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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33527/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 06/12/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 10/07/2014, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen.

Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto ascrittogli.

Il motivo è privo di concreta specificità e pertinenza censoria.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2. In data 29/06/2024, la parte civile S.A.

Lacoste ha presentato conclusioni scritte, con cui si richiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, e nota spese.

La richiesta di rifusione delle spese processuali presentata dalla parte civile va rigettata, essendosi la parte limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata e ad inserire nel medesimo atto la mera richiesta di liquidazione delle spese di costituzione nella quantificazione prospettata, senza tuttavia fornire alcun contributo sostanzialmente defensionale con deduzioni effettive ed idonee ad offrire un apporto alla decisione giudiziaria sulle questioni devolute alla cognizione di questa Corte.

Inoltre, la richiesta è comunque tardiva, in quanto depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale, stabilito al fine di consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica: tale produzione è avvenuta in difetto di contraddittorio e risulta dunque inammissibile (Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 2cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la liquidazione delle spese della parte civile.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 06/12/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 10/07/2014, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 648, comma 2 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce un unico motivo di ricorso con cui lamenta l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto ascrittogli. Il motivo è privo di concreta specificità e pertinenza censoria. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2. In data 29/06/2024, la parte civile S.A. Lacoste ha presentato conclusioni scritte, con cui si richiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, e nota spese. La richiesta di rifusione delle spese processuali presentata dalla parte civile va rigettata, essendosi la parte limitata a chiedere la conferma della sentenza impugnata e ad inserire nel medesimo atto la mera richiesta di liquidazione delle spese di costituzione nella quantificazione prospettata, senza tuttavia fornire alcun contributo sostanzialmente defensionale con deduzioni effettive ed idonee ad offrire un apporto alla decisione giudiziaria sulle questioni devolute alla cognizione di questa Corte. Inoltre, la richiesta è comunque tardiva, in quanto depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza camerale, stabilito al fine di consentire alle altre parti di prenderne visione ed esercitare le facoltà deduttive di replica: tale produzione è avvenuta in difetto di contraddittorio e risulta dunque inammissibile (Sez. 7, Ordinanza n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 2cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la liquidazione delle spese della parte civile. C
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