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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:123
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61998O0153 - IT Avis juridique important | 61998O0153 Ordinanza della Corte del 5 marzo 1999. - Guérin automobiles EURL contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Termine per l'impugnazione - Mancanza di indicazioni relative al termine e ai mezzi di ricorso. - [OSCURATO:PERSONA]153/98 P. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01441 [OSCURATO:PERSONA] chiave Atti delle istituzioni - Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso - Insussistenza (Trattato CE, artt. 189, 190, 191 e 192) [OSCURATO:PERSONA] artt. 189, 190, 191 e 192 del Trattato, i quali definiscono con precisione la natura e il regime degli atti giuridici adottati dalle istituzioni comunitarie, non impongono affatto a queste ultime un obbligo generale di informare i destinatari di tali atti circa i ricorsi giurisdizionali esperibili o i termini entro i quali possono essere esercitati.

In mancanza di disposizioni esplicite in diritto comunitario non si può riconoscere, a carico delle autorità amministrative o giurisdizionali della Comunità, un obbligo di questo genere.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998O0153 - IT Avis juridique important | 61998O0153 Ordinanza della Corte del 5 marzo 1999. - Guérin automobiles EURL contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Termine per l'impugnazione - Mancanza di indicazioni relative al termine e ai mezzi di ricorso. - [OSCURATO:PERSONA]153/98 P. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01441 [OSCURATO:PERSONA] chiave Atti delle istituzioni - Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso - Insussistenza (Trattato CE, artt. 189, 190, 191 e 192) [OSCURATO:PERSONA] artt. 189, 190, 191 e 192 del Trattato, i quali definiscono con precisione la natura e il regime degli atti giuridici adottati dalle istituzioni comunitarie, non impongono affatto a queste ultime un obbligo generale di informare i destinatari di tali atti circa i ricorsi giurisdizionali esperibili o i termini entro i quali possono essere esercitati. In mancanza di disposizioni esplicite in diritto comunitario non si può riconoscere, a carico delle autorità amministrative o giurisdizionali della Comunità, un obbligo di questo genere.