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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 39903/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la cort6e di appello di Firenze riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 18.4.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo plurimi vizi.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso proposto dal Daddi, con dichiarazione del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, resa il 21.6.2022, che rende il suddetto ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la cort6e di appello di Firenze riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 18.4.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo plurimi vizi. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more, è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso proposto dal Daddi, con dichiarazione del proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, resa il 21.6.2022, che rende il suddetto ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. d), c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende, che appare equo fissare in euro 500,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5
Sentenza Cassazione n. 39903/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris