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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13261/2026

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te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel RG n.1830/2023depositato il 04/11/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente in data 28.01.26;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 27041/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 13261/2026Data pubblicazione 08/05/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016 e che sussistono i presuppostiper la condanna alle spese; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Fallimento, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA] antistatario;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vannini delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore GuarinoEmanuele dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel RG n.1830/2023depositato il 04/11/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente in data 28.01.26;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 27041/2024Numero sezionale 239/2026Numero di raccolta generale 13261/2026Data pubblicazione 08/05/2026ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016 e che sussistono i presuppostiper la condanna alle spese; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Fallimento, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore [OSCURATO:PERSONA] antistatario;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vannini delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore GuarinoEmanuele dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Massimo Ferro
Decreto Cassazione n. 13261/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris