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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23887/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11098/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, piazza deI Caprettari, n. 70, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma , via dei P ortoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Statoche la rappresenta e difende. – resistente – E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. – intimati – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG.

VENETO n. 113/30/2013 depositata il 29/10/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA],già socio della Collinvest di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s.,sciolta con atto iscritto nel registro delle imprese il 12 dicembre 2007,ricorre, con due motivi, nei confronti della Agenzia delle Entrate , convenendo in giudizio tutti i soci della predetta società, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha dichiarato la nullità della sentenza della C.t.p. di Padova per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società nel giudizio nel quale in contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento (nn.

T6S02083120/2010 e T6S02082244/2010) notificati alla società già estinta ed ai soci con i quali, per gli anni di imposta 2005 e 2006 erano stati recuperati a tassazioni maggiori redditi a seguito di rettifica della perdita dichiarata e del disconoscimento del credito d’imposta per imposte pagate all’estero.

2. La C.t.p. previa riunione, e in contraddittorio con i soci [OSCURATO:PERSONA] e Canzian, intervenuti nel giudizio, e degli altri soci, accoglieva i ricorsi, ritenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne avesse determinato l’estinzione e che gli avvisi di accertamento, notificati in data successiva, erano stati emessi specificamente nei confronti della società e notificati ai soci per semplice conoscenzanon essendo stata avanzata alcuna pretesa nei confronti dei medesimi; per l’effetto,riteneva che gli atti impositivi fossero nulli in quanto rivolti ad un soggetto inesistente.

3. La C .t.r. ri tenendo che, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento di cui all’art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n, 600, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 si rendeva necessario il coinvolgimento della società e di tutti i soci, dichiarava la nullità della sentenza.

4. L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione»ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ .

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rela zione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. e in relazione all’art. 62 , d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n, 600, dell’art. 5 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 917, degli artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 295 cod. proc. civ.

In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte incui ha ritenuto sussistente il litisconsorzio n ecessario tra soci e società di persone, sebbene oggetto di impugnazione fossero due avvisi di accertamento emessi e notificati allasocietà solo dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese e sebbene nei giudizi si richiedessela declaratoria di inesistenza degli atti impugnati.

2. Con il secondo motivoil ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti , individuato nel fatto che la pretesa impositiva era stata avanzata dall’Ufficio nei confronti di un soggetto giuridicamente estinto al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento in quanto cancellato dal registro delle imprese.

3. Con la memoria depositata nel corso del giudizio ilricorrente ha eccepito il giudicato formatosi inter partes con riferimento ad altro periodo d’imposta, il 2007, circa la nullità degli accertamenti emessi nei confronti dellasocietà e stinta.

Ha documentato, in proposito, che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 la C.t.r. del Veneto, nel giudizio afferente l’avviso di accertame nto emesso nei confronti della società per il periodo d’imposta 2007, con sentenzadepositata il 7 /01/2015 , passata in giudicato per omessa impugnazione, avevaconfermato la sentenza di primo grado che aveva rilevato la nullità dell’avviso impugnato in quanto emesso nei confronti della società, ormaicancellata da quattro anni.

4. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal ricorrente.

4.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alleimposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità diperiodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale,e non anche quando la precedente sentenza risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass.03/03/2021,n. 5766).

4.2. La sentenza prodotta dal ricorrente, di cui si assume l’effetto vincolante nel presente giudizio in ragione del passaggio in giudicato, ha annullato l’avviso di accertamento, emesso in relazione all’anno d’imposta 2007,sul presupposto che destinatario del medesimo fosse la società, e non gli ex soci , e sull’assunto che con il medesimo non fosse stata avanzata alcuna pretesa nei confronti dei soci.

4.3. Il presente giudizio, invece, ha ad oggetto un avviso di accertamento, relativo a diversi anni di imposta, e precisamente il 2005 ed il 2006, emesso – come desumibile dalla pag. 2 del medesimo, interamente riprodotto nel ricorso introduttivo – nei confronti delle persone fisiche dei soci, a seguito di controllo della posizione fiscale della società.

La sentenza passata in giudicato, pertanto, ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamento relativo ad altro periodo di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 imposta in ragione di un presupposto formale estraneo al presente giudizio.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato.

5.1. La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della sentenza emessa in primo grado sulpresupposto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, individuati, in parte motiva,nella società e in tutti i soci.

Dalla visura camerale riprodotta nel ricorso introduttivo risulta, in realtà, che nel giudizio erano presenti tutti i soci.

La stessa sentenza impugnata, del resto, nella parte relativa allo svolgimento delprocesso, chiariva che il Palmeri aveva proposto distinti ricorsi «in litisconsorzio con gli altri ex soci che avevano depositato tempestivi atti di intervento».

Deve riten ersi, pertanto, sebbene non detto esplicitamente in sentenza,che, come affermato dal ricorrente, la C.t.r. abbia dichiarato la nullità della sentenza della C.t.p. in ragione della mancanza in giudizio della società, pacificamente estinta già al momento della notifica degli atti di accertamento impugnati.

5.2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che,dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti (Cass., Sez.

U., 12/03/2013, n. 6070).

La cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, a partire dal momento incui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva lasocietà stessa della capacità di stare in giudizio.

L'estinzionedella società, infatti, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci cui spetta la legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 litisconsorzio necessario (Cass. 02/03/202 1, n. 5605, Cass.30/07/2020, n. 16362).

5.3. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado,pur essendo presenti in giudizio tutti i soci, non si è attenuta al principio di cui sopra in ragione del qualenon si poneva alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto.

6. Il secondo motivodi ricorso è inammiss ib i le .

La sentenza impugnata si è limitata a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, senza pronunciarsi sul merito della pretesa.

Il motivo del ricorso, nella parte in cui assume il vizio della sentenza –ove dovesse ritenersi che quest’ultima abbia implicitamente rigettato il motivo già proposto in secondo grado – è estraneo all a decisione assunta in rito.

Le ulteriori questione di merito introdotte nei gradi precedenti e riproposte in questa sede dovranno, di conseguenza, essere scrutinate nel giudizio di rinvio.

7. Il ricorso, pertanto, va accolto quanto al primo motivo e rigettato quanto al secondo.

P.Q.M.

