CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 19616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 febbraio 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 99, comma 2, 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen., per avere posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi di profumi, liquori e surgelati, sottraendoli ad un supermercato, ed in particolare, occultando la merce sottratta all'interno di una borsa, provvedendo al pagamento della sola merce riposta nel carrello. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di impugnazione, con il quale fa valere la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione, in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen.. Richiama la sentenza delle Sezioni n. 40354/2013, Sciuscio, con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha escluso che l'occultamento della merce rubata sulla persona o all'interno di una borsa costituisca mezzo fraudolento. Rilevata l'assenza di querela chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere accolto. 5. E' sufficiente riprendere quanto affermato dalla Sezioni unite, secondo cui qlel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita "self-service"). (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974). Il semplice occultamento della refurtiva rientra nelle modalità ordinarie del furto. L'aggravante del mezzo fraudolento, infatti, ricorre quando la condotta «presenti una significativa ed oggettiva maggior gravità dell'ipotesi ordinaria in ragione delle modalità con le quali vengono aggirati i mezzi di tutela apprestati dal possessore del bene sottratto». Tale condotta deve consistere in una modalità peculiare, o nell'utilizzazione di un particolare strumento che consenta, oltre al mero occultamento, l'elusione del controllo sui beni esposti per la vendita. Ciò accade, ad esempio, quando il reo predisponga mezzi particolari per superare i normali controlli, come una borsa con doppio fondo, indumenti realizzati appositamente per agevolare l'occultamento della merce rubata, attrezzi per rimuovere o schermare le targhe antitaccheggio o per rendere comunque seriamente difficoltoso l'accertamento della sottrazione (ibidem). Si tratta di un principio non smentito dalla giurisprudenza successiva, che ha riconosciuto il ricorso al mezzo fraudolento in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante occultamento all'interno di una borsa schermata da fogli di alluminio, al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti (Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 07/03/2019, Chaketadze, Rv. 275271). 6. In questo caso, la condotta dell'avere nascosto la refurtiva nella borsa, presentandosi alla cassa per pagare altri prodotti, non costituisce mezzo fraudolento, posto che essa non si diversifica in modo sostanziale, dall'avere sottratto la merce, nascondendola sulla propria persona, tentando semplicemente di superare le casse senza pagare, posto che non delinea un tratto specializzante della condotta rispetto all'ordinarietà dell'occultamento indispensabile per commettere il furto, o un elemento in più rispetto all'attività necessaria per operare la sottrazione ed eludere i controlli visivi del personale e superare le casse senza essere fermati. Spiegano, infatti, le Sezioni unite che "la frode si riferisce non a qualunque banale, ingenuo, ordinario accorgimento, ma richiede qualcosa in più: un'astuta, ingegnosa e magari sofisticata predisposizione. Entro questo ordine di idee traspare che il mero nascondimento nelle tasche, in borsa, sulla persona di merce prelevata dai banchi di vendita costituisce un mero accorgimento, banale ed ordinario in tale genere di illeciti; privo dei connotati di studiata, rimarchevole efficienza aggressiva che caratterizza l'aggravante" 7. L'assenza di querela impone, stante l'esclusione dell'aggravante, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela. P.Q.M. Esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 625 n. 2) cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela. Così deciso il 10/05/2022 Il nsigliere estensore Il • esidente [OSCURATO:PERSONA] D I