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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23646/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Matera 1'11 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di una fresa agricola.

Considerato che il motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, che ha evidenziato (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) che l'imputato, trovato in possesso di una fresa agricola, aveva dichiarato di averla acquistata da uno sfasciacarrozze, di cui, però, non aveva fornito nessun elemento utile all'identificazione; condotta, questa, sintomatica di un acquisto del bene avvenuto in un mercato clandestino, con la consapevolezza della sua provenienza illecita; rilevato che, così motivando, il Collegio d'appello ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (ex multis: Sez. 2, n. 43427 del 7/09/2016, Rv. 267969 - 01), secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine dell'anzidetta disponibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Matera 1'11 maggio 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di una fresa agricola. Considerato che il motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto contestato, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, che ha evidenziato (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) che l'imputato, trovato in possesso di una fresa agricola, aveva dichiarato di averla acquistata da uno sfasciacarrozze, di cui, però, non aveva fornito nessun elemento utile all'identificazione; condotta, questa, sintomatica di un acquisto del bene avvenuto in un mercato clandestino, con la consapevolezza della sua provenienza illecita; rilevato che, così motivando, il Collegio d'appello ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (ex multis: Sez. 2, n. 43427 del 7/09/2016, Rv. 267969 - 01), secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine dell'anzidetta disponibilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 23646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris