CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45321/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. afferenti al difetto di motivazione in relazione al dolo del reato ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità sono, rispettivamente, riproduttivi di censure confutate dalla Corte di merito con corrette argomentazioni giuridiche (dolo) e generico (131-bis cod. pen.), visto che con riferimento alla esclusione del dolo la decisione impugnata evidenzia la non dimostrata condotta tesa a gettare la spezzatura del ricorrente che, visto all'atto di uscire da casa per recarsi nel giardino condominiale, non aveva con sé alcun rifiuto né tale adempimento era stato nell'immediatezza palesato ai verbalizzanti; ritenuto che, per quel che riguarda la mancata concessione della causa di non punibilità, determinante risulta, a prescindere dalle erronee valutazioni in ordine al requisito dell'abitualità espresse dalla Corte di merito, la giudicata non scarsamente offensiva condotta alla luce della indinnostrata ragione dell'evasione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i