CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29268/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 612, secondo comma, cod. pen., e 4, legge 18 aprile 1975, n. 110; lette le memorie trasmesse via PEC dalla Difesa delle parti civili, impropriamente qualificata come "controricorso", istituto estraneo al vivente sistema processuale penale e valutabile, appunto, come memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle parti civili con conseguente erronea valutazione del materiale probatorio; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, risolvendosi le doglianze difensive nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolte dai Giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, atteso che il controllo operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se essa sia logicamente congrua; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P12-% a 3.52- 43-;kida Così deciso il 25 gi