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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47162/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 20 giugno 2023 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che sostiene che la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena di sei mesi determinata all'esito della riduzione per la scelta del rito, mentre avrebbe dovuto prima determinare la pena congrua e poi applicare la riduzione per il giudizio abbreviato, è manifestamente infondato, atteso che dal tenore della motivazione della sentenza impugnata risulta che il giudizio di congruità è stato espresso dalla Corte di merito in relazione alla pena base al lordo della riduzione di un terzo e tenendo conto dei numerosi precedenti penali a carico dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 20 giugno 2023 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che sostiene che la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena di sei mesi determinata all'esito della riduzione per la scelta del rito, mentre avrebbe dovuto prima determinare la pena congrua e poi applicare la riduzione per il giudizio abbreviato, è manifestamente infondato, atteso che dal tenore della motivazione della sentenza impugnata risulta che il giudizio di congruità è stato espresso dalla Corte di merito in relazione alla pena base al lordo della riduzione di un terzo e tenendo conto dei numerosi precedenti penali a carico dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 47162/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris