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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12353/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/08/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAl-dato avviso alle parti;( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Mantova in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56, 624 bis-bis cod. pen., in Bozzolo il 31/07/2020.

Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena.

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/08/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAl-dato avviso alle parti;( udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Mantova in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56, 624 bis-bis cod. pen., in Bozzolo il 31/07/2020. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, lamentando il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12353/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris