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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 23184/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27224/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata ritenuta prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di ritenere che le circostanze attenuanti generiche siano state correttamente con- cesse con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti (sia la recidiva, sia quelle disciplinate dall'art.625 cod. pen.), ove si consideri che la confessione interveniva a fronte di un quadro probatorio chiaro ed inequivoco.

Ciò in quanto gli imputati, erano stati fermati nell'immediatezza del fatto, nelle vicinanze del luogo di furto, con addosso gli strumenti utilizzati per la effrazione.

La confessione, quindi, acquisiva scarso valore e non era affatto utile alla ri- costruzione del fatto, essendo, questo, conclamato in ragione della flagranza e delle dichiarazioni della persona offesa che aveva allettato la polizia.

Di contro a carico del Cleti ricorrono, ad avviso dei giudici del gravame del merito, degli elementi che negativamente lumeggiano la personalità dell'imputato, costituiti dalle risultanze del certificato del casellario (da cui risulta una precedente condanna per altro reato contro il patrimonio ed una pér evasione) che, peraltro, fondano la contestata recidiva.

E, a fronte ditali elementi la mera "manifestazione N. 27224/2022 R.G. di disponibilità" a risarcire il danno —cui non è mai stato dato alcun seguito, no- nostante il lungo decorso di tempo durante il quale l'imputato ben avrebbe potuto provvedere, anche solo in proporzione alle sue capacità reddituali- è stato logica- mente ritenuto che non potesse portare a diversa conclusione.

E che non potesse essere valorizzata la condizione patrimoniale del Cleti, anche alla luce dei fatto che oggetto di furto non erano beni di prima necessità, bensì monili.

La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell'alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qua- lora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).

E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579).

Secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica comunque una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, e in quanto tale esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragio- namento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez.

Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf.

Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

N. 27224/2022 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 27224/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata ritenuta prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune dal denunciato vizio di legittimità- di ritenere che le circostanze attenuanti generiche siano state correttamente con- cesse con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti (sia la recidiva, sia quelle disciplinate dall'art.625 cod. pen.), ove si consideri che la confessione interveniva a fronte di un quadro probatorio chiaro ed inequivoco. Ciò in quanto gli imputati, erano stati fermati nell'immediatezza del fatto, nelle vicinanze del luogo di furto, con addosso gli strumenti utilizzati per la effrazione. La confessione, quindi, acquisiva scarso valore e non era affatto utile alla ri- costruzione del fatto, essendo, questo, conclamato in ragione della flagranza e delle dichiarazioni della persona offesa che aveva allettato la polizia. Di contro a carico del Cleti ricorrono, ad avviso dei giudici del gravame del merito, degli elementi che negativamente lumeggiano la personalità dell'imputato, costituiti dalle risultanze del certificato del casellario (da cui risulta una precedente condanna per altro reato contro il patrimonio ed una pér evasione) che, peraltro, fondano la contestata recidiva. E, a fronte ditali elementi la mera "manifestazione N. 27224/2022 R.G. di disponibilità" a risarcire il danno —cui non è mai stato dato alcun seguito, no- nostante il lungo decorso di tempo durante il quale l'imputato ben avrebbe potuto provvedere, anche solo in proporzione alle sue capacità reddituali- è stato logica- mente ritenuto che non potesse portare a diversa conclusione. E che non potesse essere valorizzata la condizione patrimoniale del Cleti, anche alla luce dei fatto che oggetto di furto non erano beni di prima necessità, bensì monili. La sentenza impugnata si colloca, pertanto, nell'alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qua- lora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la solu- zione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adegua- tezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Con- taldo, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Pennelli, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298). E nel giudizio ex art. 69 cod. pen., così come nella determinazione, in misura inferiore a quella massima consentita dalla legge, della riduzione di pena dovuta al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche i precedenti penali relativi a reati de- penalizzati o estinti, trattandosi di fattispecie che rimangono significative di una predisposizione dell'imputato a violare la legge penale (cfr. Sez. 5, n. 45423 del 6/10/2004, Mignogna ed altri, Rv. 230579). Secondo un principio ampiamente consolidato di codesta giurisprudenza di legittimità, il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica comunque una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, e in quanto tale esso sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragio- namento illogico e sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 del 18/6/2017; Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, Rv. 229298, sez. 4, Sentenza n. 4072 del 2021). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. N. 27224/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 23184/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris