Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26461/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. art. 337 e 341-bis cod. pen., 75 d.lgs. n. 159 del 2011, deduce motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.

Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità dell'imputato valorizzando le modalità delle condotte del ricorrente finalizzate ad ostacolare l'esercizio della funzione pubblica e a oltraggiare gli agenti operanti, nonché sull'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art.393 bis cod. pen. (pagg. 8-9 della sentenza impugnata); in riferimento, poi, alla dedotta mancata valutazione del vizio di mente dell'imputato, il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte territoriale (pag. 9) che ha dato atto che, come anche affermato dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], sentito all'udienza del 25 gennaio 2021, è "il Giacalone a affermare di sentirsi perseguitato ma non risulta alcuna patologia psichiatrica dell'odierno imputato in relazione a ciò".

Rilevato che, in relazione al secondo motivo inerente l'eccessività della pena e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito hanno, in modo non illogico e superando le deduzioni difensive, valorizzato in senso negativo oltre alla personalità negativa dell'imputato anche i plurimi precedenti penali gravanti su quest'ultimo (pagg. 9-10 della sentenza impugnata).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. art. 337 e 341-bis cod. pen., 75 d.lgs. n. 159 del 2011, deduce motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità dell'imputato valorizzando le modalità delle condotte del ricorrente finalizzate ad ostacolare l'esercizio della funzione pubblica e a oltraggiare gli agenti operanti, nonché sull'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art.393 bis cod. pen. (pagg. 8-9 della sentenza impugnata); in riferimento, poi, alla dedotta mancata valutazione del vizio di mente dell'imputato, il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte territoriale (pag. 9) che ha dato atto che, come anche affermato dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], sentito all'udienza del 25 gennaio 2021, è "il Giacalone a affermare di sentirsi perseguitato ma non risulta alcuna patologia psichiatrica dell'odierno imputato in relazione a ciò". Rilevato che, in relazione al secondo motivo inerente l'eccessività della pena e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito hanno, in modo non illogico e superando le deduzioni difensive, valorizzato in senso negativo oltre alla personalità negativa dell'imputato anche i plurimi precedenti penali gravanti su quest'ultimo (pagg. 9-10 della sentenza impugnata). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 26461/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris