CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T315
Titolo CCNL: CCNL del Gruppo Invitalia
Titolo accordo: CCNL per i quadri e gli impiegati delle aziende del Gruppo Invitalia
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: enti e istituzioni private, pubbliche e del terzo settore
Parti datoriali: INVITALIA SPA
Parti sindacali: FISAC CGIL; FIRST CISL; UILCA UIL
Decorrenza: 2024-07-01
Scadenza: 2027-06-30
Stipula: 2024-06-18
Stato: Acquisito
Identificativo: 20356
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=192255
--- Testo contratto ---
Contratto
Colle
ttivo
Nazionale
di
Lavoro
per
iQuadri
e
gli
Impiegati
delle
Aziende
del
Gruppo
Invitalia
Validodal10luglio2024aI30giugno2027
Roma,18giugno2024
w8
Il giorno 18 giugno 2024, presso la sede di Roma dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa — INVITALIA —,si sono incontrati:
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
rappresentata da:
Beniamino Bimonte
Stefano Scravaglieri
Adriano Zammar
e le OO.S5 della stessa:
- FISAC-CGIL rappresentata da: Antonio Maiorano, Stefano Massari, Antonio
Formichella, Michele Barile, Leonilda Cesarano
- FIRST-CISL rappresentata da: Claudio Stroppa, Giuseppe Di Pietro, Francesco
Pompili, Raffaella Terenzi
- UILCA-UIL rappresentata da: Sergio lanniello, Giuliana Cecchi, Paolo Leone, Fabrizio
Rossi, Antonio Marrone, Elvira Simonetta
le Parti, come sopra rappresentate, hanno definito il quadro normativo ed economico da
applicare a Lavoratrici/Lavoratori, Quadri e Impiegati, del Gruppo Invitalia, come riportati
nel testo coordinato del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri e
gli Impiegati delle Aziende del Gruppo Invitalia.
A
Letto,confermatoesottoscritto.
l’Agenzianazionaleperl’attrazionedegli
investimentielosviluppod’impresaSpALeRSA
ì}J(’b/
C-CGIL
(
3
IN DICE
Articolo 1 - Campo di applicazione 8
Articolo 2 - lnscindibiiità delle disposizioni del contratto 8
RAPPORTI E DIRIflÌ SINDACALI 9
Articolo 3- Livello Confederale 9
Articolo 4-Sistema delle Relazioni Sindacali 9
Articolo 5- Livello Nazionale 9
Articolo 6- Livello Aziendale 15
Articolo 7 - Organi direttivi, Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
del Gruppo, Rappresentanze Sindacali Aziendali: componenti, funzionamento e
permessi sindacali 16
Articolo 8- Statuto dei Lavoratori 17
Articolo 9 - Assemblea 18
Articolo 10- Locali, Diritto di affissione 18
Articolo 11 - Trattenute per contributi sindacali 18
Articolo 12 - Affissione del contratto 19
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 19
Articolo 13— Decorrenza, durata e procedura di rinnovo 19
Articolo 14- Struttura della contrattazione 19
Articolo 15- Procedura di rinnovo della contrattazione di secondo livello 20
AMBIENTE Dl LAVORO E SICUREZZA 20
Articolo 16- Attuazione delle norme di sicurezza e ambiente di lavoro 20
Articolo 17 - Costituzione, diritti e formazione del RLS 21
PARTICOLARI CONTRATTI Dl LAVORO 22
Articolo 18 - Obiettivi delle Parti e tipologie contrattuali escluse 22
Articolo 19 - Apprendistato professionalizzante 23
Articolo 20- Tirocini formativi e di orientamento 23
Articolo 21 - Contratto a tempo determinato 24
Articolo 22 - Contratto di somministrazione 25
Articolo 23 - Contratto di lavoro a tempo parziale - Part time 25
Articolo 24- Lavoro agile 27
SISTEMADlINQUADRAMENTOEMOBILITA’PROFESSIONALE29
Articolo25-Logichediclassificazionedelpersonale29
Articolo26-Inquadramentodelpersonale29
Articolo27-Quadri34
Articolo28-Salariodiingresso35
Articolo29-Sviluppoprofessionale35
Articolo30-Mobilitàinternaprofessionale37
Articolo31-Mobilitàìnterna-CambidisedeeTrasferimento37
Articolo32-Mobilitàesterna38
FORMAZIONEEDIRITTOALLOSTUDIO39
Articolo33-Logichedelsistemaformativo39
Articolo34-Sistemadiformazione39
Articolo35-Pianodiformazione40
Articolo36-Dirittoallostudio41
NORMAPARTICOLAREPERLAVORATRICI/LAVORATORIISCRITTIAUNIVERSITÀ
TELEMATICHE42
Articolo37-Formazioneindividuale42
Articolo38-Congediformativi42
Articolo39-Periodisabbatici43
COSTITUZIONEDELRAPPORTODlLAVORO43
Articolo40-Assunzione43
Articolo41-Periododiprova44
Articolo42-Duratadelrapportodilavoro45
TRATTAMENTOECONOMICO45
Articolo43-Strutturaretributiva45
Articolo44-Minimoconglobato45
Articolo45-Indennitàdiquadro45
Articolo46-Welfare46
Articolo47-IndennitàperResponsabiliUnicidiProgetto(R.U.P.)47
Articolo48-Superminimoindividuale47
Articolo49-UnaTantum47
Articolo50-Corresponsionedellaretribuzione47
Articolo 51 - Retribuzione giornaliera e oraria 48
Articolo 52- Trasferte e Missioni 48
Articolo 53 - Servizio fuori sede 48
Articolo 54 - Ticket mensa 49
Articolo 55 - Indennità cassa e maneggio valori 50
Articolo 56 — Indennità centralinisti non vedenti 50
Articolo 57 - Tredicesima e quattordicesima mensilità SO
Articolo 58- Premio di Produzione
si
ORARIO Dl LAVORO CONTRATTUALE 51
Articolo 59 - Orario di lavoro 51
Articolo 60- Articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale 52
Articolo 61 - Attestazione presenza 53
Articolo 62 - Orario Compattato 53
Articolo 63 - Lavoro straordinario e reperibilità 54
Articolo 64- Banca delle ore 55
Articolo 65 - Banca delle ore solidale 55
Articolo 66 - Festività 56
Articolo 67 - Ferie e festività soppresse 57
Articolo 68- Permessi retribuiti 58
Articolo 69 - Lavoro Discontinuo 59
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO 60
Articolo 70- Assenza 60
Articolo 71 - Assenza per malattia 60
Articolo 72 - Trattamento normativo ed economico in caso di malattia e infortunio
extraprofessionale 61
Articolo 73-Infortuni sul lavoro 62
Articolo 74-Gravidanza, puerperio e congedi dei genitori 62
Articolo 75 - Aspettativa 63
DOVERI E NORME DISCIPUNARI 64
Articolo 76- Doveri 64
rn
Articolo 77 - Provvedimenti disciplinari 65
JJ ‘N
Articolo 78 - Cause di risoluzione 67
Articolo79-Preavvisodilicenziamentoedimissioni67
Articolo80-Trattamentodifinerapporto68
Articolo81-Anticipazionedeltrattamentodifinerapporto68
ALTREMATERIE69
Articolo82-TossicodipendenzaedEtilismo69
Articolo83-Tuteladellepersonediversamenteabili69
Articolo84-Dirittod’autore70
ASSICURAZIONIEPREVIDENZACOMPLEMENTARE70
Articolo85-Strumentiatuteladelbenesserepsico-fisicodiLavoratrici/Lavoratori....70
Articolo86-AssistenzaSanitariaIntegrativa70
Articolo87-Polizzeassicurative71
Articolo88-Tutelalegale72
Articolo89-Responsabilitàcivile73
Articolo90-Previdenzacomplementare73
NORMEFINALI74
Articolo91-Obbligodiriserva74
Articolo92-TrattamentoEconomico74
Articolo93-Dichiarazionifinali74
A
Articolo 1. - Campo di applicazione
Il
presente
contratto
disciplina
irapporti
di
lavoro
subordinato
dei
dipendenti
Quadri
e
Impiegati,
dell’Agenzia
Nazionale
per
l’Attrazione
degli
Investimenti e
lo
Sviluppo
d’impresa —
Invitalia
S.p.A.
(nel
seguito
per
brevità
“Invitalia
S.p.A.”
o,
alternativamente,
“Invitalia”)
e
delle
seguenti
ulteriori
Società
direttamente
controllate
e/o
che
svolgono
attività
funzionali
alle
attività
di
Invitalia
S.p.A.:
1.
lnfratel
Italia
S.p.A.
2.
Italia
Turismo
S.p.A.
3.
Invitalia
Partecipazioni
S.p.A.
4.
DRI
Italia
S.p.A.
Per
definire
la
funzionalità
si
individuano
iseguenti
elementi
congiunti
di
valutazione:
-
partecipazione
azionaria
maggioritaria
da
parte
di
Invitalia
S.p.A.;
-
attività
omogenea
estrumentale
alla
stessa
Invitalia
S.p.A.
In
caso
di
costituzione
di
nuove
Società
controllate
nell’ambito
del
Gruppo
Invitalia,
le
Parti
si
incontreranno
per
verificare
l’applicabilità
del
presente
CCNL
in
funzione
dei
parametri
precedentemente
definiti.
In
caso
di
acquisizione
di
nuove
Società,
le
Parti
si
incontreranno
pervalutare
l’applicazione
del
presente
CCNL
anche
alle
Società
acquisite;
in
caso
affermativo,
l’esame
congiunto
proseguirà
per
definire
tempi
e
modalità
della
transizione
al
presente
CCNL
nonché
le
necessarie
regole
di
armonizzazione.
Nei
caso
in
cui
in
una
Società
del
Gruppo
controllata
direttamente
ci
siano
cambiamenti
derivanti
dall’ingresso
di
soci
privati,
le
Parti
s’impegnano,
su
richiesta
motivata
dalla
stessa
Società,
a
valutare
nel
corso
di
apposito
esame
congiunto
l’aderenza
del
presente
CCNL
alla
nuova
situazione
societaria
e
l’eventuale
adozione
di
un
diverso
CCNL.
Qualora
nella
Società
nella
quale
si
èverificato
ilmutamento
dell’assetto
societario
si
opti
per
l’adozione
di
un
diverso
CCNL
le
Parti
si
incontreranno
per
esaminare
le
modalità
del
passaggio
al
nuovo
contratto
eper
definire
le
regole
di
armonizzazione.
Articolo
2 -
Inscindibilità
delle
disposizioni
del
contratto
Le
disposizioni
del
presente
CCNL
sono
correlate
e
inscindibili
tra
loro
e
non
sono
cumulabili
con
alcun
altro
trattamento.
Agli
effetti
del
precedente
comma,
si
considerano
costituenti
un
unico
istituto
ilcomplesso
degli
istituti
di
carattere
normativo -
regolamentare
(norme
generali
disciplinari,
ferie,
preavviso
e
trattamento
di
fine
rapporto,
malattia
e
infortunio,
puerperio
ecc.)
che
disciplina
irapporti
di
lavoro
per
idipendenti
di
Invitalia
e
per
le
Società
del
Gruppo
cui
è
estesa
l’applicazione
del
presente
contratto
e
per
le
seguenti
categorie
di
personale:
a)
quadri;
b)
impiegati.
)
4.
RAPPORTIEDIRITTISINDACALI
Articolo3-LivelloConfederale
DatalaspecificitàdellamissionedelGruppoInvitaliaqualeAgenziadiSviluppodelPaese,
econsiderataanchelaspecificaarticolazionesocietarianazionaleeterritoriale,
annualmentee/osurichiestadiInvitaliaSpAe/odelleOrganizzazioniSindacaliConfederali
Nazionalisiterrannoincontriinformativialfinediapprofondireiseguentitemi:
1.necessitàe/ovalutazionedinuoveiniziativefinalizzateallosviluppodelterritorio
nazionale;
2.pianieprogettipersingoliterritoriofilierediprodotto;
3.l’evoluzioneeleprevisionisulleattivitàdelGruppoInvitaliaelororicadute,anche
occupazionali,esternealGruppo.
Articolo4-SistemadelleRelazioniSindacali
LeParticonvengonosull’opportunitàdiadottareunsistemadirelazionisindacalivoltoad
assicurareilraggiungimentodegliobiettividelGruppoeagarantirelavalorizzazioneelo
sviluppodelleprofessionalità,
AlfinedidefinireregolechetrovinosintesiefficacefragliobiettividelGruppoeleattese
diLavoratrici/Lavoratori,lePartihannoindividuatounmodellodiRelazioniSindacali
impostatosuduelivellidistintidirelazioneediattribuzionedifunzioni:unoalivello
nazionalediGruppoeunoalivellodisingolaSocietà.
IlprimoalivellodiGruppo,vedecomepartiInvitaliaS.p.A.CapogruppoeilCoordinamento
delleRappresentanzeSindacalidelGruppoInvitalia;ilsecondo,alivellodisingolaSocietà,
vedecomepartilasingolaSocietàelarispettivaRappresentanzaSindacaleAziendale
(RSA).
IlsistemadellerelazionisindacalisicompletaalivellonazionaleconilComitatoperlo
SviluppodelPersonaleeconilComitatoPariOpportunità.
Articolo5-LivelloNazionale
Negoziazione
AlleFederazioninazionalidicategoria,congiuntamentealCoordinamentodelle
RappresentanzeSindacaliAziendalidelleSocietàperlequalièapplicatoilpresenteCCNL,
competonolefunzionidi:
a)negoziareilrinnovonormativoedeconomicodelpresenteCCNL;
b)mediantespecificiaccordiointerpretazionicongiunteconInvitalia,assicurare
l’interpretazioneautenticadellenormedelpresenteCCNLincorsodivigenza
normativa.
AlCoordinamentodelleRSAdelleSocietàallequalièapplicatoilpresenteCCNLcompete
di:
4
a) provvedere congiuntamente alle rappresentanze territoriali alla contrattazione di
secondo livello di tutto il Gruppo ai sensi dell’Accordo Quadro del 22gennaio2009
e dell’articolo 14;
b) assicurare, in coerenza con il CCNL, l’omogeneità di tutele, diritti e trattamenti nei
confronti di Lavoratrici/Lavoratori facenti parte dell’area contrattuale;
c) affiancare le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) delle singole Società nelle
attività sindacali connesse ai processi riorganizzativi che comportino variazione nei
livelli occupazionali.
Confronto
Costituiscono oggetto di confronto a livello nazionale le seguenti materie:
— valutare l’andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del
sistema di partecipazione sindacale;
- valutare nuovi regimi d’orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di
lavoro;
- valutare la situazione occupazionale diretta e indiretta e relative linee di
tendenza;
— valutare l’evoluzione dell’organizzazione produttiva;
- valutare le pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi
di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991 nonché
D.Lgs. 198/2006;
- valutare le politiche di formazione del Gruppo e l’attività svolta;
— proporre iniziative a favore del volontariato e iniziative di solidarietà in genere;
— valutare forme e modalità di accesso dall’esterno;
- attivare i confronti specificamente previsti dal presente CCNL.
Inforniativa
Le Parti esamineranno i dati forniti dalla Capogruppo (Appendice 4) in appositi incontri
aventi il seguente calendario;
a) semestralmente, di norma 30 giorni dopo la scadenza del semestre, saranno
forniti i dati informativi relativi al personale per singola Società in consistenza al
31 dicembre e ai 30giugno;
b) di norma entro 30 giorni dai termini previsti dalle procedure aziendali per
l’approvazione del budget della Capogruppo o del forecast o da eventuali
revisioni del budget, verrà fornita informazione complessiva sulle dinamiche
previsionali o revisionali aziendali ed eventuali impatti su politiche e
distribuzione degli organici.
Il bilancio della Capogruppo approvato dall’Assemblea degli azionisti sarà trasmesso entro
10 giorni dall’approvazione.
2S SLì
LeParticonvengonosull’opportunitàdieffettuareinoccasionedell’incontrorelativamente
aicontenutisuba),specificooaccorpatoall’incontrodibudget,unaverificasulleformedi
lavoropresentinelGruppoconparticolareriferimentoalleformuledilavoroflessibilee
allepolitichedegliorganiciattuatenelGrupponelperiodo.
Negliincontridicuialcommaprecedentesarannocongiuntamenteesaminati:
-iproblemiconnessiallosviluppodellecapacitàprofessionalidi
Lavoratrici/Lavoratorielerelativecorrelazioniinordineall’inquadramentodei
medesimi;
-l’eventualenecessitàdielevazionedellimitediorestraordinariea250ore
annue;
-laquantitàdiricorsoallasomministrazionedellavoro;
-leinformazionirelativeaLavoratrici/Lavoratoriassegnatialserviziofuorisede;
-ladinamicadiapplicazionedell’istitutodelleUnaTantum.
CompeteinoltrealCoordinamentodelleRappresentanzeSindacaliaziendaliassisteresu
richiestadellesingoleRappresentanzeSindacaliaziendali(RSA)lestesseneldirimere
controversiecircal’applicazionedelpresentecontrattodilavoro.
FannoinoltreriferimentoalCoordinamentodelleRappresentanzeSindacaliaziendalile
materieespressamenterinviatedalpresentecontrattoneisingoliarticoli.
LaconvocazionedegliincontritralePartièeffettuatadallaCapogruppocheprovvederàa
renderenotol’ordinedelgiornoaiResponsabilidelCoordinamentodellaRSA.Inoltre,nel
casodirichiestad’incontroeffettuatadairesponsabilidelCoordinamentodelleRSAla
Capogruppoprovvederàentro15giorni,dalricevimentodellarichiestastessa,aconvocare
l’incontro.
Sullematerieoggettodiconfrontoodinegoziazione,surichiestadiunadelleParti,potrà
esseredefinitoappositoverbalediriunione.
SonoaltresìistituitialivellonazionalediGruppo,iseguentiOsservatorieComitati,
compostipariteticamentetraifirmataridelpresenteCCNL.Taliorganisiriunirannodue
voltel’annoesarannocompostidarappresentantisceltidallaCapogruppoeda
componentidirappresentanzacongiuntadelleOrganizzazioniSindacalinazionali.Nonè
previstoalcungettonedipartecipazione.
OsservatorioPeopleSustainability
Èistituitol’osservatorioPeopleSustainabilityconlafinalitàdicreareuncostante
puntodiriferimentointernoall’organizzazioneperl’analisieilmonitoraggiodelle
bestpracticenazionaliinmateriadiiniziativeHRinterminidiESGedellestrategie
digestionesostenibiledelPersonale,lungoleseguentidirettrici:
-engagement,intesocomecoinvolgimentodellapopolazioneaziendale
nell’ambitodiiniziativecollettiveepartecipative;
empowerment, inteso come processo sociale attraverso il quale si favorisce
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza, al fine di favorire efficacia e
controllo sulla propria vita personale e professionale;
responsabilità sociale, intesa come coinvolgimento della popolazione nelle
implicazioni di natura etica all’interno della visione strategica d’impresa.
[Osservatorio è composto da n. i componente effettivo di ciascuna 0,5. firmataria
del presente CCNL e da un equivalente numero di membri indicati dall’Agenzia, ma
potrà avvalersi della collaborazione di professionisti del settore e di organizzazioni,
pubbliche o private, operanti nel settore della sostenibilità.
L’Osservatorio si riunisce almeno con cadenza semestrale e su richiesta di una delle
Parti, entro 30 gg. dalla richiesta medesima, con l’obiettivo di confrontarsi sulle
tematiche relative alla sostenibilità ambientale, economica e sociale e ai relativi
impatti sulle generazioni operanti nel Gruppo Invitalia.
È interesse dell’osservatorio analizzare fenomeni, modelli, iniziative e bestpractice
in materia di sostenibilità, con particolare riferimento a:
- wellbeing e salute dei dipendenti (sport, servizi culturali, team building,
alimentazione sana e aree ristoro, riorganizzazione degli spazi, servizi di
conciliazione vita-lavoro, rispetto diritti umani, orario di lavoro, monitoraggio
dei modelli normativi del lavoro agile e delle iniziative dirette a gestire gli effetti
di solitudine professionale, sicurezza sul lavoro ...);
- iniziative di sensibilizzazione ambientale (iniziative green, sharing, riduzione
veicoli privati, impatto del commuting sul pianeta e sul singolo, riduzione dei
consumi...);
- iniziative di sensibilizzazione sociale (volontariato, iniziative a valenza sociale,
donazioni...).
Osservatorio Al e Machine Learning
È istituito l’osservatorio sull’Intelligenza Artificiale (Al) e sul Machine learning (ML),
con la finalità di creare un costante punto di riferimento interno all’organizzazione
per lo studio e l’analisi delle relative innovazioni tecnologiche.
L’Osservatorio è composto da n. i componente per ciascuna 0.5. firmataria del
presente CCNL e da un equivalente numero di membri indicati dall’Agenzia.
L’Osservatorio potrà avvalersi della partecipazione di professionisti del settore
provenienti dal mondo della ricerca scientifica e da organizzazioni pubbliche o
private specializzate nelle tecnologie dell’informazione. A tal fine, l’Osservatorio
potrà attingere al budget di risorse economiche che saranno definite anno per anno
dalle singole realtà economiche — aziende o Gruppi di aziende — che applicano il
presente contratto.
L’osservatoriosiriuniscealmenoconcadenzasemestraleesurichiestadiunadelle
Parti,entro30gg.dallarichiestamedesima,conl’obiettivodicondividere,
promuovereedivulgarelaconoscenzadelletecnologieemetodologiecorrelateal
mondodell’intelligenzaArtificialeedelMachineLearning,conparticolare
attenzioneagliimpattidellerelativetecnologieinnovativesulbusinessdelGruppo
InvitaliaedellaCommittenza,ancheconlaproduzionediguidepraticheebest
practice.
Sarannooggettodistudio,conparticolareattenzione,glieffettidell’applicazione
dell’AledelMLnelmondodellavoroe,inparticolare,sulleareedibusinessincui
ilGruppoInvitaliaagisce.
Èinteressedell’osservatorioverificarelapossibilitàdiimpiegareletecnologie
oggettodiosservazioneper:
-apportarebeneficialtaproduttività,allaqualitàdellavoro,allacreativitàeallo
sviluppodinuovecompetenze;
—favorireunmaggioreequilibriotravitaelavoro;
—contribuireall’automazionedeiprocessiedellerelativeattività,promuovendo
l’interventodiLavoratrici/Lavoratorinell’ambitodimansioniilcuivaloresia
semprepiùriconoscibile;
-generareunpositivoimpattosull’eticadellavoroeminimizzareirischidi
occupabilità.
L’Osservatoriosiproponedipubblicareconcadenzaperiodicaunavalutazionedelle
prospettivediapplicazionedellesoluzionidiIntelligenzaArtificialeeMachine
Learningeinparticolaredeglieffettiditaleapplicazionesullaquantità/qualitàdel
lavoro.
ComitatoPariOpportunità
ÈistituitoilcomitatopariteticoPariOpportunità,chesostieneprincipidiparitàe
nondiscriminazionetratuttelepersone—intermini,inmodoesemplificativoenon
tassonomico,digenere,età,orientamentosessuale,etnia,condizionefisicaed
economica,orientamentopoliticoereligioso-alfinedicrearelecondizionieil
contestoorganizzativopercuiognunopossaesprimerelapropriaunicità.
IlComitatoècompostodan.icomponenteeffettivodiciascunaO.S.firmatariadel
presenteCCNLedaunequivalentenumerodimembriindicatidall’Agenzia.
IlComitatosiriuniscealmenoconcadenzasemestraleesurichiestadiunadelle
Parti,entro15gg.dallarichiestamedesima.
IntaleComitato,neiprevistiincontri,sarannooggettodiconfrontoexantele
logicheeglistrumentifinalizzatiadattuareledinamichedipariopportunitàesi
4
13
99
4
valuterà expost l’effetto dell’applicazione delle logiche presentate anche al fine di
valutare eventuali proposte migliorative da parte delle componenti sindacali.
Nello specifico, saranno oggetto di confronto:
— le modalità e le strategie di costruzione e diffusione di una cultura basata sulla
vaiohzzazione delle caratteristiche del singolo,
- le modalità di promozione di comportamenti orientati alla pari opportunità di
accesso alle opportunità offerte dall’organizzazione,
- l’introduzione di strumenti per la libertà di espressione in tutte le sue forme,
- la rimozione degli ostacoli all’effettiva parità in sede di inserimento in azienda,
di sviluppo professionale e di carriera, nonché nelle condizioni di lavoro e nel
trattamento economico valorizzando il modello aspirazionale di ciascuno,
— i risultati raggiunti nel tempo.
Il Comitato costituirà il soggetto per il confronto costruttivo sulle proposte avanzate
dalle diverse componenti.
Comitato Sviluppo del Personale
È istituito il comitato paritetico per lo Sviluppo del Personale, che assorbe al suo
interno le competenze della Commissione tecnica per la formazione e la
valorizzazione del personale di cui all’art. 5 del previgente contratto, in coerenza
con il ruolo fondamentale della formazione e dell’accrescimento delle competenze
quale primaria leva di sviluppo del Personale del Gruppo.
Il Comitato è composto da n. 2 componenti effettivi, oltre a un eventuale supplente,
per ciascuna CS. firmataria del presente CCNL e da un equivalente numero di
membri indicati dall’Agenzia.
Il Comitato si riunisce almeno con cadenza semestrale e, su richiesta di una delle
Parti, entro 15 gg. dalla richiesta medesima.
In tale Comitato, nei previsti incontri semestrali, saranno oggetto di confronto ex
ante le logiche e gli strumenti di sviluppo del personale, con particolare riguardo
alle attività da implementare per l’evoluzione delle competenze di gruppi di
Lavoratrici/Lavoratori, nonché le politiche da adottare, con le relative previsioni di
impatto, per le dinamiche di sviluppo inquadramentali.
Ex post sarà valutato l’effetto dell’applicazione delle logiche presentate anche al
fine di valutare eventuali proposte migliorative da parte delle componenti sindacali.
In relazione allo sviluppo di competenze, in ambito di Comitato saranno oggetto di
confronto exante e di definizione le principali linee di evoluzione su metodologie e
tematiche oggetto di formazione su un periodo annuale.
IlComitatocostituiscealtresìlasedeperl’illustrazioneeilconfrontocollaborativo
exantedeglistrumentidiagnosticiinmateriadi:
‘4
-assessmentdeiprofilidipotenziale,professionaleegestionaledellerisorse,
t
-rewewdelleconoscenzetecnicheanchediretteallamigliorepianificazione
deglistrumentiformativie—piùingenerale—diaccrescimentodelle
competenze(learningonthejob,trasferimentodellecompetenze).
Expostsaràoggettodiconfrontoevalutazionel’effettodellepolitichedisviluppo
dellecompetenzeediformazioneimplementatenelperiododiriferimento
annuale.
NOTAAVERBALE
AvalledellafirmadelpresentecontrattoilComitatoSviluppodelPersonalesiriuniràper
unasessionediconfrontosultemadellacomplessitàdellevarietipologiediattivitàgestite
dall’Agenziaedeicorrelatilivellidiautonomianecessariagestirleneivariruoliinesse
coinvolti,conparticolareriguardoalleprevisionidellaNOTAAVERBALEdell’Articolo26—
Inquadramentodelpersonale.Inmeritoaquestotemaenell’ambitodellasessionedi
confronto,‘Aziendaillustreràiprofilicorrelatiaivarilivellidiinquadramento,nonchéle
logicheeipercorsidisviluppo.
AvalledelsemestreprevistodallasuddettaNOTAAVERBALEsiterràunanuovariunione
delComitatoperunconfrontosugliesitiquantitativiequalitatividellaeventuale
riallocazionedelpersonaleaseguitodellamodificadeilivelliinquadramentaliedeirelativi
profiliprofessionali.
Articolo6-LivelloAziendale
RappresentanzaSindacaleAziendale
AlleRappresentanzeSindacaliAziendali(ovveroRSUquandosarannoeventualmente
costituite)delleSocietàperlequalièapplicatoilpresenteCCNLeventualmenteassistite
dalCoordinamentodelleRappresentanzeSindacaliAziendalie/odallecompetenti
struttureterritorialidelleOO.SS.dicategoria,eall’internodellecornicidefinitenel
presentecontratto,sonoattribuitelefunzionidi:
-negoziazione,perlematerieespressamenterinviatedalpresentecontrattoneisingoli
articoli;
-confrontoperleseguentimaterie:
ogestionedinuovimodelliorganizzativichecomportinoricadutasu
Lavoratrici/Lavoratori;
overificadellemodalitàdisvolgimentodelleprestazionilavorativeivicompreso
l’orariodilavorogiornalieroesettimanale;
overificadelrispettodelleintesecontrattualiintemadiflessibilitàetipologie
lavorative;
qt’
o verifica dei processi aziendali finalizzati a favorire lo sviluppo professionale di
Lavoratrici/Lavoratori e dei conseguenti percorsi di carriera.
Ogni semestre, nel corso di un apposito incontro, l’Azienda fornirà alle Rappresentanze
Sindacali aziendali, un’informativa sui contenuti indicati in Appendice 4 al presente CCNL.
Per le Società in cui non è costituita la RSA, l’informativa di cui al punto precedente sarà
fornita direttamente al Coordinamento delle RSA del Gruppo Invitalia.
L’Azienda fornirà inoltre alle RSA informativa preventiva sulle disposizioni organizzative
che comportino riallocazione di risorse prima dell’emanazione delle disposizioni
medesime.
Alfine della più ampia conoscenza e condivisione degli obiettivi e orientamenti societari,
l’Azienda terrà un incontro annuale con la RSA nel quale saranno forniti i dati di budget e
di bilancio della Società con le stesse tempistiche e modalità previste dal livello nazionale.
La convocazione degli incontri tra le Parti è effettuata da parte della Società o dalla
Capogruppo che provvederà a rendere noto l’ordine del giorno ai Responsabili delle RSA.
Inoltre, nel caso di richiesta di incontro effettuata dai Responsabili delle RSA, la Società o
la Capogruppo provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, a
convocare l’incontro.
Articolo 7 - Organi direttivi, Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali del Gruppo, Rappresentanze Sindacali Aziendali: componenti,
funzionamento e permessi sindacali
A Lavoratrici e Lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali
delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi di categoria e dei Sindacati provinciali,
potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre
solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro sia espressamente
richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per
iscritto dalle Organizzazioni sindacali alle Società.
Per l’aspettativa di Lavoratrici/Lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31
della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
I nominativi dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali e le relative variazioni
dovranno essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni sindacali territoriali di
riferimento all’azienda.
Il Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali è composto dai rappresentanti
delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL nel numero massimo di 3 membri
effettivi per ogni organizzazione sindacale di Lavoratrici/Lavoratori; agli incontri aventi
all’ordine del giorno tematiche di particolare rilevanza per tutto il Gruppo potranno
4
16
partecipareulterioriduedirigentisindacaliperogniOrganizzazionesindacalefirmatariadel
presenteCCNLicuinominatividovrannoesserepreventivamentecomunicatialla
Capogruppo.
L’AziendariconoscealCoordinamentounmonteoreannualecomplessivoparia125ore
dipermessiretribuitiperciascunaOrganizzazioneSindacalefirmatariadelpresenteCCNL,
aggiuntiviaquellispettantialleRSA.Gliincontriconl’Aziendanonincidonosulmonteore,
LespesesostenutedaimembridelCoordinamentoedaglieventualidirigentisindacaliper
partecipareagliincontriconl’Azienda,sonoacaricodellaSocietàdatricedilavoro,nei
limitiprevistidalCCNLedallanormativaaziendaleinessere.
IlCoordinamento,previacomunicazioneall’Azienda,potràeffettuareunincontroper
semestre.L’aziendariconosce,perogniOrganizzazioneSindacalefirmatariadelpresente
CCNL,lespesevivediviaggioepasti,oltreaitremembrieffettividelcoordinamento,aun
solodirigentesindacalediogniSocietàrientrantenelcampodiapplicazionedelCCNL.Le
oredipermessosindacaleutilizzateatalescoposonoacaricodellaSocietàdatricedilavoro
InominativideidirigentidelleRappresentanzesindacaliaziendalielerelativevariazioni
dovrannoesserecomunicatiperiscrittodalleOrganizzazionipredetteallaziendacuila/il
Dipendenteappartiene.
AciascundirigentedelleRappresentanzesindacaliaziendali,dicuialVart.23dellalegge20
maggio1970n.300,l’Aziendariconoscel’utilizzodipermessi,pariperciascunaRSAaun
monteoreannualedipermessisindacaliparia1,5orel’annoperciascunDipendentedella
Societàdatricedilavoro,conunminimodi60oreperaziendaoltrea7oreperognisede
operativa.
IldirigentedellaRSA/Coordinamentocheintendeusufruiredipermessisindacaliprevisti
dall’art.23dellalegge20maggio1970n.300e/operilCoordinamento,devedarne
preventivacomunicazioneattraversoilSegretarioresponsabiledellarispettivaRSAe/o
CoordinamentodelleRappresentanzeSindacali.
Gliincontriconl’Aziendanonincidonosulsuddettomonteore.
Leoredipermessosindacaleretribuitesarannoliquidateinbaseallaretribuzioneglobale
difatto.
AicomponentidelComitatoSviluppodelPersonale,nell’eventualitàchesudesignazione
delle00.55.nefaccianopartedipendenticuièapplicatoilpresentecontratto,sono
riconosciutecomplessivamente30oreannuedipermessoretribuito;leriunionidegli
organisminonincidonosutalemontepermessi.
InoccasionedellanominadelleRSUlePartisiincontrerannoperarmonizzareilmonteore
sindacaleallanuovasituazione.
Articolo8-StatutodeiLavoratori
L’applicazionedella1.300/70nelleSocietàcontrollaterientrantinelcampodiapplicazione
delpresentecontrattoèriconosciutaancheseilnumerodeidipendentièinferiorea15.
i
NOTA A VERBALE
Le Parti si danno atto che quanto previsto dall’art. 8 del presente CCNL riguarda le sole
materie di cui al Titolo III della legge 20maggio1970 n. 300, quale deroga di miglior favore
alla disposizione di cui all’art. 35, commi le 2 della citata L. 300/1970.
Articolo 9 - Assemblea
Lavoratrici e Lavoratori hanno diritto a 15 ore annue di assemblea retribuite.
Le assemblee sono indette dalle 00.55. firmatarie del presente contratto e saranno
richieste dalle stesse con almeno 48 ore di anticipo alla Società.
L’Azienda si impegna a mettere a disposizione nel posto di lavoro idonei locali per lo
svolgimento delle assemblee stesse. ove questo non fosse possibile si impegna a reperire
locali idonei nelle adiacenze.
I tempi di spostamento di Lavoratrici e Lavoratori dalla propria sede operativa di servizio al
luogo dell’assemblea non saranno considerati ai fini del computo delle ore di assemblea
retribuita.
L’Azienda permette lo svolgimento di assemblee anche fuori dell’orario di lavoro nei locali
aziendali.
Articolo 10 - Locali, Diritto di affissione
L’Azienda fornirà alle RSA un locale idoneo e debitamente attrezzato con collegamento
telefonico e strumenti informatici.
L’Azienda si impegna a riservare alle 00.55 uno spazio specifico di comunicazione con
Lavoratrici/Lavoratori sulla lntranet aziendale.
L’Azienda riconosce per ogni 0.5. firmataria del presente contratto e alle relative RSA
l’utilizzo degli strumenti comunicazione elettronica (e-mail) tramite apposite caselle di
posta elettronica dedicate e con il libero utilizzo delle opportune mailing list aziendali.
Per l’eventuale riproduzione di materiale connesso all’attività sindacale, nell’ambito di un
generale orientamento alla sostenibilità ambientale, è riconosciuto alle RSA l’utilizzo delle
apparecchiature aziendali di fotocopiatura.
Articolo li. - Trattenute per contributi sindacali
Le Aziende provvederaino a trattenere sulla retribuzione mensile il contributo associativo
sindacale ai dipendenti che ne faranno richiesta mediante lettera debitamente sottoscritta.
La lettera di delega conterrà l’indicazione dell’ammontare del contributo da trattenere e
l’organizzazioneSindacale cui l’Azienda dovrà versarlo.
L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
La/il Lavoratrice/Lavoratore potrà richiedere la revoca della trattenuta anzidetta, facendo
,125
pervenire alla Azienda apposita lettera nella quale dovrà indicare il mese di decorrenza da
a
cuinondovrannoessereeffettuateletrattenute;inassenzadiindicazione,larevocasarà
effettivadalmeseincuil’Aziendaricevelacomunicazione,sepervenutaentroil15m0
giornodelmese,ovverodalmesesuccessivosepervenutaapartiredal16m0giorno.Copia
dellacomunicazionedovràesserealtresìinviatadalLavoratoreall’Organizzazione
sindacaleinteressata.
InoccasionedicessionedelcontrattodilavorodelDipendentetraleSocietàdelGruppola
delegaprodurràisuoieffettianchepressolaSocietàcessionaria.
Articolo12-Affissionedelcontratto
IlpresenteCCNLsaràresodisponibilenell’intranetaziendaleinmodochesiaaccessibilea
tuttoilpersonale,ancheinottemperanzaaquantoprevistodallenormedisciplinariedi
comportamento.
L’AziendaconsegneràilpresenteCCNLinformaelettronica,anchemedianterinvio
all’lntranetaziendale.
CONTRATTAZIONECOLLETTIVA
Articolo13—Decorrenza,durataeproceduradirinnovo
Ilpresentecontrattoavràdecorrenzadal1°luglio2024escadràil30giugno2027.
Ilcontrattocollettivosiintenderàrinnovatoqualoranonvengadatadisdettaalmenotre
mesiprimadiciascunascadenza;incasodidisdettarimarràvigentefinoachenonvenga
sostituitodaunnuovoaccordotraleParti,
Isorganizzazionisindacalistipulantis’impegnanoapresentarelapiattaformadirinnovo
allacontroparteaziendaleintempoutileperconsentirel’aperturadelletrattativealmeno
tremesiprimadellascadenzadelpresentecontratto.
Articolo14-Struttura.dellacontrattazione
LacontrattazionecollettivanelGruppoInvitaliasiarticolasuduelivelli.
Ilprimolivelloècostituitodallacontrattazionenazionale,alivellodiGruppo;essahadi
normaduratatriennalesiaperlaparteeconomicasiaperlapartenormativaehala
funzionedigarantirelacertezzadeitrattamentieconomicienormativipertutte/ile/i
Lavoratrici/LavoratoridelGruppoInvitalia,fermorestandoquantoprevistodall’art.idel
presenteCCNL.Perladinamicadelleretribuzioni,l’indicatoredellacrescitadeiprezzial
consumosaràbasatosull’IPCA,depuratodalladinamicadeiprezzideibenienergetici
importati,calcolatodall’ISTATaifinidellacontrattazionecollettiva.
LeAziende—previainformativaalle00.55stipulanti—inciascunannodellavigenzaSC
contrattualeadegueranno,condecorrenzadalmesedigiugno,iminimicontrattualidicui
t
all’allegato i sulla base della dinamica inflattiva consuntivata per l’anno precedente,
misurata dall’indice IPCA depurato dalla dinamica dei beni energetici importati definito
da Il’ ISTAT.
È previsto un secondo livello di contrattazione riguardante materie e istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli di primo livello, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione
definiti dal presente CCNL, che stabilisce anche la tempistica - secondo il principio
dell’autonomia dei cicli negoziali - e le materie del secondo livello.
Le Parti condividono, inoltre, che le seguenti materie saranno regolate nell’ambito della
contrattazione aziendale, ferme le discipline temporanee richiamate nel presente
contratto:
- regolamentazione lavoro agile,
- indennità di ruolo,
- regime di trasferte.
Le Parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto
materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo che ciò abbia la finalità di
individuare specifici elementi di garanzia in situazioni di particolare difficoltà economica-
organizzativa.
Il contratto di secondo livello ha durata triennale ed è rinnovabile nel rispetto del principio
dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizione con il rinnovo del CCNL,
fatta esplicita eccezione per la definizione dei valori economici di eventuali premi di
produzione che - concorrendo all’assetto complessivo della retribuzione del Lavoratore - le
Parti convengono siano definiti durante la trattativa di rinnovo del CCNL e a stralcio di essa.
Articolo 15 - Procedura di rinnovo della contrattazione di secondo livello
Salvo diverso accordo tra le Parti, la richiesta di rinnovo dell’accordo di contrattazione di
secondo livello dovrà essere presentata dalle OO.SS. in tempo utile al fine di consentire
l’apertura delle trattative almeno due mesi prima della scadenza dell’accordo.
Le proposte di rinnovo dovranno avere riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle stesse.
AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA
Articolo 16 - Attuazione delle norme di sicurezza e ambiente di lavoro
Le Parti, nel dare attuazione alla disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni, confermano l’importanza della prevenzione del danno.
Pera5pettiefigurespecifichequali,peresempio,ilRLS(RappresentantedeiLavoratoriper
lasicurezza),modalitàdielezione,obblighideldatoredilavoro,dirittiedoveridi
Lavoratrici/Lavoratori,sirimandaaspecificheinteseeaccordiconleRSA.
Inparticolare,le00.55diLavoratrici/Lavoratoririvendicanol’esclusivitàdellororuoloper
quantoattienealleproblematichedicaratteregenerale,derivantidalD.Lgs.81/2008e,in
sensopiùampio,perquelcheconcernelestrategieaziendaliintemadisicurezzae
prevenzione.
Articolo17-Costituzione,dirittieformazionedelRLS
LeParti,conl’obiettivocomunediinstaurarerapportipartecipativisullatutelaelasalute
diLavoratrici/Lavoratori,alfinedicreareunambienteingradodigarantireil
miglioramentocontinuodellaprevenzionedegliinfortuniedellemalattieprofessionalidi
Lavoratrici/Lavoratori,stabilisconoche,anchenellafasedielaborazionee/odirevisionee
aggiornamentodeldocumentoaziendaleperlavalutazionedeirischiedellemisuredi
prevenzione,sarannodateinformazionitempestiveepreventiveaiRLSsuiseguenti
aspetti:
-definizionedeicriteriperl’individuazionedipotenzialirischi;
-individuazionedelleeventualisorgentidirischio;
-verifichedellivellodiprotezioneesistenterispettoairischiindividuati;
—stimadeirischiperiqualisononecessariinterventiintegrativierelativadefinizione
dellatipologiadiintervento;
-definizioneeprogrammazionedegliinterventiconparticolareattenzionealla
problematicadellapresenzadiLavoratrici/Lavoratoricondisabilità.
Perl’attuazionedellemisurediprevenzionesarannostabiliteconleAziendevisitedi
controllodeiR1S,preferibilmented’intesaconilresponsabiledelserviziodiprevenzionee
protezioneedandonepreventivacomunicazioneallaSocietà,fermorestandolapossibilità
deiRLSdieffettuareautonomevisitenegliambientidilavoro.
LePartiribadisconolaconvinzionecheperlamiglioregestionedellamateriasono
auspicabilisoluzionicondivise;pertanto,intuttiicasidiinsorgenzadellacontroversia
relativaall’applicazionedellenorme,s’impegnanoaeffettuareincontriperdefinire,ove
possibili,soluzioniconcordate.
PerlosvolgimentodelleattivitàcomplessiveogniRLShadirittoapermessiretribuitiper
untotaledi40oreannue.Talemonteorenonèutilizzatopergliadempimentiprevistidal
D.Lgs.81/2008all’art.50,lettereb,c,d,g,i,
SiconvienecheiRLSrestinoincaricatreannie,comunque,finoanuoveelezioni.
IlnumerodiRLS,espressionedeidipendentidiInvitalia,èstabilitoinsedeaziendale,con
almenounrappresentanteperorganizzazionesindacale.
Le Aziende sosterranno gli oneri di formazione dei RLS con specifico modulo forniativo di
base della durata di 40 ore, valutato nei contenuti con gli stessi RLS.
A fronte di innovazioni che abbiano attinenza con la tutela della salute e la sicurezza di
Lavoratrici/Lavoratori, saranno effettuati ulteriori e opportuni interventi formativi d’intesa
con i RLS. Tale formazione si svolgerà con utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi alle 40
ore previste per quella di base.
I RLS opereranno prevalentemente nell’ambito delle sale assegnate alle RSA/RSU.
L’Azienda, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, individuerà le modalità
di formazione e provvederà alla informazione di Lavoratrici/Lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi all’attività aziendale, secondo le disposizioni degli artt. 36 e
37 del D.Lgs. 81/2008.
A tale scopo, l’Azienda predisporrà gli opportuni strumenti.
Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento al citato D.Lgs. 81/2008 e
sue modificazioni.
Le Parti confermano l’impegno per realizzare un partecipato meccanismo di diffusione
delle conoscenze in materia di salute, sicurezza e ambiente, al fine di coinvolgere tutte/i
le/i Lavoratrici/Lavoratori, a tutti i livelli, nella concretizzazione dei principi digestione della
sicurezza sul lavoro e renderli consapevoli dei loro obblighi e responsabilità in queste
materie.
Le Parti concordano che, in assenza di diverso accordo aziendale, saranno effettuati tre
incontri annuali tra il responsabile aziendale e i RLS.
PARTICOLARI CONTRATTI DI LAVORO
Articolo 18 - Obiettivi delle Parti e tipologie contrattuali escluse
Le Parti convengono sulla sperimentazione e regolamentazione di tutte le forme di lavoro,
a esclusione della somministrazione del lavoro a tempo indeterminato e del lavoro
intermittente che non sono introdotte nel Gruppo Invitalia, con l’obiettivo comune di
favorire lo sviluppo occupazionale ed evitare, nel contempo, forme di lavoro precario.
Di seguito, sono elencate le tipologie di contratto di lavoro esistenti, a seconda dei casi
integrati dalle discipline demandate dalla Legge o dagli accordi interconfederali alla
regolamentazione collettiva.
NOTAAVERBALE
Saranno annualmente fornite le informative di merito relative alle diverse forme
contrattuali applicate secondo le normative vigenti (tempo determinato, apprendistato,
somministrazione).
A
t
Articolo19-Apprendistatoprofessionalizzante
L’apprendistatoèregolamentatodalD.Lgs.15giugno2015n.81.
Inattuazionedelladelegaprevista,lePartihannointesoconlenormecheseguonodare
completaattuazionealleprevisionilegislativeinmateria.
L’apprendistatoèammessopertuttelequalificheemansionicompreseneilivellidi
inquadramentoEeD.
Laduratadell’apprendistatoèfissatainunperiodomassimodi36mesi.Incasodimalattia,
infortuniooaltracausadisospensioneinvolontariadelrapportodilavoro,superioria
trentagiorni,surichiestadell’apprendistailrapportodilavorosaràprolungatoperun
periododitempoparialladuratadidettaassenza,perunasolavòlta.
All’Apprendistaècorrispostoilseguentetrattamentoeconomico,rapportatoalla
retribuzionedelLavoratorequalificato:
-perlaprimametàdelperiodol’80%delminimoconglobatodellivellodi
destinazionealterminedelperiododiapprendistato,
-perlasecondametàdelperiodoil90%dellostesso.
AlLavoratoreapprendistaègarantitounmonteoreannualediformazioneesternao
internarapportataaltitolodistudioposseduto
-diplomadiscuolamediasuperiore80oreannue,
-diplomauniversitario60oreannue
-diplomadilaurea:60oreannue.
Ilmonteoresuddettosaràintegratodall’Aziendafinoalraggiungimentodelle120ore
previstedallalegge.Periprogrammiformativi,l’Aziendasiuniformeràallespecifiche
previsioniinvigoreperlaRegioneLazioo,inalternativa,definiràunprogrammada
sottoporreallaRegioneLazio.
LePartiritengonoche,salvodiversaprevisionespecifica,alLavoratoreapprendistasi
applicanolenormedelpresenteCCNL.
Alterminedelperiododiformazione,l’Aziendaela/ilLavoratrice/Lavoratorepotranno
recederedalcontrattoconpreavvi5odecorrentedalterminedelperiododiformazioneai
sensidiquantodispostodall’articolo2118delcodicecivile;nelperiododipreavviso
continuaatrovareapplicazioneladisciplinadelcontrattodiapprendistato.Senessuna
dellepartiesercitalafacoltàdirecessoalterminedelperiododiformazione,ilrapporto
proseguecomeordinariorapportodilavorosubordinatoatempoindeterminato.
Articolo20-Tirociniformativiediorientamento
Alfinediagevolarelescelteprofessionaliel’occupabilitàdeigiovaninelpercorsodi
transizionetrascuolaelavoromedianteunaformazioneadirettocontattoconilmondo
dellavoro,leParticonvengonosullautilitàdiattivareiniziativeditirociniformativiedi
2
cc
2
orientamento, a favore di soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non
oltre i 12 mesi, coerentemente con i requisiti previsti per l’accesso ai percorsi professionali
di Invitalia 5.p.A. e delle Società del Gruppo Invitalia.
L’attivazione delle iniziative suddette dovrà svolgersi nel rispetto dei principi e criteri
indicati nelle normative regionali applicabili e comunque nelle linee guida in materia di
tirocini allegate all’Accordo Stato Regioni del 24gennaio 2013.
Resta inteso che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per
le quali non sia necessario un periodo formativo e che i tirocinanti non possono sostituire
Lavoratrici/Lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non
possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di
malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
Le Parti verificheranno inoltre l’utilità di attivare ulteriori e specifiche convenzioni, con i
relativi percorsi, finalizzate allo svolgimento di tirocini di natura curriculare al fine di
agevolare il completamento dei percorsi formativi mediante momenti di alternanza tra
studio e lavoro.
Articolo 21 - Contratto a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 19, comma i lett. a) bis Dlgs. 81/2015, le Parti confermano che il contratto
può avere una durata superiore a 12 mesi in presenza di almeno una delle seguenti
condizioni:
- esigenze connesse a incrementi temporanei dell’attività ordinaria;
- esigenze connesse alla realizzazione di commesse.
Le Parti riconoscono che la forma normale di rapporto di lavoro subordinato nel Gruppo
Invitalia è rappresentata dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato; riconoscono altresì
la necessità di dare esecuzione ai rinvii operati dalla normativa vigente all’autonomia
contrattuale, al fine di disegnare un istituto adeguato alle necessità organizzative del
Gruppo Invitalia, alla sua rnission, al contesto operativo. In tale ambito, nel ricorso a
rapporti di lavoro a tempo determinato, le Parti convengono che sarà data preferenza al
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato rispetto alla somministrazione a
termine.
Limiti al ricorso al rapporto a tempo determinato
Le Parti prendono atto che la natura delle commesse gestite dalle Aziende che applicano il
presente contratto è prevalentemente caratterizzata da durata determinata richiedendo
pertanto anche il ricorso a personale a termine. Conseguentemente le Parti, anche al fine
di dare seguito alle ulteriori opportunità di occupazione che tali commesse generano,
ritengono opportuno concordare che il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato,
inclusi i rapporti stipulati nell’ambito di un contratto di somministrazione, sia consentito
nel limite del 30% dell’organico calcolato su base media annua.
Il
24
A,
Incasodicommessestraordinarieochecomportinounmutamentosignificativo
nell’organizzazioneaziendale,lePartiprocederannoaunesamecongiuntoaconclusione
delqualepotrannoconcordarel’innalzamentodidettapercentuale,alloscopodi
soddisfareleesigenzedeterminatedatalicommesse.
Articolo22-Contrattodisomministrazione
Lasomministrazionedilavoroèregolatadagliartt.30ess.delD.Lgs.15giugno2015,n.
81,esuccessivemodificheintegrazioni,nonchédalpresenteCCNLcheintegrala
legislazionenellemateriedaquestadelegateallacontrattazionecollettiva.
Ilricorsoallasomministrazioneèammessoneilimitidicuiall’articoloprecedente.
Ilricorsoallasomministrazioneèinognicasoammesso,nell’ambitodiuncontrattodi
somministrazioneatempodeterminatoperunaduratamassimadi36mesi.
Inconformitàconlanormativavigente,l’AziendainformeràleRSAinmeritoalnumerodel
ricorsoallasomministrazionedilavoro;dettainformazionepotràessereresaanchein
occasionedegliincontriperiodicidicuiall’art.6delpresenteCCNL.Overicorranomotivate
ragionidiurgenzaenecessitàdistipulareilcontratto,l’Aziendapotràfornirelepredette
comunicazionientroicinquegiornisuccessiviallastipuladeicontrattidisomministrazione.
Inoltre,inoccasionedegliincontriannualidicuialcitatoart.6delpresenteCCNL,l’Azienda
daràcomplessivainformazioneinmeritoalnumerodeicontrattidisomministrazionedi
lavoroconclusinell’annoprecedente,alladuratadeglistessi,alnumeroeallaqualificadi
Lavoratrici/Lavoratoriinteressati.
LeParticonfermanocheaLavoratrici/Lavoratoriimpiegaticonlostrumentodella
somministrazionedilavorotemporaneoèapplicatalacontrattazionecollettivainvigore
pressolaSocietà,conlasolaesclusionedellepolizzesanitarieintegrativeedifondi
pensioneintegrativinonchédellepolizzeinfortunimalattieprofessionaliedextra
professionali.
IncasodiacquisitastabilitàdellemansioniefunzioniespletatedalLavoratore,leAziende
siimpegnanoaverificarel’opportunitàdiproporrealLavoratoreinteressatol’assunzione
atempoindeterminatosenzal’effettuazionedelperiododiprova.
Articolo23-Contrattodilavoroatempoparziale-Parttime
LeParticondividonocheilcontrattodilavoroatempoparzialerappresentiunelementodi
flessibilizzazionedellaprestazionedilavoro,ingradodirealizzareunmigliorequilibrio
delleesigenzetecnico-organizzativedell’Aziendaconlaconciliazionevita-lavorodel
Dipendente.
Èconsentito,entroilimitipostidalleesigenzeorganizzativedell’Azienda,ilricorsoalpart
timeancheperpersonaleQuadro.
4
25
In tale quadro, l’accordo di part-time tra Lavoratrice/Lavoratore e Azienda definisce la
durata dell’orario nonché la sua articolazione e il periodo di validità del part-time.
L’instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto.
Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e
successive modifiche integrazioni, nonché dal presente CCNL che integra la legislazione
nelle materie da questa delegate alla contrattazione collettiva.
Si conviene sulla possibilità di reversibilità del part-time, a richiesta di
Lavoratrici/Lavoratori interessati con comunicazione da effettuare sei mesi prima della
data di richiesta della trasformazione.
Rispetto a Lavoratrici/Lavoratori assunti part-time ‘Azienda s’impegna a fronte di nuove
assunzioni di personale, con caratteristiche professionali similari, a dare priorità alle
richieste di trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a part-time. Per garantire
tale priorità, le Aziende si impegnano a espletare ogni idonea forma di pubblicità prima di
provvedere a tali assunzioni.
La retribuzione diretta, indiretta e differita nonché tutti gli istituti del presente contratto
saranno proporzionati, fatto salvo per quanto definito nel presente articolo, all’orario di
lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale di Lavoratrici/Lavoratori a
tempo pieno.
Alle/ai Lavoratrici/Lavoratori part-time sono riconosciuti integralmente sia la flessibilità di
orario prevista dall’articolo 60, sia i permessi retribuiti di cui all’articolo 68.
Nel caso di assunzioni a tempo parziale il periodo di prova può essere prolungato in
rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
Ai sensi della normativa vigente, è facoltà dell’Azienda richiedere prestazioni di lavoro
supplementare in presenza di specifiche esigenze organizzative connesse a incrementi
temporanei di attività produttiva e di sostituzione di Lavoratrici/Lavoratori assenti con
diritto alla conservazione del posto.
La/il Lavoratrice/Lavoratore potrà rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove
giustificato da comprovate esigenze di salute, familiari odi formazione.
Il limite massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno è stabilito
in proporzione alla durata in percentuale del rapporto di lavoro part-time rispetto alle ore
di straordinario previste per il fuli time, mentre, fermo restando il limite delle 36 ore
settimanale, il limite massimo giornaliero del lavoro supplementare è fissato in due ore.
A Lavoratrice/Lavoratore in rapporto di part-time che effettui lavoro supplementare può
essere esteso, su richiesta del medesimo, l’istituto della banca delle ore.
ì
Le
prestazioni
di
lavoro
supplementare
sono
retribuite
con
la
maggiorazione
del
23%
comprensiva
degli
istituti
retributivi,
contrattuali
elegali
indiretti
edifferiti.
Per
quanto
non
disciplinato
dal
presente
articolo,
trovano
applicazione
le
disposizioni
di
legge
in
materia.
Articolo
24-
Lavoro
agile
Le
Parti
concordano
che
la
modalità
di
lavoro
denominata
Lavoro
agile,
già
sperimentata
dalle
Società
del
Gruppo,
configura
uno
strumento
per
favorire
l’equilibrio
nel
rapporto
fra
tempo
di
lavoro
e
vita
privata
di
Lavoratrice/Lavoratore,
oltre
che
per
ridurre
l’impatto
ambientale
legato
al
pendolarismo
casa-lavoro,
e
ne
condividono
l’attualità
nel
contesto
socio-economico
e
organizzativo,
rappresentando
una
modalità
organizzativa
di
adempimento
della
prestazione
lavorativa
con
una
significativa
flessibilizzazione
del
luogo
etempo
di
espletamento
della
stessa.
La
regolamentazione
specifica
dell’istituto
sarà
definita
a
livello
di
singola
Azienda,
nel
quadro
delle
compatibilità
còn
le
esigenze
organizzative
e
produttive
nonché
in
coerenza
con
le
esigenze
della
Committenza.
Le
Parti
si
impegnano
a
definire
la
regolamentazione
specifica
entro
12
mesi
dalla
sottoscrizione
del
presente
accordo.
Fermo
restando
quanto
indicato,
le
Parti
convengono
sulla
necessità
di
tenere
in
-
particolare
considerazione
le
specifiche
esigenze
di
salute
e/o
assistenziali
di
Lavoratrici/Lavoratori,
per
i
quali,
in
presenza
di
specifiche
situazioni
di
particolare
gravità/complessità
le
Aziende
potranno
riconoscere
condizioni
più
favorevoli
di
accesso
e
utilizzo
del
Lavoro
agile,
in
misura
anche
pari
alla
totalità
delle
giornate
di
lavoro
(Lavoro
agile
esteso).
In
quest’ottica,
èintenzione
delle
Parti,
garantire
condizioni
più
favorevoli
di
accesso
al
Lavoro
agile
per
le
seguenti
categorie
di
Lavoratrici/Lavoratori:
-
genitori
nei
sei
mesi
successivi
alla
conclusione
del
periodo
di
congedo
di
maternità
previsto
dall’art.
16
del
Testo
Unico
delle
disposizioni
legislative
in
materia
di
tutela
esostegno
della
maternità
edella
paternità
di
cui
al
D.lgs.
26
marzo
2001,
n.
151
e
s.m.i.
(nella
misura
di
un
genitore
per
nucleo
familiare
se
entrambi
igenitori
sono
dipendenti
della
Società
o
di
Società
del
Gruppo);
—
genitori
adottivi
nei
sei
mesi
successivi
all’accoglienza
del
minore
nel
nucleo
familiare
(nella
misura
di
un
genitore
adottivo
per
nucleo
familiare
se
entrambi
i
genitori
sono
dipendenti
della
Società
odi
Società
del
Gruppo);
—
genitori
con
figli
in
condizioni
di
disabilità
ai
sensi
dell’art.
3,
comma
3,
della
L.
5
febbraio
1992,
n.
104
esmi.;
—
Lavoratrici
e
Lavoratori
immunodepressi
in
possesso
della
certificazione
ex
art.
3
comma
1,
L
n
104/1992
esmi,
4
/
- Lavoratrici e Lavoratori caregiver in possesso della certificazione ex art. 3 comma 3
L. n. 104/1992 e s.m.i.
Tali condizioni di rniglior favore saranno riconosciute nell’ambitodel quadro normativo che
dovrà essere definito a livello di singola Azienda nell’ambito della contrattazione di
secondo livello. Nell’ambito delle attività dei Comitati, le Parti valuteranno l’estensione
delle condizioni di miglior favore a categorie ulteriori di Lavoratrici/Lavoratori.
Resta ferma la necessità di garantire la presenza in sede per attività non remotizzabili
come, a titolo esernplificativo e non esaustivo, la partecipazione ad attività di formazione
in presenza ovvero qualora la presenza in sede sia richiesta dal responsabile per motivate
necessità.
Inoltre, quale condizione di miglior favore rispetto alle previsioni in materia, le Parti
confermano il riconoscimento del ticket mensa in caso di Lavoro agile, purché nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 54— Ticket mensa. Le Parti confermano l’impegno, tuttavia, a
salvaguardare prioritariamente la competitività dell’offerta aziendale escludendo
l’erogazione del buono pasto nelle giornate di lavoro agile ove la variazione delle prassi
della committenza lo richiedesse.
NOTA A VERBALE
L’Azienda ritiene che l’istituto del Lavoro agile esteso costituisca una risposta più evoluta
alle esigenze precedentemente complessivamente garantite dall’istituto del Telelavoro di
cui all’art. 26 del CCNL previgente.
Preso atto di ciò, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti
convengono che il personale attualmente in regime di Telelavoro confluirà nel regime di
Lavoro agile esteso. Alle/ai Lavoratrici/Lavoratori che al momento della sottoscrizione del
presente Contratto risultino in regime di Telelavoro presso le Aziende che applicano il
presente CCNL, le suddette Aziende sottoporranno per la sottoscrizione un accordo di
lavoro agile esteso alla totalità delle giornate lavorabili, con applicazione degli istituti propri
del lavoro agile.
Resta inteso che l’istituto del lavoro agile esteso, per tali categorie di Lavoratrici e
Lavoratori, sarà regolato nel rispetto delle prerogative stabilite in precedenti accordi
collettivi ancora vigenti relativi allo strumento del telelavoro, a eccezione di quanto
previsto relativamente all’indennità mensile lorda per le utenze, che si ritiene superata.
Le valutazioni sugli strumenti di flessibilità organizzativa (quali il Lavoro agile) saranno
effettuate nell’ambito dell’appositamente costituito Osservatorio Invitalia — People
Sustainability.
4%
SISTEMADIINQUADRAMENTOEMOBILITA’PROFESSIONALE
Articolo25-Logichediclassificazionedelpersonale
LePartiintendonoagevolarelanecessariatempestivitàdiinterventosulledinamichedel
personale,inconsiderazionedelleevidenzederivantidalciclodivitadellecompetenzenel
loroposizionamentodimercato.
LePartiritengonocheilsistemadiclassificazionedelpersonaledebbaessereidoneoa
coniugareleesigenzeorganizzativeeproduttivedell’Aziendaconleopportunitàdicrescita
edivalorizzazionediLavoratrici/Lavoratori.
LeParticonvengonodiadottareunsistemadiclassificazionedelpersonalearticolatosu6
livelli,all’internodelqualesonoindividuatiiruolieiprofiliprofessionali.
SurichiestadiunadellePartipotrannoessereindividuati,divoltainvolta,ruoli
professionalinuovi,conseguentianuoveattivitàoadadattamentidell’organizzazionedel
lavoroderivantidallemutatepolitiche,strategieecondizionicompetitivedell’Azienda.
ArtIcolo26-Inquadramentodelpersonale
Èistituitounsistemadiclassificazionedelpersonale,nonchédelledeclaratorieedeiprofili
professionaliesemplificativi,alloscopodirenderecoerenteladisciplinaconilmodello
organizzativoerelazionalediGruppoediconsentireundinamicoallineamentoconimutati
assettitecnici,organizzativieproduttivi.Ilsistemaèfondatosulleseguentivariabili:
1.livellodicomplessitàdelleattività;
2.livellodiprofessionalitàinterminidieterogeneitàeprofonditàdellecompetenze
richieste;
3.livellodiautonomia.
Ilsistemadiclassificazionedelpersonaleèarticolatosu6livelli,inordinedecrescenteda
AlaE.LacategoriadiQuadroèarticolatasuduelivelli,AleA2.L’appartenenzaailivelliè
determinatadallevariabilidicuisopra,dallacomplessitàdelleattivitàdagestireoda
sviluppare,dagliobiettividaconseguireedalcontestoorganizzativoerelazionaledi
riferimento.
Losviluppoprofessionaleeladimostratapadronanzadelruolo,assegnatoinconnessione
conlavalutazioneprofessionale,concorronoallacrescitadelsingoloDipendente.
Declaratoriadeilivelli
LivelloAl—Quadro/
Appartengonoaquestolivellole/iLavoratrici/Lavoratoriconelevataprofessionalità
specialisticae/ogestionale.
A
Operano, nell’ambito di attività ad alta complessità di rilevanza strategica per l’Azienda,
con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito delle
responsabilità assegnate, manifestando totale padronanza del ruolo rivestito, elevata
preparazione professionale e/o particolari specializzazioni maturate a seguito di una
pregressa significativa esperienza acquisita su attività di alta complessità. Hanno un ruolo
definito di gestione di attività complesse in un contesto relazionale interno o esterno
articolato e con elementi di incertezza, ovvero, un elevato grado di seniority su specifiche
attività di interesse strategico per l’Azienda, che può, altresì, prevedere il coordinamento
gerarchico e il controllo sugli output e sulle attività di altre/i Lavoratrici/Lavoratori -
appartenenti alla medesima categoria legale, ovvero, a livelli inferiori - in un contesto
relazionale non strutturato/proceduralizzato.
Sono previsti i seguenti profili:
Responsabile di unità ad alta complessità:
- Lavoratore in possesso di elevate capacità gestionali a cui è affidata la responsabilità di
un’unità organizzativa o operativa ad alta complessità e che prevede il coordinamento
gerarchico di altri Lavoratori - appartenenti alla medesima categoria legale ovvero a
livelli inferiori - e il controllo sugli output. Nell’ambito delle responsabilità assegnate
dall’Azienda, ovvero, dal Responsabile superiore, garantisce il raggiungimento degli
obiettivi della struttura, gestisce le risorse umane, economiche e strumentali assegnate
e assume la responsabilità del risultato della propria azione gestionale.
Senior Practice Leader:
- Lavoratore che manifesta piena preparazione professionale, anche in ragione delle
specializzazioni maturate a seguito di una pregressa esperienza professionale, con
elevato know how specialistico e accertata competenza su una specifica materia di alta
complessità, riconosciuta dall’Azienda come di rilevante interesse strategico, al quale
la stessa affida formalmente il ruolo di leader di pratica senior. È responsabile dello
sviluppo e dell’evoluzione degli approcci e dei metodi di lavoro della materia e ne
garantisce la diffusione della conoscenza.
Senior Professional:
— Lavoratore con elevata professionalità specialistica che, nell’ambito della unità di
appartenenza, assicura la gestione in autonomia dei compiti assegnati, fornendo
supporto specialistico di competenze al Responsabile gerarchico nell’ambito di attività
di alta complessità, assicurando l’interazione con i soggetti anche esterni e garantendo
qualità e tempistica degli output prodotti.
Livello A2 — Quadro
Appartengono a questo livello i Lavoratori con elevata professionalità specialistica e/o
gestionale.
Operano,nell’ambitodiattivitàamediacomplessità,condiscrezionalitàdipoteri,
autonomiadiiniziativaefacoltàdidecisionenell’ambitodelleresponsabilitàassegnate,
manifestandopadronanzadelruolorivestito,preparazioneprofessionalee/o
specializzazionimaturateaseguitodiunapregressaesperienza.Hannounruolodefinitodi
gestionediattivitàdimediacomplessità,inuncontestorelazionaleinternooesterno
articolatoeconelementidiincertezza,ovvero,unrilevantegradodisenioritysuspecifiche
attivitàchepuòaltresìprevedereilcoordinamentogerarchicodialtre/i
Lavoratrici/Lavoratorieilcontrollosuglioutputinuncontestorelazionalenon
strutturato/proceduralizzato.
Sonoprevistiiseguentiprofili:
Responsabilediunità:
-Lavoratoreinpossessodicapacitàgestionaliacuièaffidatalaresponsabilitàdiun’unità
organizzativaooperativadimediacomplessitàecheprevedeilcoordinamento
gerarchicodialtre/iLavoratrici/Lavoratori-appartenentiallamedesimacategoria
legaleovveroalivelliinferiori-eilcontrollosuglioutput.Nell’ambitodelle
responsabilitàassegnatedall’Azienda,ovvero,dalResponsabilesuperiore,garantisceil
raggiungimentodegliobiettividellastruttura,gestiscelerisorseumane,economichee
strumentaliassegnateeassumelaresponsabilitàdelrisultatodellapropriaazione
gestionale.
PracticeLeader:
-Lavoratorechemanifestapienapreparazioneprofessionale,ancheinragionedelle
specializzazionimaturateaseguitodiunapregressaesperienzaprofessionale,con
rilevanteknowhowspecialisticosuunaspecificamateriadimediacomplessità,
riconosciutadall’Aziendadiinteressestrategico,alqualelastessaaffidaformalmente
ilruolodileaderdipratica,anchenellagestionediattivitàdimediacomplessità,in
quantoriferimentoaziendaleperquellaspecificamateria.
Professional:
-Lavoratoreconelevataprofessionalitàspecialisticache,nell’ambitodellaunitàdi
appartenenza,assicuralagestioneinautonomiadeicompitiassegnati,fornendo
supportospecialisticodicompetenzealResponsabilegerarchiconell’ambitodiattività
dimediacomplessità,assicurandol’interazioneconisoggettiancheesternie
garantendoqualitàetempisticadeglioutputprodotti.
LivelloB
Appartengonoaquestolivellole/iLavoratrici/Lavoratorichesvolgonofunzioniaelevato
contenutoprofessionale,caratterizzatedacomprovataesperienzainambitidì
•specializzazionedefiniti.Operanoconrelativadiscrezionalitàoperativaedecisionalesu
attivitàdimediacomplessità,anchesvolgendoattivitàdicoordinamentooperativodi
4-.•
altre/i Lavoratrici/Lavoratori - appartenenti alla medesima categoria legale, ovvero, a livelli
inferiori, secondo le direttive del Responsabile di unità, rispondendo a obiettivi tecnici e
qualitativi indicati in un contesto relazionale non necessariamente
strutturato/proceduralizzato.
Sono previsti i seguenti profili:
Coordinatore:
- Lavoratore che, secondo le direttive del Responsabile dell’unità di appartenenza, opera
come riferimento di un gruppo di lavoro, al quale l’Azienda affida formalmente il ruolo
di coordinamento operativo di risorse anche inquadrate nel medesimo livello,
rispondendo a obiettivi tecnici e qualitativi indicati;
Esperto:
- Lavoratore che, secondo le direttive del Responsabile di unità di appartenenza e nel
rispetto dell’attività di coordinamento operativo svolta dall’eventuale Coordinatore,
opera con autonomia, responsabilità di risultato e facoltà di iniziativa, assicurando il
presidio delle attività assegnate relativamente ad attività o fasi di attività di media
complessità, fornendo supporto di competenze al Responsabile gerarchico,
rispondendo a obiettivi tecnici e qualitativi indicati.
Livello C
Appartengono a questo livello le/i Lavoratrici/Lavoratori in possesso di specifica e adeguata
capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico
pratica. Operano con autonomia di merito su attività non necessariamente standardizzate,
con dimostrata capacità di gestire con autonomia operativa parti di attività di media
complessità, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di unità organizzativa o
operativa o dal Coordinatore e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e
definiti, in un contesto relazionale strutturato e parzialmente proceduralizzato.
Sono previsti i seguenti profili:
Analista senior:
- Lavoratore con competenze specialistiche di tipo economico, amministrativo e/o
giuridico e adeguata capacità e esperienza professionale, che opera con autonomia di
merito e con dimostrata capacità di gestione operativa nell’ambito di fasi di attività di
media complessità, assicurando la realizzazione di attività e il raggiungimento di
risultati in coerenza con le proprie competenze specialistiche e integrando gli apporti
di competenze complementari secondo obiettivi puntuali e definiti;
Tecnico senior:
N--:----
-Lavoratoreconcompetenzespecialisticheditipotecnicoe/oingegneristicoeadeguata
capacitàeesperienzaprofessionale,cheoperaconautonomiadimeritoecon
dimostratacapacitàdigestioneoperativanell’ambitodifasidiattivitàdimedia
complessità,assicurandolarealizzazionediinterventitecnicieilraggiungimentodi
risultatiincoerenzaconlepropriecompetenzespecialisticheeintegrandogliapporti
dicompetenzecomplementarisecondoobiettivipuntualiedefiniti.
LivelloD
Appartengonoaquestolivellole/iLavoratrici/Lavoratoriinpossessodispecificaeadeguata
capacitàprofessionaleacquisitamedianteapprofonditapreparazioneteoricae/otecnico
pratica.Operanoconautonomiadimeritosuprocessiparzialmente/integralmente
standardizzati,secondoleindicazioniricevutedalResponsabilediunitàorganizzativao
operativaodalCoordinatoreeperseguonoobiettivitecniciequantitativipuntualie
definiti,inuncontestorelazionalestrutturatoeproceduralizzato.
Sonoprevistiiseguentiprofili:
Analista:
-Lavoratoreconcompetenzeditipoeconomico,amministrativoe/ogiuridicoe
adeguatacapacitàedesperienzaprofessionale,cheoperaconautonomiadimerito
assicurandolarealizzazionediattivitàparzialmente/integralmentestandardizzate,in
coerenzaconlepropriecompetenzeeintegrandogliapportidicompetenze
complementari;
Tecnico:
-Lavoratoreconcompetenzeditipotecnicoe/oingegneristicoeadeguatacapacitàed
esperienzaprofessionale,cheoperaconautonomiadimeritoassicurandola
realizzazionediinterventitecnicinell’ambitodiattivitàparzialmente/integralmente
standardizzate,incoerenzaconlepropriecompetenzetecnicheeintegrandogli
apportidicompetenzecomplementari.
LivelloE
Appartengonoaquestolivellole/iLavoratrici/Lavoratoriinpossessodiconoscenzee
tecnicheadeguateaconsentireunalimitataautonomiaoperativasecondole
istruzioniricevutedalResponsabilediunitàorganizzativaooperativaodalCoordinatoree
cheperseguonoobiettivitecniciequantitativipuntualiedefiniti,inuncontestorelazionale
standardizzatoe/oproceduralizzato.
Sonoprevistiiseguentiprofili:
M
Analista junior:
Lavoratore con conoscenze specialistiche di tipo economico, amministrativo e/o
giuridico che opera nell’ambito delle attività correlate, in un contesto relazionale
standardizzato e/o proceduralizzato, assicurando la realizzazione dì attività di
complessità ordinaria, in coerenza con le proprie competenze specifiche;
Tecnico junior:
Lavoratore con conoscenze di tipo tecnico e/o ingegneristico che opera nell’ambito
delle attività tecniche correlate, in un contesto relazionale standardizzato e/o
proceduralizzato, assicurando la realizzazione di interventi tecnici di complessità
ordinaria, in coerenza con le proprie competenze tecniche specifiche.
NOTA A VERBALE
In fase di prima applicazione, il personale inquadrato alla data di entrata in vigore del
presente accordo nei livelli 4, 3, 2 e 1 confluirà rispettivamente nei livelli E, D, B e Al.
La confluenza di cui sopra, non configura una indagine concreta dei ruoli e delle mansioni
di derivazione all’atto dell’assegnazione, ma una convenzione di armonizzazione, raggiunta
tra le Parti firmatarie per agevolare la migrazione al nuovo sistema inquadramentale.
Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, l’Azienda valuterà la
effettiva corrispondenza degli inquadramenti e, sulla base dell’analisi organizzativa dei
livelli di autonomia e della complessità delle attività, potrà individuare selettivamente
Lavoratrici/Lavoratori da riallocare su livelli superiori.
Con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il personale inquadrato
nel livello 5 sarà convenzionalmente inquadrato, con pari decorrenza, nel livello E, con
conseguente rimodulazione del trattamento economico riconosciuto.
Articolo 27 - Quadri
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto definito dalla legge 13
maggio 1985 n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, inquadrati nei
livelli Al e A? di cui all’art. 26— Inquadramento del Personale.
A decorrere dalla data d’inquadramento, alle/ai Lavoratrici/Lavoratori inquadrati nei livelli
Al e A2 di cui all’art. 26 del presente CCNL è riconosciuta l’indennità di Quadro così come
previsto dal presente CCNL.
I Quadri sono assicurati contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a
colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali così come previsto all’art. 89
del presente CCNL.
Le Parti si danno atto che con il presente articolo si è data piena attuazione al disposto
della legge 13 maggio 1985 n. 190 per quanto riguarda i Quadri.
Articolo28-Salariodiingresso
LeParticonvengonocheconriferimentoaineoassunti,siaatempodeterminatosiaa
tempoindeterminato,provenientidalsistemascolasticoeuniversitario,perunperiodo
massimoditrentaseimesipotràesserericonosciutountrattamentodenominatosalariodi
ingresso,ridottodel10%rispettoalminimoconglobatonelcasodidipendentiassuntial
livelloECCNL.
L’Aziendaconfermainoltrelafinalizzazioneesclusivadelsalariodiingressoalmercatodelle
risorsenonprofessionalizzate,allequaliècomunqueequiparatalapresenzadiesperienze
lavorativenonpertinentialperimetrodiattivitàaziendaleeallemansionichesaranno
assegnatealLavoratoreaseguitodell’instaurazionedelrapportodilavoro.
Trascorsitrentaseimesidalladatadiassunzione,la/ilDipendenteavràdirittoalla
retribuzioneordinariamentespettanteprevistadalCCNL.
Lapresenzadicomplessivevalutazionipositive,verificateinprossimitàdelcompletamento
delbienniodalladatadiassunzione,determineràl’anticipazionedelsuperamentodel
salariodiingressoalloscaderedelventiquattresimomese.
Ilsalariodiingressoproduceeffettisututtigliistituticontrattualidirettieindirettiprevisti
dalpresenteCCNL.
SonoesclusidallapresentedisposizioneLavoratrici/Lavoratoriassunticonuncontrattodi
apprendistato.
Articolo29-Sviluppoprofessionale
Ilsistemainquadramentaledicuiagliartt.25ess.èprogettatoperconsentireunosviluppo
professionalelungoledirettricialternativedicrescita,secondolelogicheindicatenel
medesimoarticolo.
Ilsistemaadoppiobinarioprevedeunpercorsodisviluppo:
-professionale,connotatodacompetenzetecnichecrescentiinbaseallivellodi
inquadramentoriconosciutoequalificato—pergliinquadramentipiùalti—dacapacità
ditrasferimentodellecompetenze,
-gestionale,connotatodacompetenzemanageriali,concrescentiambitidioperatività
eautonomia,inrelazionea:
oprocessiqualificatiinterminidicomplessitàecriticità,
orisorsedefiniteinfunzionedellaspecificitàdelprofiloprofessionale.
Inrelazioneainquadramentieprofili,siconvienechela/ilLavoratrice/Lavoratoredebba
essereadibitoalruoloperilqualeèstatoassuntooaquellocorrispondenteallivello
ffLL
3
superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a ruoli riferibili all’inquadramento
posseduto, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
L’Azienda riconosce che — nel quadro delle esigenze di sostenibilità economica — lo sviluppo
delle competenze delle Professionalità debba essere promosso attraverso interventi di
rafforzamento delle competenze, anche attraverso la mobilità orizzontale delle risorse.
In tale quadro, le Parti riconoscono il livello E come inquadramento baricentrico di
inserimento, orientando la copertura delle posizioni di livello inquadramentale superiore
verso lo sviluppo interno.
A fronte di specifiche esigenze di competenze a elevata professionalizzazione, fermo
restando la preventiva ricerca interna, le Parti riconoscono il valore della continua
ibrìdazione delle competenze interne con il ricorso a professiònalità dal mercato del lavoro.
La mobilità professionale è considerata come un elemento qualificante del processo di
costruzione di professionalità complete e — a tal fine — le Parti enfatizzano l’utilità del
ricorso allo strumento del job posting come meccanismo che ottimizza le esigenze aziendali
con le aspirazioni professionali delle risorse.
Le Parti convengono che il nuovo sistema di classificazione inquadramentale — connotato
da una scansione più granulare dei percorsi di crescita — costituisca la premessa che
consente processi graduali di crescita, accompagnato da un modello formativo in grado di
consentire:
- il continuo aggiornamento delle competenze tecnico-specialistiche — con particolare
riguardo al costante allineamento delle Professionalità all’evoluzione del business
dell’Agenzia e all’introduzione di soluzioni tecnologiche più evolute,
— l’investimento in soft skill con particolare riguardo alle capacità di gestione del team
per le risorse inserite nel percorso manageriale e al trasferimento delle competenze
per le professionalità specialistiche.
Il percorso di assegnazione ad attività connotate da complessità e da livelli di autonomia
superiori, sarà basato sulla rilevazione del conseguimento del coerente grado di maturità
delle competenze e della relativa capacità di agirle operativamente.
Tale rilevazione sarà effettuata attraverso il complesso della strumentazione diagnostica
in uso alle Aziende, tra cui si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
valutazione delle prestazioni, strumenti di assessment della readiness professionale e
manageriale.
Alfine di consentire un costante monitoraggio dell’applicazione delle logiche del presente
articolo sono previste riunioni semestrali del Comitato Sviluppo del Personale, al fine di:
- analizzare le dinamiche quantitative dei processi di sviluppo agiti nel semestre
precedente, a livello complessivo d’Azienda e nelle specifiche realtà organizzative,
(\Q) )33
-condivideretempopertempoleesigenzedievoluzionedeicriteridisviluppo,
-analizzareeventualiesigenzedifocalizzazionesuspecificheareeorganizzative,in
particolarmodosetrasmessedallerappresentanzesindacali.
LePartiriconosconol’utilitàdisegnalazionidapartedelleOO.SS.suspecifichesituazioni
professionalichepossonogeneraresituazionidimarginalizzazioneorganizzativa.
LeAziendesiimpegnanoaeffettuareannualmenteunaverificadegliinquadramentidel
personaleassuntoallepropriedipendenze.
Articolo30-Mobilitàinternaprofessionale
LeParticonvengonosullanecessitàdigarantirepariopportunitàatuttiidipendenti,
assicurandocorrettezza,equitàemassimatrasparenzadeicriteri,anchetramiteuna
tempestivapubblicità.
Atalfinel’Aziendasiimpegnaaconsiderareiljobpostinglostrumentoprioritarioperla
coperturadelleesigenzeprofessionali,siaderivantidalprocessodievoluzione
organizzativa,siacomeelementoperattivarepercorsidimobilitàincrociatadei
dipendenti.
L’Aziendasiimpegnaagarantirel’aggiornamentocostantedellaproceduradiselezione
relativaalreperimentodiprofiliprofessionalideicandidatiinterniedesterni.
LeAziendesiimpegnano,inoltre,aesaminareeventualirichiestedimobilitàprovenienti
daLavoratrici/Lavoratori,tenutocontochelamobilità,incondizionidisostanzialestabilità
dell’organico,unitamenteauninvestimentocostanteecoerenteinterminidiformazione
professionale,costituiràlafonteprevalentedireperimentodellerisorseumane.
Articolo31-Mobilitàinterna-CambidisedeeTrasferimento
Cambiodisede
LeParticonfermanochenell’ambitodelcomunediRomaleAziendepotrannodisporreper
ragionitecniche,gestionali,organizzativeeproduttiveilcambiodisedediLavoratrice/
Lavoratore.
Perlealtrecittàtalecambiodisedepotràavvenireselasededidestinazioneèlocalizzata
entroi50chilometridipercorrenzastradaledallasededilavoroindicatanellaletteradi
assunzioneodisuccessivaassegnazione.
Insedeaziendale,lePartieffettueranno,surichiestadella/delLavoratrice/Lavoratore
interessato,verifichecircaeventualisignificatividisagiderivantidalcambiodisede.
Trasferimento
/
4
Previo consenso, la/il Lavoratrice/Lavoratore potrà essere trasferita/o oltre i 50 chilometri
presso una diversa sede di lavoro aziendale per comprovate ragioni tecniche, gestionali,
organizzative e produttive.
Alla/al Lavoratrice/Lavoratore trasferita/o sarà corrisposto il rimborso delle spese di
trasloco per sé e il nucleo familiare. Inoltre, sarà corrisposta un’indennità di trasferimento
pari a una mensilità, quando si trasferisca da sola/o, ovvero a due mensilità quando si
trasferisca insieme al nucleo familiare.
Articolo 32 - Mobilita esterna
Le Parti convengono sulla fruibilità del distacco quale strumento teso a favorire la maggiore
integrazione operativa del Gruppo e il decentramento organizzativo.
A tal fine le Parti stabiliscono di attivare tutti gli strumenti contrattuali disponibili al fine di
favorire il processo suddetto.
Di seguito sono regolamentate le misure concernenti le risorse coinvolte nei processi di
mobilità esterna.
Distacco
Mediante il distacco, l’Azienda, per soddisfare oggettive esigenze organizzative e
un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratrici/Lavoratori a
disposizione di altro soggettà per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa.
Le Aziende possono procedere al distacco di Lavoratrice/Lavoratore con mansioni
e trattamento equivalente, come definito al comma precedente, presso Società
appartenenti al Gruppo (Capogruppo, Società controllate e/o partecipate) e
all’interno del medesimo territorio comunale nel quale si trova la sede di lavoro del
Lavoratore distaccato.
Su richiesta di Lavoratrice/Lavoratore distaccata/o, le Società possono valutare il
rientro in Azienda per comprovate esigenze personali. La richiesta dovrà pervenire
con un preavviso dì almeno 2 mesi.
Ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, “attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro”, nel caso in cui per oggettive e condivise
esigenze tecniche e organizzative si rendesse necessario disporre il distacco di
gruppi di Lavoratrici/Lavoratori le Parti valuteranno in apposito incontro le modalità
attuative, redigendone verbale.
Cessione del contratto di lavoro tra Società del Gruppo
Le Aziende possono procedere aJla cessione del contratto di lavoro di
Lavoratrice/Lavoratore presso Società controllante, controllate e/o partecipate per
i
comprovateesigenzetecnicheeorganizzativeaziendalieprevioconsensodi
Lavoratrice/Lavoratoreinteressato.
Qualora,amotivodellacessionedelcontrattodilavoroavvenutasuiniziativa
dell’Azienda,siconfigurìlafattispeciedeltrasferimentocomedefinitodall’articolo
31relativoa“Mobilitàinternaecambidisede”,alLavoratoresaràcorrispostoil
relativotrattamento.
Nelcasoincuilacessionedelcontrattodilavoroavvengaperaccoglimentodi
domandadelDipendente,Aziendanondàluogoarimborsodialcunaspesao
perdita,néapagamentodialcunaindennitàdicessionedelcontrattostesso.
FORMAZIONEEDIRITTOALLOSTUDIO
Articolo33-Logichedelsistemaformativo
Ladinamicitàdelcontestoeconomicoedelleconnesseesigenzeorganizzativeunitamente
alprevedibileimpattodell’evoluzionetecnologicasulmercatodellavoroesulcontesto
operativodeterminanolapienaconsapevolezzadellePartidellarilevanzadellaformazione
comeesigibilelevastrategicadaproporreallatotalitàdelleprofessionalitàaziendaliper:
-abilitarelosviluppodicompetenzeecapacitàdelleprofessionalitàinterne,
garantendoilmantenimentodell’employabilitynelcorsodeltempo,
-allinearedinamicamentelecompetenzealcontestoesternoedibusinessnonché
tecnologiconelqualeoperanolerealtàorganizzativeapplicantiilpresente
contratto.
Ilconfrontosulsistemaformativo,nellesediopportune,dovràfocalizzarsisullestrategie
necessarieadavviareemantenereunmodellodiformazionecontinua,sullemetrichedi
misurazionedell’efficaciaformativaesuirelativirisultati,soprattuttointerminiqualità,
anchepercepita.
Articolo34-Sistemadiformazione
LeParticondividonol’esigenzadiunapproccioallaformazionecontinuabasatosulle
seguentidimensioni:
-apprendimentodellecompetenzedibasechecostituisconorequisitoessenzialeper
lacostruzionedeiprofiliprofessionalichecontraddistinguonol’organizzazione,
-manutenzioneevolutivadellecompetenzeapprese,perfacilitarel’adeguamento
costanteall’evoluzionedell’organizzazioneedeiruoli,
-empowermentindividuale,persviluppareilpotenzialeinfunzionedellamobilità
versoruolidimaggiorecomplessitàtecnicaomanageriale.
Le Parti concordano, altresì, che durante la vigenza del presente CCNL, le principali
iniziative di formazione, fatte salve eventuali esigenze specifiche, saranno rivolte:
- a tutto il personale, relativamente agli aggiornamenti normativi e procedurali di
carattere generale e tecnico - specialistica che impattano sul contesto economico
e organizzativo di riferimento;
— al personale neoassunto, per assicurare un efficace inserimento e per trasferire la
cultura organizzativa, intesa come conoscenza dei business principali, del sistema
regolamentare di riferimento e dei modelli organizzativi delta committenza;
- al personale in posizione di responsabilità gestionale o tecnica, al fine di creare
professionalità in grado di governare la complessità e garantire un reale sistema di
people care attraverso la gestione dei modelli ibridi del lavoro, la riduzione del
rischio di solitudine e del burnout e l’agevolazionedell’armonizzazionedel rapporto
vita—lavoro;
- al personale più impattato da processi di innovazione tecnologica e/o obsolescenza
delle competenze, al fine di garantire una effettiva e costante riqualificazione delle
competenze/professionalità, in un’ottica di proficuo reskil!ing.
In termini di modalità di erogazione, le Parti concordano sulla complementarità tra
differenti metodologie formative:
- esperienziale, è una metodologia di apprendimento basata su un’esperienza di
lavoro di gruppo finalizzata a raggiungere obiettivi formativi comuni attraverso lo
scambio di informazioni e il trasferimento di competenze;
- gomification, consiste nell’applicazione di elementi e caratteri tipici del gioco al
percorso formativo classico, favorendo l’apprendimento più coinvolgente e
motivante;
- e-Iearning, è un approccio didattico che prevede la fruizione di contenuti attraverso
modalità facilmente fruibili e più agevolmente distribuibili nella giornata;
- training on the job, anche attraverso la diffusione di figure di interna! mentor e
buddy, è una metodologia formativa che consente l’acquisizione di nuove
competenze osservando e, soprattutto, sperimentando in maniera pratica ciò che
si apprende;
— collaborative e socio! Iearning, è una metodologia didattica incentrata sulla
condivisione di modelli di riferimento virtuosi e sull’esperienza diretta.
Le Parti individuano nella formazione finanziata un moltiplicatore della sostenibilità degli
investimenti formativi.
Articolo 35 - Piano di formazione
Nel primo trimestre di ciascun anno, l’Agenzia provvederà a effettuare una rilevazione
diffusa:
4
-dellapartecipazionealleiniziativeformativesvoltenell’annoprecedente,
-dell’efficaciaformativadelleiniziativeallequalile/iLavoratrici/Lavoratorihanno
partecipato,
-deinuovifabbisogniformativi,siainmodalitàtopdownchehottomup.
Irisultatidellarilevazione,chesarannoesaminatientrounmesedallaconclusionedelle
surveynell’ambitodelComitatoSviluppodelPersonale,sarannofunzionali
all’individuazionedeifabbisogniformativi,nellacomuneconsapevolezzadelruolocentrale
dellepersonenell’attualescenariodell’AgenziaedelGruppoealladefinizionedelle
modalitàefinalitàdierogazionedellaformazione,comelevastrategicaperlosviluppo
professionaleeperlacompetitivitàdell’organizzazione.
Entroisuccessivi30giorni,l’Aziendapresenteràall’esamedelComitatoSviluppodel
PersonaleilPianoAnnualediFormazione,predispostodall’Azienda,peravviareun
confrontoinmateria.
Avalleditaleesame,ilpianoformativosaràpresentato:
-alle00.55.—CoordinamentonazionaledelleRSAalivellodiGruppo,
-perlesuespecifichearticolazioniperleSocietàdelGruppoallesingoleRSA.
Articolo36-Dirittoallostudio
LePartiriconosconol’altovaloredellaformazionequalestrumentodielevazionedella
personalitàeperilconseguimentodiunbagagliopersonaleeprofessionale.
Inrelazioneallevigentidisposizionirelativealdirittoallostudiodicuiall’art.10dellalegge
20maggio1970,n.300,le/iLavoratrici/Lavoratoriche,alfinedimigliorarelapropria
cultura,intendonofrequentarecorsiregolaridistudioinscuolediistruzioneprimaria,
secondaria,universitariaediqualificazioneprofessionaleaccreditatedalleRegioni,statali,
parificateolegalmentericonosciute,ocomunqueabilitatealrilasciodititolidistudiolegali,
hannodirittoausufruiredipermessiretribuitifinoa150oreannueperunperiodoparialla
duratalegaledelcorsodistudiecomunquenonsuperioreaunmassimodiquattroanni.
Ipermessidicuialcommaisonoconcessiperannoaccademicoesonofruibilisolonel
corsodellostesso.
PerquantoriguardaicorsidiLaureaeiMasterpostLaurea,siprecisacheipermessidicui
alcomma2vengonoriconosciutiincasodi:
-frequenzadicorsidiLaureaperilconseguimentodellaprimaLaurea;
-frequenzadiMasterrelativiamateriecoerenticonleattivitàaziendali.
Ipermessidicuialcomma2richiestiperlafrequenzaacorsidiLaureaulteriori,saranno
valutatidall’Aziendaconsiderandolacoerenzaconlamission,leattivitàaziendalieil
percorsoprofessionaledelDipendente.
Le/i Lavoratrici/Lavoratori studenti che frequentano tali corsi non sono tenuti a effettuare
prestazioni di lavoro straordinario.
Oltre ai permessi di cui sopra, Lavoratrici/Lavoratori studenti, compresi quelli universitari
che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri
retribuiti.
A tal fine sono riconosciute due giornate di permesso retribuito prima della data di qualsiasi
esame di stato, universitario, purché non ripetuto, e di laurea, nonché della giornata/e in
cui si effettuano le prove di esame.
Le/i Lavoratrici/Lavoratori che usufruiscono ditali permessi sono tenuti a produrre idonea
documentazione attestante l’esercizio dei diritti di cui sopra.
I permessi di cui al presente articolo sono riconosciuti a Lavoratrici/Lavoratori per un
massimo di due cicli di permessi nella vita lavorativa aziendale del singolo Lavoratore; detti
permessi, inoltre, potranno essere richiesti solamente qualora l’iscrizione al corso sia stata
resa nota all’Azienda prima della stipula del contratto di lavoro, oppure sia avvenuta
successivamente alla stessa.
NORMA PARTICOLARE PER LAVORATRICI/LAVORATORI ISCRITTI A
UNIVERSITÀ TEL EMA TICHE
In relazione alle peculiari modalità di frequenza ai corsi che caratterizzano le università
telematiche, le Parti concordano che i permessi di cui ai commi 2 e 7 spettano,
rispettivamente, a condizione che la/il Lavoratrice/Lavoratore certifichi in modo idoneo
l’iscrizione all’università, l’avvenuto collegamento all’università (e alle lezioni da questa
erogate) durante l’orario di lavoro nonché, infine, l’effettiva iscrizione e presenza alla prova
d’esame.
Articolo 37 - Formazione individuale
Le Parti concordano sui principi introdotti nel sistema di formazione dalla legge n. 236/93
art. 9 e legge 196/97 art. 17, attraverso il riconoscimento di un diritto soggettivo di
Lavoratrici/Lavoratori a formarsi rispetto ai loro bisogni.
I principi relativi alla sperimentazione di azioni di formazione continua individuale trovano
una prima attuazione nella legge n, 53/2000.
Infatti, in base all’art. 6 della suddetta legge, la formazione individuale può intervenire sulla
base di progetti elaborati da singoli Lavoratrici/Lavoratori che possono utilizzare
l’assisten2a tecnica dei centri di orientamento e di formazione professionale individuati
dalle regioni.
Articolo 38 - Congedi formativi
La materia è disciplinata dall’art. 5 della legge 8marzo2000, n. 53.
1’--
LeParticoncordanodifissarenellimiteannuodel10%dell’organicoinforzapresso
ciascunaAzienda,ecomunque,peralmenoiLavoratrice/LavoratoreperogniAzienda,la
quotamassimadiLavoratrici/Lavoratorichepossonoavvalersideicongediformativi.
La/ilLavoratrice/Lavoratoredovràeffettuarelarichiestaconunpreavvisodi30giorni.
L’Aziendapuòdifferirel’esercizioditalefacoltàperunperiodoparia30giorniinrelazione
acomprovateesigenzeorganizzative/produttive.
Articolo39-Periodisabbatici
LeAziende,inrelazioneamaterieconnesseall’attivitàeall’interesseaziendale,coniugate
allosviluppoculturaleeprofessionalediLavoratrici/Lavoratori,riconosconolapossibilità
diaccedereaperiodinonretribuitiditiposabbatico,finalizzatiaattivitàditipoformativo,
icuicosticomplessivisarannodefinitieconcordatiinrelazioneaisingolicasi.
Taliperiodihannoladuratamassimadiunannoognicinqueanni.
COSTITUZIONEDELRAPPORTODILAVORO
Articolo40-Assunzione
L’assunzionedelpersonale,chevieneeffettuatainconformitàalledisposizionidilegge
vigentiinmateria,siperfezionaperiscritto.
Perl’assunzionesononormalmenteacquisitiiseguentidocumenti:
-certificatodinascitaedicittadinanza;
—certificatodiresidenza;
—certificatodistudicompiuti;
—certificatogeneraledelcasellariogiudizialeedeicarichipenalipendenti,didata
nonanterioreatremesi;
-schedaprofessionaledicuiall’art.5DPR7luglio2000n.442;
—copiadelcodicefiscale;
-copiadocumentodiidentità;
-certificatodistatodifamiglia,pereventualiassegnifamiliari.
Ognivariazionedellaresidenzaedeldomiciliodovràesserecomunicatatempestivamente
dalDipendenteallaSocietà.
Neicasiconsentitidallalegge,la/ilDipendentepotràavvalersidellaautocertificazione.
Nelcontrattodiassunzione,ovveromediantealtroattoscrittodaconsegnarealla/al
Lavoratrice/Lavoratoreentrotrentagiornidall’iniziodelrapportodilavoro,deveessere
comunicatoalla/alDipendentequantosegue,inconformitàalD.Lgs.26maggio1997n.
152:
—l’identitàdelleParti;
- il luogo di lavoro;
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la durata del rapporto di lavoro;
- la durata del periodo di prova, ove previsto;
— l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al Lavoratore;
— l’importo della retribuzione e i relativi elementi costitutivi;
- la durata delle ferie retribuite cui ha diritto la/il Dipendente;
- l’orario di lavoro;
- i termini del preavviso in caso di recesso.
I limiti di età per l’assunzione sono quelli stabiliti dalla legge.
All’atto dell’assunzione al Lavoratore sarà consegnata copia del contratto collettivo di
lavoro; la consegna potrà avvenire anche in formato elettronico ovvero mediante rinvio
all’lntranet aziendale.
Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal
presente contratto e, per le materie dallo stesso non regolamentate, dalle vigenti
disposizioni di legge.
Articolo 41 - Periodo di prova
L’apposizione del patto di prova deve risultare da atto scritto, stipulato tra l’Azienda e
Lavoratrice/Lavoratore prima dell’esecuzione del contratto di lavoro subordinato; fermo
restando quanto previsto dal periodo precedente, il patto di prova può essere contenuto
nel contratto individuale di lavoro.
Nel caso di rapporti a tempo indeterminato e per i rapporti di lavoro a tempo determinato
di durata pari o superiori a 12 mesi, la durata del periodo di prova è fissata in:
- 6 mesi per il personale appartenente ai livelli Al, A2 e B,
- 3 mesi per il personale appartenente agli altri livelli.
In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, il periodo
di prova sarà pari a:
- 2 mesi per i livelli Al, A2 e B;
- i mese per i restanti livelli.
Alla/al Lavoratrice/Lavoratore in prova si applicano le disposizioni del presente contratto,
salvo le eccezioni previste dai commi seguenti.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere senza preavviso.
N
Incasodiinterruzionedelperiododiprovaacausadimalattiaovverodiinfortunioextra
professionale,ilDipendentepotràcompletareilperiododiprovasolonell’ipotesiincui
possariprenderel’attivitàlavorativaentroquattromesidalladatadiiniziodell’evento,
fermarestando,incasodirapportidilavoroatempodeterminato,laduratadelrapporto
dilavoroinizialmenteconvenutae‘interesseaziendaleallaripresadell’attività.
Compiutoilperiododiprovasenzachel’unaol’altraparteesercitiildirittodirecessoin
prova,ilpersonalesiintendeconfermatoinservizio.
Articolo42-Duratadelrapportodilavoro
Ilcontrattodilavorosiintendedinormastipulatoatempoindeterminato.
Tuttavia,l’assunzionepuòesserefattaancheconl’apposizionediuntermine,chedeve
risultaredallaletteradiassunzione.
Leassunzioniatermineeladisciplinadeirelativirapportidilavorosonoregolatedalle
normedileggivigentinonchédaIl’art.21delpresenteCCNL,cuisirinvia.
Sirinviaparimentiall’art.23delpresenteCCNLperladisciplinadelcontrattoatempo
parziale-
TRATTAMENTOECONOMICO
Articolo43-Strutturaretributiva
LaretribuzionedelLavoratoreècostituitadalleseguentivoci:
-minimoconglobato;
-indennitàdiquadro-perLavoratrici/Lavoratoridicuiall’art.27;
-altrielementiindividuatidallacontrattazionecollettiva.
Sonoesclusiautomatismiretributivi.
Glielementiretributividicuiall’articolo92sonosoggettialledinamicheretributive
secondoleprevisioniemodalitàstabilitedallariformulazionedell’articolo14CCNL.
Articolo44-Minimoconglobato
Il“Minimoconglobato”delpresentecontrattorappresental’insiemedeglielementi
retributivipresentineisingolicontrattiantefusione:minimidibase,indennitàdi
contingenzaedE.d.r.
Articolo45-Indennitàdiquadro
AlpersonaleconlaqualificadiQuadrodicuiall’art.27ècorrispostounospecificoelemento
retributivoprofessionaleilcuiimportomensileèindicatonell’allegatoi—tabelle
retributive.
/
A
Tale importo è soggetto alle dinamiche retributive del presente CCNL ed è utile ai tini del
computo di tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti.
NOTA A VERBALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
A Lavoratrici/Lavoratori in forza al 13 dicembre 2000 è corrisposto un ulteriore elemento
retributivo denominato “Assegno ex Accordo” del valore indicato nella tabella in
Appendice 1.
Tale importo, assegnato in sede di prima applicazione del CCNL, non subirà alcuna
variazione nel tempo ivi compreso il caso di passaggio di livello.
A Lavoratrici/Lavoratori stessi, qualora la retribuzione complessiva in vigore alla data di
prima sottoscrizione del CCNL 13dicembre2000, fosse superiore alla somma dei valori del
Minimo Conglobato e dell’Assegno ex Accordo e dell’indennità di Quadro, se spettante,
sarà corrisposto un assegno “Ad Personam” non modificabile per la differenza risultante.
L’elemento “Assegno ex Accordo” di cui alla tabella in Appendice 1 è soggetto alle
dinamiche retributive di cui al presente CCNL.
Tenuto conto che il CCNL Invitalia ha trovato applicazione, per effetto degli accordi di
armonizzazione contrattuale, anche al personale il cui rapporto di lavoro era disciplinato
da altri CCNL e in particolare:
- accordo del 24 novembre 2011 per il personale della Invitalia Reti S.p.A.
- accordo del 22 novembre 2012 per il personale della italia Navigando 5.p.A.
- accordo deI 15 dicembre 2016 per il personale della italia Turismo S.p.A.
al quale viene erogato l’importo definito dagli stessi accordi nella forma rispettivamente di
“Assegno ex accordo dei 24/11/2011”, “Assegno ex accordo del 22/11/2012” e “Assegno
ex accordo del 15/12/2016”, si conviene che i suddetti importi vengano erogati nella forma
di “Assegno ex accordo per armonizzazione contrattuale”.
Restano fermi gli importi, non soggetti alle dinamiche retributive, stabiliti dai citati accordi,
la suddivisione in quattordici mensihtà, la non modificabilità e la non assorbibilità.
Articolo 46 - Welfare
Le Parti condividono l’opportunità di introdurre strumenti di weifare finalizzati ad
accrescere il potere d’acquisto e il benessere complessivo di Lavoratrici/Lavoratori.
A tal fine, le Aziende metteranno a disposizione di ciascun Dipendente - che sia in organico
nel momento del riconoscimento degli strumenti di cui al presente articolo - un borsellino
welfare annuale dei valore di trecento euro, riproporzionato ai periodo di permanenza in
servizio nell’anno di erogazione. li borsellino verrà messo a disposizione da parte delle
Aziende nelle modalità e secondo le tempistiche definite da apposito regolamento
aziendale.
Ilvaloredelborsellinowelfaredeveritenersionnicomprensivoedespressamenteescluso
dallabasedicalcolodeltrattamentodifinerapporto.
SonoesclusiLavoratrici/Lavoratoriinaspettativanonretribuita.
Nell’ambitodelleattivitàdelComitatoSviluppodelPersonale,lePartistipulanti
valuterannol’andamentodell’attuazionedelpresentestrumentoedellarelativadisciplina,
tenendocontodell’evoluzionenormativaedelcontestoorganizzativo,anchefinalizzato
all’aggiornamentodelregolamentoaziendale.
Articolo47-IndennitàperResponsabiliUnicidiProgetto(R.U.P.)
Ladisciplinarelativaall’indennitàdiResponsabileUnicodiProgetto(R.UP.)èdemandata
adaccordiaziendalispecificicheregolamentinolamateriacoerentementeconla
normativatempopertempovigente.
Nellemoredelladefinizionedellasuddettadisciplina,darealizzarsientrododicimesidalla
datadisottoscrizionedelpresenteCCNL,continuerannoatrovareapplicazionele
previsionicontenutenelprevigenteCCNL.
Articolo48-Superminimoindividuale
LeAziendepotrannoattribuirequotedisuperminimoindividualeaLavoratrici/Lavoratori
sullabasedell’esperienza,responsabilità,autonomia,coordinamentoeinnovatività.
Isuperminimisonoriconosciuticonclausoladiassorbibilità.L’Aziendaforniràalle00.55.
competentiun’informativa,concadenzasemestrale,sull’applicazioneditaleistituto
retributivocontenentel’importoglobaledeisuperminimiattribuitinelperiodo,l’importo
mediodistribuitoperlivelloeunitàorganizzativa,nonchéilnumerodi
Lavoratrici/Lavoratoriinteressati.
Articolo49-UnaTantum
L’Aziendaconfermachel’unatantumèunulteriorestrumentodipoliticapremiante,
distintodaquantoerogatoatitolodipremiodiproduzione,esiimpegnaafornirealle
00.SS.competentiun’informativasull’applicazioneditaleistitutoretributivo
conformementealleprevisionidell’articolo6CCNL.
Articolo50-Corresponsionedellaretribuzione
LaretribuzionedeveesserecorrispostaalLavoratoreilgiorno27diciascunmeseo,senon
lavorativo,ilprimogiornolavorativoprecedente.
All’attodellacorresponsionesaràconsegnatoalLavoratoreilprospettopaga;èfacoltà
dell’Aziendarenderedisponibileperla/ilDipendenteilprospettopagainformato
elettronicoanzichécartaceo,nelrispettodellanormativavigente.
A
Articolo 51 - Retribuzione giornaliera e oraria
La quota giornaliera della retribuzione si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile
per il divisore convenzionale 26.
Le Parti si danno atto che, con l’adozione del divisore convenzionale di cui al presente
articolo, hanno inteso stabilire l’equivalenza di trattamento sia per le trattenute sia per il
pagamento delle giornate lavorative.
La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore
convenzionale 156.
Articolo 52 - Trasferte e Missioni
La disciplina delle trasferte e delle missioni è affidata al secondo livello di contrattazione.
Nelle more della definizione della suddetta disciplina, da realizzarsi entro dodici mesi dalla
data di sottoscrizione del presente CCNL, continueranno a trovare applicazione le
previsioni contenute nel previgente CCNL.
Articolo 53 - Servizio fuori sede
Per servizio fuori sede si intende la prestazione lavorativa che, per esigenze di natura
organizzativa, tecnica o produttiva, la/il Dipendente svolga occasionalmente o anche per
un periodo prolungato di tempo, al di fuori della propria sede di lavoro ma nel medesimo
territorio comunale.
Nella eventualità che tale servizio comprenda la prevista pausa pranzo sarà comunque
corrisposto il ticket sostitutivo del servizio mensa.
Servizio fuori sede occasionale
Nel caso di attività prestata fuori dalla normale sede di lavoro e comunque entro il
Comune dove ha sede l’Azienda, è previsto il rimborso di eventuali spese
documentate funzionali all’espletamento della propria attività.
Qualora siano presenti spese di trasporto, per lo spostamento si darà preferenza
all’utilizzo di mezzi pubblici.
Assegnazione per un periodo prolungato a servizio fuori sede
Le Parti prendono atto dell’evoluzione del modello operativo delle Aziende, che
prevede un sempre maggiore impegno su attività commissionate dalla Pubblica
Amministrazione, attraverso commesse temporanee a durata predefinita le quali,
per la loro natura e le loro specifiche caratteristiche, richiedono di essere svolte
anche presso la sede della Committenza.
In caso di assegnazione del Lavoratore a un servizio fuori sede per un periodo
continuativo e prolungato di tempo, l’Azienda ne darà formale comunicazione
all’interessato, nella quale saranno specificate la durata dell’assegnazione, il
referenteoperativodell’Aziendainloco,lemotivazioninonché,infine,lemodalità
dieffettuazionedellarilevazionedellepresenze.
Alle/idipendentiassegnate/iinserviziofuorisedesonogarantitituttiidiritti,servizi
eattribuzioniriconosciutidalpresenteCCNLaLavoratrici/LavoratoridelGruppo
Invitalia;atitoloesemplificativoenonesaustivosarannogarantite:tutelelegaliex
lege104ancherispettoall’assegnazionedisede,dirittidipartecipazionealleattività
sindacaliprevistedaleggiecontratto,totaleattuazionedellegaranzieetutele
sindacalilegge300/70,dirittoallafruizionedell’orariocompattatocomenormato
dalpresenteCCNL.
L’assegnazionealserviziofuorisedenondeterminalamodificadelleproprie
mansioni;qualoral’assegnazioneataleserviziocomportil’assegnazionedinuove
attività,leAziendeprovvederannoaerogaretempestivamentel’adeguata
formazione.
Dinormal’assegnazionealserviziofuorisedenondàluogoarimborsospese.
LeAziende,compatibilmenteconlalegislazionevigenteelecircostanzedelcaso
specifico,potrannoinstallare,pressoilluogodiprestazionefuorisede,le
apparecchiatureperlarilevazionedellepresenzeutilizzateanchepressolesedi
aziendali.Oveciònonsiapossibilela/ilLavoratrice/Lavoratoreeffettueràla
rilevazionedellepresenzemediantealtreidoneemodalità(telematiche,fogli
presenza,etc.).
Decorsidueanniconsecutividall’avviodelserviziofuorisede,èfacoltàdel
Lavoratorechiederel’assegnazioneadaltraattivitàsvoltapressounadellesedi
aziendali;leAziendesiimpegnanoavalutareeadaccoglieredetterichieste
compatibilmenteconleesigenzeorganizzativeaziendalie,inognicaso,afornire
rispostaformalealLavoratore.
Articolo54-Ticketmensa
LeAziendericonosconoalle/aiLavoratrici/Lavoratoriperognigiornodieffettivapresenza
inservizio,secondoquantoprevistoalsuccessivocommaefattosalvoquantoprevistoper
leTrasferteeleMissioni,unbuonopastosostitutivodelserviziomensailcuivaloreè
definitoinEuro12,00.
Ilbuonopastoèprevistoancheperlegiornatedilavoroagile,neilimitieallecondizioni
previstedall’art.24.
Nullaèdovutoaquelle/queiLavoratrici/Lavoratorichesvolgononormalmenteo
saltuariamenteunaridottaattivitàlavorativaquandolastessaabbiainiziootermine
rispettivamentedopooprimalaprevistapausapranzodicuiall’art.60.
A
Articolo 55 - Indennità cassa e maneggio valori
Il personale adibito a operazioni di cassa che ha l’obbligo di eventuali rimborsi - con
l’eccezione di personale in ruoli di responsabilità - ha diritto a un’indennità mensile pari a
un importo di Euro 77,55 per dodici mensilità.
Il personale adibito a maneggio e trasporto valori all’esterno dell’Azienda, senza l’obbligo
di rimborso di eventuali differenze, ha diritto a un’indennità mensile pari a un importo di
Euro 50,05 mensili per dodici mensilità.
I due importi, riferiti alle due situazioni precedenti, non sono cumulabili tra loro.
L’indennità non spetta in caso di assenze (non dovute a ferie o malattia) di durata superiore
a un mese.
Tali indennità non si calcolano su nessun istituto indiretto o differito in quanto esse sono
già comprensive di eventuali effetti sulle retribuzioni indirette o difterite, ivi compreso il
trattamento di fine rapporto.
Articolo 56 — Indennità centralinisti non vedenti
Il personale non vedente adibito al centralino ha diritto a un’indennità giornaliera pari a un
importo di Euro 5,00 per ciascuna giornata di presenza.
Tale indennità non si calcola su nessun istituto indiretto o differito in quanto essa è già
comprensiva di eventuali effetti sulle retribuzioni indirette o differite, ivi compreso il
trattamento di fine rapporto.
Articolo 57 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Al personale delle Aziende sarà corrisposto un importo pari a una mensilità della
retribuzione in coincidenza del mese di dicembre e in coincidenza del mese di giugno,
rispettivamente a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, esclusi gli assegni
familiari, l’indennità di cassa, l’indennità di maneggio denaro e l’indennità centralinisti non
vedenti.
In relazione alle mensilità aggiuntive, in caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto
all’intero periodo di dodici mesi precedenti alle date di erogazione, sia per la tredicesima,
sia per la quattordicesima mensilità, la/il Lavoratrice/Lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi dell’ammontare della ulteriore mensilità spettante pari a quanti sono i mesi di
servizio prestati presso l’Azienda, computando come mese intero la frazione di mese
superiore a quindici giorni.
Lavoratrici/Lavoratori a tempo parziale percepiranno la mensilità aggiuntiva in proporzione
alla percentuale di effettivo lavoro.
Dall’ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità saranno detratti i ratei
relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta la retribuzione per una delle cause previste
dal presente contratto e dalla normativa vigente.
A
4
Lacorresponsionedelleulteriorimensilitàdicuisopraavverràsecondoleseguenti
tempistiche:
-perlatredicesima,ilgiorno16delmesedidicembreo,senonlavorativo,ilgiorno
lavorativoimmediatamenteprecedente;
-perlaquattordicesima,incoincidenzadelmesedigiugno.
NOTAAVERBALE
Entroil31ottobre2024lePartisiimpegnanoaverificarelapossibilitàdiriarticolarela
retribuzioneannuasutredicimensilitàinluogodellequattordiciattuali.Leparti
valuterannoaltresìlapercorribilitàdelpagamentointegratodellatredicesimamensilitàe
dellaretribuzionedidicembrenellamedesimadataintermediatraquelledeidueattuali
pagamenti.
Articolo58-PremiodiProduzione
LastrutturaretributivadelGruppoprevedeunelementodiretribuzionevariabile,
denominato“PremiodiProduzione”,finalizzatoacollegareglielementiproduttivi
aziendaliallaretribuzionedelfattorelavoro.
PerleAziendedicostituzione/acquisizionerecente,taleelementopotràessereattivatoin
presenzadiunapositivavalutazionedellePartistipulanticircal’intervenutamaturazionee
consolidamentodeiprocessiaziendali,idoneiaconsentireuneffettivoemisurabile
collegamentofraleaspettativediincrementoretributivodeisingoliegliandamentidella
produttivitàaziendale.
LePartiriconosconogiàpresentetaleelementoperInvitaliaS.p.A.elnfratel5.p.A.edanno
pertantomandatoalsecondolivellodicontrattazionedidefinireunappositosistemadi
collegamentofragliandamentiproduttivielaretribuzionedigruppidi
Lavoratrici/Lavoratori.
ComeconcordatotraleParti,pertalesistemaeilsuorelativofunzionamentosifarinvio
all’AccordoaziendaleInvitaliaS.p.A.—Premiodiproduzione.
L’Azienda,surichiestadelle00.55.stipulanti,confermalapropriadisponibilitàavalutare
analogopercorsorelativamenteallediverseSocietàdelGruppocheevidenzinounostato
dianalogamaturazionedeiprocessigestiti.
ORARIODILAVOROCONTRATTUALE
Articolo59-Orariodilavoro
Laduratadell’orariodilavoroèstabilitain36oresettimanalidistribuiteincinquegiorni
dallunedìalvenerdì.
-‘
Fermorestandoquantodispostodall’art.7delD.Lgs.66/2003inrelazionealriposodel
Dipendentedi11oreconsecutiveogni24oreedi24oreconsecutiveogni7giorni,queste
ultimedacumularsiconilriposogiornaliero,lediverseformediarticolazionediorario
A
/€Q
ic
settimanale di lavoro dovranno essere ricomprese nella fascia oraria dalle 7.00 alle 22.00
con un intervallo minimo di 30 minuti, armonizzando le istanze del personale con le
esigenze dell’Azienda.
Articolo 60 - Articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale
Alfine di realizzare un virtuoso bilanciamento tra lavoro e vita privata, le Parti convengono
che, nell’ottica di un’organizzazione del lavoro flessibile, l’orario di lavoro viene definito
secondo un modello innovativo, orientato alla migliore gestione del tempo.
Pertanto, in assenza di diverso accordo tra le Parti, l’articolazione dell’orario di lavoro
giornaliero e settimanale, sarà definita sulla base del seguente modello di flessibilità e
comunque nel rispetto di oggettive esigenze organizzative che saranno comunicate dal
responsabile:
- dal lunedì al giovedì l’orario di lavoro standard è pari a 7 ore e 30 minuti giornalieri
normalmente nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 19.30;
- il venerdì l’orario di lavoro standard è pari a 6 ore giornaliere normalmente nella
fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 1630.
Sempre nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative, per entrambe le fattispecie sopra
richiamate:
- nel caso in cui la prestazione giornaliera ecceda le 6 ore, sono previsti 45 minuti di
intervallo per il pranzo da svolgersi di regola nella fascia oraria tra le 12.45 e le
14.30,
- rimane confermata la possibilità di fruire di flessibilità nella misura massima di 90
minuti giornalieri da compensare su base mensile.
In relazione alle particolari condizioni aziendali, saranno definite tramite accordo con le
RSA le articolazioni dell’orario di lavoro giornaliero e le relative forme di flessibilità, nel
rispetto dei limiti contenuti nell’articolo precedente.
Alfine di assicurare l’efficienza dell’attività aziendale, potranno inoltre essere definiti, in
sede aziendale, orari differenziati per alcune tipologie di attività.
Per far fronte a specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, le Aziende
potranno definire articolazioni alternative dell’orario di lavoro giornaliero e/o settimanale
della prestazione lavorativa, a esempio in caso di:
- necessità di armonizzare l’articolazione oraria giornaliera e settimanale
della prestazione aziendale con l’articolazione oraria in atto presso la
Committenza;
- necessità determinate dai presidi di servizio tipici dell’attività/settore di
appartenenza;
52
-eventualiesigenzestraordinariediestensionedeipresididiservizioper
eventieccezionali.
NOTAAVERBALE
LeParticoncordanodiverificare—nelcorsodellavigenzadelpresentecontratto—le
condizionidipercorribilitàdiun’rticolazionedell’orariosettimanaleparia36oresu4
giorni,inparticolarmodorispettoall’esigenzadipienacoerenzaconlenecessitàoperative
dellaCommittenza.
Afronteditaleverifica,potràessereavviataalivelloaziendaleunasperimentazionecon
adesionesubasevolontaria,dell’articolazioneorariasu4giorni,lacuiregolamentazione
saràdefinitadallacontrattazionedisecondolivello-potenzialmenteanchelimitataa
specificicontestiorganizzativie/oadeterminatiintervallidelcalendarioannuale.
Intalicasi,laregolamentazionedovràdefiniresialadisciplinadell’orariodilavoro,siagli
impattisuglialtriistituticontrattuali.
Articolo61-Attestazionepresenza
Larilevazionedellapresenzaelaverificadelrispettodell’orariodilavorosonoeffettuate
consistemaautomatizzatoamezzobadgeoaltroidoneosistemadirilevazione.
Le/iLavoratrici/Lavoratoridovrannoattestarequalsiasiuscitaedentratadallasededi
lavorooaltresedioveprestinolaloroattivitàlavorativainregimedidistacco(art.32)o
serviziofuorisedeprolungato(art.53).
Ilpersonaleaventelaqualificadiquadrodicuiall’art.27effettueràunasolaattestazione
dipresenza,fermorestandoquantoprevistodall’art.59,concernenteladuratadella
prestazionelavorativa.
Articolo62-OrarioCompattato
Insintoniaconlefinalitàdellalegge8marzo2000n.53,cheprevedonoazionipositiveper
laflessibilità,mirateallapromozioneeincentivazionediformediarticolazionedella
prestazionelavorativavolteaconciliaretempidivitaelavorodiLavoratrici/Lavoratori
genitorisoprattuttoinpresenzadiparticolarieoggettivesituazioni,leParticonvengonodi
-
.--effettuarel’orariocompattato,intesocomepossibilitàdiridurreladuratadellapausa
pranzo,comunquedafruirsinellamisuraminimadi15minutinelcasodigenitoriche
abbianobambinifinoadodiciannidietà,ancheincasodiaffidamentoodiadozione.
LeParticonvengono,altresì,chelerichiestediricorsoataleformadiflessibilità,fermo
restandoipresuppostidileggeedicontratto,sarannovalutatedalleSocietàtenuteconto
dellospiritoprevistodallalegge53/2000compatibilmenteallenecessitàtecnico-
organizzativedellaSocietà.
A
Articolo 63 - Lavoro straordinario e reperibilità
Le Parti concordano che il ricorso al lavoro straordinario debba far fronte a effettive
esigenze aziendali legate all’andamento e all’organizzazione dell’attività lavorativa.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di lavoro.
Deve essere perciò preventivamente autorizzato per iscritto e certificato di volta in volta
in relazione a effettive esigenze di lavoro di carattere eccezionale.
Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 200 ore per anno
(dal 1 gennaio al 31 dicembre); detto limite va osservato nei confronti di ciascun
Dipendente.
Tale limite, previo accordo tra le Parti con le competenti QO.SS. — RSA, può essere elevato
fino a 250 ore anno per specifiche attività.
Eccezionalmente ai dipendenti che a seguito di fondate motivazioni familiari o personali ne
fanno formale richiesta - con almeno 3 giorni di anticipo — è riconosciuta la possibilità di
non effettuare straordinari sino al venir meno della necessità medesima.
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono essere effettuate per una durata
inferiore ai 30 minuti.
È facoltà di Lavoratrici/Lavoratori verificare periodicamente il numero delle ore
straordinarie eseguite a norma del comma precedente.
L’Azienda comunicherà alle 00.55., con cadenza semestrale, il numero complessivo delle
ore straordinarie per livello e nell’ambito di ogni unità produttiva nei sei mesi precedenti.
Il lavoro straordinario è retribuito fino al limite massimo per anno con un compenso pari
alla retribuzione oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
- 25% per il lavoro feriale;
- 55% per il lavoro feriale notturno;
- 50% per il lavoro festivo e di sabato;
- 65% per il lavoro festivo notturno e lavoro notturno del sabato.
Le predette percentuali non sono cumulabili tra loro e la maggiore assorbe la minore.
Il lavoro straordinario è considerato notturno se effettuato fra le ore 24.00 e le 5.00 del
giorno successivo.
Per il calcolo dell’ora utile per applicare le maggiorazioni su esposte non concorrono le
indennità definite dal presente contratto, la tredicesima mensilità e la quattordicesima
mensilità.
Le ore retribuite come straordinario e le relative maggiorazioni non si calcolano su nessun
istituto indiretto o differito in quanto tali importi e/o maggiorazioni sono già comprensivi
di eventuali effetti sulle retribuzioni indirette o differite, ivi compreso il trattamento di fine
rapporto.
‘A
Alle/aiLavoratrici/LavoratoriaventilaqualificadiQuadro,esclusidalladisciplina
contrattualeconcernenteillavorostraordinario,èriconosciuta—perleoreeccedentiil
lavorocontrattualeeffettuatonellagiornatadisabato—mezzagiornatadiriposo
compensativodausufruireentroilmesesuccessivoe,perillavoroeffettuatoladomenica,
unagiornatadiriposocompensativo.
LeParticoncordanodidaremandatoallacontrattazionedisecondolivelloper
regolamentarel’istituzionediunanormativaspecificadell’istitutodellareperibilitàedella
relativaindennitàqualoraneemergesselanecessitàorganizzativa.Èaltresìammessoil
ricorsoallareperibilitàsullabasediaccordiindividualitraAziendeeLavoratrici/Lavoratori.
Articolo64-Bancadelleore
LeParticonvengonodiconfermarel’istitutodellabancadelleoreilcuifunzionamento
avverràconleseguentimodalità:
-arichiestadelDipendenteleoredistraordinarioalimentanolabancadelleore;
—leoredistraordinariochesonoversatenellabancadelleoresonomaggiorate
conlarelativapercentualeprevistaperillavorostraordinario;tale
maggiorazioneèsostituitadaunequivalenteversamentoinbancaore;
-leoreversateinbancaoresarannoutilizzatedalLavoratoreacoperturadi
assenzedallavoroelestessesarannoconsideratecomepermessiretribuiti;
-illavorostraordinarioeccedenteillimitemassimoannualepotràessere
compensatoesclusivamenteconpermessiretribuiticommisuraticomesopra;
-tenendocontodelleesigenzetecnicheeorganizzativedell’Aziendalerichieste
difruizionedeipermessiretribuitidicuisopradovrannoesserepresentateal
direttoresponsabileconalmeno24oredianticipoepotrannoessereutilizzate
dalDipendenteesclusivamenteacoperturadiassenzedallavorononinferiori
a30minuti.
LeoreaccantonatenellaBancadelleoresarannoutilizzatedalLavoratore,perlefinalitàdi
cuisopra,entroil31marzodell’annosuccessivoaquelloincuisonostateversatenella
Bancadelleore.
Incasodimancatafruizione,laDirezioneRisorseUmanepredisporràspecificipianidi
smaltimentodelleoreaccantonateenonutilizzate.
Articolo65-Bancadelleoresolidale
Nell’otticadiagevolarelasolidarietàtraidipendenti,inapplicazionedelpresenteCCNLe
diquantoprevistodall’art.24D.lgs.151/2015,leAziendeistituisconolabancadelleore
solidale.
i“.
A
La banca delle ore solidale consiste in un deposito comune che potrà essere utilizzato da
Lavoratrici/Lavoratori che abbiano dimostrate esigenze personali e di care-giving verso
propri familiari.
Il meccanismo è basato sulla conversione delle ore cedute in conto-valore economico e di
successiva riconversione in ore, tenuto conto del valore economico orario connesso alla
retribuzione del soggetto cedente e di quello beneficiano. Questo implica che il numero di
ore cedute potrà essere diverso dal numero di ore spettanti al Lavoratore che ne fruisce.
Le/i Lavoratrici/Lavoratori possono quindi donare le proprie ore di ferie residue maturate
e non fruite nell’anno precedente, nonché le ore di ex festività e di banca ore accumulate,
mettendole a disposizione di Dipendenti che, per gravi ragioni, abbiano necessità di
assentarsi dal lavoro per un numero di ore maggiore rispetto alle spettanze di ferie e
permessi a disposizione.
A tal fine, tutti i dipendenti a tempo indeterminato possono donare, a titolo gratuito, in
favore dei dipendenti rientranti nelle casistiche che saranno identificate dalla
contrattazione di secondo livello facendo leva sulle risultanze delle attività cli Comitati e
Osservatori, il numero di ferie, ex festività e banca ore residue maturate e non fruite
nell’anno precedente.
I dipendenti che possono fruire delle ore donate dai colleghi devono aver già beneficiato
integralmente del monte ferie e permessi spettante relativo all’anno precedente e a quello
in corso a titolo di anticipazione.
Ciascun Lavoratore potrà beneficiare al massimo di 80 ore all’anno che siano state cedute.
Sulle modalità di donazione e fruizione si rimanda alla regolamentazione da definirsi entro
12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
Articolo 66 - Festività
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge (n. 260 del 1949, n.
54 del 1977 e n. 792 del 1985). Pertanto, sono considerati giorni festivi:
- tutte le domeniche;
- le seguenti festività nazionali:
a) 25 aprile;
b) 1° maggio;
c) 2 giugno;
leseguentifestività:
d)Capodanno1gennaio
e)Epifania6gennaio
f)Lunedìdell’Angelo
g)Lasolennitàdel5.Patrono
h)Assunzione15agosto
i)Ognissanti1novembre
j)ImmacolataConcezione8dicembre
k)SantoNatale25dicembre
I)SantoStefano26dicembre
Qualoraunadellefestivitàsuindicatecoincidaconladomenica,saràcorrispostoaogni
Dipendente,inaggiuntaallanormaleretribuzione,l’importopariaunventiseiesimodella
retribuzionemensileglobale.
Inalternativala/ilDipendentepotràoptareperungiornoaggiuntivodiferie,chedovrà
esserefruitoconlemedesimemodalitàprevistealI’art.67.
Sonoconsideratigiornisemifestiviil14agostoeil31dicembreefestivoil24dicembre.Nei
giornisemifestivil’orariodilavorononpotràsuperarelequattroore.
Articolo67-Ferieefestivitàsoppresse
La/ilDipendentehadirittoafruirediunperiododiferieparia26giornilavorativi,paria
ore187e45minuti,dautilizzareconalmenounperiodocon5ecutivodiduesettimane
entrol’annodimaturazioneelaparterestantedinormaentroillugliodell’annosuccessivo
ecomunqueentroidiciottomesisuccessiviall’annodimaturazionestessa.
Inaggiuntaalleferie,la/ilDipendentehadirittoa4giornatediexfestivitàdagodere,a
giornataomezzagiornata,entrolugliodell’annosuccessivo.
LeSocietàpotrannoprocedereallachiusuradegliufficiperferiecollettiveinalcuniperiodi
dell’annochesarannoconcordaticonleOO.S5.entroilmesedimarzo,finoaunmassimo
del50%delperiododiferiedicuisopraeilpianoferieandràdefinitodinormaentroil30
aprile.
LamaturazionedelleferiespettantiaciascunDipendenteèriferitaadannosolare.
AIDipendenteassuntonelcorsodell’annocompetelamaturazionedelleferiein
proporzioneaidodicesimicorrispondentiaimesiinteridiserviziodell’anno.
Leferiepotrannoesserefruiteancheamezzagiornataelastessasaràparametrata
all’effettivoorarioaziendaleprevistoperquellagiornata.
Incasodirisoluzionedelrapportodilavoro,alDipendentespettailpagamentodelleferie
nonfruiteinproporzioneaidodicesimimaturati.
06
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita delle ferie. Resta confermato quanto previsto
dall’art. 65, relativo alla banca delle ore solidale.
Il periodo delle ferie non può coincidere con quello del preavviso odi malattia.
La/il Dipendente potrà interrompere le ferie per malattia, solo se la stessa è documentata
da una struttura sanitaria pubblica.
Articolo 68 - Permessi retribuiti
Permessi retribuiti
La/il Dipendente ha diritto a fruire di permessi retribuiti, preventivamente
autorizzati, per motivi personali, per un totale di 7 ore e 30 minuti lavorativi su base
annua, da fruire entro il 31dicembre dell’anno di maturazione.
Con particolare riguardo al personale con orario discontinuo (articolo 69), i
permessi retribuiti sono pari a 15 ore.
Congedo matrimoniale
Alla/al Dipendente che contrae matrimonio ovvero che costituisca unione civile,
che produca effetti civilmente riconosciuti dallo Stato italiano, spetta un permesso
retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario; la richiesta di congedo
matrimoniale deve essere avanzata dal Lavoratore con 30 giorni di preavviso. li
congedo matrimoniale potrà essere fruito anche entro il sesto mese successivo al
matrimonio, compatibilmente con le esigenze organizzative.
Permessi per eventi particolari
Il padre Lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i
cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi,
non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa, secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge in materia e dai regolamentari vigenti pro
tempore, in particolare dall’art. 27 bis D.lgs. 151/2001.
Ai sensi della legge n. 53/2000, il Lavoratore Dipendente ha diritto a un permesso
retribuito di 3 giorni lavorativi in caso di decesso o di documentata grave infermità
del coniuge, di un parente o affine entro il secondo grado o del convivente; in caso
di decesso, e quale condizione di miglior favore rispetto a quanto disciplinato dalla
citata L. 53/2000, detti permessi saranno concessi per ciascun evento luttuoso
rientrante nella casistica quivi disciplinata. Nei casi di documentata e grave
infermità il Lavoratore potrà concordare con l’Azienda diverse modalità di
espletamento dell’attività lavorativa.
Permessipermotividisalute
Inoccasionediunricoveroindayhospitaleaseguitodipresentazionedìadeguata
attestazionemedicasaràriconosciutaalDipendenteunagiornatadipermesso
retribuito.
SarannoaltresìriconosciutialLavoratorepermessiretribuitiperiltempo
strettamentenecessario,ecomunquenellimiteindividualedi4orealgiorno,al
finedisottoporsia:
-eventualiciclidicuredirettamenteconseguentiaunostatomorbosooaun
infortunio,lacuinecessitàsiacomprovatadaopportunecertificazionirilasciate
dallestrutturepubbliche;
-visitemedichesedocumentatedaopportunecertificazionirilasciatedalle
strutturesanitarie.
Ilriconoscimentodeipermessidicuialcommacheprecedeèsubordinatoalla
condizionechedettecureevisitemedichenonpossanoesseresvoltealdifuoridel
normaleorariodilavoro;iltempodiviaggiodae/oversolasededilavoro(finoa
unmassimodi120minuticomplessivi)saràriconosciuto,nell’ambitodidetti
permessi,soloafrontedelrientroinservizioodellacollocazionedellavisita,ovvero
delciclodicure,afineservizio.
Permessiarecupero
La/ilDipendentepuòaltresìfruirepermotivipersonalidibrevipermessigiornalieri
darecuperarenelcorsodelmesedifruizioneentroillimitemassimodidodiciore
mensili;ipermessiarecuperodevonoesserepreventivamenteautorizzatipericasi
programmabili;lacompensazionedidettipermessidovràavvenireconlestesse
modalitàelimitiprevistidall’art.60.
Ilpermessodarecuperarenonpotràesserefruitoperpiùdi3oreconsecutive.
Legge104
Qualoraricorranoipresuppostiperl’applicazionedellalegge5febbraio1992,n.
104concernenteisoggettiinsituazionedidisabilità,siapplicanoledisposizionisui
permessiprevistidall’articolo33dellaleggemedesima.
Inaggiuntaaquantodisciplinatonelcommaprecedente,potrannoessere
riconosciutipermessinonretribuitipergraviecomprovatenecessitàdiassistenza
afamiliari,ancheinaggiuntaaquantoriconosciutodallaL.5febbraio1992n.104
oinassenzadeirequisitidaquestaprevisti.
Articolo69-LavoroDiscontinuo
Aisensidellaleggen.2657/23èdaconsiderarsilavorodiscontinuolosvolgimentodi
mansioninonaventecaratteredicontinuità.
/ft
.4.-
g
Si conviene che esclusivamente l’attività di autista trasporto di persone svolta a favore di
singole e specifiche figure aziendali rientra, ai sensi della legge n. 2657/23, nella tipologia
suddetta.
Per questi ultimi l’orario di lavoro ordinario è stabilito in 46 ore settimanali.
Fermo restando che l’attività in questione è caratterizzata da una forte variabilità, l’orario
di lavoro settimanale, salvo diversi accordi, è il seguente:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 18:15;
- il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:45.
L’intervallo mensa è definito in 45 minuti.
Fermo restando il coefficiente orario pari a 156, le ore prestate oltre l’orario contrattuale
degli altri Dipendenti (36 ore settimanali) sono compensate con quote orarie di
retribuzione normale se non eccedono le 46 settimanali. Le ore prestate eccedenti tali
limiti saranno compensate con quote orarie di retribuzione maggiorate dello straordinario,
come indicato dall’art. 63.
A Lavoratrici/Lavoratori cui non sia stata comunicata al momento dell’assunzione tale
mansione, l’applicazione di tale regime dovrà essere comunicata con forma scritta,
indicando anche, nella stessa, la nuova retribuzione.
La/Il Lavoratrice/Lavoratore che non accetti tale modifica del proprio rapporto di lavoro
dovrà essere adibito a nuove mansioni in coerenza con il proprio livello di inquadramento.
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 70 - Assenza
L’assenza di qualsiasi tipo deve essere comunicata tempestivamente e comunque entro le
ore 10:30 della giornata in cui si verifica o, in caso di giustificato motivo, non oltre il
secondo giorno, salvo il caso di provato impedimento.
Articolo 71 - Assenza per malattia
In caso di assenza per malattia la/il Dipendente deve darne tempestiva comunicazione
all’Azienda sia nel caso di 1 malattia che di prosecuzione della stessa, indicando, altresì, il
luogo dove si trovi degente se diverso dal proprio domicilio.
La certificazione dello stato di malattia avviene normalmente in via telematica, in
conformità alle vigenti disposizioni normative. Qualora, per motivi eccezionali, non fosse
possibile la certificazione in via telematica, la/il Dipendente dovrà spedire o far pervenire,
entro 48 ore dal rilascio, il certificato medico di malattia.
‘A
Salvoilcasodigiustificatoecomprovatoimpedimento,inmancanzadellacomunicazione
richiestaincasodiassenzapermalattia,nonchéincasodiritardonellagiustificazione
dell’assenza,lamedesimasiconsideraingiustificata.
Qualoraduranteilperiododiferieintervengauneventomorboso,ilqualeimpediscail
ripristinopsico-fisico,lostessosospendelafruizionedelleferie.
L’effettosospensivo,dicuisopra,sideterminaacondizionechela/ilDipendenteassolva
agliobblighidicomunicazionedicertificazionedicuialpresentearticolo.
Perunsologiornodimalattianonèrichiestalapresentazionedelcertificatomediconel
limitemassimodiduegiornateannue.
Superatodettolimiteèrichiestalapresentazionedelcertificatomedicoancheperunsolo
giornodimalattia.
La/IlDipendenteètenuta/o,altresì,arispettaretutteledisposizioniprevisteperquanto
riguardairapporticonl’istitutoprevidenziale(INPS).
L’Aziendahafacoltàdifarcontrollarelamalattiadella/delLavoratrice/Lavoratorenei
rispettodeil’art.5legge20maggio1970,n.300.
Fermorestandoquantoprevistodallevigentidisposizionidileggeinmateria,la/il
Dipendenteassentepermalattiaètenuta/o,findalprimogiornodiassenzadallavoro,
ancheseautocertificata,epertuttaladuratadellamalattia,atrovarsiadisposizionedei
domiciliocomunicatoall’Azienda,dalleore10.00alleore12.00edalleore17.00alleore
19.00,ovveronellediversefasceorariestabiliteperdisposizionilegislativeo
amministrativelocalionazionali,dituttiigiornicompresiidomenicaliofestivi,per
consentirel’accertamentodelsuostatodisalute.
Sonofattesalvelenecessitàdiassentarsidalrecapitocomunicatoall’Aziendaprevia
comunicazioneallastessa,salvocasidiforzamaggiore,successivamentedocumentati.
Nelcorsodelperiododiassenzapermalattiala/ilDipendentehal’obbligodicomunicare
all’Aziendacontestualmenteimutamentididomicilioodidimora,anchesetemporanei.
Articolo72-Trattamentonormativoedeconomicoincasodimalattiae
infortunioextraprofessionale
LeAziendegarantisconoalla/alDipendentecheabbiasuperatoilperiododiprovala
conservazionedelpostodilavoroperunperiododi15mesisutreanniapartire
dall’insorgeredeiprimoevento.
Nelsuddettoperiodol’anzianitàdecorreaognieffetto.
Allascadenzaditaleperiodo,la/ilDipendentepuòrichiedereunulterioreperiododi
aspettativanonretribuitadi9mesi.
Altermineditaleperiodol’Aziendapuòrisolvereilrapportodilavoro,corrispondendo
alla/alDipendenteiltrattamentodifinerapportoel’indennitàsostitutivadeipreavviso.
L
I termini temporali di cui sopra sono aumentati del 50% in presenza di tubercolosi, di
malattie di carattere oncologico o patologie di pari gravità.
Al Lavoratore che abbia superato il periodo di prova è corrisposto l’intero trattamento
economico per i primi dodici mesi; dal tredicesimo al quindicesimo mese (ventiduesimo in
caso di tubercolosi, malattie di carattere oncologico e patologie di pari gravità) il
trattamento sarà ridotto di un terzo.
NOTA A VERBALE
Entro il 31/12/2024 le Parti valuteranno le modalità normative di estensione — con atto
integrativo al presente contratto — ai disturbi depre5sivi e della salute mentale delle tutele
previste dal quinto e sesto comma del presente articolo.
Articolo 73 - Infortuni sul lavoro
La/Il Lavoratrice/Lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, anche di lieve entità, ha
l’obbligo di avvertire o far avvertire immediatamente l’Azienda.
Nei confronti di Lavoratrici/Lavoratori infortunati sul lavoro l’Azienda garantisce la
conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica, comprovata con rilascio di
regolare certificato medico.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, sarà corrisposta a
Lavoratrice/Lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio
sul lavoro un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere
complessivamente il 100% della retribuzione.
Articolo 74 - Gravidanza, puerperio e congedi dei genitori
In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e
normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.
Durante il periodo di congedo di maternità, l’Azienda riconoscerà, a integrazione di quanto
previsto dalla legge in materia economica e corrisposto dagli Istituti previdenziali, l’intera
retribuzione.
La medesima integrazione sarà riconosciuta al padre Lavoratore che fruisca del congedo di
paternità di cui all’art. 28 deI D.Lgs. 26marzo2001 n. 151.
Congedo parentale a ore
Le Parti convengono, in attuazione delle previsioni dell’art. 32 del D.Lgs. 26 marzo
2001 n. 151 come modificato dalla L. 228/2012, la seguente definizione delle
modalità di fruizione dei permessi per congedo parentale su base oraria.
La richiesta di utilizzo dei permessi di cui al comma precedente dovrà essere
presentata all’Azienda con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario; la
A
\\g)
richiestadovràprecisarel’oradiinizioedifineperciascunadellegiornateincui
vienerichiestoilpermesso.InognicasoilDipendentedovràinviare
tempestivamenteall’INPSlarelativadomandadicongedoparentaleelastessa
dovràessereallegataallasuddettarichiesta.
Compatibilmenteconleesigenzetecnico-organizzativeetenendocontodelle
esigenzefamiliaridelDipendente,ildatoredilavoroeilDipendenteconcorderanno
mensilmenteoperl’interoperiodol’utilizzodeipermessistabilitodalcitatoart.32
D.Lgs.n.151.
Perciascunadellegiornateincuivengonofruitiipermessi,ilDipendentedovrà
garantireunaprestazionelavorativacontinuativanoninferioreallametàdel
normaleorariodilavoroeladuratadelpermessonondovràessereinferiorea
un’ora.
Perognimesedicongedoparentale,alDipendentesarannoriconosciute,a
richiesta,finoaunmassimoconvenzionaledi156oredipermessorapportatoalla
percentualeparttime,corrispondentialdivisoreprevistoaiI’art.51delpresente
CCNLperilcalcolodellaretribuzioneoraria.
Labaseorariaperilcalcolodeipermessièdeterminataapplicandoallaretribuzione
mensilelordailsuddettodivisore156,mentreilmonteorecorrispondentealla
singolagiornataèparia7,5oreperlegiornatedallunedìalgiovedìea6oreperla
giornatadelvenerdì,ottenutorapportandole36oresettimanaliaicinquegiorni
lavorativieall’articolazionedell’orariodilavoro.Nelcasodirapportilavorativia
tempoparzialetantoildivisorecheilmonteorevengonorapportatialla
percentualepart-time.
Articolo75-Aspettativa
AIDipendentechenefacciarichiestapercomprovateesigenzepersonali,familiarioper
altrigravimotivi,puòessereconcessounperiododiaspettativanonretribuitadelladurata
massimadiseimesi.
Taleperiodopuòessererinnovato.
L’aspettativa,dinorma,nonpuòesseresuperioreadodicimesineltriennio.
Nelperiodotrascorsoinaspettativa,ilrapportodilavorosiconsiderasospesoedetto
periodononècomputabileadalcuneffetto.
Ilperiododiaspettativaaisensidelpresentearticoloèalternativorispettoaquellofruibile
alterminedelperiododicomportoaisensidell’articolo72,comma3.
Le/i Dipendenti in situazioni di disabilità o con familiari diretti disabili che necessitano di
assistenza, hanno la possibilità di utilizzare periodi di aspettativa con modalità da
concordare con l’Azienda.
DOVERI E NORME DISCIPLINARI
Articolo 76 - Doveri
La missione pubblica e le finalità istituzionali del Gruppo Invitalia inducono a una logica di
trasparenza, tempestività e qualità di servizio che dovrà rispecchiarsi sia nel processo di
attività interno che in quello esterno in connessione all’attuazione degli obiettivi operativi.
In tale contesto, la/il Dipendente, nell’espletamento della propria attività, è tenuto ad
assumere comportamenti improntati a correttezza, responsabilità, professionalità.
In particolare, la/il Lavoratrice/lavoratore deve:
1. neI processo di attività interno:
a) osservare le norme aziendali in materia di sicurezza e ambiente di lavoro e le
disposizioni ai fini della sicurezza degli impianti e della tutela del patrimonio
aziendale;
b) attenersi, nello svolgimento del proprio lavoro, alle direttive organizzative
aziendali;
c) rispettare l’orario di lavoro nel quadro di un’attenta e consapevole gestione del
proprio tempo Iavorativo e adempiere alle formalità prescritte per la rilevazione
delle presenze;
d) comunicare tempestivamente ogni mutamento di residenza o domicilio;
e) avere cura dei beni aziendali a lui affidati;
2. neI processo di attività esterno:
a) mantenere nei rapporti interpersonali e nei rapporti con il complesso dei
soggetti esterni con cui è tenuto a interagire, tenuto conto dell’esigenza di
assicurare il miglior grado di servizio, il massimo livello di collaborazione e
disponibilità;
b) non svolgere sia direttamente sia per interposta persona attività che siano in
contrasto con gli interessi delle Aziende del Gruppo o in continuità con le attività
del Gruppo;
c) comunicare preventivamente all’Azienda l’appartenenza a organi di
amministrazione e/o di controllo di Società o altri organismi estranei a lnvitalia,
nonché eventuali altri rapporti di lavoro di natura subordinata ed eventuali
attività di consulenza.
611 7
La/ilLavoratrice/Lavoratoreèaltresìtenuta/oarispettareiregolamentiaziendali.
Articolo77-Provvedimentidisciplinari
Iprovvedimentidisciplinarìsonoapplicatisecondolenormedilegge(art.2106cc.,art.7
L.300/70)cheregolanolamateria.
Inparticolare,vienegarantitoche:
-gliaddebitisianoformalmenteetempestivamentecontestatiall’interessato,in
modocheabbialapossibilità,nei7giornisuccessivi,diesporreleproprieragionie
produrreeventualielementiasuofavore;
-sianoraccolteledichiarazionidell’interessatocomepurequelledieventuali
testimoni,unitamenteaognialtroelementochepossacontribuireachiariree---
documentareiterminidellapresuntainfrazione;
—surichiestadelDipendente,questipossaavvalersiintuttelefasidelprocedimento
dell’as5istenzadelleOrganizzazionisindacali.
Alterminedelprocedimento,anchenelcasochelostessononcomportil’applicazionedi
sanzioni,vacomunqueresonotoperiscrittol’esitodelprocedimentostesso.
Iprovvedimentidisciplinarisono:
—ilrichiamoverbale;
—ilrichiamoscritto;
-lamultafinoall’equivalentedell’importodiquattrooregiornaliere;
-lasospensionedalservizioedaltrattamentoeconomicoperunperiodonon
superioreadiecigiorni;
-illicenziamentopernotevoliinadempimentidegliobblighicontrattualidel
prestatoredilavoro(giustificatomotivo);
—illicenziamentopergiustacausa.
Iprovvedimentidisciplinarisonoapplicatisecondolenormedileggeinrelazionealla
gravitàorecidivadellamancanzaodellacolpa,senzariguardoall’ordineincuisono
elencati.
Ilrichiamoverbaleèinflittoperlemancanzelievi.Perquantoriguardaglialtri
provvedimentidisciplinarisielencanolefattispecienellequalièconsentitofarviricorso.
Amerotitoloesemplificativoenontassativosiprecisac:
i)ilprovvedimentodellamultasiapplicaneiconfrontidella/delDipendenteche:
siastatooggettoperalmenotrevolte,nelmedesimoannosolare,disanzione
disciplinarepermancanzecheabbianocomportato,aseguitodiprocedura
disciplinare,l’applicazionedellasanzionedisciplinaredelrichiamoscritto;
- a fronte di manifestate esigenze organizzative ovvero di richiesta da parte del
responsabile, ritardi di almeno trenta minuti nell’orario di ingresso rispetto
all’orario comunicato, senza giustificazione;
- non osservi le disposizioni sugli adempimenti richiesti in caso di assenza per
malattia;
2) il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei
confronti del Lavoratore che:
- commetta per almeno tre volte nel medesimo anno solare una mancanza che abbia
comportato, a seguito di procedura disciplinare, l’applicazione della sanzione
disciplinare della multa (recidiva);
— risulti assente ingiustificato dal servizio per la durata di almeno un giorno;
- arrechi danno ai beni in dotazione e uso, con dimostrata responsabilità;
- abbandoni il posto di lavoro in contrasto con le indicazioni gerarchiche e senza
giustificato motivo;
3) il provvedimento del licenziamento disciplinare si applica per le seguenti mancanze:
- commetta per almeno tre volte nel medesimo anno solare una mancanza che abbia
comportato, a seguito di procedura disciplinare, l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (recidiva);
- assenza ingiustificata oltre tre giorni consecutivi nell’anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati, a fronte di motivate esigenze organizzative ovvero
di richiesta da parte del responsabile, oltre il dodicesimo provvedimento per la
medesima mancanza nell’arco di un biennio;
- svolga attività in contrasto o in concorrenza, anche indiretta, con le Aziende del
Gruppo;
— falsifichi o alteri documenti o apparecchiature al fine di ottenere per sé o per altri
indebiti vantaggi;
- alteri o falsifichi per sé o per altri la rilevazione delle presenze;
- esegua la rilevazione delle presenze per conto altrui;
- si presenti al lavoro in evidente stato di alterazione dovuto ad alcool ovvero a
sostanze stupefacenti e psicotrope;
- richieda a utenti, clienti o committenti compensi di carattere economico a qualsiasi
titolo, in connessione agli adempimenti della prestazione lavorativa;
- sottragga, manometta o distrugga intenzionalmente il patrimonio della Azienda;
- lo svolgimento, all’interno dell’Azienda, di lavoro per contro proprio odi terzi;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto tra dipendenti.
/V2
CESSAZIONEDELRAPPORTODILAVORO
Articolo78-Causedirisoluzione
Lacessazionedelrapportodilavoro,superatoilperiododiprova,puòavvenire:
a)perrisoluzionedelrapportodapartedell’Aziendaperaverl’interessatosuperatoil
periododiconservazionealposto(fermorestandoilminimodileggeprevistoincaso
diTBC)el’eventualeperiododiaspettativadicuialI’art.72nonchéperinvalidità
permanentericonosciutaaisensidellaleggesull’assicurazioneinvaliditàevecchiaia;
b)risoluzionedapartedell’Aziendapersopravvenutainidoneitàall’attivitàlavorativa
accertatasecondoleprevisionideIl’art.5co.3L.300/70;inognicasol’Aziendasi
impegna,incasodisopravvenutainidoneità,averificarelapossibilitàdiadibirela/il
Dipendenteamansionidiverserispettoaquelleperlequalièstatoassuntooèstato
successivamenteadibito;
c)perrisoluzionedelrapportodapartedell’Aziendaperessereil/laDipendentein
possessodeirequisitipensionisticidilegge;
d)perrisoluzionedapartedell’Aziendapergiustificatomotivoaisensiepereffetto
dell’art.3edell’art.7L.604/66,nonchéperimotividisciplinatidalpresenteCCNL;
e)perrisoluzionedelrapportodapartedell’Aziendapergiustacausaaisensidell’art.
2119c.c.nonchéperimotividisciplinatidalpresenteCCNL;
f)perdimissioni;
g)permorte.
Articolo79-Preavvisodilicenziamentoedimissioni
Nessunadellepartipuòrecederedalrapportodilavoroatempoindeterminatosenza
preavviso,salviicasidigiustacausa.
Lafacoltàdirecessodalrapportodilavoroèesercitatadallepartineilimitidellevigenti
disposizionidilegge.Tantoillicenziamentoquantoledimissionisonocomunicatiper
iscritto.
Iterminidipreavvisosonostabilitiintremesiincasodilicenziamentononpergiustacausa,
einunmeseincasodidimissioni.Iterminididimissioneodilicenziamentodecorronodalla
metàodallafinediciascunmese.
Lapartecherecededalrapportodilavorosenzal’osservanzadeipredettiterminidi
preavvisodevecorrispondereall’altraun’indennitàpariall’importodellaretribuzioneper
ilperiododimancatopreavviso.
L’indennitàpredettaècorrispostaancheincasodidecessodelLavoratore,giustele
disposizioniprevistedall’art.2122c.c.
Ilperiododipreavvisoprestatoosostituitodallacorrispondenteindennitàdeveessere
computatonell’anzianitàaglieffettidelcalcolodellerelativeindennitàperfinelavoro.
Articolo 80 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, alla/al Dipendente spetta
una somma a titolo di trattamento di fine rapporto calcolata secondo le modalità previste
dalla L. n. 297 del 29.5.1982.
Il trattamento di fine rapporto è dovuto anche in caso di decesso della/del Dipendente ai
sensi dell’art. 2122 c.c.
Ai fini del computo degli anni di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per
dodicesimi; le frazioni di mese di almeno quindici giorni saranno considerate come mese
intero.
Articolo 81 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto
In relazione a quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 2120 del Cs., in tema di
anticipazione del TFR, le Parti concordano le seguenti estensioni:
a) le richieste sono soddisfatte entro i limiti dei 6% annuo del numero totale dei
dipendenti;
b) la richiesta può essere effettuata dalla/dal Dipendente con almeno cinque anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro;
c) l’anticipazione non sarà superiore all’SO% del trattamento cui la/il Dipendente avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta;
d) l’anticipazionepuò essere richiesta anche per “significative” ristrutturazioni della prima
casa presentando idonea documentazione;
e) l’anticipazione può essere richiesta fino a un massimo di tre anticipazioni nel corso del
rapporto di lavoro.
Nel caso di superamento delle richieste di cui al punto a) precedente, tenuto conto delle
fattispecie di anticipazione disciplinate dall’art. 5 del D.Lgs. 151/2001, le Parti, in relazione
alle ipotesi previste di origine contrattuale e legale, ritengono di dare la precedenza alle
richieste di origine legale.
[Azienda, nel caso di adesione da parte di Lavoratrice/Lavoratore al fondo complementare
di cui all’art. 90, riconosce ai/alle Dipendenti già occupati alla data del 28 aprile 1993, la
possibilità di utilizzare una quota dell’accantonamento annuale del TFR per incrementare
la propria copertura previdenziale volontaria, fino all’intero importo del medesimo.
a
t
ALTREMATERIE
Articolo82-TossicodipendenzaedEtilismo
Le/iDipendentidicuivieneaccertatolostatoditossicodipendenzaoetilismo,eche
intendonoaccedereaprogrammiterapeuticiediriabilitazionepressoiservizisanitaridelle
AziendeSanitarieLocaliodialtrestruttureterapeutiche-riabilitativeesocio-assistenziali,
seassuntiatempoindeterminato,hannodirittoallaconservazionedelpostodilavoroper
ilperiodoincuilasospensionedelleprestazionilavorativeèdovutaall’esecuzionedel
trattamentoriabilitativoe,comunque,perunperiodononsuperioreatreanni.
Taleperiodoèconsideratodiaspettativanonretribuita.
Restainognicasofermal’applicazionedegliartt.76ss.delpresenteCCNL,qualora
l’infrazionedisciplinaresiacondottadaLavoratoreinstatoditossicodipendenzae/odi
etilismo.
Le/iLavoratrici/Lavoratorifamiliaridiuntossicodipendentepossonoessereposti,a
domanda,inaspettativanonretribuitaperconcorrerealprogrammaterapeuticoesocio
riabilitativo,qualorailservizioperletossicodipendenzeneattestilanecessità,perun
periodomassimodiseimesinonfrazionabileenonripetibile.
Articolo83-Tuteladellepersonediversamenteabili
LaLaQoratricemadre,oinalternativa,ilLavoratorepadre,ancheadottivi,diminorecon
disabilitàinsituazionedigravitàaccertataaisensidellart.4,comma1,dellaleggen.
104/92,hannodirittoaitrattamentiprevistidallanormativainmateria,traiqualisi
richiamanoespressamentel’art.33dellaL.104/1992nonchél’art.33el’art.42delD.Lgs.
151/2001,nonchéinfineledisposizioniapplicativeemanatedaiMinisteri,dallestrutturee
dagliorganismipubblicicompetenti.
Pertanto,perogniminorecondisabilitàinsituazionedigravitàaccertataaisensi
dell’articolo4,comma1,dellalegge5febbraio1992,n.104,laLavoratricemadreo,in
alternativa,ilLavoratorepadre,hannodiritto,entroilcompimentodell’ottavoannodivita
delbambino,alprolungamentodelcongedoparentale,fruibileinmisuracontinuativao
frazionata,perunperiodomassimo,comprensivodeiperiodidicongedoparentale,non
superioreatreanni,acondizionecheilbambinononsiaricoveratoatempopienopresso
istitutispecializzati,salvoche,intalcaso,siarichiestadaisanitarilapresenzadelgenitore.
Isoggettidicuialcommaprecedentepossonochiederealdatoredilavorodiusufruire,in
alternativaalprolungamentofinoatreannidelperiododiastensionefacoltativa,didue
oredipermessogiornalieroretribuitofinoalcompimentodelterzoannodivitadel
bambino.
Successivamentealcompimentodelterzoannodivitadelbambino,laLavoratricemadre
oinalternativa,ilLavoratorepadre,ancheadottivi,diminorecondisabilitàinsituazione
digravità,nonché,coluicheassisteunapersonacondisabilitàinsituazionedigravità,/3
parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso
retribuito mensili, fruibili anche in maniera continuativa o oraria.
Articolo 84 - Diritto d’autore
I diritti derivanti dall’opera dell’ingegno, fatta nell’esercizio del rapporto di lavoro, o
comunque nell’esecuzione di prestazioni a favore di Invitalia ovvero di Società
appartenenti al Gruppo Invitalia, appartengono alla Società, salvo il diritto di esserne
riconosciuto autore.
ASSICURAZIONI E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Articolo 85 - Strumenti a tutela del benessere psico-fisico di
Lavoratrici/Lavoratori
Le Parti riconoscono l’importanza della prevenzione e pongono tra i propri obiettivi il
miglioramento del benessere psico-fisico e la tutela delle condizioni di salute e di socialità
del personale.
A tal fine, le Aziende provvederanno a sottoscrivere a proprio carico abbonamenti a centri
fitness in favore di Lavoratrici/Lavoratori, tenendo conto della distribuzione degli stessi sul
territorio nazionale, al fine di selezionare centri che abbiano la capillarità più ampia
possibile sul territorio.
Le Aziende potranno valutare anche centri che offrano servizi remotizzabili, al fine di
massimizzare l’efficacia dell’abbonamento e dei servizi inclusi, oltre a incrementarne la
fruibilità riducendcs, ove possibile, gli spostamenti.
Articolo 86 - Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti confermano l’opportunità di fornire a tutti i dipendenti una copertura sanitaria
integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, con l’obiettivo di garantire prestazioni sanitarie
aggiuntive a carico dell’Azienda finalizzate a favorire la prevenzione e la cura della salute.
Le Parti concordano nell’attribuire preferenza a forme di copertura che prevedano
convenzioni con strutture sanitarie, nell’ottica di limitare la necessità di anticipi di spesa.
In caso di prestazioni mediche di emergenza necessarie al Dipendente che si trovi
temporaneamente all’estero o per altre fattispecie in cui non sia oggettivamente possibile
fruire del regime di convenzione, le Aziende si impegnano a mantenere a proprio carico la
relativa franchigia, entro limiti di ragionevolezza.
La polizza prevede una formula a carico della Società comprensiva di prestazioni, sia in caso
di ricovero, sia al di fuori dell’ipotesi di ricovero, estese al Dipendente e ai familiari
fiscalmente a carico.
Le Aziende si impegnano ad avviare negoziazioni per mettere a disposizione di Lavoratrici
e Lavoratori ulteriori prestazioni opzionali, tra le quali a titolo esemplificativo l’estensione
delle prestazioni ai familiari non fiscalmente a carico, i cui oneri saranno sostenuti dal
singolo Dipendente.
CQ
Gliadempimentinecessariall’attivazionedelservizio,qualilaregistrazionepressoportali
elacompilazionedellamodulistica,rimangonoacaricodelLavoratore.
LeAziendeprovvederannoanegoziareprestazioniulterioridiprevenzionesanitariaedi
consulenzapsicologica—psicoterapeuticainformadi“pacchetti”cheverrannomessia
disposizionediLavoratrici/Lavoratori,iqualipotrannoacquistarliaprezzicontenuticon
oneriapropriocarico.
LeAziendesiimpegnanoarenderedisponibilisullalntranetleinformazioninecessarieper
usufruiredeiserviziofferti,facilitandol’accessoalmaterialeinformativonecessarioad
accedereaitrattamenti.
NOTAAVERBALE
LecopertureprevistesonoallegatealpresenteCCNL(All.2).
PerilprimoannodivigenzadelpresenteCCNLlacoperturaassicurativaincluderàla
coperturaafavoredeidipendentiedellorointeronucleofamiliareconcostoacarico
dell’Azienda.
QualoranelperiododivigenzadelpresenteCCNLemergesseroelementi,qualianomale
evoluzionidellasinistrositàoinatteseeconomieaseguitodell’aggiudicazionedelservizio
assicurativo,lePartisiincontrerannopervalutareleeventualivariazionidaapportare
all’All.2.
Articolo87-Polizzeassicurative
L’Aziendaprovvedealpagamentodeipremirelativialleseguentipolizzecollettiveperle/i
Lavoratrici/Lavoratori:
-polizzainfortuniprofessionaliedextraprofessionaliincasodiinvaliditàpermanente
peruncapitaleassicuratoparia6annualitàdiretribuzione,conlaprevisionediuna
franchigiadel3%peririschiextraprofessionaliincasodiinvaliditàpermanentee
•peruncapitaledi3annualitàincasodimorte;
-polizzavita:
ocasomortedaqualsiasicausaperuncapitaleassicuratopariaEuro
•155.000,00indipendentementedallostatociviledelDipendente,
ocasomortedamalattiaperuncapitaleassicuratoparia3annualitàdi
retribuzione.
NOTAAVERBALE
QualoranelprimoannodivigenzadelpresenteCCNLnonfossepossibilegarantireilivelli
dicoperturaprevisti,perragioniriconducibilialletempistichedisottoscrizionedelCCNLe
diattivazionedellegaranziedicuialpresentearticolo,l’Aziendasiimpegnaagarantireil
mantenimentodellemedesimeprestazionicontenutenell’art.89—Polizzeassicurativedi
cuialprevigentecontratto.
M
Articolo 88 - Tutela legale
L’Azienda assumerà il costo delle spese legali e di quelle a esse collegate e la gestione di
azioni e vertenze in nome della/del Dipendente che, nell’esercizio delle sue funzioni presso
la medesima o in Società in cui Invitalia partecipa avvero in funzioni di cariche di Consigliere
ricoperte per disposizione o nell’interesse della Società stessa, fosse chiamato in giudizio a
rispondere del suo operato.
Per consentire tale tutela, la/il Dipendente dovrà fornire immediatamente notizia alla
Azienda in merito ai provvedimenti notificatigli.
Questa designerà, ove occorra, legali o tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni
competenti al Dipendente e non riconoscerà eventuali spese sostenute dallo stesso per
legali e tecnici che non siano da essa designati.
L’Azienda, per quanto riguarda il patrocinio professionale, affiderà le pratiche a
professionisti opportunamente scelti, tenendo conto, per quanto possibile, delle
indicazioni della/del Dipendente, e per quanto riguarda i procedimenti penali concorderà
le scelte con la/il Dipendente.
La/il Dipendente non potrà trattare né addivenire a qualsiasi definizione della vertenza
senza preventiva autorizzazione della Azienda, pena il rimborso alla stessa degli onorari e
spese sostenùte.
Faranno carico, altresì, all’Azienda tutte le somme che, in base a sentenze di condanna o
transattivamente stabilite, fossero poste a carico della/del Dipendente in conseguenza
delle attività svolte nell’esercizio delle sue funzioni presso l’Azienda o in Società in cui
Invitalia partecipa ovvero in funzioni di cariche di Consigliere ricoperte per disposizione o
nell’interesse della Società stessa.
In caso di privazione della libertà personale, la/il Dipendente avrà diritto alla conservazione
del posto di lavoro, a meno che non si verifichi una diversa causa di risoluzione del rapporto
di lavoro.
Il rinvio a giudizio della/del Lavoratrice/Lavoratore per fatti connessi all’esercizio delle
funzioni attribuitegli non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.
In caso di condanna definitiva per dolo o colpa grave, la/il Dipendente è tenuta/o a
rimborsare alla Società tutte le spese anticipate e/o sostenute dalla Azienda stessa.
Tali disposizioni si estendono ai procedimenti riferibili ad attività espletate dalle Società
confluite per effetto della fusione per incorporazione, dei cui effetti giuridici ed economici
Invitalia è successore a titolo universale.
A
Articolo89-Responsabilitàcivile
L’Aziendaprovvederàagarantireilpersonaleincasodidannipatrimonialiderivantida
responsabilitàcivileprofessionaleversoterzinellosvolgimentodellepropriefunzioni,a
eccezionediquellicausatidadoloocolpagraveaccertata.
Articolo90-Previdenzacomplementare
D’accordotraleParti,adecorreredal1°gennaio2001èistituitaunaformapensionistica
complementareacontribuzionedefinitaeacapitalizzazioneindividuale,daattuare
medianteadesionecontrattataauntondopensioneaperto,aisensidell’art.12delD.Lgs.
5dicembre2005n.252.
LacontribuzionedaeffettuarsialfondosaràsuddivisatraLavoratoreeAziendanelrispetto
dellemodalitàeformeprevistedalD.Lgs.252/2005,secondoleseguentimodalità:
a)3%acaricodell’AziendacommisuratoallaretribuzioneutileperilcalcolodelT.F.R.nel
periododiriferimento;
b)2%acaricodella/delLavoratrice/Lavoratorecommisuratoallaretribuzioneutileperil
calcolodelT.F.R.nelperiododiriferimentoovverolamaggiorquotacheindividualmente
sideliberadiversare,IlversamentodapartedelLavoratorediunaquotasuperioreal2%
noncomportal’obbligoperl’Aziendadimaggiorarelaquotaapropriocaricodicuisuba);
c)unaquotadelT.F.R.cheasceltadelDipendentepotràessereparialternativamenteal
100%delT.F.R.maturatooal2%deldellaretribuzioneutileperilcalcolodellostessoT.F.R.
Lasceltadelfondo,lemodalitàtecnichediadesione,decorrenza,permanenza,cessazione
delfondo,prestazioni,trasferimentieognialtraproblematicaattuativaditaleistitutosono
regolamentatedall’accordoistitutivodellaprevidenzacomplementareeconseguente
regolamentoinappendicealpresenteCCNL.
Qualoradebbanointerveniremodifichelegislativeconnesseallamateria,lePartisi
impegnanoaincontrarsisuccessivamente.
NOTAINTEGRATIVA
Illimitedideducibilitàfiscaleecontributivaèsubordinatoallanormativapertempo
vigente.
Mcr
/
te—
NORME FINALI
Articolo 91 - Obbligo di riserva
Ai sensi dell’art. 25 comma 2 L. 223/91, sono esclusi dal computo della percentuale di
riserva, le Lavoratrici e i Lavoratori appartenenti alle qualifiche: livello Al, livello A2, livello
8.
Articolo 92 - Trattamento Economico
Il trattamento economico per il primo anno di vigenza è contenuto nell’Allegato 1 al
presente CCNL.
Per il periodo successivo troveranno applicazione gli adeguamenti e le modalità previste
dall’art. 14 del presente CCNL.
Le retribuzioni di cui all’Allegato 1 e le successive definite ai sensi dell’art. 14 sono
riconosciute, alle decorrenze ivi indicate, alle/ai Dipendenti in forza alla data di
maturazione delle stesse e saranno riproporzionate pro quota secondo percentuali di part
time.
Le Parti si danno atto e confermano che l’importo dell’Assegno Ex Accordo disciplinato dal
CCNL sottoscritto in data 13 dicembre 2000, riconosciuto esclusivamente in favore di
Lavoratrici/Lavoratori in forza alla medesima data, è quello del livello di inquadramento al
1gennaio 2001.
Articolo 93 - Dichiarazioni finali
Il presente CCNL assorbe e sostituisce tutte le precedenti intese tra le Parti; in via
esemplificativaassorbe e sostituisce
1. CCNL 2017—2019 del 29gennaio2019,
2. Accordo di rinnovo 2020—2023 del 26 luglio 2021,
nonché ogni e qualsiasi precedente intesa tra le Parti a titolo di CCNL, anche per il Gruppo
Sviluppo Italia, in quanto non compatibile con il presente CCNL e rappresenta a tutti gli
effetti il Testo Unico del CCNL del Gruppo Invitalia applicabile ai Quadri e agli Impiegati del
Gruppo stesso. -
Norma transitoria per l’applicazione del presente Contratto
Tenuto conto detl’impatto innovativo apportato dal presente Contratto a livello
sistemistico, le Parti concordano sulla necessità di prevedere una applicazione differita per
quegli istituti che generino una esigenza di adeguamento dei sistemi informativi
attualmente in uso.
4
/3
Atitoloesemplificativo,l’impattodelrinnovosugliistitutidinaturainquadramentale,sulle
logichediclassificazionedelPersonale,sullemodalitàdigestioneederogazionedella
prestazione,rendononecessario,infasediprimaapplicazionecontrattuale,unperiodo
transitoriodiadeguamentodeglistrumentiinformaticiedeisistemiattualmentedeputati
allagestionedelPersonale.
Nellemoredellarealizzazionedituttigliinterventinecessariarenderepienamente
operativigliistitutidinuovaprevisione,chedovrannoessereconclusientroenonoltreil
31ottobre2024,continuerannoatrovareapplicazioneleprevisionicontenutenel
previgenteCCNL.
i-4
I...
I:
-
-.-
—I—
-L.--
1/cs
Ccnl 13 dicembre 2000 - Tabella dl corrispondenza
Appendice 1
IG::; ‘:. :flrAINVEST INSUD RISS Sfl
CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIoNE CLASSIFICAZIONE
VECCHIA NUOVA VECCHIA NUOVA VECCHIA NUOVA VECCHIA NUOVA VECCHIA NUOVA
1° livello 1° livello 1° livello 1° lIvello 1° lIvello 1° lIvello 7° livello 1° lIvello
2° livello 2° lIvello 2° livello 2° lIvello 2° livello 2° livello 1° livello 2’ livello 6° lIvello 2° lIvello
3° lIvello 3° livello 3° livello 3° lIvello 3° livello 3° livello 2° livello 3’ livello 5JI!!O 3° livello
4° lIvello 4° lIvello 4° lIvello 4° livello 4° livello 4° livello 3° lIvello A 4° lIvello 5° livello 4° livello
4° e 3°5° lIvello 5° livello 5° lIvello 5° lIvello 5° livello 5° livello 3° lIvello 5° livello lIvello 5° lIvello
INVESTIRE IG BIC/àSI MC/CISlPROGEO PARTECIPAZIONI REON MflAL,4ECCAIlICo COMMERCIO
CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
VECCHIA NUOVA VECCHIA NUOVA VECCHIA NUOVA VECCHIA NUOVA VECCHIA NUOVA
. 7°e8°
1° livello 1° livello 1° lIvello 1° lIvello 1° livello 1° livello livello e 1° livello Quadro 1° lIvello
quadri
2° livello 2° livello 2° lIvello 2° lIvello 2° livello 2° lIvello 6° livello 2° livello 1° lIvello 2° livello
3° livello 3° livello 3° lIvello 3° lIvello 3° lIvello 3° lIvello
5Z!° 3° livello 2° livello 3° livello
4° lIvello 4° livello 4° livello 4° lIvello 4° livello 4° livello 5° lIvello 4° livello 3° livello 4° lIvello
4°e3° 4°e5°5° lIvello 5° lIvello 5° livello 5° livello 5° livello 5° lIvello livello 5° lIvello livello
° vefl
Ccnl 13 dicembre 2000 - Tabella retributiVa
Livello Minimo Indennità di Anegnoex Thtafficonglobato Quadro accordo
1_lIvello (O)
Importo annuo 65.000.000 4.953.000 5.547.000 75.500.000
knpaito mensIle 5.000.000 381.000 428.892
__rllnlio
biipctto annuo 54.000.000 4.000.000 58.000.000
hnpodo mensle 4.153.846 307.692 4.461,538
rllv.llo
Importo aaiuo 45.000.000 3.000.000 48.000.000
linporbonierslle 3.461,536 230.769 3.692.306
V lIvello
importo amiuo 38.000.000 3.000.000 41.000.000
Importomensile. 2.923.077
.
230.7* 3.153.846
S’livello
importo wirìuo 35.000.0W- 3QX,O 38.000.000
Impoito mensae 230369 2.923.07?
IQ.
Appendice2
AccordoistitutlvodellaPrevidenzaComplementareperIdipendenticuisiapplicail
CCNLdiSviluppDItalia5.p.A.siglatoindata3luglio2001ediseguitoriportato.
OMISSIS
“Premessoche:
-Conriferimentoallanormadell’artIcolo50delvigenteContrattoCollettivodl
Lavoro(cfr.notaaverbaledelCCNL2014)lePartihannoconcordatodiIstituire,a
decorreredal1°gennaio2001,unaformapensionisticacomplementarea
contribuzionedefinitaedacapitalizzazioneindividualedaattuaremediante
adesionecontrattataadunFondoPensione,aisensideIi’art.9comma2secondo
periododelDecretoLegislativo28/04/1993n.124esuccessivemodificazionied
integrazioni(diseguitoDecreto).
-L’art.50dellasuddettanormacontrattuale(cfr.notaaverbaledelCCNL2014)
stabIliscealtresìchelasceltadelfondo,lemodalitàtecnichediadesione,la
decorrenza,lapermanenza,lacessazionedelfondo,leprestazioni,itrasferimenti
edognialtraproblematicaattivaditaleistitutosarannooggettodlunapposito
accordotralePartidastipularsientroil30.12.2000.
-PerIdipendentigiàiscrittiadaltriFondi,lanormatransitoriadell’articolo
suddettohademandatoallepartilafissazionedellemodalitàperIlpassaggioal
nuovosistema,fermirestandoidirittimaturatineirispettiviFondidlappartenenza
Interminidlposizioniindividualiaccantonateediqualificadiiscrizione.
-lepartihannoritenutonecessario,inrelazionealterminedel30.12.2000fissato
perl’accordo,undifferimentotemporalealfinedivalutarel’opportunitàdi
opzionetrafondidiversi,chehadatoluogoa:
-fissazionedelcriteriperlasceltadelfondo:solidità,dimensioni,performance;
-costituzionedellaCommissionetecnicamistaazienda/sindacatodisupporto
altavolonegoziale;quest’ultimasullabasedelmandatoricevutodaltavolo
negozialehaprovvedutoa:selezionareleCompagniedlAssicurazione,
definireiparametriperl’offerta,ricostruireidatipervenuti.
Premessoquantosopra,leparticoncordanodlIstituire,adecorreredal1gennaio
2001,unaformapenslonlsticacomplementareacontribuzionedefinitaeda
capitalizzazioneindividualedaattuaremedianteadesionecontrattataalFondo
PensioneRAS-PREVIRASFondoPensioneApertoaContribuzioneDefinita,
(denominatoFondo)aisensidell’art.9comma2secondoperiododelDecreto,così
comeconcordatonell’ambitodell’incontrosindacaledel22.5.01etenutocontodl
quantoprevistodaiRegolamentodeiFondoPREVIRASediquantoprevistodali’art,
13deiRegolamentoallegato
e
i-:’
Le parti convengono, altresì, di istituire congiuntamente una commissione mista di
monitoraggio avente lo scopo di valutare i rendimenti del Fondo ed il
funzionamento dei relativi servizi, e l’eventuale opportunità, decorsi tre anni dalla
sottoscrizione dei presente accordo, di aderire ad altro Fondo Pensione e di
trasferirvi le posizioni maturate.
La forma pensionistica complementare sarà regolata dalle norme dell’allegato
Regolamento, che costituiscono parte integrante dell’accordo.
Con riferimento alla norma dell’articolo 50 del vigente Contratto Collettivo di
Lavoro le PartI hanno concordato di istituire, a decorrere dal r gennaio 2001, una
forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione
individuale da attuare mediante adesione contrattata ad un Fondo Pensione, ai
sensi dell’art. 9 cornma 2 secondo periodo del Decreto Legislativo 28/04/1993
n.124 e successive modificazioni ed integrazioni (dl seguito Decreto).
L’art. 50 della suddetta norma contrattuale stabilisce altresì che la scelta del fondo,
le modalità tecniche dl adesione, la decorrenza, la permanenza, la cessazione dei
fondo, le prestazioni, i trasferimenti ed ogni altra problematica attiva ditale istituto
saranno oggetto di un apposito accordo tra le Parti da stipularsi entro il 30.12.2000.
Per i dipendenti già iscritti ad altri Fondi, la norma transitoria dell’articolosuddetto
ha demandato alle parti la fissazione delle modalità per il passaggio al nuovo
sistema, fermi restando i diritti maturati nei rispettivi Fondi di appartenenza in
termini di posizioni Individuali accantonate e di qualifica di iscrizione.
Le parti hanno ritenuto necessario, in relazione ai termine del 30.12.2000 fissato
per l’accordo, un differimento temporale al fine di valutare l’opportunità di
opzione tra fondi diversi, che ha dato luogo a:
- fissazione dei criteri per la scelta del fondo: solidità, dimensioni, performance;
- costituzione della Commissione tecnica mista azienda/sindacato di supporto
al tavolo negoziale; quest’ultima sulla base del mandato ricevuto dai tavolo
negoziale ha proweduto a: selezionare le Compagnie dl Assicurazione,
definire I parametri per l’offerta, ricostruire i dati pervenuti.
Stante quanto sopra le parti concordano dl istituire, a decorrere daI 1 gennaio
2001, una forma penslonlstica complementare a contribuzione definita ed a
capitalizzazione individuale da attuare mediante adesione contrattata al Fondo
Pensione RAS-PREVIRAS Fondo Pensione Aperto a Contribuzione Definita,
(denominato Fondo) ai sensi dell’art. 9 comma 2 secondo periodo del Decreto, così
come concordato nell’ambitodell’incontro sindacale del 22.5.01 e tenuto conto di
quanto previsto dal Regolamento del Fondo PREVIRAS e di quanto previsto dall’art,
13 del presente accordo.
Le parti convengono, altresì, di istituire congiuntamente una commissione mista dl
monitoraggio avente lo scopo di valutare i rendimenti del Fondo ed Il
funzionamento dei relativi servizi, e l’eventuale opportunità, decorsi tre anni dalla
sottoscrizionedelpresenteaccordo,diaderireadaltroFondoPensioneedi
trasferirvileposizionimaturate.
laformapensionisticacomplementaresaràregolatadallenormeinallegato(v.
allegato3)checostituisconoparteintegrantedell’accordo”.
NOTAAVERBALE
LCPartisidannoattocheilivellidicontribuzionesonocambiatisuccessivamentealladata
distipuladell’AccordolstltutlvodicuiallapresenteAppendice2esonospecificamente
disciplinatidall’artS2deiCCNL2017.
