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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08652/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI'4Uggke/V riwe ,j1r~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. (capo C1 della rubrica).

Avverso tale sentenza la Telesco ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta, in quanto dagli atti non emergerebbe in alcun modo che la interposizione contestatale fosse finalizzata agli scopi previsti dall'art. 512 bis cod. pen., ma solo una condotta volta a garantire a [OSCURATO:PERSONA] l'evasione o l'elusione fiscale, consentita dalla normativa tributaria, in quanto l'art. 37, comma 3, del d.P.R. 600/1973 prevede che in sede di controllo l'amministrazione finanziaria può imputare al contribuente i redditi di cui solo apparentemente sono titolari altri soggetti e dei quali invece il soggetto sottoposto al controllo fiscale risulti l'effettivo possessore sulla base di presunzioni dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame la ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, all'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Questa, però, sussiste quando si denunci un errore manifesto, tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865, nella quale è stato 1 L precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, che ha ulteriormente chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971).

Nel caso in esame è stato, in realtà, prospettato un errore valutativo, in ordine alla esatta qualificazione della condotta, che non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato, da cui risulta, tra l'altro, la piena ammissione degli addebiti da parte della ricorrente, mediante dichiarazione scritta prodotta dal suo difensore, cosicché, in sostanza, è stata richiesta, mediante detta censura, una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto a carico, con la conseguente inammissibilità della censura, non consentita avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI'4Uggke/V riwe ,j1r~ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. (capo C1 della rubrica). Avverso tale sentenza la Telesco ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta, in quanto dagli atti non emergerebbe in alcun modo che la interposizione contestatale fosse finalizzata agli scopi previsti dall'art. 512 bis cod. pen., ma solo una condotta volta a garantire a [OSCURATO:PERSONA] l'evasione o l'elusione fiscale, consentita dalla normativa tributaria, in quanto l'art. 37, comma 3, del d.P.R. 600/1973 prevede che in sede di controllo l'amministrazione finanziaria può imputare al contribuente i redditi di cui solo apparentemente sono titolari altri soggetti e dei quali invece il soggetto sottoposto al controllo fiscale risulti l'effettivo possessore sulla base di presunzioni dotate dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame la ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, all'erronea qualificazione giuridica del fatto. Questa, però, sussiste quando si denunci un errore manifesto, tale, quindi, da far ritenere che vi sia stato un indebito accordo non sulla pena ma sul reato, che è da escludere, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, qualora la diversa qualificazione presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez. 3, n. 44278 del 23/10/2007, Benha, Rv. 238286; Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 254865, nella quale è stato 1 L precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766, che ha ulteriormente chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione; Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971). Nel caso in esame è stato, in realtà, prospettato un errore valutativo, in ordine alla esatta qualificazione della condotta, che non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato, da cui risulta, tra l'altro, la piena ammissione degli addebiti da parte della ricorrente, mediante dichiarazione scritta prodotta dal suo difensore, cosicché, in sostanza, è stata richiesta, mediante detta censura, una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto a carico, con la conseguente inammissibilità della censura, non consentita avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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