Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2003
ECLI:EU:T:2003:272
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]47/01
Co-[OSCURATO:PERSONA]. coop. rl
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom – Rigetto – Regola dell'autore – Sviamento di potere»
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 ottobre 2003
Massime della sentenza
1..
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici obbligatori – Atti preparatori – Esclusione – Decisione del segretario generale che sostituisce la presa di posizione iniziale nell'ambito di una domanda di accesso ai
documenti della [OSCURATO:PERSONA] – Inclusione
(Art. 230 CE; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/90/CECA/CE/Euratom, art. 2, n. 2)
2..
[OSCURATO:PERSONA] – Diritto di accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione 94/90 – Limitazioni al principio di accesso ai documenti – Regola dell'autore – Portata – Aggregazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] in una base informatica unica dei dati comunicati dagli Stati membri
(Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/90)
3..
[OSCURATO:PERSONA] – Diritto di accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione 94/90 – Limitazioni al principio di accesso ai documenti – Regola dell'autore – Interpretazione restrittiva – Documenti alla base del processo decisionale
(Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/90)
4..
[OSCURATO:PERSONA] – Diritto di accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione 94/90 – Limitazioni al principio di accesso ai documenti – Regola dell'autore – Documenti provenienti dagli Stati membri – Difficoltà di accedere ai documenti rivolgendosi agli Stati membri – Irrilevanza
(Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/90)
5..
[OSCURATO:PERSONA] – Diritto di accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione 94/90 – Limitazioni al principio di accesso ai documenti – Regola dell'autore – Possibilità di invocare il regolamento n. 1049/2001 a sostegno di un'interpretazione restrittiva di tale regola – Insussistenza
[Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/90]
6..
[OSCURATO:PERSONA] – Diritto di accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] – Decisione 94/90 – Riesame di una decisione iniziale di diniego – Divergenza di motivazioni – Sviamento di potere – Insussistenza
(Art. 230 CE; decisione della [OSCURATO:PERSONA] 94/90)
1.
Solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna,
modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, costituiscono atti impugnabili con ricorso di annullamento
ai sensi dell'art. 230 CE. Quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare
al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili con ricorso di annullamento solamente
quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedura, ad esclusione
di provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale. In proposito, nell'ambito del procedimento predisposto dalla decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della
[OSCURATO:PERSONA], qualora, in caso di risposta iniziale negativa, l'interessato formuli una domanda confermativa presso il segretario
generale della [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere la revisione di tale posizione, la decisione del detto segretario generale
costituisce la presa di posizione definitiva dell'istituzione. Pertanto, solo il provvedimento adottato dal segretario generale,
avente la natura di decisione e interamente sostitutivo della presa di posizione precedente, può produrre effetti giuridici
tali da incidere sugli interessi della ricorrente e, pertanto, essere impugnato con ricorso di annullamento in forza dell'art. 230 CE.
v. punti 28-29, 31
2.
Non basta a far perdere agli Stati membri la loro qualità di autori dei documenti ai sensi della decisione 94/90, sull'accesso
del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aggreghi in una base informatica unica dati comunicati
dai detti Stati, qualora tale istituzione si limiti ad aggregarli ai soli fini di facilitare i compiti di raffronto e di verifica
dei doppi computi dei dati, ma senza poter procedere essa stessa a modifiche, correzioni o qualsiasi altro trattamento, mentre
le verifiche o opportune rettifiche di tali dati debbono essere chieste alle autorità nazionali. v. punto 47
3.
Anche se è vero che la regola dell'autore, stabilendo una limitazione del diritto di accesso previsto dalla decisione 94/90,
sull'accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA], dev'essere interpretata ed applicata in senso restrittivo, in modo
da non limitare tale diritto di accesso, tuttavia la tesi secondo la quale tale regola, dovendo essere interpretata in senso
restrittivo, non sarebbe applicabile ai casi in cui i documenti dei terzi richiesti sarebbero alla base del processo decisionale
comunitario non può essere accolta. Nei limiti in cui il codice di condotta adottato dalla decisione 94/90 non prevede alcuna
limitazione all'applicazione della detta regola, quest'ultima va interpretata nel senso che è pienamente applicabile a tutti
i documenti dei terzi di cui è chiesta la consultazione, senza che sia possibile stabilire livelli di applicabilità diversi
a seconda che tali documenti possano pregiudicare gli agenti economici interessati o a seconda dell'utilizzazione che ne è
fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del suo processo decisionale. Peraltro, il criterio giurisprudenziale dell'interpretazione e dell'applicazione restrittive della regola dell'autore si impone
in particolare quando esistano dubbi sull'autore del documento richiesto. Qualora non esistano dubbi al riguardo, dato che
gli Stati membri sono i soli autori dei documenti controversi, tale giurisprudenza non può essere validamente invocata. v. punti 57-58, 60-61
4.
Nell'ambito del procedimento previsto dalla decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA], le
difficoltà di accesso ai documenti sollecitati rivolgendosi agli Stati membri non hanno alcuna incidenza sulla legittimità
di una decisione di tale istituzione che nega l'accesso ai documenti richiesti per la ragione che hanno come autore i detti
Stati. Infatti, la posizione degli Stati membri nei confronti delle informazioni richieste, rientrando nell'ambito dei loro
rispettivi ordinamenti giuridici interni ed essendo soggetta alle limitazioni stabilite dalle normative nazionali applicabili
a tal fine, non incide sul carattere corretto dell'applicazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] della regola dell'autore prevista
dal legislatore comunitario. v. punto 64
5.
Atteso che il regolamento n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della [OSCURATO:PERSONA], è entrato in vigore il 3 giugno 2001 ed è applicabile solo a partire dal 3 dicembre 2001, esso non può
essere invocato nei confronti di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] adottata in data anteriore, conforme al regime previsto dalla
decisione 94/90, sull'accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA], per sostenere un'interpretazione restrittiva della
regola dell'autore tale da portare alla sua inapplicabilità. v. punto 65
6.
Un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottato
allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura
appositamente prevista dal [OSCURATO:PERSONA] per far fronte alle circostanze del caso di specie. A tale proposito, poiché il sistema istituito dal codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio
e della [OSCURATO:PERSONA] ed attuato, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], con decisione 94/90, sottopone il rifiuto di concessione
dei documenti richiesti ad una procedura di duplice richiesta in cui solo la decisione di conferma del segretario generale
costituisce la presa di posizione finale dell'istituzione, la divergenza delle motivazioni esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito
della procedura di riesame non può essere considerata come un indizio di sviamento di potere, poiché tale procedura ha appunto
l'obiettivo di permettere al segretario generale di riconsiderare la questione senza vedersi ostacolato da prese di posizione
precedenti espresse dai servizi competenti. v. punti 72-73
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
16 ottobre 2003
(1)
«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Decisione 94/90/CECA, CE, Euratom – Rigetto – Regola dell'autore – Sviamento di potere»
Nella causa T-47/01,
Co-[OSCURATO:PERSONA]. coop. rl
, con sede in Padova, rappresentata dagli avv.ti W. Viscardini, M. Paolin e S. Donà,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dai sigg. P. Stancanelli, P. Aalto e U. Wölker, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta nelle lettere 31 luglio 2000 della
direzione generale
Agricoltura e 5 dicembre 2000 del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente
nel contesto del regime di importazione di banane è stato parzialmente rifiutato,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dal sig. R. García-[OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. J.D. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 20 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Normativa comunitaria in materia di accesso ai documenti
1
A seguito della dichiarazione n. 17 relativa al diritto di accesso all'informazione allegata all'atto finale del [OSCURATO:PERSONA]
sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] hanno approvato, il 6 dicembre
1993, un codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU 1993, L 340,
pag. 41; in prosieguo: il
codice di condotta), diretto a fissare i principi che disciplinano l'accesso ai documenti da essi detenuti.
2
Per quanto la riguarda, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, relativa all'accesso
del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 46, pag. 58; in prosieguo: la
decisione 94/90), che attua il codice di condotta.
3
Il codice di condotta prevede, sotto la rubrica
Principio generale: Il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio.Con documento si intende ogni scritto, indipendentemente dal suo supporto, contenente dati esistenti, in possesso del Consiglio
o della [OSCURATO:PERSONA].
4
Il codice di condotta, sotto la rubrica intitolata
Trattamento delle richieste iniziali, terzo comma (in prosieguo: la
regola dell'autore), dispone: Qualora l'autore del documento in possesso di un'istituzione sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra
istituzione o organo comunitario o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta dovrà essere indirizzata
direttamente all'autore del documento.
5
Le circostanze che possono essere fatte valere da un'istituzione per giustificare il rigetto di una domanda di accesso a documenti
sono elencate, sotto la rubrica del codice di condotta intitolata
Regime delle eccezioni, nei seguenti termini: Le istituzioni negano l'accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione possa pregiudicare:(...)
─
la protezione del segreto commerciale e industriale,
(...)
─
la protezione della riservatezza chiesta dalla persona fisica o giuridica che ha fornito l'informazione o richiesta dalla
legislazione dello Stato membro che ha fornito l'informazione.
(...).
6
Circa il trattamento delle richieste di accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA], l'art. 2, n. 2, della decisione
94/90 dispone: Il direttore generale (...) comunica per iscritto al richiedente, entro un mese, se la domanda è accolta o respinta. In quest'ultimo
caso, il richiedente è informato che dispone di un mese per ripresentare domanda al segretario generale della [OSCURATO:PERSONA]
con preghiera di riesaminare la decisione presa. In mancanza di domanda di riesame, si presume che il richiedente abbia rinunciato
alla domanda iniziale.
7
Il codice di condotta prevede, inoltre, che:
Qualora sia presentata una siffatta richiesta di conferma e l'istituzione interessata decida di negare la trasmissione del
documento, tale decisione, che dev'essere adottata un mese dopo la presentazione della richiesta di conferma, viene tempestivamente
trasmessa per iscritto al richiedente; essa deve essere debitamente motivata ed indicare i mezzi di impugnazione possibili,
ossia il ricorso giurisdizionale e l'intervento del mediatore, alle condizioni previste rispettivamente agli articoli 173
e 138 E [divenuti artt. 230 CE e 195 CE] del [OSCURATO:PERSONA] che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea.
8
[OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha espressamente riconosciuto, all'art. 255 CE, il diritto
di accesso del pubblico ai documenti. Conformemente al n. 2 di tale articolo, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato
il regolamento (CE) 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della [OSCURATO:PERSONA], applicabile a partire dal 3 dicembre 2001 (GU L 145, pag. 43; in prosieguo: il
regolamento n. 1049/2001).
Il regime dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana
9
Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della
banana (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il
regolamento n. 404/93), ha introdotto, nel suo titolo IV relativo al regime degli scambi con i paesi terzi, un sistema comune di importazioni provenienti
dai paesi terzi che ha sostituito, a partire dal 1° luglio 1993, i vari sistemi nazionali esistenti in precedenza.
10
Nell'ambito del detto sistema, quale applicato dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 giugno 1993, n. 1442, recante modalità
d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 142, pag. 6; in prosieguo: il
regolamento n. 1442/93) e, a partire dal 1° gennaio 1999, dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 ottobre 1998, n. 2362, recante modalità d'applicazione
del regolamento [n. 404/93], con riguardo al regime d'importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 293, pag. 32; in prosieguo:
il
regolamento n. 2362/98), le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a comunicare annualmente alla [OSCURATO:PERSONA] gli elenchi degli operatori
registrati presso di esse con dati relativi ai quantitativi smerciati da ciascuno di essi nel corso di un periodo di riferimento,
ai volumi delle domande formulate dagli operatori nell'anno in corso e ai quantitativi effettivamente smerciati con l'indicazione
dei numeri dei titoli utilizzati (v., in particolare, art. 4 del regolamento n. 1442/93 e artt. 6 e 28 del regolamento n. 2362/98),
nonché talune informazioni statistiche ed economiche trimestrali relative, in particolare, ai titoli di importazione (v.,
in particolare, art. 21 del regolamento n. 1442/93 e art. 27 del regolamento n. 2362/98).
11
La trasmissione degli elenchi di cui trattasi permette alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare i dati a disposizione delle autorità
nazionali competenti e, per quanto necessario, di comunicare gli elenchi agli altri Stati membri per individuare o prevenire
dichiarazioni abusive degli operatori. Sulla base dei dati trasmessi, la [OSCURATO:PERSONA] fissa, se del caso, un coefficiente unico
di rettifica o di adattamento da applicare ad opera degli Stati membri ai quantitativi di riferimento degli operatori (v.
art. 4 del regolamento n. 1442/93 e artt. 6 e 28 del regolamento n. 2362/98).
Fatti all'origine del ricorso
12
La ricorrente è una società cooperativa italiana di maturatori di banane che opera in tale settore da circa un ventennio ed
importa banane provenienti dalla cosiddetta area del dollaro. Essa fa valere di essere venuta a conoscenza, tramite la stampa
italiana, di un'importazione fraudolenta di banane nella [OSCURATO:PERSONA] avvenuta tra il marzo 1998 e il giugno 2000, a dazio ridotto,
sulla base di falsi titoli d'importazione.
13
La ricorrente si ritiene danneggiata dalle suddette importazioni, a causa delle gravi distorsioni di prezzo dovute all'immissione
nel mercato comunitario di quantitativi ulteriori, che hanno comportato il superamento del contingente tariffario, e considera
che il danno subito sarebbe anche maggiore se risultasse che le importazioni sono state effettuate non già con titoli falsi,
ma con titoli regolarmente rilasciati sulla base di falsi o errati quantitativi di riferimento.
14
Al fine di tutelare i propri interessi, la ricorrente, con lettera 27 giugno 2000 inviata alla direzione generale (DG)
Agricoltura della [OSCURATO:PERSONA] e sulla base delle disposizioni del codice di condotta, ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti:
1)
l'elenco degli operatori tradizionali con l'indicazione, per ciascun operatore, del quantitativo di banane importato durante
il periodo 1994-1996 e del rispettivo quantitativo di riferimento provvisorio, nonché dei numeri dei titoli utilizzati e dei
relativi estratti utilizzati;
2)
gli elenchi, per l'anno 1998 e per l'anno 1999, di tutti gli operatori registrati nella [OSCURATO:PERSONA] con l'indicazione, per ciascun
operatore, dei titoli d'importazione richiesti e dei quantitativi effettivamente importati;
3)
i dati, relativi agli anni 1998 e 1999 e, se disponibili, quelli relativi al primo trimestre del corrente anno 2000, concernenti
i quantitativi di banane provenienti dall'Ecuador di cui è stata richiesta l'importazione, distinti da quelli effettivamente
commercializzati nella [OSCURATO:PERSONA]
.
15
Con lettera 31 luglio 2000 (in prosieguo: la
lettera della DG
Agricoltura), il direttore generale aggiunto della DG
Agricoltura ha inviato alla ricorrente i dati relativi al punto 3) della domanda. Esso ha invece rifiutato l'accesso ai documenti di
cui ai punti 1) e 2) della domanda facendo valere
la protezione del segreto commerciale e industriale, nonché la tutela della riservatezza richiesta dalla persona fisica o
giuridica o prevista dalla legislazione dello Stato membro che ha fornito le informazioni. Esso ha inoltre fatto riferimento al regime di eccezioni previste dal codice di condotta, all'art. 287 CE e all'art. 20
del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82] del [OSCURATO:PERSONA]
(GU 1962, n. 13, pag. 204).
16
Con lettera 1° settembre 2000 e conformemente alle disposizioni del codice di condotta, la ricorrente ha presentato presso
il segretariato generale della [OSCURATO:PERSONA] una richiesta di conferma diretta ad ottenere il riesame di tale posizione.
17
Con lettera 5 dicembre 2000, ricevuta dalla ricorrente il 21 dicembre 2000, il segretario generale ha informato la ricorrente
dell'impossibilità di trasmetterle i documenti richiesti, in applicazione della regola dell'autore prescritta dal codice di
condotta (in prosieguo: la
lettera del segretario generale). La lettera del segretario generale è così formulata: (...)Dopo aver riesaminato la Sua domanda, devo purtroppo informarLa dell'impossibilità di trasmetterLe tali documenti, in applicazione
della regola dell'autore prescritta dal codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti adottato l'8 febbraio
1994 mediante decisione della [OSCURATO:PERSONA] [94/90, CECA, CE, Euratom] che prevede che
qualora l'autore del documento in possesso di un'istituzione sia una persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un'altra
istituzione od organo comunitario o qualsiasi altro organismo nazionale o internazionale, la richiesta dovrà essere indirizzata
direttamente all'autore del documento.Rispondere alla Sua domanda significherebbe darLe accesso ai dati individuali relativi agli operatori, raccolti ed elaborati
dagli Stati membri. Tali dati, che contengono informazioni relative ai quantitativi di riferimento delle imprese, alle richieste
di titolo e ai quantitativi effettivamente importati da ciascuna di esse, sono stati trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di
assicurare un'applicazione coerente dei regimi applicabili all'importazione e segnatamente di individuare o prevenire irregolarità,
in particolare dichiarazioni fraudolente degli operatori, come previsto dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5 del
[regolamento n. 1442/93] e dell'articolo 6, paragrafo 2 del [regolamento n. 2362/98].Le suggerisco quindi di rivolgersi direttamente alle autorità competenti negli Stati membri per ricevere una copia dei documenti
che desidera ottenere.
Procedimento e conclusioni delle parti
18
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° marzo 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
19
Con atto separato depositato in cancelleria in pari data, la ricorrente ha proposto istanza di procedimento accelerato conformemente
all'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione 5 aprile 2001, il Tribunale (Quinta Sezione) ha
respinto tale istanza di trattazione accelerata.
20
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le difese orali delle
parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all'udienza del 20 marzo 2003.
21
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
─
annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di cui alle lettere della DG
Agricoltura 31 luglio 2000 e del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 2000;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
22
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
─
dichiarare irricevibile la domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera della DG
Agricoltura 31 luglio 2000;
─
respingere integralmente la domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera 5 dicembre 2000 del segretario
generale della [OSCURATO:PERSONA];
─
condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
23
Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso diretto contro la decisione
contenuta nella lettera della DG
Agricoltura è irricevibile in quanto essa non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE.
24
La ricorrente fa valere che il suo ricorso non è destinato a chiedere distintamente l'annullamento della lettera della DG
Agricoltura e della lettera del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] e ammette che, visto che la procedura si è conclusa con la lettera
di quest'ultimo, verrebbe chiesto soltanto l'annullamento della decisione del segretario generale.
25
Tuttavia, secondo la ricorrente, poiché l'iter procedurale ha evidenziato una prima decisione fondata su una motivazione diversa
e contraddittoria rispetto a quella adottata dal segretario generale, non sarebbe stato possibile impugnare solo la decisione
del segretario generale prescindendo da quella della DG
Agricoltura, in quanto tale aspetto rivela uno sviamento di potere.
26
Inoltre sarebbe interesse della ricorrente chiedere l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] quale risulta dal complesso
delle risposte ricevute, al fine di evitare il rischio che, in caso di annullamento da parte del Tribunale della decisione
risultante dalla lettera del segretario generale, la [OSCURATO:PERSONA] dia nuovamente una risposta negativa fondata sulla motivazione
adottata dalla DG
Agricoltura non censurata dal giudice comunitario (v., ad esempio, i fatti della sentenza del Tribunale 7 dicembre 1999, causa T-92/98,
Interporc/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3521, punto 54).
27
All'udienza la ricorrente ha chiesto che, anche se il ricorso diretto contro la lettera della DG
Agricoltura dovesse essere dichiarato irricevibile, il Tribunale si pronunci, per ragioni di economia e di efficacia processuali, sui
motivi di rifiuto fatti valere in tale lettera.
Giudizio del Tribunale
28
Risulta da costante giurisprudenza che solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere
sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, costituiscono atti impugnabili
con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE. Quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in
varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili con ricorso
di annullamento solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine
di tale procedura, ad esclusione di provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza della Corte
11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 10, e sentenza del Tribunale 22 maggio 1996, causa
T-277/94, AITEC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-351, punto 51).
29
Nel presente contesto si deve sottolineare che, nell'ambito della procedura prevista dalla decisione 94/90, la decisione del
segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] costituisce la presa di posizione definitiva dell'istituzione sulla domanda di accesso
ai documenti formulata dalla ricorrente.
30
Nella fattispecie risulta chiaramente dall'applicazione combinata dell'art. 2, n. 2, della decisione 94/90 e delle disposizioni
del codice di condotta sulla trattazione delle richieste di conferma che la risposta contenuta nella lettera della DG
Agricoltura ha costituito solo una prima presa di posizione, che attribuiva alla ricorrente la possibilità di invitare il segretario
generale della [OSCURATO:PERSONA] a riesaminare la posizione di cui trattasi. Infatti, in forza dell'art. 2, n. 2, della decisione
94/90, in caso di rigetto, la risposta del direttore generale costituisce una posizione iniziale che manifesta l'
intenzione di dare una risposta negativa, che può formare oggetto di una richiesta di conferma diretta ad ottenere
il riesame di tale posizione.
31
Di conseguenza, solo il provvedimento adottato dal segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], avente la natura di decisione e
interamente sostitutivo della presa di posizione precedente, può produrre effetti giuridici tali da incidere sugli interessi
della ricorrente e, pertanto, essere impugnato con ricorso di annullamento in forza dell'art. 230 CE.
32
D'altro canto la ricorrente ha riconosciuto, nelle sue memorie e all'udienza, che può essere richiesto solo l'annullamento
della decisione del segretario generale, dato che la procedura si è conclusa con tale presa di posizione.
33
Ne consegue che il ricorso è irricevibile per quanto riguarda la domanda di annullamento della lettera della DG
Agricoltura 31 luglio 2000 e, pertanto, che il Tribunale non deve pronunciarsi sulla motivazione sulla quale la DG
Agricoltura si è basata nella presa di posizione iniziale e che non è stata fatta valere dal segretario generale.
Sul merito
34
Gli argomenti fatti valere dalla ricorrente possono essere raggruppati in due motivi relativi, da un lato, alla violazione
del codice di condotta adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la decisione 94/90 e, dall'altro, ad uno sviamento di potere.
Sul primo motivo, relativo ad una violazione del codice di condotta adottato dalla decisione 94/90
35
La ricorrente afferma, in via principale, che la regola dell'autore non è applicabile al caso di specie in quanto i documenti
richiesti non sarebbero stati elaborati dalle autorità nazionali ma dalla [OSCURATO:PERSONA]. In subordine, la ricorrente sostiene
che, anche ammettendo che i documenti richiesti siano stati effettivamente elaborati dalle autorità nazionali, la regola dell'autore
non è applicabile poiché dev'essere interpretata in maniera restrittiva, conformemente al principio generale di accesso ai
documenti previsto dal codice di condotta.
a) Sulla questione della determinazione dell'autore dei documenti controversi
─ Argomenti delle parti
36
La ricorrente asserisce che la tesi del segretario generale secondo cui la richiesta riguarderebbe documenti il cui autore
non è la [OSCURATO:PERSONA], ma di cui sono autori gli Stati membri, è errata in quanto l'oggetto della richiesta mira ad ottenere
gli elenchi degli operatori tradizionali della [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso, e non gli elenchi di ciascuno Stato membro.
37
In primo luogo, la ricorrente sostiene che, alla luce dei compiti essenziali affidati alla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del regime
delle importazioni nel settore della banana, risulta chiaramente che gli Stati membri non hanno un ruolo autonomo nello stabilire
gli elenchi degli operatori ed i loro quantitativi di riferimento, ma fungono da ausiliari della [OSCURATO:PERSONA] cui competono
la gestione e il controllo del regime.
38
In secondo luogo, la ricorrente asserisce che, al fine di esercitare tali poteri di gestione e di controllo, la [OSCURATO:PERSONA]
deve necessariamente disporre di un elenco autonomo, da essa stessa predisposto, che aggrega, a livello comunitario, tutti
i dati degli operatori tradizionali della [OSCURATO:PERSONA] forniti dagli Stati membri. L'elaborazione di tale aggregazione di dati
costituirebbe un'attività propria della [OSCURATO:PERSONA] e non degli Stati membri.
39
La ricorrente sostiene che se la [OSCURATO:PERSONA] si limitasse solo a ricevere i dati elaborati dagli Stati membri e a codificarli
senza effettuare alcuna modifica o rettifica degli errori, essa verrebbe meno al suo dovere di intervento e di controllo d'ufficio
dei dati trasmessi dagli Stati membri e adotterebbe la decisione di fissare il coefficiente di adattamento facendo unicamente
affidamento sulla diligenza delle autorità nazionali. Di conseguenza, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non si limiterebbe a segnalare
errori ma interverrebbe altresì d'ufficio, anche se non vi fosse un elenco d'origine comunitaria propriamente detto, sarebbe
legittimo ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] sia l'autore dei documenti in questione.
40
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la regola dell'autore è stata correttamente invocata ed è pienamente applicabile in quanto i dati
richiesti dalla ricorrente al punto 1 della sua richiesta del 27 giugno 2000 si presentano sotto forma di documenti predisposti
dagli Stati membri. Inoltre, per quanto riguarda i documenti di cui al punto 2 della domanda di accesso, la convenuta sottolinea
che non risulta alcun documento che precisi i dati richiesti con il livello di dettaglio preteso dalla ricorrente e che in
ogni caso, se tali dati esistessero, la regola dell'autore si applicherebbe anche per il fatto che essi si presenterebbero
sotto forma di documento predisposto dagli Stati membri.
─ Giudizio del Tribunale
41
La ricorrente contesta l'applicazione al caso di specie della regola dell'autore in quanto gli elenchi di cui sarebbe stato
richiesto l'accesso non sarebbero stati elaborati dagli Stati membri ma dalla [OSCURATO:PERSONA].
42
Si pone pertanto la questione di stabilire se i documenti richiesti dalla ricorrente costituiscano documenti elaborati dalla
[OSCURATO:PERSONA] o dagli Stati membri. A questo proposito dev'essere operata una distinzione tra i documenti considerati rispettivamente
ai punti 1 e 2 della richiesta della ricorrente nella sua lettera 27 giugno 2000.
43
In primo luogo, per quanto riguarda la prima serie di documenti ai quali è stato chiesto l'accesso, vale a dire
l'elenco degli operatori tradizionali con l'indicazione, per ciascun operatore, del quantitativo di banane importato durante
il periodo 1994-1996 e del rispettivo quantitativo di riferimento provvisorio, nonché dei numeri dei titoli utilizzati e dei
relativi estratti utilizzati, occorre constatare che i documenti richiesti corrispondono a quelli che, secondo gli artt. 6, n. 2, e 28, n. 2, del regolamento
n. 2362/98, gli Stati membri devono elaborare e comunicare alla [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta pertanto di documenti i cui autori
sono gli Stati membri.
44
In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda serie di documenti richiesti, ossia
gli elenchi, per l'anno 1998 e per l'anno 1999, di tutti gli operatori registrati nella [OSCURATO:PERSONA] con l'indicazione, per ciascun
operatore, dei titoli d'importazione richiesti e dei quantitativi effettivamente importati, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che non disponeva di tali documenti in quanto
nessun documento degli Stati membri fornirebbe i dati di cui trattasi con il grado di precisione richiesto dalla ricorrente,
in altre parole facendo riferimento a ciascun operatore preso individualmente, e che, in ogni caso, si tratterebbe di documenti
elaborati dagli Stati membri.
45
Tuttavia, il Tribunale rileva che nella lettera del segretario generale si afferma che
tali dati, che contengono informazioni relative ai quantitativi di riferimento delle imprese, alle richieste di titolo e ai
quantitativi effettivamente importati da ciascuna di esse, sono stati trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di assicurare un'applicazione
coerente dei regimi applicabili all'importazione e segnatamente di individuare o prevenire irregolarità. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], non avendo contestato nella decisione controversa l'esistenza dei documenti richiesti al punto 2
della domanda della ricorrente, non può validamente far valere, in questa fase del procedimento, l'inesistenza di tali documenti.
46
E' importante rilevare che risulta dall'art. 28, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2362/98 che, per quanto riguarda l'anno
1999, gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] gli elenchi di tutti gli operatori registrati, con l'indicazione dei quantitativi
provvisori individualmente richiesti nonché, conformemente all'art. 27, lett. c), di tale regolamento, i dati trimestrali
dei quantitativi totali di banane importati da tutti gli operatori. Per quanto riguarda l'anno 1998, risulta dall'art. 4,
nn. 4 e 5, e dall'art. 21, del regolamento n. 1442/93 che gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] gli elenchi di tutti
gli operatori registrati, nonché dati globali riguardanti i quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati e quelli
relativi ai titoli utilizzati, raccolti su base nazionale, trimestrale e per categorie di operatori. Pertanto è giocoforza
concludere che anche la seconda serie di documenti richiesti dalla ricorrente riguarda documenti elaborati dagli Stati membri.
47
Per quanto riguarda la questione dell'aggregazione di tali dati nazionali in una base informatica unica ─ di cui la [OSCURATO:PERSONA]
ha riconosciuto l'esistenza per quanto riguarda la prima serie di documenti ai quali è stato chiesto l'accesso ─, è importante
rilevare che, come risulta dagli artt. 6 e 28 del regolamento n. 2362/98 e dall'art. 4 del regolamento n. 1442/93, solo le
autorità nazionali possono stabilire e rettificare i quantitativi di riferimento di ciascun operatore secondo il coefficiente
di adattamento fissato globalmente dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre l'istituzione non essendo competente a modificare direttamente
i dati nazionali comunicati (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 29 gennaio 2002, causa T-160/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-233, punto 65). [OSCURATO:PERSONA] si limita ad aggregare i dati, ai soli fini di facilitare
i compiti di raffronto e di verifica dei doppi computi dei dati, ma senza poter procedere essa stessa a modifiche, correzioni
o qualsiasi altro trattamento, mentre le verifiche o opportune rettifiche di tali dati debbono essere chieste alle autorità
nazionali. Pertanto, l'aggregazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei dati comunicati dagli Stati membri per quanto riguarda
la prima serie di documenti richiesti ─ e, supponendola provata, per quanto riguarda la seconda serie di documenti richiesti
─ non basta a far perdere agli Stati membri la loro qualità di autori di tali documenti ai sensi della decisione 94/90. Di
conseguenza, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che gli autori dei documenti ai quali è stato chiesto l'accesso da
parte della ricorrente erano esclusivamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri.
48
Alla luce di quanto precede occorre respingere la censura relativa alla qualità di autore dei documenti di cui ai punti 1
e 2 della richiesta di accesso formulata dalla ricorrente.
b) Sulla questione dell'interpretazione in senso restrittivo della regola dell'autore e della sua inapplicabilità ai documenti
alla base del processo decisionale comunitario
─ Argomenti delle parti
49
La ricorrente afferma che, se si ritenesse che gli autori dei documenti richiesti sono gli Stati membri, la regola dell'autore
non sarebbe applicabile nel caso di specie, dato che tale regola dev'essere interpretata in maniera restrittiva, non potendo
essere invocata nel caso di richieste di accesso a documenti di terzi utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] come base del processo
decisionale comunitario.
50
Essa sottolinea, innanzi tutto, che il principio generale del codice di condotta garantisce l'accesso ai documenti
in possesso della [OSCURATO:PERSONA] e che il suo rifiuto di dare accesso ai documenti di terzi di cui essa dispone non appare conforme a tale
principio.
51
La ricorrente ricorda poi che, secondo una giurisprudenza costante (sentenze del Tribunale 5 marzo 1997, causa T-105/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-313, e 19 luglio 1999, causa T-188/97, Rothmans/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2463), tutte le eccezioni
o limitazioni al diritto di accesso vanno interpretate in senso restrittivo, al fine di assicurare il rispetto del principio
di trasparenza del processo decisionale. Alla luce di questa giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe il dovere di consentire
l'accesso a tutti i documenti di cui essa sia in possesso e su cui ha fondato la sua decisione, specialmente quando tali documenti
sono chiesti da operatori i cui interessi possono essere lesi da una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò si verificherebbe nel
caso di specie, dato che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fissato il coefficiente di adattamento dei quantitativi provvisori stabiliti
dagli Stati membri sulla base dei dati forniti da questi ultimi, il che avrebbe riguardato la ricorrente riducendone il quantitativo
di riferimento.
52
Di conseguenza, un'interpretazione estensiva della regola dell'autore, che escludesse tale tipo di documenti dall'ambito di
applicazione del codice di condotta, sarebbe illegittima.
53
Inoltre, la ricorrente fa valere che il Tribunale, pur avendo ammesso la legittimità della regola dell'autore, ha sottolineato
che proprio nel caso in cui la sua applicazione può sollevare dubbi quanto all'autore dell'atto occorre procedere ad un'interpretazione
restrittiva (sentenza Interporc/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 70). Tale principio sarebbe applicabile nel caso di specie dato che
i documenti di cui trattasi sarebbero il risultato di una cooperazione stretta tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri, e che
risulterebbe impossibile stabilire chi ne è veramente l'autore. La ricorrente ricorda che, nella detta sentenza, il Tribunale
ha annullato la decisione di rifiuto di accesso alle
rilevazioni interne della [OSCURATO:PERSONA], elaborate sulla base di dati forniti dagli Stati membri, in un contesto assimilabile a quello del settore
della banana.
54
Per giunta, la ricorrente ritiene che sia assurdo pensare che essa possa ottenere i dati ai quali ha diritto rivolgendosi
a quindici amministrazioni nazionali. A questo proposito, nella sua replica, la ricorrente asserisce che essa si è rivolta
agli Stati membri e che, fino ad ora, essa ha praticamente ricevuto solo risposte di rifiuto di accesso di varia natura, basate
in particolare su questioni formali o che eccepivano regole di riservatezza nazionali.
55
Infine la ricorrente fa valere che risulta dal nuovo regolamento n. 1049/2001, adottato per attuare l'art. 255 CE, che la
regola dell'autore non può essere opposta ad una richiesta di documenti che sono alla base del processo decisionale, anche
se provengono da terzi, in quanto l'art. 2, n. 3, prevede l'accesso per
tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in
suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea. La ricorrente sostiene che tale nuovo regime, anche se non è immediatamente applicabile, può essere fatto valere nel caso
di specie per dare alla regola dell'autore un'interpretazione restrittiva, nel senso che le istituzioni debbono consentire
l'accesso più ampio possibile ai documenti
da esse formati o ricevuti nei casi in cui esse agiscono in veste di legislatore nella sua accezione più ampia.
56
[OSCURATO:PERSONA] ribatte di aver correttamente interpretato la regola dell'autore nella decisione impugnata e che tale regola
così applicata è perfettamente legittima nel contesto dell'ordinamento giuridico comunitario in vigore.
─ Giudizio del Tribunale
57
Secondo la giurisprudenza la regola dell'autore, stabilendo una limitazione del diritto di accesso previsto dalla decisione
94/90, dev'essere interpretata ed applicata in senso restrittivo, in modo da non limitare tale diritto di accesso (v., in
questo senso, sentenza Rothmans/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55, e sentenza del Tribunale 11 dicembre 2001, causa T-191/99, Petrie
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3677, punto 66).
58
Tuttavia, la tesi della ricorrente secondo la quale la regola dell'autore, dovendo essere interpretata in senso restrittivo,
non sarebbe applicabile a casi come quello di specie in cui i documenti richiesti sarebbero alla base del processo decisionale
seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], non può essere accolta.
59
In primo luogo, occorre sottolineare che il codice di condotta, pur sancendo un principio generale di accesso ai documenti,
ha stabilito, con la regola dell'autore, una deroga assoluta per quanto riguarda i documenti il cui autore è un terzo, senza
prevedere attenuazioni possibili.
60
In secondo luogo, un'interpretazione come quella proposta dalla ricorrente priverebbe la regola dell'autore di ogni effetto
utile, per il fatto che la quasi totalità dei documenti dei terzi detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono alla base del suo processo
decisionale o in connessione con esso. Pertanto, nei limiti in cui il codice di condotta non prevede alcuna limitazione all'applicazione
della detta regola, quest'ultima va interpretata nel senso che è pienamente applicabile a tutti i documenti elaborati dai
terzi di cui è chiesta la consultazione, senza che sia possibile stabilire livelli di applicabilità diversi a seconda che
tali documenti possano pregiudicare gli agenti economici interessati o a seconda dell'utilizzazione che ne è fatta dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell'ambito del suo processo decisionale.
61
In terzo luogo, occorre precisare che il criterio giurisprudenziale dell'interpretazione e dell'applicazione restrittive della
regola dell'autore fatto valere dalla ricorrente si impone in particolare quando esistano dubbi sull'autore del documento
richiesto. Infatti, come ha rilevato il Tribunale, proprio nei casi in cui esiste un dubbio quanto all'autore dell'atto occorre
procedere a un'interpretazione e a un'applicazione restrittive della regola dell'autore (sentenza Interporc/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 70, confermata su impugnazione dalla sentenza della Corte 6 marzo 2003, causa C-41-00 P, Interporc/[OSCURATO:PERSONA], non
ancora pubblicata nella Raccolta). Ora, come è stato in precedenza constatato, nel caso di specie non esistono dubbi al riguardo
dato che gli Stati membri sono i soli autori dei documenti controversi. Pertanto tale giurisprudenza non può, nella fattispecie,
essere validamente fatta valere.
62
D'altro canto, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale, nella citata sentenza Interporc/[OSCURATO:PERSONA],
ha annullato la decisione di rifiuto di accesso alle rilevazioni interne della [OSCURATO:PERSONA], in un contesto assimilabile a
quello del settore della banana, basta ricordare che, in tale causa, il Tribunale ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA]
di rifiuto di accesso alle rilevazioni interne elaborate dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle dichiarazioni degli Stati membri e dei
paesi terzi, nella misura in cui si trattava di documenti provenienti esclusivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e per i quali quest'ultima
aveva fatto valere l'eccezione fondata sulla protezione dell'interesse pubblico. Ora, nel caso di specie, i documenti cui
è stato chiesto l'accesso da parte della ricorrente non sono, come è stato constatato, rilevazioni interne di analisi dei
dati nazionali o degli elenchi risultanti dalla verifica o dalla rettifica di tali dati redatti dalla [OSCURATO:PERSONA] ma, molto
semplicemente, l'aggregazione di documenti di base elaborati e trasmessi dagli Stati membri. Pertanto, poiché le due cause
non sono simili, la ricorrente non può avvalersi della citata sentenza Interporc/[OSCURATO:PERSONA].
63
Risulta da quanto precede che l'interpretazione restrittiva sostenuta dalla ricorrente e diretta all'inapplicabilità della
regola dell'autore ai documenti dei terzi che siano alla base del processo decisionale comunitario non può essere accolta.
64
Ad abundantiam occorre sottolineare che, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente relativo all'impossibilità di accedere
ai documenti sollecitati rivolgendosi agli Stati membri, tali difficoltà non hanno alcuna incidenza sulla legittimità della
decisione controversa, come giustamente sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la posizione degli Stati membri nei confronti delle
informazioni richieste, rientrando nell'ambito dei loro rispettivi ordinamenti giuridici interni ed essendo soggetta alle
limitazioni stabilite dalle normative nazionali applicabili a tal fine, non incide sul carattere corretto dell'applicazione
operata dalla [OSCURATO:PERSONA] della regola dell'autore prevista dal legislatore comunitario.
65
Infine il Tribunale rileva che l'argomento della ricorrente secondo il quale il regolamento n. 1049/2001 permetterebbe di
sostenere un'interpretazione restrittiva di questa regola tale da portare alla sua inapplicabilità al caso di specie non può
del pari essere accolto. Infatti, poiché il detto regolamento è entrato in vigore il 3 giugno 2001 ed è applicabile solo a
partire dal 3 dicembre 2001, è chiaro che la decisione impugnata, essendo stata adottata il 5 dicembre 2000, doveva unicamente
essere conforme al regime previsto dalla decisione 94/90.
66
Di conseguenza, visto che il codice di condotta era la sola disposizione sostanziale applicabile al caso di specie alla data
in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, si deve concludere che essa non ha operato illegittimamente avendo
proceduto ad un'interpretazione e ad un'applicazione della regola dell'autore conformi alla normativa in vigore all'epoca
dei fatti.
67
Di conseguenza, il primo mezzo relativo ad una violazione del codice di condotta adottato dalla decisione 94/90 dev'essere
respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo, relativo ad uno sviamento di potere
Argomenti delle parti
68
La ricorrente sostiene che il rifiuto di accesso ai documenti risponde a fini diversi da quelli che sono stati dichiarati.
69
In primo luogo, la ricorrente sostiene che le motivazioni contraddittorie addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue lettere costituiscono
un chiaro indizio di sviamento di potere.
70
In secondo luogo, per quanto riguarda la finalità reale del rigetto, la ricorrente fa innanzi tutto valere che il rifiuto
opposto dal segretario generale, unitamente all'invito a rivolgersi a ciascuno Stato membro per ottenere l'elenco degli operatori
della [OSCURATO:PERSONA], appare volto a disconoscere il potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dal Consiglio in materia di gestione e controllo
del mercato comunitario delle banane al fine di liberarsi da eventuali responsabilità e di addossarle ad altri soggetti. Inoltre,
con il suo rifiuto, la [OSCURATO:PERSONA] cercherebbe di privare la ricorrente della possibilità di verificare l'attribuzione e la
ripartizione dei titoli di importazione delle banane nonché il loro utilizzo effettivo e, pertanto, di esercitare un controllo
sul processo decisionale seguito dalla convenuta.
71
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che questo motivo dev'essere respinto in quanto privo di ogni fondamento. A questo proposito, la convenuta
sostiene in particolare che la lettera del segretario generale persegue lo scopo esclusivo di rispondere alla richiesta di
riesame inoltrata dalla ricorrente e non intende assolutamente disconoscere le competenze della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento
al regime d'importazione delle banane.
Giudizio del Tribunale
72
Secondo una giurisprudenza consolidata, un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti
e concordanti, risulta adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati
o di eludere una procedura appositamente prevista dal [OSCURATO:PERSONA] per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza
della Corte 25 giugno 1997, causa C-285/94, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3519, punto 52, e sentenza del Tribunale 6 aprile
1995, causa T-143/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-917, punto 68).
73
Nella fattispecie, in ordine all'argomento della ricorrente secondo il quale la contraddizione delle due motivazioni opposte
alla sua richiesta costituisce un chiaro indizio dell'esistenza di uno sviamento di potere, il Tribunale ricorda che, come
è stato affermato in precedenza, il sistema istituito dal codice di condotta e attuato dalla decisione 94/90 sottopone il
rifiuto di concessione dei documenti richiesti ad una procedura di duplice richiesta in cui solo la decisione di conferma
del segretario generale costituisce la presa di posizione finale dell'istituzione. Pertanto, la divergenza delle motivazioni
esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di una procedura del genere non può essere considerata come un indizio di sviamento
di potere poiché la procedura di riesame concepita da tale disposizione ha appunto l'obiettivo di permettere al segretario
generale di riconsiderare la questione senza vedersi ostacolato da prese di posizione precedenti espresse dai servizi competenti.
Ora, se il segretario generale non potesse fondare la sua decisione su una motivazione diversa da quella esposta dal servizio
responsabile, la detta procedura perderebbe tutto il suo significato, come sostiene giustamente la [OSCURATO:PERSONA].
74
Inoltre, si deve rilevare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova tale da dimostrare che, come essa sostiene,
il rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] perseguirebbe fini diversi da quelli dichiarati nella decisione impugnata.
75
Pertanto è giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito alcun indizio obiettivo, pertinente e concordante, tale
da corroborare la sua affermazione dell'esistenza di uno sviamento di potere da parte della [OSCURATO:PERSONA].
76
Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo e quindi il ricorso nel suo complesso.
Sulle spese
77
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata
a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera della DG
Agricoltura del 31 luglio 2000 è irricevibile.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto in quanto infondato.
3)
La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle della [OSCURATO:PERSONA].
Garciá-[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'italiano.