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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07335/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 8 luglio 2022 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 1 giugno 2022 che aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. e dell'obbligo di dimora in relazione al reato di cui all'art.512 bis c.p. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen. 2.

Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi.2.1.

Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza applicativa della misura cautelare, omesso di spiegare la sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato contestato ad [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.416-bis. 1 cod. pen.

Deduce che il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che l' attività di impresa asseritamente intestata fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l' estrazione di materiale ferroso e simili si apparteneva in passato al padre del ricorrente e che le accuse mosse dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva riferito che l' indagato era un mero prestanome del [OSCURATO:PERSONA] - erano totalmente calunniose e false come facilmente desumibile, fra l' altro, dal fatto che non era emersa alcuna prova di passaggi di denaro fra i due soggetti.

Osserva che i giudici di merito avevano finito per enfatizzare delle conversazioni telefoniche del tutto sporadiche e dal contenuto totalmente neutro da cui emergeva solamente un rapporto di cordialità fra colleghi di lavoro, in quanto l'indagato aveva sempre ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un trasportatore.

Con il secondo motivo deduce motivazione apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura in questione, la quale appariva eccessivamente afflittiva.

Rileva che il Tribunale aveva omesso di motivare sul punto, a fronte delle specifiche eccezioni formulate dalla difesa, non considerando che l'indagato era un soggetto incensurato che con le sue condotte non aveva causato alcun allarme sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure formulate.

2. Va osservato che il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

Nella specie l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide l' indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1 -bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4 , n. 27498 del 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276704 - 01).

Occorre, altresì, ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici.

Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass.

Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).

Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).

Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Cedrangolo O., Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).

Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza.

2.2. I giudici del riesame - le cui argomentazioni vanno lette unitamente all' ordinanza genetica richiamata - sono pervenuti con motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla intestazione fittizia di una impresa in realtà gestita da [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del clan mafioso "[OSCURATO:PERSONA]".

Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato la portata dimostrativa non solo delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ma anche la valenza delle conversazione intercettate fra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], convergenti sulla riconducibilità a quest'ultimo delle cave sul terreno intestato a [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso che l'attività di estrazione e trasporto degli inerti, ricavati dalle predette cave, era coordinata e gestita da [OSCURATO:PERSONA], il quale sistematicamente impartiva direttive ad [OSCURATO:PERSONA] sui lavori da eseguire per l'impresa, sulle forniture da realizzare.

Va, invero, segnalato che nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389-01).

La difesa, per contro, per un verso formula delle censure del tutto generiche e per altro verso mira, in modo inammissibile, a sollecitare una ricostruzione alterativa degli elementi indiziari emersi laddove, ad esempio, afferma che le citate conversazioni erano indicative del fatto il ricorrente intratteneva rapporti cordialità con un "collega di lavoro" avendo sempre ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un trasportatore.

Quanto all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., l'ordinanza impugnata, attenendosi ai criteri ermeneutici evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere (vedi Sez.

U -, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 278734 - 01) ne ha correttamente desunto la sussistenza dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli stabili rapporti con [OSCURATO:PERSONA], dalla subordinazione sistematica alle direttive di quest'ultimo nonché dagli interessi consolidati del citato clan mafioso nel settore dei lavori edili.

Ritiene, dunque, il Collegio che il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta adeguatamente con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata la quale ha ricostruito con dovizia di argomentazioni gli elementi indiziari a carico del ricorrente, il chè connota di inammissibilità la proposta impugnazione.

3. Il secondo motivo è manifestamente privo di fondamento.

Il tribunale del riesame, ancorchè con motivazione sintetica, nell'uso del potere di scelta della misura cautelare da applicare nel caso concreto, ha adeguatamente valutato i criteri dell'adeguatezza e della proporzionalità considerando la gravità dei fatti ed il lasso temporale durante il quale si erano protratti, precisando che non appariva dirimente il disposto sequestro della ditta intestata al ricorrente dal momento che la emersa contiguità al sodalizio mafioso poteva manifestarsi anche in altri modi, proprio per la stabilità del rapporto di collaborazione per come emersa dalle conversazioni intercettate.

Trattasi di argomentazioni adeguate in fatto e corrette in diritto, tali da resistere alle generiche censure di parte ricorrente.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 luglio 2022 il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 1 giugno 2022 che aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. e dell'obbligo di dimora in relazione al reato di cui all'art.512 bis c.p. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1. cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo due motivi.2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza applicativa della misura cautelare, omesso di spiegare la sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato contestato ad [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.416-bis. 1 cod. pen. Deduce che il Tribunale non aveva tenuto conto della circostanza che l' attività di impresa asseritamente intestata fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l' estrazione di materiale ferroso e simili si apparteneva in passato al padre del ricorrente e che le accuse mosse dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva riferito che l' indagato era un mero prestanome del [OSCURATO:PERSONA] - erano totalmente calunniose e false come facilmente desumibile, fra l' altro, dal fatto che non era emersa alcuna prova di passaggi di denaro fra i due soggetti. Osserva che i giudici di merito avevano finito per enfatizzare delle conversazioni telefoniche del tutto sporadiche e dal contenuto totalmente neutro da cui emergeva solamente un rapporto di cordialità fra colleghi di lavoro, in quanto l'indagato aveva sempre ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un trasportatore. Con il secondo motivo deduce motivazione apparente in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura in questione, la quale appariva eccessivamente afflittiva. Rileva che il Tribunale aveva omesso di motivare sul punto, a fronte delle specifiche eccezioni formulate dalla difesa, non considerando che l'indagato era un soggetto incensurato che con le sue condotte non aveva causato alcun allarme sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure formulate. 2. Va osservato che il ricorrente contesta, sostanzialmente, la valutazione di merito compiuta dai giudici con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che alla Corte di Cassazione è preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Nella specie l'indagato si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell'apparato motivazionale, che, in realtà, appare adeguato ai motivi proposti nell'atto di impugnazione.Risulta, pertanto, evidente che queste doglianze introducono censure che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 2.1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide l' indirizzo giurisprudenziale maggioritario secondo il quale ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1 -bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4 , n. 27498 del 23/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276704 - 01). Occorre, altresì, ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). Ed, ancora, in relazione a quanto si evidenzierà qui di seguito, deve precisarsi che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, Cedrangolo O., Rv. 252178; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Nella fattispecie in esame nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. 2.2. I giudici del riesame - le cui argomentazioni vanno lette unitamente all' ordinanza genetica richiamata - sono pervenuti con motivazione adeguata e priva di aporie logico-giuridiche alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla intestazione fittizia di una impresa in realtà gestita da [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco del clan mafioso "[OSCURATO:PERSONA]". Il Tribunale, in particolare, ha evidenziato la portata dimostrativa non solo delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ma anche la valenza delle conversazione intercettate fra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA], convergenti sulla riconducibilità a quest'ultimo delle cave sul terreno intestato a [OSCURATO:PERSONA], essendo emerso che l'attività di estrazione e trasporto degli inerti, ricavati dalle predette cave, era coordinata e gestita da [OSCURATO:PERSONA], il quale sistematicamente impartiva direttive ad [OSCURATO:PERSONA] sui lavori da eseguire per l'impresa, sulle forniture da realizzare. Va, invero, segnalato che nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie e, segnatamente, le intercettazioni citate sono state interpretate, come già evidenziato, nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni sotto il profilo della sussistenza di un grave quadro indiziario dovendosi ribadire che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 - dep. 29/11/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389-01). La difesa, per contro, per un verso formula delle censure del tutto generiche e per altro verso mira, in modo inammissibile, a sollecitare una ricostruzione alterativa degli elementi indiziari emersi laddove, ad esempio, afferma che le citate conversazioni erano indicative del fatto il ricorrente intratteneva rapporti cordialità con un "collega di lavoro" avendo sempre ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un trasportatore. Quanto all'aggravante di cui all'art.416-bis.1 cod. pen., l'ordinanza impugnata, attenendosi ai criteri ermeneutici evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere (vedi Sez. U -, Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 278734 - 01) ne ha correttamente desunto la sussistenza dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] sulla base degli stabili rapporti con [OSCURATO:PERSONA], dalla subordinazione sistematica alle direttive di quest'ultimo nonché dagli interessi consolidati del citato clan mafioso nel settore dei lavori edili. Ritiene, dunque, il Collegio che il percorso argomentativo seguito nell'ordinanza impugnata non denuncia alcuna erroneità o incongruenza nella valorizzazione degli elementi indiziari a carico del ricorrente, di ciascuno dei quali la difesa offre una lettura alternativa e riduttiva che neppure si confronta adeguatamente con l'articolata motivazione dell'ordinanza impugnata la quale ha ricostruito con dovizia di argomentazioni gli elementi indiziari a carico del ricorrente, il chè connota di inammissibilità la proposta impugnazione. 3. Il secondo motivo è manifestamente privo di fondamento. Il tribunale del riesame, ancorchè con motivazione sintetica, nell'uso del potere di scelta della misura cautelare da applicare nel caso concreto, ha adeguatamente valutato i criteri dell'adeguatezza e della proporzionalità considerando la gravità dei fatti ed il lasso temporale durante il quale si erano protratti, precisando che non appariva dirimente il disposto sequestro della ditta intestata al ricorrente dal momento che la emersa contiguità al sodalizio mafioso poteva manifestarsi anche in altri modi, proprio per la stabilità del rapporto di collaborazione per come emersa dalle conversazioni intercettate. Trattasi di argomentazioni adeguate in fatto e corrette in diritto, tali da resistere alle generiche censure di parte ricorrente. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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