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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34357/2026

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a CATANIA il 13/04/1988 avverso la sentenza del 24/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 2093/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., per il delitto di cui all'art. 369 c.p.; Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità; Rilevato che il ricorso è inammissibile perché non consentito dalla legge e perché, comunque, del tutto generico; Ritenuto che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CATANIA il 13/04/1988 avverso la sentenza del 24/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 2093/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., per il delitto di cui all'art. 369 c.p.; Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità; Rilevato che il ricorso è inammissibile perché non consentito dalla legge e perché, comunque, del tutto generico; Ritenuto che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M P.Q.M