CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: • SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Bs) il 31 luglio 1997; avverso la ordinanza n. 52/21 del Tribunale di Pavia del 16 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del riesame cautelare, accogliendo parzialmente il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha, con ordinanza pronunziata in data 16 dicembre 2021, annullato, limitatamente alla parte avente ad oggetto tre fucili da caccia, il decreto emesso il 6 dicembre 2021 dal Pm presso il medesimo Tribunale con il quale era stato convalidato il sequestro probatorio operato di iniziativa dalla Polizia provinciale di Pavia in data 4 dicembre 2021, disponendo, pertanto,ea restituzione dei fucili in questione all'avente diritto. Con il medesimo provvedimento ha, contestualmente, rigettato il ricorso del Bonsi nella parte in cui esso era stato rivolto anche a contestare la legittimità del sequestro di taluni capi di fauna selvatica in ipotesi illegittimamente detenuti dal medesimo Bonsi. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore fiduciario il Bonsi, articolando a sostegno delle sue doglianze 2 motivi. Il primo motivo ha ad oggetto il vizio che colpirebbe la ordinanza impugnata nella parte di essa in cui è stato ritenuto esaustivamente motivato il provvedimento di convalida attraverso il riferimento al verbale di sequestro operato dalla polizia giudiziaria. Al riguardo il ricorrente osserva che, pur avendo il Tribunale voluto confermare l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo ti quale anche nel caso di intervenuto sequestro probatorio del corpo del reato è necessario che siano esplicitate le ragioni investigative che hanno giustificato l'adozione del provvedimento, in sede applicativa dei suddetti principi il Tribunale ha confermato il decreto di convalida senza che nello stesso fossero assolutamente precisate le ragioni istruttorie che avevano giustificato l'adozione del provvedimento; né, ha aggiunto il ricorrente, tali ragioni erano sl:ate precisate nel provvedimento di sequestro cui la convalida aveva fatto riferimento; precisa ancora itricorrente che il sequestro operato non è un sequestro obbligatorio, ragione che avvalora la tesi che dovesse essere motivata la esistenza delle esigenze probatorid-che avrebbero giustificato l'adozione del vincolo. Ha, infine sul punto,Ca difesa del ricorrente segnalato che taluni degli esemplari animali sequestrati erano morti, essendo il frutto della caccia, mentre altri erano vivi, essendo dei "richiami vivi", legittimamente detenuti dal Bonsi.Essi erano, pertanto, degli strumenti utilizzati per l'esercizio della attività venatoria, non diversamente da quanto verificatosi in relazione ai fucili. Sulla base di tale premessa, osserva il ricorrente che sfugge, trattandosi in ambedue i casi di mezzi adoperati per la commissione del reato, la giustificazione dell'avvenuto dissequestro degli uni e non anche degli altri. Con il secondo motivo di ricorso è censurata sotto il profilo della violazione di legge il fatto che, seppure fra i motivi di riesame fosse stata contestata la mancanza della indicazione degli esemplari di uccelli oggetto di sequestro sub 3 del verbale, il Tribunale, ritenendo che la mancata indicazione della avifauna viva fosse frutto di un mero errore materiale, ha ritenuto oggetto di convalida anche il sequestro di quest'ultima, sebbene della indicazione di quale essa fosse non vi è traccia né nel provvedimento di sequestro né in quello di convalida emesso dal Pm. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, essendo risultato già fondato il primo motivo di impugnazione presentato dalla ricorrente difesa, è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con le derivanti conseguenze, meglio infra precisate. Deve segnalarsi che il sequestro di cui si tratta è un sequestro probatorio; allo stesso si applicano, pertanto, i principi più volte affermati da questa Corte in relazione ai contenuti del provvedimento con il quale, in funzione dell'organo 744/ da cui il sequestro promana, esso è stato disposto ovvero è stato convalidato. In particolare, si è al riguardo precisato che il decreto di sequestro probatorio anche del corpo del reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto delle finalità perseguite in concreto per l'accertamento dei fatti, potendo farsi riferimento a formule sintetiche solo nel caso in cui la funziona probatoria dei beni assoggettati alla misura sia un connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 gennaio 2017, n. 1145) e del reato per cui si procede (si immagini il documento contraffatto, ove si discuta della sua falsità). Analogo il tracciato argomentativo su cui si sono mossi i successivi arresti della giurisprudenza di questa Corte, anche con l'avallo delle Sezioni unite; si è, infatti, ritenuto che il decreto di sequestro probatorio - così come il pedissequo decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, debba contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita con lo stesso per l'accertamento dei fatti (così: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 27 luglio 2018, n. 36072, sulla cui scia anche: idem Sezione VI penale, 17 dicembre 2018„ n. 56733; idem Sezione II penale, 29 ottobre 2021, n. 39187). E' stato anche precisato che il Tribunale del riesame, chiamato a decidere su di un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia sull'argomento del Pm anche nel contraddittorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del Pm quale titolare del potere dì condurre le indagini preliminari, e di assumere tutte le iniziative sull'esercizio della azione penale (Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 dicembre 2012, n. 49453). Nel caso che interessa il Tribunale del riesame di Pavia - che pure chiaramente dimostra di non ignorare i riportati approdi giurisprudenziali e che è pur stato investito in sede di reclamo cautelare della questione attinente alla adeguatezza motivazionale del provvedimento di convalida del sequestro probatorio in relazione "al profilo della rilevanza per l'accertamento dei fatti" dei beni ablati - richiama, singolarmente, la, pur astrattamente legittima, prassi di rinviare, in sede di motivazione della convalida del sequestro probatorio, alle esposizione delle ragioni istruttorie che ne hanno giustificato l'adozione contenuta nel provvedimento genetico adottato dalla Polizia giudiziaria, senza, tuttavia, avvedersi che nel caso di specie - per come dimostrato dalla ricorrente difesa che ha prodotto, unitamente al ricorso, anche il verbale di sequestro operato dalla Polizia provinciale di Pavia in data 4 dicembre 2021, nonché il decreto di convalida del Pm, presso il Tribunale pavese del 6 dicembre 2021 - né l'un provvedimento né il secondo evidenziano quali siano state le ragioni istruttorie che avrebbero legittimato l'avvenuto sequestro, non potendo ritenersi costituire sufficiente motivazione, proprio alla luce dei rilevi dianzi fatti sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il semplice riferimento che si tratterebbe di corpo del reato. Il provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve, pertanto, esse annullato senza rinvio, unitamente al provvedimento avente ad oggetto la convalida dell'avvenuto sequestro probatorio, stante la radicale carenza in esso di ogni riferimento alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria tramite esso perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 6 dicembre 2017, n. 54827), deliberazione cui fa seguito la previsione della restituzione di quanto ancora in sequestro in favore dell'avente diritto. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro e dispone la restituzione all'avente diritto di quanto ancora in