Accoglie, nei limiti di cui alla motivazione, il ricorso, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto perché, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11098/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in Roma, piazza deI Caprettari, n. 70, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma , via dei P ortoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Statoche la rappresenta e difende. – resistente – E nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. – intimati – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 113/30/2013 depositata il 29/10/2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA],già socio della Collinvest di [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s.,sciolta con atto iscritto nel registro delle imprese il 12 dicembre 2007,ricorre, con due motivi, nei confronti della Agenzia delle Entrate , convenendo in giudizio tutti i soci della predetta società, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha dichiarato la nullità della sentenza della C.t.p. di Padova per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società nel giudizio nel quale in contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento (nn. T6S02083120/2010 e T6S02082244/2010) notificati alla società già estinta ed ai soci con i quali, per gli anni di imposta 2005 e 2006 erano stati recuperati a tassazioni maggiori redditi a seguito di rettifica della perdita dichiarata e del disconoscimento del credito d’imposta per imposte pagate all’estero. 2. La C.t.p. previa riunione, e in contraddittorio con i soci [OSCURATO:PERSONA] e Canzian, intervenuti nel giudizio, e degli altri soci, accoglieva i ricorsi, ritenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne avesse determinato l’estinzione e che gli avvisi di accertamento, notificati in data successiva, erano stati emessi specificamente nei confronti della società e notificati ai soci per semplice conoscenzanon essendo stata avanzata alcuna pretesa nei confronti dei medesimi; per l’effetto,riteneva che gli atti impositivi fossero nulli in quanto rivolti ad un soggetto inesistente. 3. La C .t.r. ri tenendo che, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento di cui all’art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n, 600, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 si rendeva necessario il coinvolgimento della società e di tutti i soci, dichiarava la nullità della sentenza. 4. L’avvocatura erariale ha depositato «atto di costituzione»ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ . 5. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in rela zione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. e in relazione all’art. 62 , d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,la violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n, 600, dell’art. 5 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 917, degli artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2495 cod. civ., dell’art. 295 cod. proc. civ. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte incui ha ritenuto sussistente il litisconsorzio n ecessario tra soci e società di persone, sebbene oggetto di impugnazione fossero due avvisi di accertamento emessi e notificati allasocietà solo dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese e sebbene nei giudizi si richiedessela declaratoria di inesistenza degli atti impugnati. 2. Con il secondo motivoil ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti , individuato nel fatto che la pretesa impositiva era stata avanzata dall’Ufficio nei confronti di un soggetto giuridicamente estinto al momento dell’emissione dell’avviso di accertamento in quanto cancellato dal registro delle imprese. 3. Con la memoria depositata nel corso del giudizio ilricorrente ha eccepito il giudicato formatosi inter partes con riferimento ad altro periodo d’imposta, il 2007, circa la nullità degli accertamenti emessi nei confronti dellasocietà e stinta. Ha documentato, in proposito, che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 la C.t.r. del Veneto, nel giudizio afferente l’avviso di accertame nto emesso nei confronti della società per il periodo d’imposta 2007, con sentenzadepositata il 7 /01/2015 , passata in giudicato per omessa impugnazione, avevaconfermato la sentenza di primo grado che aveva rilevato la nullità dell’avviso impugnato in quanto emesso nei confronti della società, ormaicancellata da quattro anni. 4. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di giudicato esterno sollevata dal ricorrente. 4.1. Per giurisprudenza costante di questa Corte, nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alleimposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità diperiodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale,e non anche quando la precedente sentenza risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto o attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass.03/03/2021,n. 5766). 4.2. La sentenza prodotta dal ricorrente, di cui si assume l’effetto vincolante nel presente giudizio in ragione del passaggio in giudicato, ha annullato l’avviso di accertamento, emesso in relazione all’anno d’imposta 2007,sul presupposto che destinatario del medesimo fosse la società, e non gli ex soci , e sull’assunto che con il medesimo non fosse stata avanzata alcuna pretesa nei confronti dei soci. 4.3. Il presente giudizio, invece, ha ad oggetto un avviso di accertamento, relativo a diversi anni di imposta, e precisamente il 2005 ed il 2006, emesso – come desumibile dalla pag. 2 del medesimo, interamente riprodotto nel ricorso introduttivo – nei confronti delle persone fisiche dei soci, a seguito di controllo della posizione fiscale della società. La sentenza passata in giudicato, pertanto, ha dichiarato la nullità di un avviso di accertamento relativo ad altro periodo di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 imposta in ragione di un presupposto formale estraneo al presente giudizio. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato. 5.1. La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della sentenza emessa in primo grado sulpresupposto della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, individuati, in parte motiva,nella società e in tutti i soci. Dalla visura camerale riprodotta nel ricorso introduttivo risulta, in realtà, che nel giudizio erano presenti tutti i soci. La stessa sentenza impugnata, del resto, nella parte relativa allo svolgimento delprocesso, chiariva che il Palmeri aveva proposto distinti ricorsi «in litisconsorzio con gli altri ex soci che avevano depositato tempestivi atti di intervento». Deve riten ersi, pertanto, sebbene non detto esplicitamente in sentenza,che, come affermato dal ricorrente, la C.t.r. abbia dichiarato la nullità della sentenza della C.t.p. in ragione della mancanza in giudizio della società, pacificamente estinta già al momento della notifica degli atti di accertamento impugnati. 5.2. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che,dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti (Cass., Sez. U., 12/03/2013, n. 6070). La cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese, a partire dal momento incui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva lasocietà stessa della capacità di stare in giudizio. L'estinzionedella società, infatti, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci cui spetta la legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 litisconsorzio necessario (Cass. 02/03/202 1, n. 5605, Cass.30/07/2020, n. 16362). 5.3. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado,pur essendo presenti in giudizio tutti i soci, non si è attenuta al principio di cui sopra in ragione del qualenon si poneva alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto. 6. Il secondo motivodi ricorso è inammiss ib i le . La sentenza impugnata si è limitata a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio, senza pronunciarsi sul merito della pretesa. Il motivo del ricorso, nella parte in cui assume il vizio della sentenza –ove dovesse ritenersi che quest’ultima abbia implicitamente rigettato il motivo già proposto in secondo grado – è estraneo all a decisione assunta in rito. Le ulteriori questione di merito introdotte nei gradi precedenti e riproposte in questa sede dovranno, di conseguenza, essere scrutinate nel giudizio di rinvio. 7. Il ricorso, pertanto, va accolto quanto al primo motivo e rigettato quanto al secondo. P.Q.M. Accoglie, nei limiti di cui alla motivazione, il ricorso, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto perché, in diversa composi