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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 47277/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Marsala per il reato di furto aggravato di energia elettrica commesso in Castelvetrano, fino al 14 maggio 2015, alterando, con l'ausilio di un magnete, il funzionamento del contatore di energia elettrica installato presso la struttura alberghiera "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.".

Considerato che il ricorrente deduce mancata assunzione di una prova decisiva (perizia tecnica finalizzata ad una miglior descrizione dello stato dei luoghi attesa la discordanza tra quanto descritto dai testimoni indicati dal Pubblico ministero rispetto a quelli indicati dalla difesa).

Lamenta, inoltre, vizio di motivazione in ordine alla riferibilità all'imputato della manomissione del contatore.

Rilevato che, con memoria in data 10 dicembre 2022, il ricorrente ha svolto argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità e della fondatezza del ricorso.

Rilevato che la Corte territoriale - uniformandosi ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Sez. 4, n. 11019 del 09/10/1996, Doglioni, Rv. 206324; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086; Sez. 2, n. 8106 del 26/04/2000, Accettola, Rv. 216532) - ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa sottolineando: che una perizia tecnica volta a dirimere un contrasto tra le dichiarazioni dei testi non è ammissibile, essendo tale compito affidato al giudice, e che la rinnovazione istruttoria può essere disposta solo in via eccezionale, nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti.

Considerato, quanto alla riferibilità all'imputato della manomissione del contatore, che, come evidenziato dalla sentenza impugnata, Grande era legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." e la società godeva del profitto conseguente alla manomissione del misuratore.

Che il dato, sottolineato dal ricorrente, secondo il quale l'utenza era intestata alla "[OSCURATO:SOCIETA]." la cui rappresentante legale è [OSCURATO:PERSONA] non rileva in contrario.

Che, infatti, come ampiamente chiarito dalle sentenze di merito tra loro conformi, era la società gestita da Grande a usufruire della fornitura e, quando giunsero sul posto, gli operanti sorpresero Grande «intento a rimuovere il magnete posto sul contatore» per poi «allontanarsi repentinamente».

Ritenuto che il ricorrente invochi una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale.

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione.

Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, le cause di non punibilità che sarebbero maturate, come nel caso in esame, in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Marsala per il reato di furto aggravato di energia elettrica commesso in Castelvetrano, fino al 14 maggio 2015, alterando, con l'ausilio di un magnete, il funzionamento del contatore di energia elettrica installato presso la struttura alberghiera "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Considerato che il ricorrente deduce mancata assunzione di una prova decisiva (perizia tecnica finalizzata ad una miglior descrizione dello stato dei luoghi attesa la discordanza tra quanto descritto dai testimoni indicati dal Pubblico ministero rispetto a quelli indicati dalla difesa). Lamenta, inoltre, vizio di motivazione in ordine alla riferibilità all'imputato della manomissione del contatore. Rilevato che, con memoria in data 10 dicembre 2022, il ricorrente ha svolto argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità e della fondatezza del ricorso. Rilevato che la Corte territoriale - uniformandosi ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le tante: Sez. 4, n. 11019 del 09/10/1996, Doglioni, Rv. 206324; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086; Sez. 2, n. 8106 del 26/04/2000, Accettola, Rv. 216532) - ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa sottolineando: che una perizia tecnica volta a dirimere un contrasto tra le dichiarazioni dei testi non è ammissibile, essendo tale compito affidato al giudice, e che la rinnovazione istruttoria può essere disposta solo in via eccezionale, nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti. Considerato, quanto alla riferibilità all'imputato della manomissione del contatore, che, come evidenziato dalla sentenza impugnata, Grande era legale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]." e la società godeva del profitto conseguente alla manomissione del misuratore. Che il dato, sottolineato dal ricorrente, secondo il quale l'utenza era intestata alla "[OSCURATO:SOCIETA]." la cui rappresentante legale è [OSCURATO:PERSONA] non rileva in contrario. Che, infatti, come ampiamente chiarito dalle sentenze di merito tra loro conformi, era la società gestita da Grande a usufruire della fornitura e, quando giunsero sul posto, gli operanti sorpresero Grande «intento a rimuovere il magnete posto sul contatore» per poi «allontanarsi repentinamente». Ritenuto che il ricorrente invochi una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione. Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, le cause di non punibilità che sarebbero maturate, come nel caso in esame, in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 I
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