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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20796/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la ritenuta configurabilità del reato di cui agli artt. 48 - 479 cod. pen. e non del diverso illecito amministrativo disciplinato dall'art. 94-bis CdS - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche volte a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, scevra di puntuale critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

In ogni caso, la motivazione fornita dalla Corte territoriale si conforma, in punto di diritto, ai dettami della Corte di cassazione, la quale si è specificamente espressa sulla distinzione intercorrente tra l'illecito amministrativo di divieto di intestazione fittizia dei veicoli e il reato di falso ideologico in atto pubblico, commesso mediante induzione in errore del pubblico ufficiale.

Ai fini dell'integrazione dell'illecito penale de quo, concernente un'ipotesi di autorìa mediata, è necessario un quid pluris rispetto all'illecito amministrativo, consistente nell'induzione in errore del pubblico ufficiale, operata non soltanto mediante una dichiarazione non rispondente al vero, ma, altresì, attraverso la costituzione di un'impresa individuale avente ad oggetto il commercio di autoveicoli, regolarmente iscritta alla Camera di commercio, utilizzata quale mise en scene per l'intestazione dei numerosi veicoli di proprietà altrui (Sez. 5, n. 37944 del 31/05/2017, Ballini, Rv. 270762).

Il ricorso non contesta tale ricostruzione effettuata dai giudici di merito in punto di diritto, ma si limita a fornire una diversa interpretazione del fatto storico e a contestare, genericamente, la ritenuta qualifica di acquirente simulato in capo all'imputato, il che non può essere oggetto di doglianza nella presente sede.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo e unico motivo del ricorso dell'imputato - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la ritenuta configurabilità del reato di cui agli artt. 48 - 479 cod. pen. e non del diverso illecito amministrativo disciplinato dall'art. 94-bis CdS - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche volte a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, scevra di puntuale critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. In ogni caso, la motivazione fornita dalla Corte territoriale si conforma, in punto di diritto, ai dettami della Corte di cassazione, la quale si è specificamente espressa sulla distinzione intercorrente tra l'illecito amministrativo di divieto di intestazione fittizia dei veicoli e il reato di falso ideologico in atto pubblico, commesso mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. Ai fini dell'integrazione dell'illecito penale de quo, concernente un'ipotesi di autorìa mediata, è necessario un quid pluris rispetto all'illecito amministrativo, consistente nell'induzione in errore del pubblico ufficiale, operata non soltanto mediante una dichiarazione non rispondente al vero, ma, altresì, attraverso la costituzione di un'impresa individuale avente ad oggetto il commercio di autoveicoli, regolarmente iscritta alla Camera di commercio, utilizzata quale mise en scene per l'intestazione dei numerosi veicoli di proprietà altrui (Sez. 5, n. 37944 del 31/05/2017, Ballini, Rv. 270762). Il ricorso non contesta tale ricostruzione effettuata dai giudici di merito in punto di diritto, ma si limita a fornire una diversa interpretazione del fatto storico e a contestare, genericamente, la ritenuta qualifica di acquirente simulato in capo all'imputato, il che non può essere oggetto di doglianza nella presente sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 20796/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris