Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 24129/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18448-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALI' VINCENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATANE' ROSARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZANCHI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] SERVIZIO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] a termine ex p.u.c. – adeguamento retributivo R.G.N.18448/2016 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2022 R.G.N. 18448/2016 Pag. rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] E DELL'IDENTITA' SICILIANA, [OSCURATO:PERSONA] E DELLO SPETTACOLO, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SOCIALI E DEL LAVORO, [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTE, [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA', [OSCURATO:PERSONA]' ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E ALIMENTARI, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA]'; -intimato - avverso la sentenza n. 277/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/03/2016 R.G.N. 123/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 52 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Regione Siciliana assumeva, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, gli odierni ricorrenti, lavoratori già utilizzati in progetti di utilità collettiva di cui all’art. 1 della L.R. n. 85 del 1995, per lo svolgimento di mansioni ricadenti nella categoria A, posizione economica A1 del c.c.r.l., con la corresponsione di una retribuzione annuale lorda corrispondente al trattamento economico dei dipendenti regionali a tempo parziale delle medesima categoria; in data 16.5.2005 era stato sottoscritto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-2005 ed economico 2002- 2003, che prevedeva, per come evidenziato nell’allegatoG del c.c.r.l., il riconoscimento al R.G.N. 18448/2016 Pag. personale appartenente alla categoria A1 di un trattamento economico tabellare incrementato rispetto alle precedenti previsioni; di tale incremento i ricorrenti non avevano, però, beneficiato ed avevano intrapreso separati giudizi dinanzi a diversi Tribunali (di Caltagirone e di Catania) evidenziando una disparità di trattamento economico rispetto ai lavorati di pari categoria, assunti a tempo indeterminato e deducendo l’avvenuta corresponsione del reddito tabellare di importo inferiore rispetto a quello stabilito dall’allegato G del c.c.r.l.; avevano perciò agito per l’accertamento del diritto ai miglioramenti contrattuali che sarebbero scaturiti dall’estensione in loro favore del nuovo trattamento economico dei dipendenti regionali cui erano stati equiparati; molti di tali ricorsi erano stati definiti favorevolmente ai lavoratori (così quelli proposti innanzi ai Tribunali di Siracusa, Gela e Messina); in altri casi i ricorsi erano stati rigettati (Tribunali di Catania eCaltagirone); contro le sentenze sfavorevoli erano stati proposti separati appelli ed erano intervenute decisioni di differente tenore (Corte d’appello di Catania n. 277/2016 aveva respinto gli appelli; Corte d’appello di Catania n. 1161/2016 li aveva accolti); la sentenza n. 1161/2016 era passata in giudicato; tale sentenza aveva così statuito: - il personale ex PUC ha diritto all’aumento tabellare annuo iniziale alla data del 1.1.2002, ai sensi dell’art. 80 n. 3 del c.c.r.l.; - la Regione Siciliana ha omesso di adeguare il reddito del personale de quo alla misura tabellare prevista dall’allegato G del c.c.r.l., richiamato dall’art. 80 n. 3 del c.c.r.l., continuando a corrispondere a detto personale lo stipendio nella misura tabellare iniziale, praticando solo gli aumenti previsti dagli allegati I ed J; - la differenza economica tra il trattamento che avrebbe dovuto corrispondere e il trattamento corrisposto è pari ad oltre euro 100,00 mensili nette, e ciò dal 1.1.2002 al 31.12.2005;

2. oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 277/2016 che ha ritenuto infondate le pretese dei lavoratori sulla base del seguente ragionamento: -è inammissibile il ricorso di taluni ricorrenti che non erano stati parte del giudizio di primogrado; -non sussiste alcuna violazione del principio di parità di trattamento in quanto l’art.80 del c.c.r.l. ha unicamente previsto una ristrutturazione del trattamento economico come emergeva dalla locuzione di cui al comma 3, “è rideterminato”, nonché anche dalle disposizioni dettate nei commi successivi e segnatamente nel comma 14 prevedente che “dall’applicazione del presente articolo non potranno discendere maggiori oneri a carico dell’Amministrazione e del personale, esclusi quelli relativi al riconoscimento degli incrementi di cui alle colonne (c) ed (e) dell’allegato “I” e quelli di cui all’allegato “J”; R.G.N. 18448/2016 Pag. - detta disparità di trattamento è da escludersi anche in concreto essendo la deduzione dell’avvenuto incremento stipendiale in favore di taluni lavoratori a tempo indeterminato del tutto generica e non suffragata da elementi concreti; -è corretto anche il rigetto della domanda intesa a conseguire l’indennità di cui al comma 6 art. 91 del c.c.r.l. essendo tale indennità prevista in connessione con la predisposizione di piani di lavoro e con il contributo fornito dai singoli lavoratori nell’ottica di una nuova valutazione delle competenze e della professionalità; - nessun argomento parte appellante ha svolto per ribaltare il ragionamento del Tribunale; -non sussiste alcuna automaticità quanto al compenso ex art. 109 del c.c.r.l.;

3. avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe affidato a tre motivi;

4. l’Amministrazione regionale ha resistito con controricorso;

5. i ricorrenti hanno depositato memoria.

Consideratoche:

1. con il primo motivo i ricorrenti contestano la violazione degli articoli 99 e segg. del cpc, dell’art. 112 e segg., 115 del cod. proc. civ. con riferimento all’articolo 24 della Cost., per avere ritenuto la Corte etnea inammissibile l’appello di alcuni appellanti sulla base dell’erronea supposizione della loro assenza nel giudizio di primo grado, quando è incontrovertibilmente certa la partecipazione nel giudizio di primo grado degli appellanti erroneamente pretermessi;

2. con il secondo motivo di ricorso deducono i ricorrenti la violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del c.c.r.l. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, relativo al quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, per avere escluso il diritto dei dipendenti all’aumento tabellare annuoiniziale alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per come previsto dal comma 3 del suddetto art. 80, riconoscendo solo gli incrementi previsti nelle colonne “c” ed “e” dell’allegato I e gli aumenti previsti dall’allegato “J” della medesima disposizione;

3. con il terzo motivo di ricorso denunciano i ricorrenti la violazione e falsa applicazione del principio della parità di trattamento tra i dipendenti pubblici, nonché la violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’art. 80 del c.c.r.l.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 della Cost, nonché dell’art. 6 del d. lgs. 368/2001 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000, che sanciscono il principio inderogabile della parità di trattamento tra i dipendenti pubblici appartenenti alla medesima categoria, nel rispetto del principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. e del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione; R.G.N. 18448/2016 Pag. eccepiscono, altresì, i ricorrenti una ulteriore violazione della parità di trattamento anche tra gli stessi dipendenti assunti a tempo determinato, in altre parole tra gli stessi ex PUC, poiché tra questi, la quasi totalità aveva avuto riconosciuto, con sentenze emesse dai giudici dei Tribunale Siciliani e della stessa Corte d’appello di Catania, il diritto all’adeguamento del loro reddito allo stipendio tabellare, in conformità all’art. 80, comma 3, e ciò a discapito dei soli 43 ricorrenti, per i quali la Regione non ha ad oggi provveduto al pagamento delle differenze salariali nascenti dal mancato adeguamento dello stipendio alla misura tabellare prevista dal ridetto art. 80, comma 3, e riportata nell’allegato “G”;

4. con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’articolo 2909 cod. civ., per la formazione del giudicato esterno sulla materia, a seguito delle pronunce dei [OSCURATO:PERSONA] che hanno riconosciuto l’illegittimità dell’azione della Regione Siciliana, per avere indebitamente ridotto lo stipendio dei dipendenti ex PUC inquadrati nella categoria A, a seguito del mancato adeguamento del reddito alla misura tabellare prevista dall’allegato “G”, richiamato dall’art. 80, comma 3;

5. ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario dei motivi dal secondo al quarto;

6. il secondo motivo è inammissibile; al di là della formulazione della rubrica, il motivo sollecita questa Corte ad esprimere una valutazione sull’effettiva volontà delle parti contraenti e, quindi, a sostituirsi al giudice del merito nell’esegesi della disposizione contrattuale; occorre richiamare l’orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, sicché l’interpretazione del contratto collettivo di ambito territoriale, riservata al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, fermi restando i limiti posti a detto ultimo vizio dalla riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 4244/2016 23934/2020; Cass. n. 12879/2020; Cass. n. 156/2018; Cass. n. 7671/2016; Cass. n. 5025/2009; Cass. n. 24865/2005); è stato precisato che il necessario carattere nazionale della contrattazione non può essere derogato neppure in relazione ai contratti di ambito regionale e provinciale stipulati dalle Regioni e dalle Province ad autonomia speciale, perché il d.lgs. n. 165/2001 ha tenuto conto dell’autonomia differenziata di dette regioni e province, dettando una disciplina speciale di vari aspetti (art. 1, sul limite alla competenza legislativa; art. 46, sull’agenzia provinciale o sull’avvalimento dell’ARAN; art. 42, comma 11, art. 43, comma 13, art. 50, comma 2, art. 70, comma 1, sulla tutela delle minoranze linguistiche) e, ciò R.G.N. 18448/2016 Pag. nonostante, ha limitato ai soli contratti nazionali di cui all’art. 40 il regimeprevisto dall’art. 63, comma 5, nonché lo speciale procedimento disciplinato dall’art. 64; dai principi richiamati nel punto che precede, qui ribaditi, discende che l’interpretazione del contratto regionale può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione delle norme dettate dal codice civile in tema di ermeneutica contrattuale ed a tal fine non è sufficiente il generico richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma è invece necessario che il ricorrente faccia esplicito riferimento ai principi contenuti nelle norme asseritamente violate e precisi in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia dagli stessi discostato (cfr. fra le tante Cass. n. 27136/2017; Cass. n. 873/2019; Cass. n. 11643/2021); ciò perché la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può essere ritenuta esistente sul semplice rilievo che il giudice del merito abbia scelto una piuttosto che un’altra interpretazione del testo negoziale e pertanto la parte, che aveva sollecitato l’esegesi disattesa, non si può limitare a riproporre quest’ultima in sede di legittimità ma deve argomentare in modo specifico sulle ragioni per le quali l’interpretazione accolta dalla decisione impugnata si pone in contrasto con le regole interpretative ( cfr. fra le tante Cass. n. 27932/2020; Cass. n. 12498/2020; Cass. n. 11254/2018); nel caso di specie le censure sono inammissibilmente formulate come denuncia di violazione di legge e non indicano i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale; i rilievi, peraltro, si limitano a contrapporre una diversa esegesi a quella fatta proprio dalla Corte territoriale (secondo cui l’art. 80 del c.c.r.l. non prevede alcun aumento dello stipendio tabellare ma solo una diversa modalità di determinazione dello stesso ed ha, a tal fine, valorizzato la previsione secondo cui la ristrutturazione della retribuzione debba avvenire “senza oneri a carico sia dell’amministrazione sia dei dipendenti” in quanto le maggiori o minori somme trovano compensazione nel reddito differenziale di anzianità come prescritto al comma 7 dello stesso art. 80, descritto come “stanza di compensazione” all’interno della quale gli incrementi tabellari rimangono assorbiti nel confronto individuale con la retribuzione da ciascuno posseduta per le voci elencate al successivo comma 8); ciò però non è sufficiente a scalfire il ragionamento decisorio;

4. il terzo motivo di ricorso risente dell’inammissibilità del motivo che precede; né può fondatamente invocarsi il principio di disparità di trattamento in relazione ai dipendenti di ruolo con rapporto di impiego pubblico, discutendosi, nella specie di rapporti di natura diversa (pacificamente disciplinati da contratti di diritto privato ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.85/1995, con compiti ascrivibili alla categoria A, pos. ec.

A1, del c.c.r.l. e trattamento economico stabilito in misura equivalente a quello dei dipendenti regionali a R.G.N. 18448/2016 Pag. tempo parziale della medesima categoria) ed essendosi, come detto, ritenuta sussistente una mera ristrutturazione del trattamento economico di tali dipendenti di ruolo; il rilievo, peraltro, non intercetta il passaggio motivazionale in cui è evidenziato che, quanto al preteso ingiustificato differente trattamento, gli appellanti avrebbero dovuto dedurre, con riferimento alle buste paga di ognuno dei dipendenti più favorevolmente trattati (di ruolo ovvero a tempo determinato di pari categoria), la asserita differenza in negativo, cosa che invece non era avvenuta; né, invero, sono offerti elementi per ritenere che il trattamento economico definito in sede di contratti individuali stipulati inter partes fosse da valutarsi in modo dinamico (tempo per tempo) e non semplicemente come parametro al momento della stipula dei contratti stessi;

5. il quarto motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato; le sentenze e le consulenze citate non sono riprodotte nel loro contenuto; in ogni caso, al fine di sostenere la sussistenza del vincolo del giudicato i ricorrenti non possono richiamare l’esito di altro giudizio intercorso tra parti diverse e le consulenze ivi espletate; si è detto che l’interpretazione dei contratti collettivi di ambito regionale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; ne consegue che, in ragione del limite al sindacato della Corte di cassazione - cui non è consentita l’interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorché interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari - è fisiologico che due opposte interpretazioni di giudici di merito delle medesime disposizioni collettive siano entrambe convalidate o censurate in sede di legittimità, a seconda del superamento o meno del suddetto limitato controllo; ciò comporta anche che, qualora una determinata interpretazione del giudice di merito non sia stata ulteriormente censurata in sede di legittimità, la stessa rimane ferma per le parti di quel giudizio ma non acquista alcuna efficacia nel contenzioso intercorso tra parti diverse;

6. l’infondatezza dei motivi sopra esaminato comporta, poi, il venir meno dell’interesse al primo motivo da parte dei ricorrenti che non sono stati ritenuti parte del giudizio nel quale tale qualità avevano avuto;

7. alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato;

8. al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo;

9. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

R.G.N. 18448/2016 Pag.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18448-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CALI' VINCENZA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATANE' ROSARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZANCHI' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] SERVIZIO E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] a termine ex p.u.c. – adeguamento retributivo R.G.N.18448/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 R.G.N. 18448/2016 Pag. rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] E DELL'IDENTITA' SICILIANA, [OSCURATO:PERSONA] E DELLO SPETTACOLO, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SOCIALI E DEL LAVORO, [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTE, [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA', [OSCURATO:PERSONA]' ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E ALIMENTARI, in persona dei rispettivi Assessori pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA]'; -intimato - avverso la sentenza n. 277/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/03/2016 R.G.N. 123/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 52 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Regione Siciliana assumeva, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, gli odierni ricorrenti, lavoratori già utilizzati in progetti di utilità collettiva di cui all’art. 1 della L.R. n. 85 del 1995, per lo svolgimento di mansioni ricadenti nella categoria A, posizione economica A1 del c.c.r.l., con la corresponsione di una retribuzione annuale lorda corrispondente al trattamento economico dei dipendenti regionali a tempo parziale delle medesima categoria; in data 16.5.2005 era stato sottoscritto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002-2005 ed economico 2002- 2003, che prevedeva, per come evidenziato nell’allegatoG del c.c.r.l., il riconoscimento al R.G.N. 18448/2016 Pag. personale appartenente alla categoria A1 di un trattamento economico tabellare incrementato rispetto alle precedenti previsioni; di tale incremento i ricorrenti non avevano, però, beneficiato ed avevano intrapreso separati giudizi dinanzi a diversi Tribunali (di Caltagirone e di Catania) evidenziando una disparità di trattamento economico rispetto ai lavorati di pari categoria, assunti a tempo indeterminato e deducendo l’avvenuta corresponsione del reddito tabellare di importo inferiore rispetto a quello stabilito dall’allegato G del c.c.r.l.; avevano perciò agito per l’accertamento del diritto ai miglioramenti contrattuali che sarebbero scaturiti dall’estensione in loro favore del nuovo trattamento economico dei dipendenti regionali cui erano stati equiparati; molti di tali ricorsi erano stati definiti favorevolmente ai lavoratori (così quelli proposti innanzi ai Tribunali di Siracusa, Gela e Messina); in altri casi i ricorsi erano stati rigettati (Tribunali di Catania eCaltagirone); contro le sentenze sfavorevoli erano stati proposti separati appelli ed erano intervenute decisioni di differente tenore (Corte d’appello di Catania n. 277/2016 aveva respinto gli appelli; Corte d’appello di Catania n. 1161/2016 li aveva accolti); la sentenza n. 1161/2016 era passata in giudicato; tale sentenza aveva così statuito: - il personale ex PUC ha diritto all’aumento tabellare annuo iniziale alla data del 1.1.2002, ai sensi dell’art. 80 n. 3 del c.c.r.l.; - la Regione Siciliana ha omesso di adeguare il reddito del personale de quo alla misura tabellare prevista dall’allegato G del c.c.r.l., richiamato dall’art. 80 n. 3 del c.c.r.l., continuando a corrispondere a detto personale lo stipendio nella misura tabellare iniziale, praticando solo gli aumenti previsti dagli allegati I ed J; - la differenza economica tra il trattamento che avrebbe dovuto corrispondere e il trattamento corrisposto è pari ad oltre euro 100,00 mensili nette, e ciò dal 1.1.2002 al 31.12.2005; 2. oggetto del presente giudizio è la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 277/2016 che ha ritenuto infondate le pretese dei lavoratori sulla base del seguente ragionamento: -è inammissibile il ricorso di taluni ricorrenti che non erano stati parte del giudizio di primogrado; -non sussiste alcuna violazione del principio di parità di trattamento in quanto l’art.80 del c.c.r.l. ha unicamente previsto una ristrutturazione del trattamento economico come emergeva dalla locuzione di cui al comma 3, “è rideterminato”, nonché anche dalle disposizioni dettate nei commi successivi e segnatamente nel comma 14 prevedente che “dall’applicazione del presente articolo non potranno discendere maggiori oneri a carico dell’Amministrazione e del personale, esclusi quelli relativi al riconoscimento degli incrementi di cui alle colonne (c) ed (e) dell’allegato “I” e quelli di cui all’allegato “J”; R.G.N. 18448/2016 Pag. - detta disparità di trattamento è da escludersi anche in concreto essendo la deduzione dell’avvenuto incremento stipendiale in favore di taluni lavoratori a tempo indeterminato del tutto generica e non suffragata da elementi concreti; -è corretto anche il rigetto della domanda intesa a conseguire l’indennità di cui al comma 6 art. 91 del c.c.r.l. essendo tale indennità prevista in connessione con la predisposizione di piani di lavoro e con il contributo fornito dai singoli lavoratori nell’ottica di una nuova valutazione delle competenze e della professionalità; - nessun argomento parte appellante ha svolto per ribaltare il ragionamento del Tribunale; -non sussiste alcuna automaticità quanto al compenso ex art. 109 del c.c.r.l.; 3. avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori indicati in epigrafe affidato a tre motivi; 4. l’Amministrazione regionale ha resistito con controricorso; 5. i ricorrenti hanno depositato memoria. Consideratoche: 1. con il primo motivo i ricorrenti contestano la violazione degli articoli 99 e segg. del cpc, dell’art. 112 e segg., 115 del cod. proc. civ. con riferimento all’articolo 24 della Cost., per avere ritenuto la Corte etnea inammissibile l’appello di alcuni appellanti sulla base dell’erronea supposizione della loro assenza nel giudizio di primo grado, quando è incontrovertibilmente certa la partecipazione nel giudizio di primo grado degli appellanti erroneamente pretermessi; 2. con il secondo motivo di ricorso deducono i ricorrenti la violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del c.c.r.l. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, relativo al quadriennio 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, per avere escluso il diritto dei dipendenti all’aumento tabellare annuoiniziale alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per come previsto dal comma 3 del suddetto art. 80, riconoscendo solo gli incrementi previsti nelle colonne “c” ed “e” dell’allegato I e gli aumenti previsti dall’allegato “J” della medesima disposizione; 3. con il terzo motivo di ricorso denunciano i ricorrenti la violazione e falsa applicazione del principio della parità di trattamento tra i dipendenti pubblici, nonché la violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, con riferimento all’art. 80 del c.c.r.l.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 della Cost, nonché dell’art. 6 del d. lgs. 368/2001 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 61/2000, che sanciscono il principio inderogabile della parità di trattamento tra i dipendenti pubblici appartenenti alla medesima categoria, nel rispetto del principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 Cost. e del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione; R.G.N. 18448/2016 Pag. eccepiscono, altresì, i ricorrenti una ulteriore violazione della parità di trattamento anche tra gli stessi dipendenti assunti a tempo determinato, in altre parole tra gli stessi ex PUC, poiché tra questi, la quasi totalità aveva avuto riconosciuto, con sentenze emesse dai giudici dei Tribunale Siciliani e della stessa Corte d’appello di Catania, il diritto all’adeguamento del loro reddito allo stipendio tabellare, in conformità all’art. 80, comma 3, e ciò a discapito dei soli 43 ricorrenti, per i quali la Regione non ha ad oggi provveduto al pagamento delle differenze salariali nascenti dal mancato adeguamento dello stipendio alla misura tabellare prevista dal ridetto art. 80, comma 3, e riportata nell’allegato “G”; 4. con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano la violazione dell’articolo 2909 cod. civ., per la formazione del giudicato esterno sulla materia, a seguito delle pronunce dei [OSCURATO:PERSONA] che hanno riconosciuto l’illegittimità dell’azione della Regione Siciliana, per avere indebitamente ridotto lo stipendio dei dipendenti ex PUC inquadrati nella categoria A, a seguito del mancato adeguamento del reddito alla misura tabellare prevista dall’allegato “G”, richiamato dall’art. 80, comma 3; 5. ragioni di ordine logico impongono l’esame prioritario dei motivi dal secondo al quarto; 6. il secondo motivo è inammissibile; al di là della formulazione della rubrica, il motivo sollecita questa Corte ad esprimere una valutazione sull’effettiva volontà delle parti contraenti e, quindi, a sostituirsi al giudice del merito nell’esegesi della disposizione contrattuale; occorre richiamare l’orientamento, da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40/2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, sicché l’interpretazione del contratto collettivo di ambito territoriale, riservata al giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, fermi restando i limiti posti a detto ultimo vizio dalla riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 4244/2016 23934/2020; Cass. n. 12879/2020; Cass. n. 156/2018; Cass. n. 7671/2016; Cass. n. 5025/2009; Cass. n. 24865/2005); è stato precisato che il necessario carattere nazionale della contrattazione non può essere derogato neppure in relazione ai contratti di ambito regionale e provinciale stipulati dalle Regioni e dalle Province ad autonomia speciale, perché il d.lgs. n. 165/2001 ha tenuto conto dell’autonomia differenziata di dette regioni e province, dettando una disciplina speciale di vari aspetti (art. 1, sul limite alla competenza legislativa; art. 46, sull’agenzia provinciale o sull’avvalimento dell’ARAN; art. 42, comma 11, art. 43, comma 13, art. 50, comma 2, art. 70, comma 1, sulla tutela delle minoranze linguistiche) e, ciò R.G.N. 18448/2016 Pag. nonostante, ha limitato ai soli contratti nazionali di cui all’art. 40 il regimeprevisto dall’art. 63, comma 5, nonché lo speciale procedimento disciplinato dall’art. 64; dai principi richiamati nel punto che precede, qui ribaditi, discende che l’interpretazione del contratto regionale può essere censurata in sede di legittimità solo per violazione delle norme dettate dal codice civile in tema di ermeneutica contrattuale ed a tal fine non è sufficiente il generico richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma è invece necessario che il ricorrente faccia esplicito riferimento ai principi contenuti nelle norme asseritamente violate e precisi in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia dagli stessi discostato (cfr. fra le tante Cass. n. 27136/2017; Cass. n. 873/2019; Cass. n. 11643/2021); ciò perché la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale non può essere ritenuta esistente sul semplice rilievo che il giudice del merito abbia scelto una piuttosto che un’altra interpretazione del testo negoziale e pertanto la parte, che aveva sollecitato l’esegesi disattesa, non si può limitare a riproporre quest’ultima in sede di legittimità ma deve argomentare in modo specifico sulle ragioni per le quali l’interpretazione accolta dalla decisione impugnata si pone in contrasto con le regole interpretative ( cfr. fra le tante Cass. n. 27932/2020; Cass. n. 12498/2020; Cass. n. 11254/2018); nel caso di specie le censure sono inammissibilmente formulate come denuncia di violazione di legge e non indicano i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale; i rilievi, peraltro, si limitano a contrapporre una diversa esegesi a quella fatta proprio dalla Corte territoriale (secondo cui l’art. 80 del c.c.r.l. non prevede alcun aumento dello stipendio tabellare ma solo una diversa modalità di determinazione dello stesso ed ha, a tal fine, valorizzato la previsione secondo cui la ristrutturazione della retribuzione debba avvenire “senza oneri a carico sia dell’amministrazione sia dei dipendenti” in quanto le maggiori o minori somme trovano compensazione nel reddito differenziale di anzianità come prescritto al comma 7 dello stesso art. 80, descritto come “stanza di compensazione” all’interno della quale gli incrementi tabellari rimangono assorbiti nel confronto individuale con la retribuzione da ciascuno posseduta per le voci elencate al successivo comma 8); ciò però non è sufficiente a scalfire il ragionamento decisorio; 4. il terzo motivo di ricorso risente dell’inammissibilità del motivo che precede; né può fondatamente invocarsi il principio di disparità di trattamento in relazione ai dipendenti di ruolo con rapporto di impiego pubblico, discutendosi, nella specie di rapporti di natura diversa (pacificamente disciplinati da contratti di diritto privato ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.85/1995, con compiti ascrivibili alla categoria A, pos. ec. A1, del c.c.r.l. e trattamento economico stabilito in misura equivalente a quello dei dipendenti regionali a R.G.N. 18448/2016 Pag. tempo parziale della medesima categoria) ed essendosi, come detto, ritenuta sussistente una mera ristrutturazione del trattamento economico di tali dipendenti di ruolo; il rilievo, peraltro, non intercetta il passaggio motivazionale in cui è evidenziato che, quanto al preteso ingiustificato differente trattamento, gli appellanti avrebbero dovuto dedurre, con riferimento alle buste paga di ognuno dei dipendenti più favorevolmente trattati (di ruolo ovvero a tempo determinato di pari categoria), la asserita differenza in negativo, cosa che invece non era avvenuta; né, invero, sono offerti elementi per ritenere che il trattamento economico definito in sede di contratti individuali stipulati inter partes fosse da valutarsi in modo dinamico (tempo per tempo) e non semplicemente come parametro al momento della stipula dei contratti stessi; 5. il quarto motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato; le sentenze e le consulenze citate non sono riprodotte nel loro contenuto; in ogni caso, al fine di sostenere la sussistenza del vincolo del giudicato i ricorrenti non possono richiamare l’esito di altro giudizio intercorso tra parti diverse e le consulenze ivi espletate; si è detto che l’interpretazione dei contratti collettivi di ambito regionale è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; ne consegue che, in ragione del limite al sindacato della Corte di cassazione - cui non è consentita l’interpretazione diretta di disposizioni di natura contrattuale, ancorché interessanti, come quelle collettive, un notevole numero di destinatari - è fisiologico che due opposte interpretazioni di giudici di merito delle medesime disposizioni collettive siano entrambe convalidate o censurate in sede di legittimità, a seconda del superamento o meno del suddetto limitato controllo; ciò comporta anche che, qualora una determinata interpretazione del giudice di merito non sia stata ulteriormente censurata in sede di legittimità, la stessa rimane ferma per le parti di quel giudizio ma non acquista alcuna efficacia nel contenzioso intercorso tra parti diverse; 6. l’infondatezza dei motivi sopra esaminato comporta, poi, il venir meno dell’interesse al primo motivo da parte dei ricorrenti che non sono stati ritenuti parte del giudizio nel quale tale qualità avevano avuto; 7. alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato; 8. al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; 9. ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo risultante dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. R.G.N. 18448/2016 Pag. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-
Sentenza Cassazione n. 24129/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris