Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07841/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25973/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], congli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] diTrento n. 81/2017 depositata il 04/09/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Come si apprende dagli atti, i signori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente coniuge e figli di QuinzioNeri, a seguito della morte di quest'ultimo, avvenuta in data 14 marzo1983, ereditavano, in comunione, un'azienda costituita dalla rivendita digeneri di monopolio, tabacchi e giornali in Riva del Garda.Poiché gli eredi convenivano di proseguire l'attiva aziendale, la societàdi fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA] veniva iscritta, in data 27 gennaio 1984, nelregistro delle ditte.Numero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/20262.

In sede di successione l'Ufficio del Registro di Riva del Gardaaccertava, al tempo, il valore dell'azienda in lire

25.000.000.3. Con atto di data 31 maggio 2005, registrato in Riva del Garda il 3giugno 2005 al n. 0000835, serie 2 v, la signora Romanina MirellaBoscaini, per conto della società di fatto ereditaria Eredi di [OSCURATO:PERSONA] dalla comunione, vendeva l’azienda per il prezzo complessivo dieuro 180.000,00 di cui euro 165.000,00 per l'avviamento.4.

L'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Trento notificava indata 21 dicembre 2010 l'avviso di accertamento n.

T2A02FX04252/2010per l'anno 2005 relativo alla società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA], con ilquale accertava un maggior reddito imponibile relativo alla plusvalenza dacessione di azienda per euro 180.000,00 e i tre avvisi di accertamento nn.T2A01FX04267/2010, T2A01FX04268/2010 e T2A01FX04269/2010 relativiai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],imputando loro pro quota il maggior reddito accertato in capo alla società.5. [OSCURATO:PERSONA] i predetti atti, in data 31 maggio 2011, società e sociproponevano quattro separati ricorsi avanti alla Commissione Tributaria diPrimo Grado di Trento, contestando, preliminarmente, la violazionedell'art. 12, comma 7 legge n. 212/2000 e, nel merito, che non dovesseessere computato ai fini della plusvalenza il valore di mobili, arredi emerce e che si dovesse, al riguardo, tenere conto della circostanza chel’azienda era pervenuta agli eredi per successione e che era stata tassatanel 1983 per il valore di lire

25.000.000.6. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado di Trento riuniva i trericorsi dei soci (senza analogamente disporre nei confronti del ricorsopresentato dalla società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e con sentenza n.174/4/14, depositata in data 16 maggio 2014, li accoglieva e dichiarava lanullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 12, comma 7 della leggen. 212/2000.Numero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/20267.

Appellava l’Ufficio, ribadendo che, nel caso di specie, si era trattatodi controllo “a tavolino”, nell'ambito del quale non era stata effettuataalcuna attività di accesso, ispezione e verifica.8. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, consentenza n. 28/01/16 depositata in data 15 marzo 2016, accoglieval'appello dell'Agenzia delle Entrate.9.

La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci della società di fattoEredi di [OSCURATO:PERSONA].10.

Questa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22634/2017,rilevando che il giudizio era stato celebrato senza che fosse dispostal’integrazione del contraddittorio nei confronti della società di fatto Eredi diNeri Quinzio, con violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, cassavala sentenza impugnata, dichiarava la nullità dell'intero giudizio e rinviavala causa alla Commissione tributaria di primo grado di Trento.11.

Nel contempo, il ricorso proposto dalla società di fatto Eredi di NeriQuinzio veniva separatamente trattato ed accolto dalla CT di primo gradodi Trento, che dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento n.T2A02FX04252/2010.12.

Nel corso del giudizio avanti alla Commissione Tributaria di primogrado di Trento, in data 8 luglio 2011, la società di fatto Eredi di NeriQuinzio veniva cancellata d'ufficio, con determinazione del Conservatore,del registro delle imprese.13.

La sentenza di primo grado veniva quindi appellata dall’Agenziadelle entrate, con ricorso che veniva proposto nei confronti della società difatto in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e notificatapresso i difensori domiciliatari; la società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA] sicostituiva nel giudizio di appello, depositando controdeduzioni con le quali,difendendosi nel merito, chiedeva il rigetto dell’impugnazione erariale.Numero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/202614.

In esito, la Commissione tributaria di Secondo grado di Trento, conla sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Amministrazionefinanziaria.15. [OSCURATO:PERSONA] la predetta sentenza ricorrono, con quattro motivi, lasocietà e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с. la «nullità della sentenza o delprocedimento».

Il motivo viene proposto «per l’ipotesi in cui codestaSuprema Corte ritenga che la predetta società di fatto sia estinta».1.1.

I ricorrenti, sulla premessa che la società di fatto Eredi di NeriQuinzio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è statacancellata d’ufficio dal Registro delle imprese in data 8 luglio 2011,richiamano l’orientamento di legittimità espresso in materia dicancellazione delle società di persone, secondo cui, fatti salvi gli effettidella stabilizzazione processuale nell’ambito e limitatamente al grado digiudizio nel quale l’effetto estintivo è occorso, l’impugnazione avverso lasentenza che ha definito detto grado deve essere, a pena diinammissibilità, effettuata dal e nei confronti dei soci, in quanto successoridella società estinta.1.2.

Il motivo è infondato.1.3.

Come si desume dalla parte epigrafica del ricorso, la società difatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNeri Stefano venne iscritta in data 27 gennaio 1984 al registro societàpresso il tribunale (c.d.

“registro ditte”), regolato dal regime previgentealla concreta attuazione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.,avvenuta per effetto della legge n. 580/1993 e delle successive norme diNumero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/20261.4.

Quindi, come risulta dalla visura storica prodotta in giudizio, lasocietà è stata cancellata d’ufficio con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e coneffetto dal 27/01/1997.1.5.

La cancellazione, dunque, è dipesa dal fatto che la società nonaveva effettuato il passaggio dal c.d. registro ditte al neoistituito registrodelle imprese, sicché la fattispecie non può equipararsi a quella dellacancellazione dal registro delle imprese.1.6.

Pertanto, nella fattispecie non può ritenersi – come invecesostiene part ricorrente - che sia maturato un fatto estintivo perl’intervenuta cancellazione della società di persone.1.7.

Ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 247/2004, ilprocedimento per la cancellazione della società semplice, della società innome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quandol’ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze: a)irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti digestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d)mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e)decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.1.8.

Nessuna delle predette condizioni risulta avverata ai fini dellacancellazione e, piuttosto, la cessazione risulta essere stata disposta per ilmancato passaggio dal registro delle ditte al registro delle imprese.1.9.

Ed invero, una volta avvenuta la concreta attuazione delregistro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c., per effetto della legge n.580/1993 e delle successive norme di attuazione, la società di fatto nonha provveduto a richiedere la sua iscrizione al neo istituito registro delleimprese, circostanza, questa, che permette di attribuire una valenza deltutto diversa, rispetto a quanto ricostruito dalle pronunce di merito, alladichiarazione presente nella visura storica esibita in giudizio, ossia allacausale della cessazione d’ufficio per la già avvenuta iscrizione nel registrodelle ditte e per il mancato transito nel registro delle imprese; fenomenoNumero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/2026che non consente di ritenere che la società sia stata cancellata,mancando, a monte, la stessa iscrizione nel registro delle imprese.

Ora,l’art. 29 del d.P.R. n. 581/1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 8della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registrodelle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) stabilisce che le societàcostituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte enon iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore delrichiamato regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino allaloro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.1.10.

Ed ancora, l’art. 2297, primo comma, c.c. prevede che, fino aquando la società non sia iscritta nel registro delle imprese, i rapporti trala società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale ditutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.Tuttavia, si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia larappresentanza sociale, anche in giudizio.1.11.

In conseguenza, la cancellazione per mancata registrazionedella società di persone, con la sua conseguente qualificazione qualesocietà irregolare (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 7692 del 21/08/1996; Sez. 3,Sentenza n. 1069 del 23/02/1981; Sez. 1, Sentenza n. 3017 del19/08/1969; Sez. 1, Sentenza n. 2892 del 29/10/1963), non puòequipararsi al fenomeno dell’estinzione societaria per intervenutacancellazione dal registro delle imprese.1.12.

Sicché, nel caso di specie, per effetto della mancata iscrizionenel registro delle imprese, ossia del mancato transito dal registro delleditte al registro delle imprese, la società di fatto non si è estinta, ma hamantenuto la sua natura irregolare, con applicazione della normativa sullasocietà semplice.1.13.

Si è realizzato, infatti, un caso di annotazione che attestaproprio la mancata iscrizione e che non permette quindi di inferire dallamedesima la possibilità di invocare tutti gli effetti ricollegabili al fenomenoNumero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/2026estintivo scaturente dalla cancellazione (arg. da Cass. Sez. 2, n. 1625 del24/01/2020 e da Cass. n. 23418 del 01/08/2023), tanto più che la societàha continuato a porre in essere attività di impresa, rispetto alla quale – tral’altro - è destinataria dell’atto impositivo qui in contestazione, ed attivitàprocessuale nel pendente giudizio, costituendosi nel grado di appello e ivisvolgendo attività difensiva nel merito.1.14.

Deve pertanto formularsi il seguente principio di diritto: «L’art.29 del d.P.R. n. 581/1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delleimprese di cui all'art. 2188 del codice civile) stabilisce che le societàcostituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte enon iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore delrichiamato regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino allaloro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997 e, inconseguenza, la cancellazione per mancata registrazione della società dipersone, con la sua conseguente qualificazione quale società irregolare,non può equipararsi al fenomeno dell’estinzione societaria per intervenutacancellazione dal registro delle imprese.

Il principio si applica, a maggiorragione, per l’ipotesi del mancato transito dal registro delle ditte alregistro delle imprese di una società di fatto, che non si estingue, mamantiene la sua natura irregolare, con applicazione della normativa sullasocietà semplice».1.1.

Va ancora rilevato che, non essendo estinta la società di fatto,consegue l’inammissibilità del ricorso proposto, in proprio, dai soci, percarenza in capo a questi ultimi della legittimazione ad impugnare, invocataquali ipotetici successori della società estinta, dovendosi quindi esaminareil ricorso proposto dalla società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA].2.

Con il secondo motivo di ricorso la società di fatto ricorrentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma. num. 4, c.p.с., la nullitàdell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario previstoNumero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, non avendo i soci della S.d.f.partecipato ai gradi del merito.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

Va rilevato che, nel presente giudizio, l’intervenuta celebrazionedei gradi di merito del processo, relativo alla contestazione dell’avviso diaccertamento attinente al reddito di partecipazione ad una società di fatto,esclusivamente nei confronti della società e non dei soci, risulta pacifica enon richiede ulteriori accertamenti di fatto.2.3.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Cortequello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettificadelle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci dellestesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascunsocio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorsotributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno deisoci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci,salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tuttiquesti soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto diessi (cfr., per tutte, Cass., Sez.

U, 2008, n. 14815).2.4.

Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singolaposizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativoimpugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzionecessario "originario".2.5.

Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto deisoggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensidell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità diriunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza lapartecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta,Numero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/2026rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr.,altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22gennaio 2018, n. 1472).2.6.

Con riferimento alla specifica fattispecie, come affermato daquesta Corte (v. ancora da ultimo Cass. Sez. 5, 16/07/2025, n. 19636,Rv. 676080 - 01), la controversia relativa alla configurabilità, qualepresupposto della imposizione tributaria, di una società di fatto comportail litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, il quale sussiste,oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui,per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto ingiudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità disoggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non siaresa nei confronti di tutti, con la conseguenza che, in caso di mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, il giudizio èaffetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocedimento.2.7.

Né, si ribadisce richiamandosi quanto già evidenziato neltrattare il superiore motivo di ricorso, risulta perfezionata una vicendaestintiva della società.3.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с. l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituitodall'accesso che sarebbe stato effettuato da funzionari dell'Agenzia delleentrate presso i locali aziendali della società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA].4.

Con il quarto motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione dell’art. 17, comma 7,legge n. 212/200.5.

Il terzo e quarto motivo sono assorbiti in ragione del rilievo delvizio genetico di nullità dell’intero processo che importa il rinvio dellacausa innanzi al giudice di primo grado.Numero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/20266.

Va quindi dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, concassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti algiudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione delcontraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere anuovo esame dell'impugnazione originaria.

P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso proposto dai soci BoscainiRomanina Mirella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento del ricorsoproposto dalla Società di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dichiara la nullitàdell'intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessionedegli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, indiversa composizione, che provvederà in via preliminare ad ordinarel'integrazione del contraddittorio, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25973/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], congli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] diTrento n. 81/2017 depositata il 04/09/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Come si apprende dagli atti, i signori [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente coniuge e figli di QuinzioNeri, a seguito della morte di quest'ultimo, avvenuta in data 14 marzo1983, ereditavano, in comunione, un'azienda costituita dalla rivendita digeneri di monopolio, tabacchi e giornali in Riva del Garda.Poiché gli eredi convenivano di proseguire l'attiva aziendale, la societàdi fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA] veniva iscritta, in data 27 gennaio 1984, nelregistro delle ditte.Numero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/20262. In sede di successione l'Ufficio del Registro di Riva del Gardaaccertava, al tempo, il valore dell'azienda in lire 25.000.000.3. Con atto di data 31 maggio 2005, registrato in Riva del Garda il 3giugno 2005 al n. 0000835, serie 2 v, la signora Romanina MirellaBoscaini, per conto della società di fatto ereditaria Eredi di [OSCURATO:PERSONA] dalla comunione, vendeva l’azienda per il prezzo complessivo dieuro 180.000,00 di cui euro 165.000,00 per l'avviamento.4. L'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Trento notificava indata 21 dicembre 2010 l'avviso di accertamento n. T2A02FX04252/2010per l'anno 2005 relativo alla società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA], con ilquale accertava un maggior reddito imponibile relativo alla plusvalenza dacessione di azienda per euro 180.000,00 e i tre avvisi di accertamento nn.T2A01FX04267/2010, T2A01FX04268/2010 e T2A01FX04269/2010 relativiai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],imputando loro pro quota il maggior reddito accertato in capo alla società.5. [OSCURATO:PERSONA] i predetti atti, in data 31 maggio 2011, società e sociproponevano quattro separati ricorsi avanti alla Commissione Tributaria diPrimo Grado di Trento, contestando, preliminarmente, la violazionedell'art. 12, comma 7 legge n. 212/2000 e, nel merito, che non dovesseessere computato ai fini della plusvalenza il valore di mobili, arredi emerce e che si dovesse, al riguardo, tenere conto della circostanza chel’azienda era pervenuta agli eredi per successione e che era stata tassatanel 1983 per il valore di lire 25.000.000.6. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado di Trento riuniva i trericorsi dei soci (senza analogamente disporre nei confronti del ricorsopresentato dalla società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e con sentenza n.174/4/14, depositata in data 16 maggio 2014, li accoglieva e dichiarava lanullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 12, comma 7 della leggen. 212/2000.Numero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/20267. Appellava l’Ufficio, ribadendo che, nel caso di specie, si era trattatodi controllo “a tavolino”, nell'ambito del quale non era stata effettuataalcuna attività di accesso, ispezione e verifica.8. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Trento, consentenza n. 28/01/16 depositata in data 15 marzo 2016, accoglieval'appello dell'Agenzia delle Entrate.9. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali soci della società di fattoEredi di [OSCURATO:PERSONA].10. Questa Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22634/2017,rilevando che il giudizio era stato celebrato senza che fosse dispostal’integrazione del contraddittorio nei confronti della società di fatto Eredi diNeri Quinzio, con violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, cassavala sentenza impugnata, dichiarava la nullità dell'intero giudizio e rinviavala causa alla Commissione tributaria di primo grado di Trento.11. Nel contempo, il ricorso proposto dalla società di fatto Eredi di NeriQuinzio veniva separatamente trattato ed accolto dalla CT di primo gradodi Trento, che dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento n.T2A02FX04252/2010.12. Nel corso del giudizio avanti alla Commissione Tributaria di primogrado di Trento, in data 8 luglio 2011, la società di fatto Eredi di NeriQuinzio veniva cancellata d'ufficio, con determinazione del Conservatore,del registro delle imprese.13. La sentenza di primo grado veniva quindi appellata dall’Agenziadelle entrate, con ricorso che veniva proposto nei confronti della società difatto in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e notificatapresso i difensori domiciliatari; la società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA] sicostituiva nel giudizio di appello, depositando controdeduzioni con le quali,difendendosi nel merito, chiedeva il rigetto dell’impugnazione erariale.Numero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/202614. In esito, la Commissione tributaria di Secondo grado di Trento, conla sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Amministrazionefinanziaria.15. [OSCURATO:PERSONA] la predetta sentenza ricorrono, con quattro motivi, lasocietà e i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с. la «nullità della sentenza o delprocedimento». Il motivo viene proposto «per l’ipotesi in cui codestaSuprema Corte ritenga che la predetta società di fatto sia estinta».1.1. I ricorrenti, sulla premessa che la società di fatto Eredi di NeriQuinzio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è statacancellata d’ufficio dal Registro delle imprese in data 8 luglio 2011,richiamano l’orientamento di legittimità espresso in materia dicancellazione delle società di persone, secondo cui, fatti salvi gli effettidella stabilizzazione processuale nell’ambito e limitatamente al grado digiudizio nel quale l’effetto estintivo è occorso, l’impugnazione avverso lasentenza che ha definito detto grado deve essere, a pena diinammissibilità, effettuata dal e nei confronti dei soci, in quanto successoridella società estinta.1.2. Il motivo è infondato.1.3. Come si desume dalla parte epigrafica del ricorso, la società difatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNeri Stefano venne iscritta in data 27 gennaio 1984 al registro societàpresso il tribunale (c.d. “registro ditte”), regolato dal regime previgentealla concreta attuazione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.,avvenuta per effetto della legge n. 580/1993 e delle successive norme diNumero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/20261.4. Quindi, come risulta dalla visura storica prodotta in giudizio, lasocietà è stata cancellata d’ufficio con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e coneffetto dal 27/01/1997.1.5. La cancellazione, dunque, è dipesa dal fatto che la società nonaveva effettuato il passaggio dal c.d. registro ditte al neoistituito registrodelle imprese, sicché la fattispecie non può equipararsi a quella dellacancellazione dal registro delle imprese.1.6. Pertanto, nella fattispecie non può ritenersi – come invecesostiene part ricorrente - che sia maturato un fatto estintivo perl’intervenuta cancellazione della società di persone.1.7. Ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 247/2004, ilprocedimento per la cancellazione della società semplice, della società innome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quandol’ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze: a)irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti digestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d)mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e)decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.1.8. Nessuna delle predette condizioni risulta avverata ai fini dellacancellazione e, piuttosto, la cessazione risulta essere stata disposta per ilmancato passaggio dal registro delle ditte al registro delle imprese.1.9. Ed invero, una volta avvenuta la concreta attuazione delregistro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c., per effetto della legge n.580/1993 e delle successive norme di attuazione, la società di fatto nonha provveduto a richiedere la sua iscrizione al neo istituito registro delleimprese, circostanza, questa, che permette di attribuire una valenza deltutto diversa, rispetto a quanto ricostruito dalle pronunce di merito, alladichiarazione presente nella visura storica esibita in giudizio, ossia allacausale della cessazione d’ufficio per la già avvenuta iscrizione nel registrodelle ditte e per il mancato transito nel registro delle imprese; fenomenoNumero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/2026che non consente di ritenere che la società sia stata cancellata,mancando, a monte, la stessa iscrizione nel registro delle imprese. Ora,l’art. 29 del d.P.R. n. 581/1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 8della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registrodelle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) stabilisce che le societàcostituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte enon iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore delrichiamato regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino allaloro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.1.10. Ed ancora, l’art. 2297, primo comma, c.c. prevede che, fino aquando la società non sia iscritta nel registro delle imprese, i rapporti trala società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale ditutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.Tuttavia, si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia larappresentanza sociale, anche in giudizio.1.11. In conseguenza, la cancellazione per mancata registrazionedella società di persone, con la sua conseguente qualificazione qualesocietà irregolare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7692 del 21/08/1996; Sez. 3,Sentenza n. 1069 del 23/02/1981; Sez. 1, Sentenza n. 3017 del19/08/1969; Sez. 1, Sentenza n. 2892 del 29/10/1963), non puòequipararsi al fenomeno dell’estinzione societaria per intervenutacancellazione dal registro delle imprese.1.12. Sicché, nel caso di specie, per effetto della mancata iscrizionenel registro delle imprese, ossia del mancato transito dal registro delleditte al registro delle imprese, la società di fatto non si è estinta, ma hamantenuto la sua natura irregolare, con applicazione della normativa sullasocietà semplice.1.13. Si è realizzato, infatti, un caso di annotazione che attestaproprio la mancata iscrizione e che non permette quindi di inferire dallamedesima la possibilità di invocare tutti gli effetti ricollegabili al fenomenoNumero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/2026estintivo scaturente dalla cancellazione (arg. da Cass. Sez. 2, n. 1625 del24/01/2020 e da Cass. n. 23418 del 01/08/2023), tanto più che la societàha continuato a porre in essere attività di impresa, rispetto alla quale – tral’altro - è destinataria dell’atto impositivo qui in contestazione, ed attivitàprocessuale nel pendente giudizio, costituendosi nel grado di appello e ivisvolgendo attività difensiva nel merito.1.14. Deve pertanto formularsi il seguente principio di diritto: «L’art.29 del d.P.R. n. 581/1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delleimprese di cui all'art. 2188 del codice civile) stabilisce che le societàcostituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte enon iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore delrichiamato regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino allaloro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997 e, inconseguenza, la cancellazione per mancata registrazione della società dipersone, con la sua conseguente qualificazione quale società irregolare,non può equipararsi al fenomeno dell’estinzione societaria per intervenutacancellazione dal registro delle imprese. Il principio si applica, a maggiorragione, per l’ipotesi del mancato transito dal registro delle ditte alregistro delle imprese di una società di fatto, che non si estingue, mamantiene la sua natura irregolare, con applicazione della normativa sullasocietà semplice».1.1. Va ancora rilevato che, non essendo estinta la società di fatto,consegue l’inammissibilità del ricorso proposto, in proprio, dai soci, percarenza in capo a questi ultimi della legittimazione ad impugnare, invocataquali ipotetici successori della società estinta, dovendosi quindi esaminareil ricorso proposto dalla società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA].2. Con il secondo motivo di ricorso la società di fatto ricorrentededuce, in relazione all’art. 360, primo comma. num. 4, c.p.с., la nullitàdell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario previstoNumero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall’art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, non avendo i soci della S.d.f.partecipato ai gradi del merito.2.1. Il motivo è fondato.2.2. Va rilevato che, nel presente giudizio, l’intervenuta celebrazionedei gradi di merito del processo, relativo alla contestazione dell’avviso diaccertamento attinente al reddito di partecipazione ad una società di fatto,esclusivamente nei confronti della società e non dei soci, risulta pacifica enon richiede ulteriori accertamenti di fatto.2.3. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Cortequello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettificadelle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci dellestesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascunsocio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili edindipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorsotributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno deisoci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci,salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, sicché tuttiquesti soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e lacontroversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto diessi (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, 2008, n. 14815).2.4. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singolaposizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni dellafattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativoimpugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzionecessario "originario".2.5. Ne deriva che il ricorso proposto anche da uno soltanto deisoggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensidell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità diriunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza lapartecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta,Numero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/2026rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr.,altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22gennaio 2018, n. 1472).2.6. Con riferimento alla specifica fattispecie, come affermato daquesta Corte (v. ancora da ultimo Cass. Sez. 5, 16/07/2025, n. 19636,Rv. 676080 - 01), la controversia relativa alla configurabilità, qualepresupposto della imposizione tributaria, di una società di fatto comportail litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, il quale sussiste,oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui,per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto ingiudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità disoggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non siaresa nei confronti di tutti, con la conseguenza che, in caso di mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci, il giudizio èaffetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado delprocedimento.2.7. Né, si ribadisce richiamandosi quanto già evidenziato neltrattare il superiore motivo di ricorso, risulta perfezionata una vicendaestintiva della società.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.с. l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituitodall'accesso che sarebbe stato effettuato da funzionari dell'Agenzia delleentrate presso i locali aziendali della società di fatto Eredi di [OSCURATO:PERSONA].4. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione dell’art. 17, comma 7,legge n. 212/200.5. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti in ragione del rilievo delvizio genetico di nullità dell’intero processo che importa il rinvio dellacausa innanzi al giudice di primo grado.Numero registro generale 25973/2017Numero sezionale 2491/2026Numero di raccolta generale 7841/2026Data pubblicazione 31/03/20266. Va quindi dichiarata la nullità dell'intero giudizio di merito, concassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti algiudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione delcontraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere anuovo esame dell'impugnazione originaria. P.Q.MLa Corte, dichiara inammissibile il ricorso proposto dai soci BoscainiRomanina Mirella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento del ricorsoproposto dalla Società di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dichiara la nullitàdell'intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessionedegli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, indiversa composizione, che provvederà in via preliminare ad ordinarel'integrazione del contraddittorio, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 07841/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris