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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16077/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 agosto 1973; avverso la sentenza del 6 aprile 2022, della Corte d'assise d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria depositata il 4 gennaio 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e i relativi motivi aggiunti; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere dei delitti di rissa, porto abusivo di un coltello, minaccia aggravata, porto illegale in luogo pubblico di pistola, omicidio e tentato omicidio aggravati.

Tutti commessi in Catania, la notte dell'otto gennaio 2017.

All'esito del giudizio, celebrato con rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania dichiarava l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli e lo condannava alla pena dell'ergastolo.

La decisione veniva sostanzialmente confermata dalla Corte d'assise d'appello, che escludeva la sola premeditazione.

Proposto ricorso per cassazione, tuttavia, la Prima Sezione di questa Corte, dichiarata l'inammissibilità di tutti gli altri motivi, rilevava un'incongruenza motivazionale nel passaggio in cui si definiva la "ritorsione" operata dagli imputati come del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dei precedenti accadimenti, senza, tuttavia, supportare l'affermazione con adeguato argomentare.

La sentenza, quindi, veniva annullata, seppur limitatamente solo motivo inerente alla circostanza aggravante dei futili motivi, di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale.

Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d'assise d'appello confermava l'originaria decisione e avverso tale decisione ricorrono i difensori dello Zuccaro.

Il ricorso si compone di un unico articolato motivo, con il quale si deduce violazione di legge (in relazione all'art. 61 n. 1 cod. peri.) e vizio di motivazione.

Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il complessivo contesto all'interno del quale l'episodio omicidiario avrebbe avuto la sua genesi.

L'intervento dello Zuccaro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'assise d'appello, non sarebbe riconducibile al solo istinto di vendetta, ma all'esigenza di difendere l'amico che stava soccombendo davanti ad una moltitudine di avversari.

Circostanza, quest'ultima, che troverebbe, peraltro, pacifico riscontro nella parallela decisione (allegata ai motivi nuovi depositati dal ricorrente) assunta dalla stessa Corte territoriale in relazione al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a difesa del quale lo Zuccaro si sarebbe mosso e nei cui confronti l'aggravante sarebbe stata esclusa. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto del presente giudizio è la verifica dell'effettiva sussistenza di elementi idonei ad integrare l'aggravante contestata e il relativo profilo motivazionale offerto dalla Corte d'assise d'appello.

Ogni diversa questione risulta, ormai, preclusa in conseguenza della dichiarata inammissibilità di tutti gli ulteriori motivi dell'originario ricorso per cassazione proposto avverso la prima sentenza pronunciata dalla Corte d'assise d'appello.

Ciò premesso, com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, Rv. 260360; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Rv. 271115; Sez. 5 n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103).

I principi sono stati, di recente, ribaditi da questa Corte (Sez. 1, n. 4 del 16 settembre 2022, dep. 2023) che, con articolata e condivisibile argomentazione, ha evidenziato come la circostanza aggravante oggetto del presente giudizio riveste "natura ancipite", esprimendo un concetto relazionale che, semanticamente, presuppone un raffronto tra il reato commesso e la causa psichica che di esso è la genesi, valutata, essa stessa, alla stregua di un criterio di tipo valoriale.

Cosicché non potrà valutarsi né la prospettiva individuale dell'agente, intesa come suo personale atteggiamento psichico (alla luce del quale, all'evidenza, il motivo non potrebbe mai qualificarsi come "futile", ma logicamente sempre giustificato e congruo rispetto al suo futuro agire, avendo poi determinato la condotta illecita posta in essere), né il motivo in sé (nella sua isolata dimensione soggettiva ed individuale), atteso che, posto in raffronto al successivo agire criminoso, sarebbe sempre ingiustificato e, in quanto tale, inidoneo a giustificare la commissione di un illecito.

Da ciò la necessità di un accertamento che, partendo da un'iniziale valutazione assiologica (in termini di rapporto tra il reato e la determinazione soggettiva che ha mosso l'autore del reato), giunga poi a valutare l'effettiva incidenza di tale determinazione sulla condotta assunta dall'agente, fondando il conseguente giudizio di particolare riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente.

In sintesi, quindi, si impone, da un canto, l'identificazione certa del movente (Sez. 1, n. 54074 del 18/01/2017, Rv. 272035) e, dall'altro, una duplice verifica: del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Rv. 277641).

Accertamento che, peraltro, non può essere operato in astratto, ma va ancorato alla valutazione di specifici elementi concreti quali le connotazioni culturali del soggetto giudicato, il contesto sociale e il particolare momento in cui il fatto si è verificato o i fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa (Sez. 5, n. 36892 del 21/04/2017, Rv. 270804).Ebbene, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Dato atto, preliminarmente, della dinamica dei fatti in contestazione, ha accertato il movente e, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, ha inserito la condotta assunta dal ricorrente all'interno del complessivo contesto storico dove questa ha trovato la sua genesi, evidenziando gli elementi dai quali ha poi dedotto la sussistenza dell'aggravante.

In questi termini la dinamica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] (originario coimputato), si erano recati presso il discopub [OSCURATO:PERSONA] club, all'interno del quale era già presente un gruppo di giovani, da loro non conosciuti, in media poco più che ventenni, di nazionalità straniera, alcuni dei quali stavano festeggiando il compleanno di tale [OSCURATO:PERSONA], amico fraterno della persona assassinata. [OSCURATO:PERSONA] e lo Zuccaro, entrambi in evidente stato di ebbrezza (così molti degli stessi rumeni), iniziavano ad importunare le ragazze degli stranieri, molestandole e provocando tutto il gruppo dei giovani.

Da ciò si scatenava una rissa (in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] sferrava un pugno, provocando una prima colluttazione alla quale partecipava anche lo Zuccaro).

A quel punto intervenivano i buttafuori che separavano i contendenti e allontanavano il [OSCURATO:PERSONA] e lo Zuccaro (e tanto a riprova del fatto che fossero stati questi ultimi due a provocare i disordini).

Poco dopo, questi ultimi ritornavano in prossimità della discoteca armati (il primo di un coltello e il secondo di una pistola) e attiravano gli altri originari corrissanti al di fuori della stessa, uccidendone uno e ferendone gravemente altri due.

Ricostruita in questi termini la scansione cronologica dei fatti, la Corte territoriale ha ritenuto: che lo Zuccaro avesse agito allo scopo di "vendicare" le lesioni subite dal suo amico nel corso della precedente rissa (sarebbe, infatti, ritornato armato all'uscita della discoteca, aspettando i precedenti corrissanti) e che la sua reazione fosse stata del tutto sproporzionata, con riferimento sia alle modalità della condotta tenuta, che ai successivi esiti.

A fronte di tutto ciò, la difesa si limita a prospettare solo un movente (lo Zuccaro avrebbe sparato non per "vendicare" l'amico, ma per "salvarlo" dall'aggressione dei rumeni) differente rispetto a quello ritenuto dalla Corte territoriale (che, invece, ha ritenuto prevalente istinto vendicativo), con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché la censura difensiva può essere apprezzata solo attraverso un giudizio di fatto che, com'è noto, è precluso in questa sede, perché presuppone una rivalutazione delle emergenze processuali e un conseguente diverso apprezzamento del significato probatorio degli elementi acquisiti.

Circostanze che, com'è noto, attengono interamente al merito e la cui valutazione è preclusa in questa sede se sorretta (come in questo caso, alla luce di quanto in precedenza evidenziato) da motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati processuali (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

E ciò, peraltro, senza considerare come la stessa ricostruzione dei fatti risulta definitivamente cristallizzata all'esito della sentenza di questa Corte (n. 37981 del 2021) che, per come si è detto, dichiarando l'inammissibilità di tutti i (residui) motivi originariamente proposti, ha rilevato, esclusivamente, un difetto motivazionale in ordine alla sussistenza dei futili motivi.

In ultimo, nessuna rilevanza può essere attribuita alla sentenza pronunciata nei confronti del coimputato (per il quale l'aggravante è stata esclusa), non solo e non tanto per la natura soggettiva dell'aggravante stessa (Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, Rv. 230147) o per la già evidenziata definitiva ricostruzione dei fatti (conseguenza del parziale annullamento pronunciato da questa Corte), ma per la preclusione della quale risente questa fase processuale: la differente valutazione operata dai due giudici potrebbe essere concretamente apprezzata solo inoltrandosi in un inammissibile giudizio di fatto, che, come si è già detto, è inibito a questa Corte.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 agosto 1973; avverso la sentenza del 6 aprile 2022, della Corte d'assise d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria depositata il 4 gennaio 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e i relativi motivi aggiunti; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere dei delitti di rissa, porto abusivo di un coltello, minaccia aggravata, porto illegale in luogo pubblico di pistola, omicidio e tentato omicidio aggravati. Tutti commessi in Catania, la notte dell'otto gennaio 2017. All'esito del giudizio, celebrato con rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania dichiarava l'imputato colpevole di tutti i reati ascrittigli e lo condannava alla pena dell'ergastolo. La decisione veniva sostanzialmente confermata dalla Corte d'assise d'appello, che escludeva la sola premeditazione. Proposto ricorso per cassazione, tuttavia, la Prima Sezione di questa Corte, dichiarata l'inammissibilità di tutti gli altri motivi, rilevava un'incongruenza motivazionale nel passaggio in cui si definiva la "ritorsione" operata dagli imputati come del tutto sproporzionata rispetto alla gravità dei precedenti accadimenti, senza, tuttavia, supportare l'affermazione con adeguato argomentare. La sentenza, quindi, veniva annullata, seppur limitatamente solo motivo inerente alla circostanza aggravante dei futili motivi, di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d'assise d'appello confermava l'originaria decisione e avverso tale decisione ricorrono i difensori dello Zuccaro. Il ricorso si compone di un unico articolato motivo, con il quale si deduce violazione di legge (in relazione all'art. 61 n. 1 cod. peri.) e vizio di motivazione. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il complessivo contesto all'interno del quale l'episodio omicidiario avrebbe avuto la sua genesi. L'intervento dello Zuccaro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'assise d'appello, non sarebbe riconducibile al solo istinto di vendetta, ma all'esigenza di difendere l'amico che stava soccombendo davanti ad una moltitudine di avversari. Circostanza, quest'ultima, che troverebbe, peraltro, pacifico riscontro nella parallela decisione (allegata ai motivi nuovi depositati dal ricorrente) assunta dalla stessa Corte territoriale in relazione al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a difesa del quale lo Zuccaro si sarebbe mosso e nei cui confronti l'aggravante sarebbe stata esclusa. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto del presente giudizio è la verifica dell'effettiva sussistenza di elementi idonei ad integrare l'aggravante contestata e il relativo profilo motivazionale offerto dalla Corte d'assise d'appello. Ogni diversa questione risulta, ormai, preclusa in conseguenza della dichiarata inammissibilità di tutti gli ulteriori motivi dell'originario ricorso per cassazione proposto avverso la prima sentenza pronunciata dalla Corte d'assise d'appello. Ciò premesso, com'è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, Rv. 260360; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Rv. 271115; Sez. 5 n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103). I principi sono stati, di recente, ribaditi da questa Corte (Sez. 1, n. 4 del 16 settembre 2022, dep. 2023) che, con articolata e condivisibile argomentazione, ha evidenziato come la circostanza aggravante oggetto del presente giudizio riveste "natura ancipite", esprimendo un concetto relazionale che, semanticamente, presuppone un raffronto tra il reato commesso e la causa psichica che di esso è la genesi, valutata, essa stessa, alla stregua di un criterio di tipo valoriale. Cosicché non potrà valutarsi né la prospettiva individuale dell'agente, intesa come suo personale atteggiamento psichico (alla luce del quale, all'evidenza, il motivo non potrebbe mai qualificarsi come "futile", ma logicamente sempre giustificato e congruo rispetto al suo futuro agire, avendo poi determinato la condotta illecita posta in essere), né il motivo in sé (nella sua isolata dimensione soggettiva ed individuale), atteso che, posto in raffronto al successivo agire criminoso, sarebbe sempre ingiustificato e, in quanto tale, inidoneo a giustificare la commissione di un illecito. Da ciò la necessità di un accertamento che, partendo da un'iniziale valutazione assiologica (in termini di rapporto tra il reato e la determinazione soggettiva che ha mosso l'autore del reato), giunga poi a valutare l'effettiva incidenza di tale determinazione sulla condotta assunta dall'agente, fondando il conseguente giudizio di particolare riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente. In sintesi, quindi, si impone, da un canto, l'identificazione certa del movente (Sez. 1, n. 54074 del 18/01/2017, Rv. 272035) e, dall'altro, una duplice verifica: del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Rv. 277641). Accertamento che, peraltro, non può essere operato in astratto, ma va ancorato alla valutazione di specifici elementi concreti quali le connotazioni culturali del soggetto giudicato, il contesto sociale e il particolare momento in cui il fatto si è verificato o i fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa (Sez. 5, n. 36892 del 21/04/2017, Rv. 270804).Ebbene, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi. Dato atto, preliminarmente, della dinamica dei fatti in contestazione, ha accertato il movente e, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, ha inserito la condotta assunta dal ricorrente all'interno del complessivo contesto storico dove questa ha trovato la sua genesi, evidenziando gli elementi dai quali ha poi dedotto la sussistenza dell'aggravante. In questi termini la dinamica dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] (originario coimputato), si erano recati presso il discopub [OSCURATO:PERSONA] club, all'interno del quale era già presente un gruppo di giovani, da loro non conosciuti, in media poco più che ventenni, di nazionalità straniera, alcuni dei quali stavano festeggiando il compleanno di tale [OSCURATO:PERSONA], amico fraterno della persona assassinata. [OSCURATO:PERSONA] e lo Zuccaro, entrambi in evidente stato di ebbrezza (così molti degli stessi rumeni), iniziavano ad importunare le ragazze degli stranieri, molestandole e provocando tutto il gruppo dei giovani. Da ciò si scatenava una rissa (in particolare, il [OSCURATO:PERSONA] sferrava un pugno, provocando una prima colluttazione alla quale partecipava anche lo Zuccaro). A quel punto intervenivano i buttafuori che separavano i contendenti e allontanavano il [OSCURATO:PERSONA] e lo Zuccaro (e tanto a riprova del fatto che fossero stati questi ultimi due a provocare i disordini). Poco dopo, questi ultimi ritornavano in prossimità della discoteca armati (il primo di un coltello e il secondo di una pistola) e attiravano gli altri originari corrissanti al di fuori della stessa, uccidendone uno e ferendone gravemente altri due. Ricostruita in questi termini la scansione cronologica dei fatti, la Corte territoriale ha ritenuto: che lo Zuccaro avesse agito allo scopo di "vendicare" le lesioni subite dal suo amico nel corso della precedente rissa (sarebbe, infatti, ritornato armato all'uscita della discoteca, aspettando i precedenti corrissanti) e che la sua reazione fosse stata del tutto sproporzionata, con riferimento sia alle modalità della condotta tenuta, che ai successivi esiti. A fronte di tutto ciò, la difesa si limita a prospettare solo un movente (lo Zuccaro avrebbe sparato non per "vendicare" l'amico, ma per "salvarlo" dall'aggressione dei rumeni) differente rispetto a quello ritenuto dalla Corte territoriale (che, invece, ha ritenuto prevalente istinto vendicativo), con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché la censura difensiva può essere apprezzata solo attraverso un giudizio di fatto che, com'è noto, è precluso in questa sede, perché presuppone una rivalutazione delle emergenze processuali e un conseguente diverso apprezzamento del significato probatorio degli elementi acquisiti. Circostanze che, com'è noto, attengono interamente al merito e la cui valutazione è preclusa in questa sede se sorretta (come in questo caso, alla luce di quanto in precedenza evidenziato) da motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati processuali (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). E ciò, peraltro, senza considerare come la stessa ricostruzione dei fatti risulta definitivamente cristallizzata all'esito della sentenza di questa Corte (n. 37981 del 2021) che, per come si è detto, dichiarando l'inammissibilità di tutti i (residui) motivi originariamente proposti, ha rilevato, esclusivamente, un difetto motivazionale in ordine alla sussistenza dei futili motivi. In ultimo, nessuna rilevanza può essere attribuita alla sentenza pronunciata nei confronti del coimputato (per il quale l'aggravante è stata esclusa), non solo e non tanto per la natura soggettiva dell'aggravante stessa (Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, Rv. 230147) o per la già evidenziata definitiva ricostruzione dei fatti (conseguenza del parziale annullamento pronunciato da questa Corte), ma per la preclusione della quale risente questa fase processuale: la differente valutazione operata dai due giudici potrebbe essere concretamente apprezzata solo inoltrandosi in un inammissibile giudizio di fatto, che, come si è già detto, è inibito a questa Corte. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamen
Sentenza Cassazione n. 16077/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris