CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 33106/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di due episodi riconducibili al reato di cui all'art. 495 cod. pen. e del reato di guida in stato di ebbrezza; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio ed all'aumento della pena operato in ragione del riconoscimento della continuazione, è estremamente generico e meramente contestativo, perché - privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è inoltre manifestamente infondato; che, invero, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, come avvenuto nel caso in esame, ove l'aumento previsto per la continuazione si è rivelato estremamente contenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. r 1 kNs-"« Così dei il 14 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ros na Miccoli