CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 27422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30367/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , presso il domicilio telematicodell’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate-Riscossione -intimate- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CATANIA n. 2364/2021 , depositata il21/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di nove motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 2364 del 2021 del Tribunale di Catania esponendo che aveva opposto una cartella di pagamento deducendo: - mancanza di motivazione e conseguente i mpossibilità di comprendere la ragione di credito genericamente riportata con riferimento ad atti giudiziari, spese processuali, contributo unificato, oltre accessori; - violazione dell ’ art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell ’ art. 227-ter, testo unico spese digiustizia; - mancata indicazione dell ’ autorità cui ricorrere e del termine per farlo; il Tribunale aveva qualificato l’opposizione come agli atti esecutivi dichiarandola inammissibile per tardività, non essendone stata provata dal ricorrente la speculare tempestività, in specie perché nella copia della relata di notifica esibita la data era illeggibile; nessuno si è difeso per le intimate; il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, Cost., 101, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di sottoporre al contraddittorio la questione dell’affermata tardività dell’opposizione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la tempestività dell’opposizione era fatto processuale pacifico tra le parti; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 160, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il difetto di data leggibile sulla relata aveva determinato la nullità della stessa e dunque la mancata decorrenza del termine in parola; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212 del 2000, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’omessa indicazione, nell’atto, del termine entro cui ricorrere aveva comportato la scusabilità dell’errore ovvero, in ogni caso, la mancata decorrenza del termine stesso; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato omettendo l’esame della busta contenente la raccomandata postale inerente alla notifica della cartella, da cui emergeva che la data di perfezionamento era il 29 ottobre 2015, sicché la notificazione dell’originario ricorso, avvenuta il 18 novembre 2015, era stata tempestiva; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., per travisamento, in tesi, della prova documentale già oggetto della quinta censura; con il settimo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché il Tribunale, errando in ragione di quanto dedotto con le precedenti censure, aveva omesso di pronunciarsi sulle domande del deducente; con l’ottavo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212 del 2000, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di constatare, di conseguenza, la nullità dell’atto pretensivo per radicale genericità del suo contenuto; con il nono motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato regolando le spese secondo una soccombenza che non avrebbe avuto ragione di essere; consideratoche: il primo motivo è infondato; il rilievo dell’intervenuta decadenza dall’opposizione non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ., di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono essere avviate le cause di contenuto oppositivo costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte di minima diligenza processuale deve adeguarsi, dovendo considerare già ex ante , come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione (Cass., 04/11/2022, n. 32527); più in generale, per le medesime ragioni e tenuto conto dell’obbligo di difesa tecnica professionale, la norma richiamata non risulta applicabile alle questioni in rito (tra molte: Cass., 04/03/2019, n. 6218); il secondo motivo è manifestamente infondato; la tempestività dell’opposizione, così come in generale l’ammissibilità della domanda, non è questione rimessa alla disponibilità delle parti, né soggetta al principio di non contestazione,che concerne i fatti sostanziali; il terzo motivo è fondato; la mancanza o illeggibilità della data di relata di notifica comporta la nullità di quest’ultima, trattandosi di elemento essenziale (Cass., 13/01/2012, n. 398); è stato in coerenza già affermato che il vizio consistente nella mancata indicazione nella copia dell’atto notificato (cartella di pagamento) della data nella quale la stessa è avvenuta non può essere sanato per raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione di un ricorso (intempestivo e dichiarato inammissibile) avverso lo stesso, poiché il relativo principio non può essere applicato nell’ipotesi in cui dalla notifica dell’atto decorra un termine perentorio e non vi sia certezza della data della stessa: al contempo, la mancanzadi detto requisito legale della notifica opera oggettivamente e il destinatario non ha quindi l’onere di dedurre di aver subito alcun pregiudizio, derivando la nullità insanabile dalla mancanza di uno dei requisiti della fattispecie previsti dalla legge (Cass., 22/03/2019, n. 8245); i restanti motivi, relativi a questioni logicamente successive a quelle oggetto del motivo appena accolta,sono assorbiti; spese al giudice del rinvio; p.q. m. la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo, assorbiti gli altri; cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia