quelle in esame. 2.2. La doglianza è parimenti inammissibile. 2.3. Come ribadito dalle Sezioni Unite, è, infatti,inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. U, n. 34476 del 2019; conf. Cass.n. 5987 del 2021). 2.4. La ricorrenteha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 51 e 52 d.P.R. 26/4/1986 n. 131, ma, poi, nell'illustrare il motivo ha rappresentato la non condivisione della valutazione in fatto delle risultanze istruttorie, così come operata dalla Commissione tributaria regionale, cui ha contrapposto le proprie argomentazioni difensive, chiedendo al giudice di legittimità un inammissibile riesame del giudizio di fatto. 2.5. Nella vicenda in questione, la Commissione tributaria regionale ha, tuttavia , adeguatamente motivato in ordine all e modalità di determinazione del valore dei rami d’azienda acquistati dalla Società, evidenziando che erroneamente l’Ufficio aveva «attribuito rilevanza decisiva al valore attribuito alle “emittenti” radiotelevisive acquistate dalla Società»,parametrato alle emittenti televisive trasmettenti sull’intero territorio nazionale, sebbene oggetto d’acquisto non fossero «emittenti televisive nazionali», trattandosi, invece, di «rami aziendali costituiti esclusivamente da impianti di trasmissione relative frequenze che insistono su aree locali comunque circoscritte e non su tutto il territorio nazionale, e che le perizie dell’Ufficio riguardavano «diverse acquisizioni, con caratteristiche diverse rispetto ai rami d’azienda oggetto del presente procedimento», con conseguente insufficienza dei parametri valutativi dedotti dall’Ente impositore per «carenza di elementi e dati circostanziati probatori»idonei a valorizzare ... gli elementi contingenti e peculiari che caratterizzano ciascun impianto acquistatoe che ne condizionano il valore venale», avendo, al contrario, la Società «versato in causa una consistente documentazioni idonea a fornire le prove contrarie rispetto al valore venale ricostruito erroneamente dall’Agenzia». 3.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in subordine, violazione degli artt. 91 ss c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente condannato l’Ufficio alla refusione delle spese di lite, pari ad Euro 100.000,00, per tutti i gradi di giudizio con liquidazione omnicomprensivae superiore ai massimi tariffari. 3.2. La doglianza è fondata. 3.3. Invero, in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza , le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese (cfr. Cass.nn. 18905 del 2017, 19623 del 2016, Cass. n. 24890 del 2011, 13138 del 2011, 6338 del 2008). 3.4.A tale consolidato orientamento non risulta essersi conformata l'impugnata sentenza, che ha liquidato in via cumulativa le spese giudiziali di «tutti i gradi di giudizio», senza distinguere tra giudizio di primo e secondo gradoe di legittimità. 4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va accolto limitatamente al terzo motivo,respint i i rimanenti motivi , con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità. 5. Va respinta, da ultimo, la richiesta della controricorrente di condannadell’Agenzia ex art. 96, comma 3 , c.p.c. atteso che l a condanna per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali e presuppone, altresì, che la domanda sia statatotalmente accolta, stante il richiamo operato dall'art. 91 c.p.c. ed al principio disoccombenza ivi stabilito (cfr. Cass. n. 15232/2024), ipotesi che non ricorre nel caso in esame. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia indiversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità ; rigetta la domanda di condanna della ricorrente ex art. 96, comma 3, c.p.c. Così decis