CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025
Cassazione n. 20726/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03DAEGH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello, qualificato come ricorso in cassazione, contro la sentenza emessa in data 11 giugno 2024 con cui il giudice di pace di Piacenza lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. n. 286/1998; rilevato che il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza impugnata, in merito alla ritenuta sussistenza del reato contestato, per non avere il giudice valutato la documentazione prodotta, da cui risultava che egli, all'epoca della contestazione, era persona offesa nel procedimento penale n. 53/2020 R.G.N.R. della Procura di Piacenza, nel quale si è poi costituito parte civile, ed aveva richiesto alla Procura stessa di essere convocato per poter deporre, tanto da essere stato sentito in data 06/10/2020 in incidente probatorio, nonché aveva fatto richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia; rilevato che il ricorrente deduce anche la contraddittorietà della sentenza, per avere il giudice dichiarato rilevanti i fatti successivi al suo trattenimento in Italia, ma non li ha poi affatto valutati, e conclude chiedendo in via subordinata la concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto la motivazione della condanna rende evidente che il giudice ha valutato i documenti prodotti dall'imputato e la sua qualità di persona offesa in un procedimento penale pendente, e li ha ritenuti irrilevanti (essendo il vero significato del termine utilizzato nella parte finale della motivazione reso evidente dalla frase successiva, secondo la quale «In assenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità, sussiste il reato contestato») perché il reato, qualificato come reato permanente di natura omissiva, è stato da lui commesso sin dal 2016, e quindi in epoca precedente all'emergere delle asserite esigenze di giustizia; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile anche per il mancato rispetto dell'onere di allegazione, non avendo il ricorrente allegato i documenti ai quali fa riferimento e che assume non essere stati esaminati dal giudice di primo grado, pur essendo tale allegazione necessaria per consentire a questa Corte di valutare la loro rilevanza; ritenuta inammissibile la richiesta subordinata di concessione delle attenuanti generiche, in quanto non formulabile davanti al giudice di legittimità, che è tenuto solo a valutare eventuali vizi della sentenza impugnata, ma non può assumere decisioni di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 08 maggio 2025 Il Consigliere e