88
Appendice 2bis
Accordo di nuovo fondo aperto previdenza Integratlva
OMISSIS
premesso che:
— il contratto collettivo di lavoro del Gruppo Sviluppo italia vigente prevede all’an. 92
- Previdenza complementare ha definito, con decorrenza 1 giugno 2001, l’istituzione dl
una forma penslonistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione
Individuale da attuare mediante adesione contratta ad un fondo, ai sensi dell’an.9 comma
2 secondo periodo, del 0.L 124/93 e successive modificazioni ed integrazloni;
— in appendice del CCNL vigente sono riportate la scelta del fondo, prestazioni,
trasferimenti ed ogni altra problematica attuatlva di tale Istituto sono regolamentate
dall’accordo istitutivo della previdenza complementare e conseguente;
il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, e successive integrazioni e modifiche, ha
ulteriormente disciplinato le forme pensionistiche e complementari;
— le parti hanno definito di istituire una commissione tecnica “Fondo Pensione” avente lo
scopo di monitorare l’andamento dei fondo pensione aperto previsto dal CCNL vigente e
di analizzare il mercato di fondi pensione aperti nel suo complesso;
— all’esito dell’attività di analisi svolta dalla commissione, nell’ambito del fondi aperti che
alla data del luglio 2008 avevano riscontrato il migllor punteggio, sono state richieste
documentazioni specifiche ufficiali per procedere ali’ individuazioni dl un altro fondo
pensione aperto;
— dall’analisi della documentazione è emerso che CAAM SGR appartenente al Gruppo
Credlt Agricole — FPA Seconda Pensione e ALLEANZA ASSICURAZIONI SpA appartenente al
Gruppo Generali — FPA Al meglio rappresentano i fòndi sui quali orientare la scelta;
— tutta la documentazione utilizzata per le analisi e le scelte, compresi I verbali degli
incontri sottoscritti dai componenti della Commissione tecnica è depositata presso la
Segreteria Gestione Sviluppo Risorse Umane;
si conviene che
1. con decorrenza 1gennaio 2010 viene istituito, in aggiunta all’attualefondo di previdenza
integrativa aperto “Previras”, un ulteriore fondo collettivo, contrattuale, complementare
a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale,
2. in relazione agli esiti della commissione tecnica - fondo previdenza le parti considerato: fJ\
a.
irendimenti
medi
composti
acinque
anni,
b.
le
linee
d’investimento
gestite
dal
fondo,
c.
la
consistenza
patrimoniale
del
fondo,
d.
ilnumero
di
aderenti,
e.
gli
oneri
direttamente
applicati
acarico
degli
aderenti,
l’ulteriore
nuovo
fondo
aperto
di
previdenza
integrativa
è:
CAMM
SRG
appartenente
al
Gruppo
Credit
Agricole-
FPA
Seconda
Pensione
L’azienda
prowederà
direttamente
oindirettamente
entro
ilmese
di
settembre
p.v:
—
dare
Informazioni
del
nuovo
fondo
al
dipendenti
appartenenti
all’attuale
area
contrattuale,
—
definire
le
norme
tecniche
dl
adesione,
—
consentire
a
CAAM
SGR-
Credit
Agricole
di
effettuare
direttamente
la
raccolta
delle
adesioni
afavore
dei
fondo
pensione
aperto
“Seconda
Pensione”.
Inoltre,
dal
gennaio
2010
I
dipendenti
a
tempo
Indeterminato,
dell’attuale
area
contrattuale,
potranno
in
qualsiasi
momento
aderire
e/o
trasferire
le
proprie
quote
ad
uno
dei
due
fondi,
nell’ambito
delle
previsioni
di
legge
e
dei
singoli
regolamenti
dei
fondi
pensione
aperti.
i’
j
2
pLQz
E3
Appendice
3
RE6OLAMENTO
SULLA
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
SVILUPPO
ITAUA
S.P.A.
Articolo
1. -
Destinatari
La
forma
pensionistica
complementare
di
cui
al
presente
accordo
èdestinata
al
lavoratori
dipendenti
non
dirigenti
ilcui
rapporto
dl
lavoro
sia
disciplinato
dal
Contratto
Collettivo
di
Lavoro
di
Sviluppo
Italia
S.p.A.,
in
quanto
dipendenti
della
stessa
esarà
applicato,
previo
specifici
accordi,
ai
dipendenti
delle
società
facenti
parte
dell’area
di
applicabilità
del
Contratto.In
particolare
destinatari
della
forma
pensionistica
complementare
sono
ilavoratori
che
siano
stati
assunti
ed
abbiano
superato —
ove
prevIsto —
ilrelativo
periodo
dl
prova
in
una
delle
seguenti
tipologie
di
contratto
individuale:
•
contratto
atempo
indeterminato
•
contratto
part-time
atempo
Indeterminato
•
contratto
di
apprendistato
Articolo
2‘Associati
Sono
associati
al
Fondo
Idestinatari
della
forma
pensionistica
complementare
di
cui
al
precedente
articolol
iquali
abbiano
manifestato
la
volontà
di
adesione
al
Fondo.
Articolo
3 -
Meslone
epermanenza
nel
Fondo
Ilavoratori
aderiscono
al
Fondo
per
libera
scelta
individuale,
con
le
modalità
previste
dai
regolamento
del
Fondo.
L’adesione
deve
comunque
essere
preceduta
dalla
consegna
al
lavoratore
di
una
scheda
informativa
contenente
le
indicazioni
previste
dalla
legge
ed
approvata
dalla
Commissione
di
Vigilanza
sui
fondi
pensione.
Aseguito
dell’adesione
Illavoratore
eildatore
dl
lavoro
sono
obbligati
aversare
icontributi
nella
misura
enelle
modalità
previste
dagli
accordi
vigenti.
ArtIcolo
4-
ContrIbuzione
La
contribuzione
al
Fondo
èstabilita
nelle
seguenti
misure:
A.
Contribuzione
prevista
acarico
del
datore
dl
lavoro:
-
per
un
importo
pari
al
2%
della
retribuzione
annua
utile
per
ilcalcolo
del
TER
acarico
dell’azienda;B,
Contribuzione
prevista
acarico
del
lavoratore:
-
per
un
importo
pari
ai
2%
della
retribuzIone
annua
utile
per
ilcalcolo
del
TFR
acarico
del
lavoratore;C.
Quota
di
accantonamento
T.F.R.:
-
una
quota
pari
al
2%
della
retribuzione
annua
utile
per
ilcalcolo
dei
TFR,
prelevata
dai
TFR
maturando
nell’anno
per
ilavoratori
qualificabili
come
già
occupati
alla
data
dei
28.4.1993
non
Iscritti
atale
data
ad
un
fondo
pensione
Integrativo;
-
100%
del
TFR
maturato
dopo
l’iscrizione
al
Fondo
per
ilavoratori
dl
prima
occupazione
successiva
alla
data
dl
entrata
in
vigore
del
Decreto
(28.4.1993)
Per
i“vecchi
iscritti”
ilversamento
della
quota
di
TFR
èvolontaria.
ArtIcolo
5-
UlterIore
contribuzione
volontaria
acarIco
del
lavoratore
Alfine
di
incrementare
la
propria
posizione
Individuale,
l’azienda
riconosce
ai
sensi
deII’art.
58
del
CCNI
(art.
92de1
presente
CCNL),
ai
lavoratori
che
non
hanno
al
sensi
di
legge
l’obblIgo
di
versare
il
100%
del
T.F.R.,
la
possibilità
di
utilizzare
quote
predefinite
dell’accantonamento
annuale
dei
T.F.R.
fino
all’intero
importo.
Illavoratore
associato,
può
anche
versare
quote
volontarie
predefinite
ed
aggiuntive
nel
Fondo
secondo
quanto
previsto
dalla
legge.
iversamenti
volontari
ed
aggiuntivi
di
cui
sopra
saranno
effettuati
su
espressa
richiesta
scritta
del
dipendente
che
dovrà
indicarne
l’importo
espresso
in
quota
percentuale-
intera
enon
frazionabile-
della
retribuzione.
Al
momento
dell’adesione
la
eventuale
quota
aggiuntiva
di
ulteriore
versamento
sarà
dichiarata
nel
modulo
di
adesione.
Una
volta
avvenuta
l’adesione
le
eventuali
modifiche
vanno
effettuate
entro
enon
oltre
il
10
gennaio
di
ogni
anno,
con
decorrenza
1.1/31.12
di
ogni
anno,
senza
possibilità
di
modifica
durante
ilperiodo.
ArtIcolo
6-
Contribuzione
evicende
del
rapporto
dl
lavoro
La
contribuzione
al
Fondo
èdovuta
anche
in
caso
dl
mancata
prestazione
lavorativa
dovuta
amalattia,
periodo
dl
comporto,
Infortunio
ed
assenza
obbligatoria.
In
caso
di
sospensione
del
rapporto
di
lavoro
con
corresponsione
di
retribuzione
intera
o
ridotta,
la
contribuzione
a
carico
sia
del
datore
di
lavoro
che
del
lavoratore
associato
è
commisurata
al
trattamento
retributivo
utile
agli
effetti
del
TFR
esecondo
quanto
stabilito
da
disposizioni
di
legge
odegli
accordi
collettivi
di
lavoro
vigenti.
In
caso
di
sospensione
del
rapporto
di
lavoro
con
sospensione
integrale
della
retribuzione
o
In
caso
di
aspettativa
non
retribuita,
la
contribuzione
a
carico
del
datore
di
lavoro
è
sospesa,
ferma
restando
la
facoltà
del
lavoratore
associato
di
proseguire
volontariamente
ilversamento
della
contribuzione
asuo
carico.
ildipendente
può
richiedere
la
sospensione
della
contribuzione
anche
in
corso
dei
requisiti
di
partecipazione
al
Fondo.
La
richiesta
va
effettuata
una
sola
volta
durante
ilrapporto
di
lavoro,
comporta
automaticamente
la
sospensione
del
versamento
della
quota
aziendale
edella
quota
T,F.R..
La
contribuzione
sospesa
può
essere
reintegrata
in
unica
soluzione,
su
richiesta
del
dipendente,
purché
formalizzata
entro
il15.12
dello
stesso
anno
solare.
9V
4
ArtIcolo 7 - Decorrenza delta contribuzione
La contribuzione al Fondo decorre dal mese successivo a quello in cui il dipendente fa
richiesta di adesione e in ogni caso dal mese successivo al superamento del periodo dl
prova, con effetto retroattivo al flnl contributivi alla data dl assunzione.
Articolo 8 - Cessazione dell’obbligo dl contribuzione
L’obbligo di contribuzione al Fondo sia da parte dei datore di lavoro che a carico del
lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, owero in caso
di promozione del lavoratore associato alla qualifica di dirigente.
L’accoglimento della richiesta del lavoratore associato di avvalersi, in costanza dei requisiti
dl partecipazione al Fondo, della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica
presso altro Fondo PensIone, determina la cessazione dell’obbligo di contribuzione al
Fondo sia In capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore, secondo le modalità stabilite
ai riguardo dal regolamento dei Fondo.
ArtIcolo 9— PrestazIoni
il lavoratore iscritto matura il diritto alla prestazione pensionistica a carico del Fondo al
raggiungimento dei seguenti requisiti:
a) prestazioni pensionistiche per vecchiaia; al compimento deil’età pensionabiie stabilita
nei regime obbligatorio di appartenenza, con un minimo di cinque anni dl partecipazione
al Fondo;
b) prestazioni pensionistiche per anzianità: alla cessazione dell’attività lavorativa con
un’anzianità di partecipazione ai Fondo dl almeno 15 anni ed un’età anagrafica di non oltre
dieci anni inferiore all’età penslonabile nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza.
Il nuovo Iscritto ha la facoltà dl richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica
— sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata
Articolo 10— Anticlpazioni
L’iscritto al Fondo da almeno 8 anni può conseguire un’anticipazione della propria
posizione previdenziaie per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come
previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, cornma 3, della legge 27dicembre
1997, n. 449.
L’iscritto al Fondo ha la facoltà dl reintegrare la propria posizione con uno o più versamenti
dl contributi.
4
ArtIcolo11—Trasferimentieriscatti
lIlavoratoreassociatonelcuiconfrontivenganomeno,primadelpensionamento,i
reqsitidlpartecipazionealFondoPensIone,conservalatitolaritàgiuridicadellapropria
posizioneedevecomunicarea)Fondolasceltatraunadelleseguentiopzioni:
a)trasferimentodell’interaposizionematuratapressounaltroFondoPensionecui
l’AssociatomedesimoaccedaInrelazioneaduncambiamentodiaziendaodicategoria
giuridica;
b)trasferImentodell’interaposizionematuratapressounaltroFondoPensioneoforma
pensionisticaIndividualedicuiagliarticolI9—bise9-terdelDecreto.
c)riscattodellainteraposizionematurata.
d)prosecuzionedellapartecipazionealFondosullabasedelcritericheregolanol’adesione
individuale.
Nell’ipotesidlpremorienzadellavoratoreiscritto,primadeldirittoallaprestazione
pensionistica,l’importocorrispondenteallaposizioneIndividualematuratafinoaquei
4h.momento,verràliquidatoagliaventidirittosecondoledisposizionidilegge.
Illavoratoreassociato,ancheincostanzadeirequisitidipartecipazionealFondoPensione,
hafacoitadichiedereiltrasferimentodell’interaposizioneindividualepressoaltroFondo
4PensionenonprimacheabbiamaturatoalmenotreannidiiscrizioneneiFondo,neiprimi
cinqueannidivitadelFondotaleperiodominimoèelevatoacinqueanni
Lemodalitàediterminirelativiall’eserciziodldettafacoltàsonodeterminatinel
RegolamentodelFondo.
ArtIcolo12-DIpendentigiàiscrittiadaltriFondiconqualificadlvecchioIscritto
Ilavoratorichealladatadei28aprile1993risultavanoiscrittiaformepensionistiche
complementari,comunquedenominate,istituiteprimadelnovembre1992assumonola
qualificadi“vecchiiscritti”.
Imedesimilavoratori,aisensidell’articolo18,comma7delDecretopotrannoriscuotere
laprestazioneindipendentementedallasussistenzadeirequisitidipartecipazionealFondo
epotrannooptareperlaliquidazionedell’interaprestazionematuratasottoformadi
capitale.
L’anzianitàdiiscrizionecheildipendenteabbiamaturatopressoaltriFondipensione,è
riconosciutaaifinideil’anzianitàmaturataall’internodelFondo.
Articolo13-Normatransitoria
-DipendentiinforzaaSviluppoItaliaalladatadisottoscrizionedelpresenteaccordoenon
Iscrittiadaicunaformadlprevidenzaintegrativa:
LacontribuzionealFondodecorreràdal1.1.2001peridipendenticheeffettueranno
l’adesioneentroenonoltreli30.9.2001;percolorochesonostatiassuntisuccessivamente
al1.1.2001echehannosuperatoilperiododiprovaalladatadelpresenteaccordo,ladata
dicontribuzionedecorreràdalladatadiassunzione,
CQ//11
La
contribuzione
pregressa
verrà
recuperata
entro
dicembre
2001.
Per
coloro
che
aderiranno
successivamente
3130.9.2001
la
decorrenza
sarà
quella
prevista
dall’an.
7del
presente
accordo.
-
Dipendenti
ex
lnsud
in
forza
a
Sviluppo
ItalIa
iscritti
alla
data
del
presente
accordo
al
Fondo
Pensione
Previgen
-Generali:
La
contribuzione
dovuta
sulle
somme
erogate
fino
alla
data
del
presente
accordo
verrà
versata
al
Fondo
Previgen-Generali
In
un’unica
soluzione
con
le
percentuali
di
contribuzione
ele
modalità
di
prelievo
previste
dai
precedenti
accordi.
Successivamente
atale
data,
per
coloro
che
aderiranno
al
Fondo
PREVIRAS
verrà
applIcato
quanto
previsto
dal
C.C.L.
dl
Sviluppo
Italia
edal
presente
accordo.
Per
coloro
che
aderiranno
al
fondo
PREVIRAS
entro
il30.9.01
la
contribuzione
decorrerà
dai
igiugno
2001.
La
eventuale
contribuzione
pregressa
verrà
recuperata
entro
dicembre
2001.
Per
coloro
che
aderiranno
successivamente
al
30.9.2001
la
decorrenza
sarà
quella
prevista
dall’art.
7del
presente
accordo.
-
Dipendenti
ex
IG
in
forza
aSviluppo
Italia
iscritti
alla
data
del
presente
accordo
al
Fondo
Pensione
Zurlch
Contribution:
La
contribuzione
dovuta
sulle
somme
erogate
fino
alla
data
del
presente
accordo
verrà
versata
al
Fondo
Zurlch
Contribution.
Successivamente
atale
data,
per
coloro
che
aderiranno
al
Fondo
PREVIRAS
verrà
applicato
quanto
previsto
dal
C.CS.
di
Sviluppo
Italia
edal
presente
accordo.
Per
coloro
che
aderiranno
ai
fondo
PREVIRAS
entro
il30.9.01
la
contribuzione
decorrerà
dal
1giugno
2001.
La
eventuale
contribuzione
pregressa
verrà
recuperata
entro
dicembre
2001.
Per
coloro
che
aderiranno
successivamente
al
30.9.2001
la
decorrenza
sarà
quella
prevista
dall’art.7
del
presente
accordo.
ti.-
‘o —
Articolo
14
PosIzioni
maturate
presso
altri
Fondi
Sviluppo
Italia
procederà
al
recesso
della
convenzione
con
Prevlgen-
Generali
e
Zurich
Contrlbutlon,
e
le
posizioni
previdenziali
ivi
maturate
verranno
trattate
secondo
quanto
previsto
dai
Regolamenti
dei
Fondi
edalle
Convenzioni
In
essere.
Sviluppo
Italia
si
impegna
pertanto
adar
luogo
alle
procedure
eformalità
necessarie
aconsentire
su
richiesta
dei
dipendenti,
il
trasferimento,
il
mantenimento
e/o
l’eventuale
riscatto
delle
posizioni
secondo
le
norme
suddette.
4
Note
all’Appendice
3
Tutti
iriferimenti
a“Sviluppo
Italia
S.p.A.”
devono
intendersi
come
“Aziende
del
Gruppo
Invitalia”.IlCCNL
5giugno
2006
ha
modificato
le
quote
dl
contribuzione
edi
devoluzione
del
TFR,
dl
cui
ail’art.
4dei
“Regolamento
sulla
previdenza
complementare
Sviluppo
Italia
S.p.A.”
nelle
misure
che
seguono:
1)
la
percentuale
dl
cui
alla
lettera
A)
delrart.
4,
acarico
del
datore
dl
lavoro,
commisurata
alla
retribuzione
utile
per
ilcalcolo
del
TFR
nei
periodo
di
riferimento,
èelevata
al
2,5%
adecorrere
dal
1
gennaio
2006
eal
3%
adecorrere
dal
1
gennaIo
2007;
2)
Per
idipendenti
iscritti
presso
le
gestione
pensionistiche
anteriormente
ai
28
aprile
1993,
dal
1°
gennaio
2006
esuccessivamente
dal
1
gennaio
2007,
la
quota
versata
al
Fondo
e
prelevata
dal
TFR
è
stata
Incrementata
In
misura
pari
al
50%
dei
contributi
versati
dal
lavoratore
edall’Azienda.
3)
Per
idipendenti
iscritti
presso
le
gestione
pensionistiche
successivamente
ai
28
aprile
1993,
c
coloro
che,
appartenendo
al
comma
precedente
abbiano
optato
per
il
versamento
integrale,
continua
ad
essere
destinata
al
Fondo
l’intera
quota
del
TFR.
Tuttavia
aparziale
rettifica
di
quanto
indicato
al
punto
3),
ai
sensi
del
DM
22/03/2018
del
Ministero
del
Lavoro,
anche
ilavoratori
Iscritti
alla
previdenza
obbligatoria
in
data
successiva
al
28
aprile
1993
hanno
la
possibilità
di
destinare
ad
una
forma
pensionistica
complementare
una
quota
del
T.F.R.,
fermo
restando
la
possibilità
dl
conferire
integralmente
ilT.F.R.
maturando.
Vr
“--“—---‘
t
4
Appendice 4
Informativa relativa al Personale
Contenuti:
1) SessoeUvello
2) Fasce d’età
3) Titolo di Studio
4) Tempo Determinato & Part Time
5) Numero Entrate
6) Numero Uscite
7) Categoria Protetta
8) Media Retribuzione
9) Passaggi di Livello
10) Incrementi Retributivi
11) Media Passaggi e Incrementi
12)Atlpici
13)Templ Determinati ln-Out
14)PartTlmeln-Out
Allegati:
• Lista Entrate
• Lista Uscite
• Report Una Tantum
• Report Servizi Fuori Sede
Tutte le Informazioni attinenti alla Capo Gruppo sono dettagliate per Unità Organizzativa
di Primo Livello.
4
N
Minimi
retributivi
validi
dal
1°lugUoo4
.:.
&r.
-(I.
r
‘i
ALLEGATO
i
r.‘
...
.
*:..:.—
:.
4
ALLEGATO 2
RIMBORSO SPESE MEDICHE “Dipendenti”
Prestazioni e Rimborsi
In caso di ricovero:
I) Accertamenti diagnostici compresi onorari medici effettuati nei 90 gg precedenti il ricovero. In caso dì
intervento chinirgico sono compresi anche i tranarnentì fisioterapici ed il noleggio delle
— apparecchiature
2: Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assisiente anestesista e di ogni altro soggetto partecipante
— all’intervento, diritti di sala operatoria e materiali dì intervenio
Y Assistenza medica, cure e medicinali durante il periodo di ricovero
4rRette di degenza
___________________________ ______________________________
5,Spese sostenute ne, 90 gg successivi al ricovero e rese necessarie dalla malatlia che ha determinato il
rteovero siesso per esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infennieristiche,
trattamenti fisioterapict e rieducativi, cure tennati - escluse te spese aiberghiere-.
6) Parto cesareo e aborto terapeutico
E 2.580,00 no scoperto no franchigia in caso di ricovero
Interventi per correzione o eliminazione dei vizi della vista in assistenza diretta presso Istituto convenzionato con la
deficit superiore a cinque diotrte sul singolo occhio) Società. Scoperto 25% minimo di €
650,00 se il ricovero tori avviene in forma diretta
Incluso nel massimale di cui sopra, con il Iìmtte di €
155,00 al giorno per te rene di degenza No scoperto no
In caso di day hospital (escluse le cure termali) franchigia se effettuato in assistenza diretta presso
. Istituto convenzionato con la Società. Scoperto deI 25%
ntinimo € 650,00 se non effettuato in forma diretta
In caso di parto naturale €)noran medici, acceoasnentt diagnostici, cure, medicinali e gli esami riguardanti il ricovero anche ‘‘‘
No scoperti e franchigieper il neonato
Trasporto dell’Assicurato con qualsiasi mezzo idoneo E. 520,00 in Italia € 1.040,00 all’estero
Retta dell’accompagnatott E 80,00 aI giorno con il massimo di E 2.400.00
Diana sostitutiva
‘leI caso in cui le spese sanmtane da ricovero stano a totale carico dell’Assistenza Sanitaria Sociale o E 100,00
oleramente rtmhorsate da altre Compagnie, le prestazioni previste datla garanzia “Ricovero’ si intendono a pernottamento per massimo 150 gionii
ostituite dalla corresponsione di un’indennitàper ciascun giorno di ncovero
Incaso di spese domiciliari
l)IAccertanieoti diagnostici pertinenti alla malattia e/o all’infortuniodenunciati
2)Traltame,iti fisiolerapmci e/o rieducativi compreso il noleggio delle apparecchiature sanitarie per i
j trattamenti F 2.500,00
i:aonorari dei medici compresi quelli per I lipatta Scoperto 20% minimo E 50,00 peraccersamenti eseguiti
4Medictnali compresi vaccini e medicinali omeopalicì. in asstslenza diretta presso centri convenzionati con la
5Assistenza tnfermieristicaa domiciliorichiesmadal medico curante con il limite di € 26,00 al giorno Soctetà Scoperto 25% minimo€ 75,00 se gli
I per max 30
.
accertamenti non avvengono in assistenza dtrena.
6ÌCure termali prescritte dal medico cunante escluse le spese alberghiere
‘ I ttcket al IOO%
7jAgopuntura ed eteltroagoptintura. purché praticata da niedici regolarmente iscritti all’Albo.
Dentarie Cure generiche, € 250,00
estrazioni, protesi e cure ortodontiche. presso i centri convenzionati con SSN o con la Società
Ablazione del tartaro con visita di controllo I volta
Introduzione prevenzione odontoiatrica l’anno presso centri convenzionati con SSN o con la
“F Protesi orlepediette € 2.000,00 franchigia € 50,00
< lenti correttive € 300,00
Semnpre a segttito di modifica del VISUS. Sono incluse le lenti a contatto ed escluse te montature, scoperto 25%
Spese lunerarie(t’impatriodall’estero) €3.000,00
Trasporto decesso in Italia € Z.000,00
Per il primo annodi vigenza del presente CCNL l’a copertura assicurativa ineluderà la copertura a favore dci dipendenti e del loro nucleo familiare con costo a
carico delle Aziende.
Dall’anno successivo la copertura riguarderà il dipendente e i soli familiari riscalmente a carico,
44
Maz Anno/Nucleo
€200.000,00
o scoperto no franchigia in caso di ricovero in
assistenza diretta presso Istituto convenzionato con la
Società.
Scoperto 25% minimo di € 2 500,00 se il ricovero non
avviene in forma direna
Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio £5.000,00
c5-
In caso di spese extraospedaliere
l.Amntocentesi, 2. Chemìoterapma.3 Cobaltoterapia, 4 Colonscopia,
.Coronarografi. 6. Diagnoslica Radiolomca 7 Dialtsm, 8 Doppler, 9. Ecografma,t0 Elettrocardiografia
Il. Etettroencefalografia, 12 Elettromiografia, 13, Lascrterapta, 14. Radioterapia, IS Risonanza
magnetica nucleare, 16. Scmntigrafia, 17. T.A.C., IS Tclecuore,
19. Viltocentesi (in presenza di anomalia del feto conosciuta o sospetta oppure gestante oltre i 35 annidi
età) 20. Prenatal Safe, 21. Vera Ptus Prenatal Test, 22, Armony (NtPT)
€5.200,00
No scoperto no franchigia per accertamenti eseguiti in
assistenza diretta presso centri convenzionati con la
Società Franchigia tissa dì E 75,00 se gli accertamenti
non
avvengono in assistenza diretta, I ticket al 100%
Società
cQ