Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:C:2003:461
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62002J0323 - IT
Avis juridique important
|
62002J0323
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 settembre 2003. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Clausola compromissoria - Inadempimento di un contratto - Risoluzione - Restituzione di somme anticipate - Interessi. - [OSCURATO:PERSONA]323/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09071
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Procedura - Adizione della Corte in base ad una clausola compromissoria - Contratto che concede un sostegno finanziario comunitario ai fini della realizzazione di un progetto nel settore dell'energia - Risoluzione unilaterale in applicazione delle clausole contrattuali - Diritto al rimborso del saldo dell'anticipo, oltre agli interessi convenzionali
[Art. 238 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3640/85]
[OSCURATO:PERSONA] causa C-323/02,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Støvlbaek, in qualità di agente, assistito dal sig. E. Cabau, avvocato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA], con sede in Lyon (Francia),
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 238 CE diretto ad ottenere la restituzione del saldo dell'acconto versato dalla ricorrente alla convenuta nell'ambito del contratto n. HY 134/87 FR, relativo alla realizzazione di un progetto che beneficia di un sostegno a titolo del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU L 350, pag. 29),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo, depositato nella cancelleria della Corte il 16 settembre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma di una clausola compromissoria stipulata sul fondamento dell'art. 238 CE, un ricorso diretto alla condanna della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») a restituirle il saldo di EUR 25 109 ancora dovuto su un anticipo di EUR 37 109, maggiorato degli interessi per un importo di EUR 23 422,91. Tale anticipo era stato concesso nell'ambito di un finanziamento disciplinato dal contratto n. HY 134/87 FR (in prosieguo: il «contratto»), che la ricorrente ha risolto per inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della convenuta.
Contesto di fatto e di diritto della controversia
2 Con decisione 29 ottobre 1987, adottata in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU L 350, pag. 291), la [OSCURATO:PERSONA] concedeva alla [OSCURATO:PERSONA] un contributo per la realizzazione di un progetto denominato «Nuovo gruppo con turbina e generatrice adattato alle basse cadute».
3 L'8 novembre 1989, la [OSCURATO:PERSONA] concludeva con la [OSCURATO:PERSONA] il contratto relativo alla realizzazione di tale progetto.
4 L'art. 4.3.2 del contratto recita:
«Entro tre mesi dalla firma del contratto e, successivamente, prima della fine di ogni semestre, il contraente deve sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA], in forma di documenti separati:
- una relazione intermedia (...) contenente informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento dei lavori, sui risultati ottenuti e sull'eventuale deposito di domande di brevetto,
- (...)».
5 L'art. 8 del contratto stabilisce quanto segue:
«Il presente contratto può essere risolto di diritto dalla [OSCURATO:PERSONA] in caso di mancato rispetto da parte del contraente di una delle obbligazioni che gli incombono in virtù del presente contratto e, segnatamente, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute all'art. 4.3. Tale risoluzione ha effetto previa diffida, notificata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cui non faccia seguito alcuna esecuzione entro il termine di un mese.
(...)
Nei casi previsti dai due commi precedenti, gli importi pagati a titolo di sostegno finanziario devono essere immediatamente rimborsati dal contraente alla [OSCURATO:PERSONA], maggiorati degli interessi a partire dalla data in cui tali importi sono stati percepiti. [OSCURATO:PERSONA] potrà tuttavia tener conto di eventuali operazioni che abbiano conseguito un risultato concreto in conformità del programma di lavoro contenuto nell'allegato I del contratto. Il tasso di interesse applicabile è quello utilizzato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per i pagamenti in ecu, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese».
6 In forza dell'art. 13 del contratto, le parti convenivano di sottoporre alla Corte di giustizia qualsiasi eventuale controversia sulla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del contratto che, ai sensi dell'art. 14 del medesimo, è disciplinato dalla legge francese.
7 Secondo l'allegato I del contratto, il progetto era suddiviso in cinque fasi (studi e domanda di autorizzazione, studi di genio civile, lavori di genio civile, materiale e installazione nonché presa in consegna e controllo) di cui, in forza del prospetto 2, solo le ultime due erano eleggibili al sostegno finanziario comunitario. Secondo tale allegato i lavori dovevano cominciare il 1° novembre 1989 e terminare il 30 aprile 1991.
8 L'8 dicembre 1989, la [OSCURATO:PERSONA], in conformità all'allegato II, punto I, paragrafo I, lett. a), del contratto, versava alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di ECU 37 109 a titolo di acconto.
9 [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto, al termine del periodo di tre mesi previsto dal contratto, alcuna relazione della [OSCURATO:PERSONA], con lettera 21 marzo 1990, indirizzava un richiamo a quest'ultima. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva con lettera 18 giugno 1990, chiedendo una proroga fino al 12 luglio successivo.
10 [OSCURATO:PERSONA], che ancora non aveva ricevuto alcuna relazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento in data 1° agosto 1991, intimava alla [OSCURATO:PERSONA] di farle pervenire una relazione entro il termine di un mese, pena la risoluzione del contratto.
11 In mancanza di una reazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 24 gennaio 1992, constatava la risoluzione del contratto e richiedeva la restituzione dell'anticipo versato, maggiorato degli interessi convenzionali.
12 Il 6 febbraio 1992, la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi alle lettere della [OSCURATO:PERSONA] del 1° agosto 1991 e del 24 gennaio 1992, indirizzava a quest'ultima una relazione in cui affermava l'esistenza di «difficoltà amministrative ad ottenere l'autorizzazione prefettizia di sfruttamento» e di un «problema di ordine tecnico con il costruttore di turbine».
13 Con lettere 21 ottobre 1992 e 8 febbraio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] richiedeva nuovamente la restituzione dell'anticipo. Il 6 aprile 1993, la [OSCURATO:PERSONA] versava la somma di ECU 12 000.
14 Con lettera 6 novembre 1996, la [OSCURATO:PERSONA] intimava alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle il saldo. Tale lettera veniva rispedita al mittente dai servizi postali. In quel momento si veniva a conoscenza del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito la sua sede sociale.
15 A seguito di una procedura di ricerca presso le cancellerie dei tribunal de commerce francesi, la [OSCURATO:PERSONA] individuava la nuova sede sociale della [OSCURATO:PERSONA] e le inviava, il 10 luglio 1997 e il 5 febbraio 1998, due nuove lettere di diffida.
16 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha dato seguito né a tali lettere né ad un'altra lettera che la [OSCURATO:PERSONA] le aveva indirizzato il 19 novembre 2001, quest'ultima ha proposto il presente ricorso.
Il procedimento dinanzi alla Corte
17 Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è stato regolarmente notificato alla [OSCURATO:PERSONA]. Considerando che la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato controricorso nel termine prescritto, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di accogliere le sue conclusioni conformemente all'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura.
18 In proposito, si deve effettivamente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato nei termini prescritti il controricorso di cui all'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura. La Corte statuisce quindi in contumacia. Non essendovi alcun dubbio sulla ricevibilità del ricorso, spetta alla Corte, in conformità dell'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, accertare se le conclusioni della ricorrente appaiano fondate.
Sulla risoluzione del contratto e la restituzione del saldo dell'anticipo
19 L'art. 8, primo comma, del contratto prevede che, in caso di mancato rispetto da parte del contraente di una delle obbligazioni che gli incombono, segnatamente in caso di mancato rispetto dell'obbligazione, prevista all'art. 4.3, di presentare una relazione periodica, la [OSCURATO:PERSONA] può, dopo aver intimato al contraente di adempiere, considerare risolto il contratto se, un mese dopo l'intimazione, l'inadempimento continua. L'intimazione deve essere notificata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
20 Secondo l'art. 4.3.2 del contratto, il contraente è tenuto a sottoporre alla [OSCURATO:PERSONA], nei tre mesi successivi alla firma del contratto stesso, e in seguito ogni semestre, una relazione intermedia con la descrizione in dettaglio dello stato di avanzamento dei lavori nonché un estratto delle spese effettuate.
21 Poiché il contratto era stato firmato l'8 novembre 1989, il termine per la presentazione della prima relazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ha cominciato a decorrere da tale data.
22 Dalle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha presentato alcuna relazione nel termine stabilito nel contratto. Inoltre, quando la [OSCURATO:PERSONA] l'ha invitata ad adempiere la sua obbligazione, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a chiedere, con lettera 18 giugno 1990, un termine supplementare che andava fino al 12 luglio seguente. Allo spirare di tale termine, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora trasmesso alcuna relazione.
23 Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] a buon diritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 1° agosto 1991, ha intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di adempiere entro il termine di un mese l'obbligazione esistente a suo carico. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha ottemperato a tale intimazione, la [OSCURATO:PERSONA], parimenti a buon diritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 24 gennaio 1992, ha constatato la risoluzione del contratto.
