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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 02872/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 41del D.P.R. 309/1990, 624 e 625 cod. pen. 1.1.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

In particolare rappresenta che il modus operandi dei reati contestati non è riproducibile in stato di arresto domiciliare, soprattutto con riferimento alle condotte di furto di cui agli artt.624 e 624 bis cod. pen., e alle contestate condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, poiché non emergono elementi da cui desumere che tali reati possano essere realizzati in regime autocustodiale.

Il giudice avrebbe dovuto indicare invece gli ulteriori e circostanziati elementi utili a dimostrare l'elevata probabilità che possano essere commessi reati analoghi anche "da casa", a prescindere da un'ampia libertà di movimento e dalla presenza fisica sui luoghi di realizzazione delle condotte di reato.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'ad 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, Colucci).

In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato ( Cass. 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.

2. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati, in considerazione delle precedenti condanne penali, da cui ha tratto il convincimento che l'indagato abbia fatto delle attività delittuose la fonte principale di guadagno ed uno stile consolidato di vita.

Ha ritenuto quindi che la perseveranza e la tipologia dei reati contestati non consentano l'accoglimento della richiesta di attenuazione della misura, considerato che, almeno con riferlimento alle attività di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, l'indagato potrebbe reiterakfanche in condizione di arresti domiciliari.

L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306, del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti ) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, che ha confermato l'ordinanza applicativa della misura intramurale, in ordine ai delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 41del D.P.R. 309/1990, 624 e 625 cod. pen. 1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. In particolare rappresenta che il modus operandi dei reati contestati non è riproducibile in stato di arresto domiciliare, soprattutto con riferimento alle condotte di furto di cui agli artt.624 e 624 bis cod. pen., e alle contestate condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, poiché non emergono elementi da cui desumere che tali reati possano essere realizzati in regime autocustodiale. Il giudice avrebbe dovuto indicare invece gli ulteriori e circostanziati elementi utili a dimostrare l'elevata probabilità che possano essere commessi reati analoghi anche "da casa", a prescindere da un'ampia libertà di movimento e dalla presenza fisica sui luoghi di realizzazione delle condotte di reato. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'ad 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione (Cass.02/08/1996, Colucci). In presenza, al riguardo, di motivazione adeguata, anche in relazione all'indicazione delle ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee e non proporzionate all'entità e gravità dei fatti di reato ( Cass. 21/07/1992, Gardino, Rv. 191652; Cass. 26/05/1994, Montaperto, Rv. 199030), le determinazioni del giudice a quo sfuggono infatti al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di reati, in considerazione delle precedenti condanne penali, da cui ha tratto il convincimento che l'indagato abbia fatto delle attività delittuose la fonte principale di guadagno ed uno stile consolidato di vita. Ha ritenuto quindi che la perseveranza e la tipologia dei reati contestati non consentano l'accoglimento della richiesta di attenuazione della misura, considerato che, almeno con riferlimento alle attività di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti, l'indagato potrebbe reiterakfanche in condizione di arresti domiciliari. L' apparato giustificativo a sostegno della decisione è adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art. 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto (Sez. 3, n. 306, del 03/12/2003, dep. 2004, Scotti ) e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass., 24/05/1996, Aloè, Rv. 205306); con esclusione di ogni congettura (Cass., 19/09/1995, Lorenzetti) e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28/11/1997, Filippi, Rv. 209876; Cass. 09/06/1995, Biancato, Rv. 202259). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]