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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31631/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata in data 16 settembre 2022, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso a Marzano di Noia il 21 agosto 2015), riducendo la pena inflitta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, in data 14 novembre 2022, l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, volto a censurare testualmente «l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen.» ma, in effetti, a denunciare la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per essere stato condannato il ricorrente per il delitto di furto aggravato a fronte di una contestazione del delitto di ricettazione, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di ricettazione, sia condannato per il reato di furto dello stesso bene non sussistendo, in tal caso, alcuna sostanziale immutazione del fatto in ordine al quale l'imputato sia stato chiamato a difendersi» (Sez. 5, n. 674 del 21/11/2013, dep. 2014, Rv. 257964); «In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403), come nell'ipotesi che occupa, in cui contenendo l'imputazione tutti gli elementi tipici della fattispecie ritenuta dal giudice di primo grado, non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), per altro neppure specificamente lumeggiata; quanto all'ulteriore censura relativa all'applicazione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede delle nocciole oggetto di furto, la stessa, oltre ad essere affetta da conclamata genericità, in quanto affidata a deduzioni del tutto indeterminate e aspecifiche, non è consentita in questa sede in quanto inedita, posto che non risulta dall'atto di appello depositato presso il Tribunale di Avellino in data 8 febbraio 2019, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale"; invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come l'ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, pronunciata in data 16 settembre 2022, la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso a Marzano di Noia il 21 agosto 2015), riducendo la pena inflitta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, in data 14 novembre 2022, l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, volto a censurare testualmente «l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 cod. pen.» ma, in effetti, a denunciare la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per essere stato condannato il ricorrente per il delitto di furto aggravato a fronte di una contestazione del delitto di ricettazione, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui «Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di ricettazione, sia condannato per il reato di furto dello stesso bene non sussistendo, in tal caso, alcuna sostanziale immutazione del fatto in ordine al quale l'imputato sia stato chiamato a difendersi» (Sez. 5, n. 674 del 21/11/2013, dep. 2014, Rv. 257964); «In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403), come nell'ipotesi che occupa, in cui contenendo l'imputazione tutti gli elementi tipici della fattispecie ritenuta dal giudice di primo grado, non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), per altro neppure specificamente lumeggiata; quanto all'ulteriore censura relativa all'applicazione dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede delle nocciole oggetto di furto, la stessa, oltre ad essere affetta da conclamata genericità, in quanto affidata a deduzioni del tutto indeterminate e aspecifiche, non è consentita in questa sede in quanto inedita, posto che non risulta dall'atto di appello depositato presso il Tribunale di Avellino in data 8 febbraio 2019, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale"; invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come l'ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; in tal senso anche Sez. 4, n. 2658 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non massimata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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