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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05730/2022

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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso.

Udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria già pervenuta e insiste per l'accoglimento delle ragioni difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 1.2.2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 477 e 482 (falsità materiale in certificato amministrativo commessa dal privato), per aver falsificato la carta di circolazione del motociclo della fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], apponendovi falsi tagliandi di revisione.

Il reato è stato inizialmente contestato anche a [OSCURATO:PERSONA], padre di Lorena, autoaccusatosi ma assolto sin dal primo grado per non aver commesso il fatto: i giudici di merito hanno ritenuto che le sue dichiarazioni, pur utilizzabili nei confronti dei terzi poiché a favore del complice, fossero tuttavia sintomatiche, unitamente ad altri elementi, del tentativo di far ricadere su di sè l'accusa piuttosto che su Casale.

A muovere quest'ultimo al delitto ci sarebbe stata, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la necessità di essere in regola con la disciplina assicurativa al fine di poter richiedere il risarcimento conseguente ad un sinistro stradale occorso a Casale il giorno 8.1.2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] era indicata come soggetto "trasportato"; la condotta di reato è emersa proprio in seguito alle incongruenze della documentazione presentata agli ispettori assicurativi incaricati di verificare le condizioni del sinistro.

2. Ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui censura il provvedimento impugnato poiché viziato da travisamento e contraddittorietà delle argomentazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, che nega, contestando alcuni passaggi motivazionali e l'omessa valutazione specifica sull'attendibilità della confessione di [OSCURATO:PERSONA], nonchè riproponendo, infine, la tesi difensiva del falso grossolano.

3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.

3.1. E' stata depositata memoria difensiva dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si ribadiscono le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo di censura è incentrato, principalmente, sul "travisamento del fatto", così rendendo autoevidente l'inammissibilità del motivo di ricorso formulato.Invero, è noto che può venire in rilievo, nel giudizio di cassazione, soltanto il travisamento della prova, risolvendosi quello del fatto in una inammissibile richiesta di procedere in sede di legittimità ad una ricostruzione alternativa della vicenda concreta, che è indagine sottratta al sindacato della Corte di cassazione.

Giova richiamare l'arresto di Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla

I. n. 46 del 2006, resta non deducibile, nel giudizio di legittimità, il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. anche, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217).

Condivisibilmente, altresì, è stato ribadito di recente che il ricorso per cassazione con cui si lamenta lo stesso vizio di motivazione per "travisamento della prova" non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085).

Soprattutto la decisività del travisamento è necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso.

Si ribadisce, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117).

2.1. Orbene, nel ricorso sottoposto all'esame del Collegio, la difesa non rappresenta, in sostanza, che una differente lettura delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], proponendo apoditticamente la tesi volta ad esonerare il ricorrente dalla responsabilità per il reato, senza alcun confronto effettivo con le argomentazioni del provvedimento impugnato, incorrendo, così, in un evidente vizio di aspecificità dell'impugnazione.

Ed invece, la Corte d'Appello ha ampiamente chiarito le ragioni di non credibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] (la cui spinta motivazionale ad una simile condotta è irrilevante) sulla base di acute e puntuali osservazioni documentali relative alla apposizione dei due tagliandi falsi di trasferimento di proprietà e revisione del veicolo apposti sulle carte di circolazione ed alla loro datazione.

Neppure è stata dedotta la decisività della diversa valutazione di credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al complessivo impianto probatorio.

E, per quanto si è già chiarito, la Corte di merito non ha operato una valutazione di inutilizzabilità dei loro contenuti confessori, ma li ha ritenuti "compiacenti", nell'alveo della ricostruzione probatoria svolta anche dal giudice di primo grado, sulla base di altri elementi diversi ed esterni alla dichiarazione stessa, posti in maniera logica nel tessuto argomentativo che giunge ad affermare la responsabilità del ricorrente.

Il motivo di ricorso, pertanto, neppure ponendosi il problema del confronto decisivo di quanto dedotto con quanto affermato in sentenza, si risolve in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della trama probatoria da parte della Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni di manifesta illogicità del tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, cui ci si oppone in maniera, in ultima analisi, assertiva. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, al riguardo, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

2.2. Quanto alle censure rivolte alla valutazione di non grossolanità del falso, la motivazione del provvedimento impugnato non può dirsi contraddittoria, a dispetto di quanto afferma il ricorrente.

Dapprima, infatti, la Corte d'Appello ha descritto come fosse risultato evidente che il momento della falsificazione si collocasse in epoca successiva a quella della stipula del contratto di vendita del motociclo da [OSCURATO:PERSONA] all'imputato, essendo successiva la data dei tagliandi di revisione apposti sulla carta di circolazione con annotazione del passaggio di proprietà.

Quindi, si è evidenziato, del tutto logicamente, che si trattava di una falsità non immediatamente e materialmente leggibile, essendo necessario un confronto con gli ulteriori dati di possesso e di contesto, estranei alla falsificazione materiale in sé considerata.

Il che equivale ad escludere la grossolanità del falso, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, secondo cui è grossolana solo la falsificazione immediatamente riconoscibile "ictu oculi" da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, n. 10331 del 24/1/2019, Asin A,bderrahim, Rv. 276244; Sez. 2, n. 5687 del 6/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255680).3.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. Udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria già pervenuta e insiste per l'accoglimento delle ragioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 1.2.2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 477 e 482 (falsità materiale in certificato amministrativo commessa dal privato), per aver falsificato la carta di circolazione del motociclo della fidanzata, [OSCURATO:PERSONA], apponendovi falsi tagliandi di revisione. Il reato è stato inizialmente contestato anche a [OSCURATO:PERSONA], padre di Lorena, autoaccusatosi ma assolto sin dal primo grado per non aver commesso il fatto: i giudici di merito hanno ritenuto che le sue dichiarazioni, pur utilizzabili nei confronti dei terzi poiché a favore del complice, fossero tuttavia sintomatiche, unitamente ad altri elementi, del tentativo di far ricadere su di sè l'accusa piuttosto che su Casale. A muovere quest'ultimo al delitto ci sarebbe stata, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la necessità di essere in regola con la disciplina assicurativa al fine di poter richiedere il risarcimento conseguente ad un sinistro stradale occorso a Casale il giorno 8.1.2014, in cui [OSCURATO:PERSONA] era indicata come soggetto "trasportato"; la condotta di reato è emersa proprio in seguito alle incongruenze della documentazione presentata agli ispettori assicurativi incaricati di verificare le condizioni del sinistro. 2. Ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui censura il provvedimento impugnato poiché viziato da travisamento e contraddittorietà delle argomentazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, che nega, contestando alcuni passaggi motivazionali e l'omessa valutazione specifica sull'attendibilità della confessione di [OSCURATO:PERSONA], nonchè riproponendo, infine, la tesi difensiva del falso grossolano. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. E' stata depositata memoria difensiva dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si ribadiscono le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di censura è incentrato, principalmente, sul "travisamento del fatto", così rendendo autoevidente l'inammissibilità del motivo di ricorso formulato.Invero, è noto che può venire in rilievo, nel giudizio di cassazione, soltanto il travisamento della prova, risolvendosi quello del fatto in una inammissibile richiesta di procedere in sede di legittimità ad una ricostruzione alternativa della vicenda concreta, che è indagine sottratta al sindacato della Corte di cassazione. Giova richiamare l'arresto di Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. dalla I. n. 46 del 2006, resta non deducibile, nel giudizio di legittimità, il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. anche, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217). Condivisibilmente, altresì, è stato ribadito di recente che il ricorso per cassazione con cui si lamenta lo stesso vizio di motivazione per "travisamento della prova" non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085). Soprattutto la decisività del travisamento è necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso. Si ribadisce, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di "travisamento della prova", che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell'omissione nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117). 2.1. Orbene, nel ricorso sottoposto all'esame del Collegio, la difesa non rappresenta, in sostanza, che una differente lettura delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], proponendo apoditticamente la tesi volta ad esonerare il ricorrente dalla responsabilità per il reato, senza alcun confronto effettivo con le argomentazioni del provvedimento impugnato, incorrendo, così, in un evidente vizio di aspecificità dell'impugnazione. Ed invece, la Corte d'Appello ha ampiamente chiarito le ragioni di non credibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] (la cui spinta motivazionale ad una simile condotta è irrilevante) sulla base di acute e puntuali osservazioni documentali relative alla apposizione dei due tagliandi falsi di trasferimento di proprietà e revisione del veicolo apposti sulle carte di circolazione ed alla loro datazione. Neppure è stata dedotta la decisività della diversa valutazione di credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al complessivo impianto probatorio. E, per quanto si è già chiarito, la Corte di merito non ha operato una valutazione di inutilizzabilità dei loro contenuti confessori, ma li ha ritenuti "compiacenti", nell'alveo della ricostruzione probatoria svolta anche dal giudice di primo grado, sulla base di altri elementi diversi ed esterni alla dichiarazione stessa, posti in maniera logica nel tessuto argomentativo che giunge ad affermare la responsabilità del ricorrente. Il motivo di ricorso, pertanto, neppure ponendosi il problema del confronto decisivo di quanto dedotto con quanto affermato in sentenza, si risolve in un'inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della trama probatoria da parte della Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni di manifesta illogicità del tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, cui ci si oppone in maniera, in ultima analisi, assertiva. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, al riguardo, che l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argonnentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). 2.2. Quanto alle censure rivolte alla valutazione di non grossolanità del falso, la motivazione del provvedimento impugnato non può dirsi contraddittoria, a dispetto di quanto afferma il ricorrente. Dapprima, infatti, la Corte d'Appello ha descritto come fosse risultato evidente che il momento della falsificazione si collocasse in epoca successiva a quella della stipula del contratto di vendita del motociclo da [OSCURATO:PERSONA] all'imputato, essendo successiva la data dei tagliandi di revisione apposti sulla carta di circolazione con annotazione del passaggio di proprietà. Quindi, si è evidenziato, del tutto logicamente, che si trattava di una falsità non immediatamente e materialmente leggibile, essendo necessario un confronto con gli ulteriori dati di possesso e di contesto, estranei alla falsificazione materiale in sé considerata. Il che equivale ad escludere la grossolanità del falso, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, secondo cui è grossolana solo la falsificazione immediatamente riconoscibile "ictu oculi" da chiunque, senza necessità di particolari indagini (Sez. 5, n. 10331 del 24/1/2019, Asin A,bderrahim, Rv. 276244; Sez. 2, n. 5687 del 6/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255680).3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]