CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza 23 dicembre 2020. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento il ricorrente, NAPOLITANO Domenico. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata responsabilità penale, risulta manifestamente infondato e in ampia parte generico. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che il ricorrente non si confronta con alcuno specifico passaggio della motivazione del provvedimento impugnato in punto responsabilità con ciò incorrendo nel vizio di aspecificità In secondo luogo, in punto responsabilità, la Corte territoriale e in genere dei giudici del merito hanno adeguatamente evidenziato come non residuino dubbio in ordine ai caratteri e alla portata della attività svolta dal ricorrente che risulta avere capziosamente stipulato un contratto a nome altrui per la fornitura di energia elettrica ricevendone i benefici e rimanendo indenne dagli oneri. 3.2. Il secondo motivo, singolarmente indicato come primo motivo sebbene risulti successivo a quello effettivamente articolato per primo, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata esclusione della recidiva e la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche risulta generico in quanto articolato sulla base di considerazioni meramente apodittiche, svincolate persino dalle risultanze del certificato penale del ricorrente, senza nemmeno confrontarsi con contenuto effettivo della sentenza impugnata. 3.3. Il terzo motivo, erroneamente indicato come secondo, con cui si lamenta la omessa applicazione della causa di non punibilità del fatto minima importanza, risulta ulteriormente aspecifico lavendo la Corte correttamente motivato in ordine alla mancanza di occasionalità della condotta per come desumibile dalla presenza di precedenti penali nonché in conseguenza del carattere particolarmente capzioso della condotta stessa. 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in R,prna, il 1° giugno 2022 Il Consigliere estenso