CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 08884/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e il ruolo in cartella non conteneva gli elementi minimi per l’individuazione della pretesa impositiva. Osserva ancora che, contrariamente a quanto affermato dalla decisione impugnata, erano stati riportati in ricorso i dati delle cartelle, le quali inoltre non contenevano motivazione per relazione. 2. Il ricorso è inammissibile. Oggetto di denuncia da parte del ricorrente è in primo luogo l’erroneità della decisione nella parte in cui non avrebbe riconosciuto la necessità della previa notifica del F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3929/2020 titolo esecutivo nel caso di specie, nonché nella parte in cui non è Numero sezionale 310/2022Numero di raccolta generale 8884/2022 stata accolta la censura relativa alla mancanza nella cartella di Data pubblicazione 18/03/2022 pagamenti degli elementi minimi per l’individuazione della pretesa impositiva. Si tratta all’evidenza di denuncia che fuoriesce dai parametri del rimedio esperito, in base ai quali l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (fra le tante Cass. n. 442 del 2018). Quanto poi al rilievo che il motivo di ricorso, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, fosse rispettoso della regola di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., trattasi di censura relativa alla valutazione del motivo di impugnazione, concernente quindi non il piano della errata percezione ma del giudizio, come tale sottratto al rimedio esperito (fra le tante da ultimo Cass. n. 10184 del 2018 e n. 3760 del 2018). In ogni caso, quanto si afferma nel motivo è di assoluta genericità e non individua il o i fatti processuali che non sarebbero stati percepiti esistenti nel ricorso ordinario per cui sarebbe da escludere la violazione dell’art. 366 n. 6. L’inammissibilità delle censure proposte non esige di prendere posizione con riferimento alla proposta querela di falso. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 3929/2020 unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei Numero sezionale 310/2022Numero di raccolta generale 8884/2022 presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della Data pubblicazione 18/03/2022 parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 17 febbraio 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s