24 La circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi alle missive della [OSCURATO:PERSONA] in date 1° agosto 1991 e 24 gennaio 1992, abbia indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA], il 6 febbraio 1992, una relazione contenente delle spiegazioni dei ritardi che avevano compromesso la realizzazione del progetto è priva di rilevanza. Infatti, tale relazione è stata trasmessa in una data in cui il contratto era già risolto. Per di più, anche supponendo che le difficoltà di ordine amministrativo e tecnico a cui tale rapporto faceva riferimento fossero state eventualmente tali, se tempestivamente comunicate, da giustificare ritardi nell'esecuzione del progetto, esse non avrebbero potuto certamente essere invocate per giustificare un inadempimento dell'obbligazione di presentare una relazione nel termine fissato dal contratto.
25 Ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del contratto, in caso di risoluzione di diritto da parte della [OSCURATO:PERSONA], il contraente deve immediatamente restituire a quest'ultima le somme pagate a titolo di sostegno finanziario.
26 La medesima disposizione precisa che la [OSCURATO:PERSONA] può tuttavia tener conto delle opere che hanno conseguito un risultato concreto conformemente al programma di lavoro che figura all'allegato I del contratto.
27 La pretesa della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'anticipo nella sua integralità rientra quindi, nel caso di specie, nel suo potere discrezionale.
28 Pertanto, bisogna accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la restituzione del saldo dell'anticipo da essa versato.
Sugli interessi
29 In forza dell'art. 8, terzo comma, del contratto, le somme da restituire sono maggiorate degli interessi a partire dalla data della loro percezione. La medesima disposizione precisa che il tasso di interesse è quello utilizzato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per i pagamenti in ecu, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
30 Dalle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta che l'8 dicembre 1989 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto un anticipo di ECU 37 109. Il 6 aprile 1993, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una restituzione parziale dell'importo di ECU 12 000, con un saldo risultante di ECU 25 109.
31 [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso non ha preteso gli interessi fino al completo pagamento del debito, ma ha fissato al 30 giugno 2002 la data fino alla quale chiede il pagamento degli interessi convenzionali.
32 Pertanto, la somma che la [OSCURATO:PERSONA] deve restituire alla [OSCURATO:PERSONA] deve essere maggiorata degli interessi convenzionali moratori calcolati:
- sulla somma di ECU 37 109, a partire dall'8 dicembre 1989 fino al 6 aprile 1993,
- sulla somma di ECU 25 109, a partire dal 7 aprile 1993 fino al 30 giugno 2002.
33 In applicazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), si deve sostituire il riferimento all'ecu con un riferimento all'euro al tasso di un euro per un ecu.
34 Dai documenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che, per il periodo dall'8 dicembre 1989 al 6 aprile 1993, l'importo degli interessi, calcolati sulla somma di EUR 37 109 secondo i tassi di interesse mensili utilizzati dal Fondo europeo di cooperazione monetaria per i pagamenti in ecu, ha raggiunto la somma di EUR 12 498,50. Per il periodo compreso tra il 7 aprile 1993 e il 30 giugno 2002, l'importo degli interessi, calcolati sulla somma di EUR 25 109 ai tassi di interesse mensili utilizzati da tale Fondo per i pagamenti in ecu, pubblicati a partire dall'agosto 1994 con la denominazione di «tasso di interesse applicato da [tale Fondo]» quindi, a partire dall'aprile 2000, con la denominazione di «tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento», ha raggiunto la somma di EUR 15 577,26. L'importo complessivo degli interessi in tal modo calcolati ammonta quindi a EUR 28 075,76.
35 Tuttavia la [OSCURATO:PERSONA], nel calcolo degli interessi che reclama, ha applicato al periodo compreso tra l'8 dicembre 1989 e il 6 aprile 1993 un tasso unico di 10,27837%, arrotondato a 10,28% e, per il periodo compreso tra il 7 aprile 1993 e il 30 giugno 2002, un tasso unico di 4,619591%, corrispondente alla media dei tassi mensili rilevati durante tali periodi. Secondo tale calcolo, l'importo complessivo degli interessi dovuti è di EUR 12 707,04 per il primo periodo e di EUR 10 715,87 per il secondo, ossia complessivamente di EUR 23 422,91.
36 Dal momento che quest'ultimo importo è più basso, occorre accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il pagamento di interessi per l'importo di EUR 23 422,91.
37 Dall'insieme delle considerazioni che precedono, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 25 109, maggiorata degli interessi convenzionali per un importo pari a EUR 23 422,91.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la condanna della [OSCURATO:PERSONA] e questa è rimasta soccombente nei suoi motivi, occorre condannarla alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è condannata a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee la somma di EUR 25 109, maggiorata degli interessi convenzionali per un importo pari a EUR 23 422,91.
2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.